TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/04/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RA, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il giorno 10/4/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 6340 dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Vincenzo Liso e Domenico Di Pierro, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente–
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati
[...]
e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta disposta per l'udienza del 10/4/2025, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti in causa hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.08.2024, adiva il Tribunale del Lavoro di Parte_1
Cont RA convenendo il (di seguito ) nonché l' Controparte_1
[...]
al fine di accertare e dichiarare la nullità del provvedimento prot. Controparte_1
n. 12098 del 09.04.2024 emanato dall'Ufficio convenuto in giudizio (
[...]
. Controparte_3
In subordine, il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata con il predetto provvedimento sicché asseritamente adottata all'esito di una procedura disciplinare affetta dai profili di erroneità ed illegittimità e, per l'effetto, di disporne l'annullamento.
In via ulteriormente gradata, chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare asseritamente adottata in difetto di proporzionalità e, per l'effetto, di disporne
1
l'annullamento, così rideterminando la sanzione in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti e tenendo conto della reale e concreta entità della condotta imputabile al ricorrente.
Infine, il ricorrente chiedeva di condannare le Amministrazioni convenute, in solido tra loro, alla refusione delle spese di giudizio, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Cont Il e l' si costituivano in giudizio, contestando il Controparte_1
ricorso e chiedendo, in via principale, di rigettare integralmente la domanda di nullità e illegittimità del provvedimento disciplinare per infondatezza delle censure mosse;
dunque, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Soltanto in via subordinata, i resistenti chiedevano di rideterminare la sanzione in base a quanto ritenuto di giustizia, facendo applicazione delle norme previste dal D.Lgs. n. 297/94, con compensazione delle spese di lite.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la loro discussione, la presente causa veniva decisa ex art. 127ter c.p.c. mediante deposito telematico del dispositivo, all'esito della trattazione scritta.
***
Il ricorso è infondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va rigettato.
Preliminarmente, si precisa quanto emerso dagli atti del giudizio circa i fatti oggetto della presente controversia.
Emergeva che il ricorrente, docente di sostegno con contratto a tempo determinato presso l'
[...]
di Canosa di Puglia, in data 21.04.2023, avesse presentato domanda di inserimento Controparte_4
nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – Elenchi aggiuntivi prima fascia per l'anno scolastico 2023/2024 nonché elenchi riservati ai docenti in possesso di abilitazione e/o specializzazione sostegno.
Precisamente, emergeva che, all'atto di presentazione della suddetta domanda, il docente avesse indicato quale “Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio” il “Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado”, asseritamente conseguito il 13.07.2022 presso “Link Campus
University”. Tant'è che il ricorrente era stato inserito nei predetti elenchi e individuato quale destinatario di contratto a tempo determinato dall'01.09.2023 al 30.06.2024.
Emergeva però altresì che, nell'ambito delle verifiche in merito al possesso dei titoli e alle dichiarazioni degli aspiranti inseriti nelle predette graduatorie, l'
[...]
avesse provveduto sia a richiedere informazioni Controparte_5 all'Università degli Studi Link Campus University circa l'effettivo conseguimento del suddetto titolo di specializzazione da parte di sia a richiedere informazioni al competente Parte_1
Dirigente Scolastico in merito alla documentazione prodotta dallo stesso docente in sede di contrattualizzazione.
2
Ebbene, parte resistente riferiva nella propria memoria di costituzione che, dall'attività istruttoria espletata e dalla documentazione acquisita agli atti, era emerso che il docente non avesse Parte_1
mai conseguito il dichiarato ed esibito titolo di specializzazione (rectius che il titolo di specializzazione conseguito fosse falso).
Difatti, con note di riscontro assunte al prot. n. AOOUSPBA 40351 del 06.12.2023 e prot. n.
AOOUSPBA 40650 del 07.12.2023, comunque prodotte in giudizio dai resistenti, l'Università degli
Studi Link Campus University aveva fatto presente che il dipendente “non ha(nno) mai Parte_1
presentato domanda di partecipazione al concorso, né tanto meno ha(nno) conseguito il titolo di specializzazione presso l'Ateneo; altresì, espressamente “disconosce quei documenti che non sono mai stati prodotti dal medesimo . […] disconosce la firma in calce ai documenti. […] CP_6
rappresenta, inoltre, come il sito menzionato nei falsi documenti sia altrettanto falso e disconosciuto dall'Ateneo. […] ribadisce, infine, che il nominativo comunicato non è mai stato … corsista e non ha conseguito alcun titolo”.
