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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/05/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7452/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 7452/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 29 maggio 2025 ad ore 13.11 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per l'avv. SALVATORE PIERLUIGI Parte_1
Per l'avv. ROSSINI MATTEO. Controparte_1
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Salvatore dichiara che il resistente in data 27.05.2025 ha restituito l'immobile al proprietario.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del giudice unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...](Vr) in Parte_1
corso Arnaldo Fraccaroli n. 6, c.f. ed elettivamente domiciliato presso lo CodiceFiscale_1
studio dell'avv. Pierluigi Salvatore del foro di Verona;
ricorrente
contro
:
nato in [...] il [...] e residente a [...]
Albertone n. 39, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Rossini del Foro CodiceFiscale_2
di Verona;
resistente
iscritta al n. 7452/24 R.G.
osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”. pagina 2 di 4 Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di licenza per finito comodato precario.
All'udienza di convalida del 17 dicembre 2024, l'intimato si costituiva a mezzo procuratore e si opponeva alla convalida, il Giudice emetteva ordinanza provvisoria di rilascio, in quanto l'opposizione non era fondata su prova scritta, con termine per il rilascio dell'immobile da effettuarsi entro il
17.02.2025.
Osservato che a seguito del mutamento del rito, disposto per l'opposizione alla intimazione di licenza per finito comodato precario, il ricorrente depositava la memoria integrativa con la quale chiedeva l'accoglimento della domanda di convalida della intimata licenza (ora sfratto) per intervenuta cessazione del contratto di comodato precario gratuito e di ogni altro provvedimento consequenziale, con spese, diritti ed onorari di causa rifusi.
Il resistente, con la memoria integrativa depositata in atti, chiedeva il rigetto dell'intimata licenza per cessazione del contratto di comodato in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata, poiché,
l'intimato risultava creditore nei confronti del ricorrente di € 10.312,00 ed aggiungeva che la domanda di parte istante era totalmente infondata, in quanto il contratto di comodato rientrava in un ambito di rapporti tra le parti più ampio e che vedeva la concessione dell'immobile abitato dal sig. come CP_1
parziale retribuzione di tutta l'attività lavorativa prestata ad esclusivo vantaggio del ricorrente, con vittoria di spese diritti ed onorari.
Alla luce di quanto sopra, la domanda di risoluzione del comodato precario datato 1° luglio 2023 è
fondata, mentre le motivazioni addotte dal resistente nell'opposizione risultano sprovviste da qualsiasi pagina 3 di 4 supporto probatorio, in quanto le fatture depositate non si riferiscono a lavori eseguiti presso l'immobile oggetto del presente procedimento, ma riguardano dei lavori eseguiti su immobili di proprietà del ricorrente, comunque, dalle fatture risulta che il saldo sia avvenuto in contanti.
Ritenuta, in definitiva, la fondatezza della domanda del ricorrente di sfratto per finito comodato precario, alla quale segue l'inevitabile condanna del resistente alla rifusione delle spese processuali in favore del resistente, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda del ricorrente, per l'effetto,
dichiara risolto il contratto di comodato precario datato 1° luglio 2023;
conferma l'ordinanza provvisoria di rilascio emessa in data 17.12.2024;
condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite, della fase di convalida e di quella di Controparte_1
merito, in favore del sig. , liquidate, in complessivi € 1.100,00 oltre accessori, Parte_1
anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, 29 maggio 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 7452/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 29 maggio 2025 ad ore 13.11 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per l'avv. SALVATORE PIERLUIGI Parte_1
Per l'avv. ROSSINI MATTEO. Controparte_1
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Salvatore dichiara che il resistente in data 27.05.2025 ha restituito l'immobile al proprietario.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del giudice unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...](Vr) in Parte_1
corso Arnaldo Fraccaroli n. 6, c.f. ed elettivamente domiciliato presso lo CodiceFiscale_1
studio dell'avv. Pierluigi Salvatore del foro di Verona;
ricorrente
contro
:
nato in [...] il [...] e residente a [...]
Albertone n. 39, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Rossini del Foro CodiceFiscale_2
di Verona;
resistente
iscritta al n. 7452/24 R.G.
osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”. pagina 2 di 4 Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di licenza per finito comodato precario.
All'udienza di convalida del 17 dicembre 2024, l'intimato si costituiva a mezzo procuratore e si opponeva alla convalida, il Giudice emetteva ordinanza provvisoria di rilascio, in quanto l'opposizione non era fondata su prova scritta, con termine per il rilascio dell'immobile da effettuarsi entro il
17.02.2025.
Osservato che a seguito del mutamento del rito, disposto per l'opposizione alla intimazione di licenza per finito comodato precario, il ricorrente depositava la memoria integrativa con la quale chiedeva l'accoglimento della domanda di convalida della intimata licenza (ora sfratto) per intervenuta cessazione del contratto di comodato precario gratuito e di ogni altro provvedimento consequenziale, con spese, diritti ed onorari di causa rifusi.
Il resistente, con la memoria integrativa depositata in atti, chiedeva il rigetto dell'intimata licenza per cessazione del contratto di comodato in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata, poiché,
l'intimato risultava creditore nei confronti del ricorrente di € 10.312,00 ed aggiungeva che la domanda di parte istante era totalmente infondata, in quanto il contratto di comodato rientrava in un ambito di rapporti tra le parti più ampio e che vedeva la concessione dell'immobile abitato dal sig. come CP_1
parziale retribuzione di tutta l'attività lavorativa prestata ad esclusivo vantaggio del ricorrente, con vittoria di spese diritti ed onorari.
Alla luce di quanto sopra, la domanda di risoluzione del comodato precario datato 1° luglio 2023 è
fondata, mentre le motivazioni addotte dal resistente nell'opposizione risultano sprovviste da qualsiasi pagina 3 di 4 supporto probatorio, in quanto le fatture depositate non si riferiscono a lavori eseguiti presso l'immobile oggetto del presente procedimento, ma riguardano dei lavori eseguiti su immobili di proprietà del ricorrente, comunque, dalle fatture risulta che il saldo sia avvenuto in contanti.
Ritenuta, in definitiva, la fondatezza della domanda del ricorrente di sfratto per finito comodato precario, alla quale segue l'inevitabile condanna del resistente alla rifusione delle spese processuali in favore del resistente, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda del ricorrente, per l'effetto,
dichiara risolto il contratto di comodato precario datato 1° luglio 2023;
conferma l'ordinanza provvisoria di rilascio emessa in data 17.12.2024;
condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite, della fase di convalida e di quella di Controparte_1
merito, in favore del sig. , liquidate, in complessivi € 1.100,00 oltre accessori, Parte_1
anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, 29 maggio 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 4 di 4