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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 10/11/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO EX
ART. 473 BIS 49-51 CPC R.G. n. 309/2025
EX ART. 473 BIS 49-51 CPC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 309/2025, promossa con ricorso per separazione consensuale con cumulo di domanda di divorzio, depositato il 23.01.2025 da:
1) Parte_1
Nato a Busto Arsizio, il 30.05.1977 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Carmela Prince
e
2) Controparte_1 nata il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Carmela Prince
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cassano Magnago (VA), in data 02.10.1999 (anno 1999-atto n. 64-parte 2-serie A)
□ separati consensualmente con verbale in data omologato con decreto del depositato il
X□ separati con sentenza n. 169/2025 del 25.02.2025 (passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 329 cpc-v. documenti in atti).
□ senza figli
X□ con i seguenti figli maggiorenni/minorenni:
- nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
C.F._3
- nato a [...], il [...] (C.F.: Parte_3
); C.F._4
- nato a [...], il [...] (C.F.: Parte_4
) C.F._5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23.01.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle condizioni indicate nel ricorso congiunto di separazione con domanda cumulativa di divorzio, iscritto a RG 23.01.2025, integralmente accolte e trasfuse nella relativa sentenza di separazione n. 169/2025, passata in giudicato, e che di seguito si trascrivono:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. i coniugi si impegnano a mettere in vendita la casa coniugale al prezzo che sarà tra loro concordato previa valutazione dell'immobile. Si impegnano, quindi a dividerne il ricavato al 50%, previa detrazione delle spese e il pagamento del residuo mutuo;
3. sino alla vendita dell'immobile, i coniugi coabiteranno, unitamente ai figli, nella casa coniugale e continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale e a partecipare alle spese della famiglia e dei figli con le medesime modalità e nella stessa misura in cui hanno partecipato sinora;
4) effettuata la vendita dell'immobile i coniugi reperiranno rispettivamente un immobile ove stabiliranno la rispettiva residenza;
5) i figli minori ND e saranno affidati ad entrambi i genitori e collocati Pt_3 prevalentemente presso l'abitazione materna. I coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento
Pag. 2 di 4 dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
6) il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, andrà a Pt_2 vivere col padre che sosterrà tutte le spese ordinarie e straordinarie di cui necessiterà;
Part 7) il signor corrisponderà alla signora quale contributo per il mantenimento CP_1 dei figli ND e la somma di € 300,00 per ciascun figlio e così Pt_3 complessivamente la somma di € 600,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT decorso un anno dall'omologazione della separazione;
8) l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre;
9) tenuto conto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il signor
[...]
verserà a tramite bonifico bancario alle coordinate che gli Parte_1 Controparte_1 saranno dalla medesima comunicate, un contributo al suo mantenimento pari ad € 200,00 mensili, che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, e così fin tanto che la moglie non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa;
10) le visite genitoriali si svolgeranno nel rispetto del piano genitoriale che si allega.
11) IN RELAZIONE ALLE SPESE STRAORDINARIE che si renderanno necessarie per i figli minori, le stesse saranno suddivise tra i coniugi al 50% secondo quanto previsto dal protocollo adottato dal Tribunale di Milano con le seguenti precisazioni:
Le spese straordinarie ludiche e/o sportive e le spese mediche non mutuabili, da concordare secondo le linee guida del Tribunale di Milano, di competenza della signora al 50%, saranno anticipate dal signor . La moglie provvederà al CP_1 Parte_1 rimborso delle stesse entro sei mesi dal ricevimento della documentazione comprovante l'esborso sostenuto che potrà avvenire anche a mezzo e-mail e/o messaggi WhatsApp;
12. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
13. le spese di causa previamente preventivate, saranno a carico solidale delle parti.