In conseguenza a quanto appena detto, quindi, parte resistente aveva adottato il provvedimento prot.
n. AOOUSPBA 41140 del 13.12.2023 di esclusione per mancanza del titolo di accesso e il provvedimento prot. n. AOOUSPBA 41142 del 13.12.2023 di revoca della nomina. Mentre, il competente Dirigente Scolastico, con decreto prot. n. 19538 del 13.12.2023, aveva adottato il provvedimento di esclusione dalle GPS e dalle Graduatorie Interne, nonché con atto prot. N. 9545 del 13.12.2023 aveva risolto il rapporto di lavoro.
Inoltre, in considerazione delle risultanze istruttorie, i fatti emersi erano stati ritenuti rilevanti anche sul piano disciplinare.
Pertanto, con atto di contestazione di addebiti prot. ris. n. AOOUSPBA 40970 del 12.12.2023,
l' aveva avviato formale procedimento disciplinare nei confronti del dipendente Pt_2 Parte_1
Infine, all'esito dell'istruttoria avviata in seguito alla convocazione del docente durante Parte_1 la quale erano stati richiesti ulteriori chiarimenti all'Università degli Studi Link Campus, l' – Pt_2
con provvedimento prot. n. AOOUSPBA 12098 del 09.04.2024 – aveva irrogato la sanzione disciplinare del “licenziamento per giusta causa senza preavviso”.
Premessi i fatti di causa, si anticipa sin da ora che l'odierno organo giudicante ritiene di condividere integralmente le argomentazioni sviluppate nella memoria di costituzione.
In particolare, si osserva quanto di seguito.
In relazione all'asserita illegittimità e nullità del procedimento disciplinare, si ritiene che le deduzioni di parte ricorrente siano infondate.
Invero, la procedura disciplinare, così come avviata ed esperita, si ritiene valida e legittima, in quanto svoltasi in osservanza dei precetti normativi e giurisprudenziali vigenti in materia e concernenti tutte le fasi in cui il procedimento disciplinare si deve snodare, ossia la fase
3
preistruttoria, la fase contestatoria, la fase difensiva e la fase decisoria, così come meglio esplicitate da parte resistente nei propri atti difensivi.
Parimenti, si ritiene infondato quanto dedotto da parte ricorrente in merito alla asserita “arbitraria” definizione da parte dell'Ufficio di “falso” in riferimento al titolo dichiarato e prodotto dal dipendente, atteso che veniva provato da parte resistente come l'Università, il cui logo e altri segni distintivi erano ivi apposti e utilizzati, aveva fermamente dichiarato di non aver mai rilasciato il titolo in parola.
In merito, si rammenta che se un soggetto dichiara e produce un titolo “apparentemente” riconducibile all'Ente legittimato a rilasciarlo, ma detto Ente disconosce il titolo dichiarando di non averlo mai rilasciato (tanto meno a colui che se ne dichiara titolare e lo produce) oltre a non avere nemmeno alcun rapporto con il soggetto firmatario dello stesso documento, si può logicamente concludere che quel titolo dichiarato e prodotto è da ritenersi senz'altro falso.
Tanto è ancor più vero se si considera che la documentazione avente ad oggetto la presunta convenzione tra l'Istituto G. Garibaldi” e l'Università Link Campus University nonché CP_7 esibita dall'interessato era apparsa caratterizzata da elementi contraddittori.
Infatti, veniva provato dai resistenti che nella dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal coordinatore delle attività didattiche e ratificata e confermata dal legale rappresentante, era stato dichiarato che
“dal 2018/2019 [era stata stipulata] una convenzione con la Università Link Campus University”, mentre nella scrittura privata – della quale non risultava provata la effettiva provenienza dalle parti
– era stato riportato che “in data 5.2.2020 le parti hanno stipulato una convenzione […]”.
Inoltre: il “Contratto di Assistenza” offerto dal ricorrente non provava alcun collegamento tra egli stesso, in qualità di studente, e la Link Campus University;
non veniva fornita alcuna prova effettiva circa la gestione dei tirocini e degli studenti da parte dell' Controparte_8 Controparte_9
; non veniva provato che il docente avesse presentato domanda di
[...] Parte_1
partecipazione per il corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; non veniva fornita alcuna prova in merito alla veridicità del sito www.verificaunilink.it il cui dominio, peraltro, era stato disconosciuto dal Direttore Generale dell'Università.
