Ordinanza collegiale 16 gennaio 2026
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00266/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00244/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 244 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Rocco Carbone, Monica Seminara, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca di porto d’armi e divieto di detenzione di armi e materie esplodenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 aprile 2026 il dott. RT TO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con cui il Prefetto di Reggio Calabria gli ha imposto il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
Espone che il -OMISSIS- alle ore 16:30 gli agenti appartenenti alla Stazione Carabinieri Forestale di -OMISSIS-, durante un servizio anti bracconaggio, lo hanno sottoposto a controllo e deferito all’autorità giudiziaria, avendo rinvenuto due fringuelli morti nel contenitore adibito alla raccolta delle cartucce usate.
A seguito di ciò, con il provvedimento avversato, gli è stata revocata la licenza di porto d’armi per uso caccia e contestualmente disposto il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi
Avverso tale determinazione di divieto è insorto quindi l’esponente, denunciandone l’illegittimità per violazione delle garanzie procedimentali, dell’art. 39 R.D. n. 773/1931, per vizio di eccesso di potere e difetto di motivazione.
2. L’intimata amministrazione non si è costituita.
3. All’udienza straordinaria dell’1 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Occorre premettere che all’esito della udienza straordinaria del 15 gennaio 2026 è stata emanata l’ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-, con cui parte ricorrente è stata sollecitata a depositare in giudizio -entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della medesima decisione- la ricevuta di avvenuta consegna della notifica del ricorso nel formato .eml nei confronti della difesa erariale, non costituitasi in giudizio.
Tale incombente non è stato tuttavia adempiuto.
Previo rilievo officioso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. nell’udienza in epigrafe, di cui si è dato atto a verbale, a ciò consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. b) c.p.a., non sussistendo la prova della notifica del gravame nei riguardi dell’amministrazione.
5. Nulla è dovuto per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
US RA TI, Presidente
RT TO, Consigliere, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT TO | US RA TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.