Disposta con decreto del 28.02.2025 la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate le note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Pag. 3 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA LA cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 02.10.1999, in Cassano Magnago (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cassano Magnago (anno 1999-atto n. 64-parte 2-serie A ) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ____10.11.2025_______.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
Pag. 4 di 4
SU RICORSO CONGIUNTO EX
ART. 473 BIS 49-51 CPC R.G. n. 309/2025
EX ART. 473 BIS 49-51 CPC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 309/2025, promossa con ricorso per separazione consensuale con cumulo di domanda di divorzio, depositato il 23.01.2025 da:
1) Parte_1
Nato a Busto Arsizio, il 30.05.1977 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Carmela Prince
e
2) Controparte_1 nata il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Carmela Prince
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cassano Magnago (VA), in data 02.10.1999 (anno 1999-atto n. 64-parte 2-serie A)
□ separati consensualmente con verbale in data omologato con decreto del depositato il
X□ separati con sentenza n. 169/2025 del 25.02.2025 (passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 329 cpc-v. documenti in atti).
□ senza figli
X□ con i seguenti figli maggiorenni/minorenni:
- nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
C.F._3
- nato a [...], il [...] (C.F.: Parte_3
); C.F._4
- nato a [...], il [...] (C.F.: Parte_4
) C.F._5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23.01.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle condizioni indicate nel ricorso congiunto di separazione con domanda cumulativa di divorzio, iscritto a RG 23.01.2025, integralmente accolte e trasfuse nella relativa sentenza di separazione n. 169/2025, passata in giudicato, e che di seguito si trascrivono:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. i coniugi si impegnano a mettere in vendita la casa coniugale al prezzo che sarà tra loro concordato previa valutazione dell'immobile. Si impegnano, quindi a dividerne il ricavato al 50%, previa detrazione delle spese e il pagamento del residuo mutuo;
3. sino alla vendita dell'immobile, i coniugi coabiteranno, unitamente ai figli, nella casa coniugale e continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale e a partecipare alle spese della famiglia e dei figli con le medesime modalità e nella stessa misura in cui hanno partecipato sinora;
4) effettuata la vendita dell'immobile i coniugi reperiranno rispettivamente un immobile ove stabiliranno la rispettiva residenza;
5) i figli minori ND e saranno affidati ad entrambi i genitori e collocati Pt_3 prevalentemente presso l'abitazione materna. I coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento
Pag. 2 di 4 dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
6) il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, andrà a Pt_2 vivere col padre che sosterrà tutte le spese ordinarie e straordinarie di cui necessiterà;
Part 7) il signor corrisponderà alla signora quale contributo per il mantenimento CP_1 dei figli ND e la somma di € 300,00 per ciascun figlio e così Pt_3 complessivamente la somma di € 600,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT decorso un anno dall'omologazione della separazione;
8) l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre;
9) tenuto conto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il signor
[...]
verserà a tramite bonifico bancario alle coordinate che gli Parte_1 Controparte_1 saranno dalla medesima comunicate, un contributo al suo mantenimento pari ad € 200,00 mensili, che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, e così fin tanto che la moglie non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa;
10) le visite genitoriali si svolgeranno nel rispetto del piano genitoriale che si allega.
11) IN RELAZIONE ALLE SPESE STRAORDINARIE che si renderanno necessarie per i figli minori, le stesse saranno suddivise tra i coniugi al 50% secondo quanto previsto dal protocollo adottato dal Tribunale di Milano con le seguenti precisazioni:
Le spese straordinarie ludiche e/o sportive e le spese mediche non mutuabili, da concordare secondo le linee guida del Tribunale di Milano, di competenza della signora al 50%, saranno anticipate dal signor . La moglie provvederà al CP_1 Parte_1 rimborso delle stesse entro sei mesi dal ricevimento della documentazione comprovante l'esborso sostenuto che potrà avvenire anche a mezzo e-mail e/o messaggi WhatsApp;
12. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
13. le spese di causa previamente preventivate, saranno a carico solidale delle parti.
Disposta con decreto del 28.02.2025 la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate le note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Pag. 3 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA LA cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 02.10.1999, in Cassano Magnago (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cassano Magnago (anno 1999-atto n. 64-parte 2-serie A ) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ____10.11.2025_______.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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