Quest'ultimo, con comunicazione del 15/1/2024, a seguito di richiesta di chiarimenti, ha così dichiarato: “Dando seguito a quanto già riferito con pec del 5 dicembre 2023, si conferma che l'Università degli Studi Link Campus disconosce i titoli riferiti ai nominativi evidenziati. Si riferisce altresì che l' non ha alcun rapporto con tal Prof. nè è a conoscenza delle CP_6 Persona_1
convenzioni cui si fa riferimento nè tanto meno dei corsi presso la propria sede decentrata di
Napoli, via Cesare Battisti 15. Si conferma quindi la falsità dei fatti rappresentati dal sedicente Prof.
Per_1
4
Lo stesso è a dirsi per quanto concerne il sito www. che non è dominio di titolarità CP_10
dell'Università che ha provveduto a sporgere querela e denuncia di falsità che, all'esito della presente comunicazione, verrà integrata presso la Procura della Repubblica competente, allegando tutta la documentazione di riferimento”.
Ebbene, si rammenta che in tema di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, nei casi in cui sia contestata, ex art. 55 quater, co. 1, lett. d), del D.Lgs. n. 165 del 2001, la condotta di false dichiarazioni commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera (nella specie, relativa al possesso dei requisiti di ammissione ad un concorso), la prova della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento, a carico del datore di lavoro, ha ad oggetto solo la falsità delle attestazioni delle dichiarazioni nella loro oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare la falsa attestazione e la sua dipendenza da causa a lui non imputabile.
Ma, nel caso di specie, si ritiene che il ricorrente non abbia in alcun modo assolto l'onere della prova su di sè incombente.
Allo stesso modo, risultano infondate le censure ricorsuali in merito all'asserita non gradualità e proporzionalità della sanzione inflitta nell'ambito del procedimento disciplinare avviato nei confronti di Parte_1
Si ritiene, invece, che l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari abbia correttamente provveduto alla valutazione della gravità dei fatti materiali addebitati al ricorrente, operando alla stregua dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione nonché in considerazione della responsabilità, dei doveri e della correttezza che sono propri della funzione docente e, più in generale, dei doveri di diligenza di cui all'art. 2104 c.c. e correttezza e buona fede ex artt. 1175,
1176 e 1375 c.c., espressamente richiamati all'art.3, co. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che devono informare il comportamento del pubblico dipendente.
Al riguardo, si rammenta che l'art. 55-quater del D.lgs. n. 165/2000 prevede che “Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: (...) d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera. (...) Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso”.
Tant'è che la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “nei casi, quale quello in esame, in cui è contestata la condotta prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater, comma 1, lett. d), il datore di lavoro, su cui a norma della L. n. 604 del 1966, art. 5, grava l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, può limitarsi, nel caso in cui la giusta causa sia costituita dalla falsità documentali o dichiarative, commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del
5
rapporto di lavoro, ovvero di progressioni di carriera, e, in particolare, dalle false attestazioni circa il possesso dei requisiti di ammissione al concorso e poi di assunzione, a provare nella sua valenza di inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare, la falsità delle attestazioni e delle dichiarazioni nella loro oggettività. Grava, invece, sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare l'assenza di dolo o di colpa. Deve ritenersi, infatti, che soltanto l'autore del falso è in grado di provare, per giustificare la sua condotta, che le false dichiarazioni ovvero la produzione di documenti falsi, non sono a lui imputabili ma frutto di un incolpevole errore circa il contenuto e la veridicità delle sue dichiarazioni e/o dei documenti prodotti” (Cass. Civ., Sez. Lav.,
Sent. 24 agosto 2016 n. 17304).
Ebbene, alla luce degli elementi emersi in giudizio sulla condotta contestata, non si ritiene sussistente alcun elemento probatorio che possa escludere la responsabilità del dipendente e indurre a dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni acquisite dalla Università degli Studi “Link Campus
University”. Non è parso fondato quanto prodotto e dedotto dal docente nel corso del Parte_1
procedimento disciplinare, avendo egli contestato la materiale oggettività dei fatti emergenti e consistenti nella falsità delle dichiarazioni e delle attestazioni prodotte, senza però dimostrare né quantomeno argomentare la propria totale buona fede che, comunque, non si ritiene sussistente.
In definitiva, si ritiene legittimo l'operato dell'amministrazione resistente, essendo il possesso dei requisiti culturali e professionali la necessaria e imprescindibile premessa per il proficuo svolgimento dell'attività lavorativa.
