Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 47
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Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Carenza del presupposto soggettivo dell'imposta

    La Corte ha ritenuto che, sebbene i debiti sociali pregressi si trasferiscano ai soci, l'imposta IMIS maturata dopo l'estinzione della società (anno 2019) non possa essere imputata al socio solo in quanto tale. È necessario dimostrare che il socio fosse proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile nell'anno di imposta. Il Comune non ha fornito tale prova.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 47
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
    Numero : 47
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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