Si ritiene cioè legittima l'irrogazione della sanzione del “licenziamento senza preavviso” proporzionata al fatto contestato, essendosi configurata una giusta causa di recesso.
Sono risultati, difatti, accertati il disvalore delle condotte assunte dal docente e Parte_1 il rilievo disciplinare di queste ultime, in quanto integranti la fattispecie delle “dichiarazioni mendaci ex artt. art. 75 e 76 del DPR 445/2000” e quella delle “falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro” di cui all'art. 55-quater, co. 1, lett. d) del D. Lgs. n. 165/2001, gravemente contrarie alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente e, più in generale, a quelli di correttezza e buona fede ex artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., espressamente richiamati all'art.3, co. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.
62 e propri del dipendente pubblico, risultando pregiudizievoli per gli interessi e l'immagine della stessa professione docente e della Pubblica Amministrazione di appartenenza.
Allora, la gravità delle condotte poste in essere da si ritiene incompatibile con il grado di Parte_1
affidamento richiesto e tale condotta da far venir meno quella fiducia che integra il presupposto indefettibile della collaborazione tra datore di lavoro e dipendente, dando luogo a responsabilità di carattere disciplinare sanzionabile ai sensi dell'art. 2119 c.c. e costituendo, pertanto, giusta causa per l'interruzione del rapporto di lavoro.
6
In altri termini, la presentazione di una dichiarazione falsa rilevante ai fini dell'inserimento in una determinata graduatoria rappresenta un fatto grave che giustifica il provvedimento di espulsione.
Si richiama a tal fine l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In occasione dell'accesso al pubblico impiego, la produzione di falsi documentali o di dichiarazioni non veritiere è causa di decadenza, con conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A; nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater, lett d), del d.lgs. n. 165 del 2001, in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti” (cfr., in termini, Cass. n. 18699/2019).
Si richiama altresì Cass. n. 22673/2020, secondo cui “In tema di accesso al pubblico impiego, la decadenza del dichiarante "dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera", ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, si verifica ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l'impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio;
ne consegue che la decadenza in questione - risolvendosi in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso - va apprezzata in termini di rifiuto dell'amministrazione di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro, del quale, pertanto, non si potrà tener conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera”.
Nel caso di specie è evidente che senza il titolo falso, il ricorrente non sarebbe stato inserito nella prima fascia delle GPS e non sarebbe stato destinatario della proposta di assunzione da parte della pubblica amministrazione, così come formulata. Pertanto, correttamente la pubblica amministrazione lo ha escluso dalle graduatorie e ha comminato la sanzione del licenziamento.
Il comportamento tenuto è talmente grave da apparire incompatibile con qualsivoglia sanzione di carattere conservativo.
Da ultimo, merita un cenno l'assunto di parte ricorrente circa l'asserita violazione del principio di parità di trattamento.
È bene chiarire che il caso del docente addotto dal ricorrente a elemento di Persona_2 comparazione è differente da quello di specie. In particolar modo, sebbene avesse, all'atto Per_2
della domanda di ammissione alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, dichiarato il medesimo titolo falso, lo stesso aveva contestualmente dichiarato, nella medesima domanda, che era in corso di conseguimento un ulteriore titolo, pienamente valido e poi conseguito.
7
Pertanto, era in possesso di un titolo idoneo alla partecipazione alla procedura, titolo per il Per_2 quale aveva fatto espressa riserva di conseguimento all'atto della domanda e che è stato in effetti tempestivamente conseguito.
Al contrario, il ricorrente non ha nel presente giudizio come nemmeno nel procedimento disciplinare comprovato alcunché in ordine a un differente elemento soggettivo o a un differente grado del suddetto elemento.
Pertanto, mentre senza il titolo falso il docente avrebbe avuto ugualmente titolo ad essere Per_2
inserito nelle dette graduatorie, il ricorrente no. Per tale ragione le due situazioni non sono paragonabili e le due sanzioni disciplinari irrogate non sono tra loro comparabili.
In definitiva, per tutte le ragioni innanzi indicate, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono integralmente poste a carico del ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di RA, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 23/8/2024 da nei confronti del , Parte_1 Controparte_1 nonché dell' rigettata ogni diversa istanza, così provvede: CP_11
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali del resistente, che CP_1 liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA se dovuti.
Così deciso in RA in data 10/4/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
8