CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEMOZZI ANDREA, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 98/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vallelaghi - Via Roma N. 41 38096 Vallelaghi TN
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Trento - Largo Porta Nuova, 9 38120 Trento TN
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 87 - PROT. N. 2508 IMIS 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 presenta ricorso avverso l'Avviso di accertamento n. 87 emesso dal Comune di Vallelaghi, Ufficio Tributi, in persona del suo Sindaco, legale rappresentate pro tempore. Con tale atto il comune chiede il pagamento dell'IMIS per € 348,00, in riferimento all'anno 2019, oltre ai relativi interessi, sanzioni e spese di notifica, pari a complessivi €. 489,00.
In data 11.11.2015, la Società_1 S.R.L., con sede in Trento, veniva cancellata dal Registro Imprese e, quindi, estinta, previo deposito del relativo bilancio finale di liquidazione.
Successivamente, in data 26.02.2025, il Comune di Vallelaghi (TN) notificava al ricorrente, quale ex socio della predetta Società, l'avviso di accertamento relativo all'IMIS per l'anno di imposta 2019.
Ricorso
Il motivo di ricorso si concentra nella illegittimità dell'avviso di accertamento notificato, per violazione dell'art. 4, comma 1, della legge della Provincia Autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14. In buona sostanza parte ricorrente eccepisce la carenza del presupposto soggettivo dell'imposta Imis riguardante l'anno di imposta 2019.
Per tali motivi chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
Controdeduzioni
Si costituisce in giudizio il comune di Vallelaghi evidenziando che la Società_1 S.r.l. risulta tavolarmente proprietaria degli immobili catastalmente individuati dalle p.ed.
Dati_Catastali_1 Trattasi di alcuni posti auto collocati all'esterno di un piccolo condominio realizzato dalla società nel comune di Vallelaghi, in Luogo_1 (rilasciate concessioni edilizie Numero_1 e Numero_2). Attualmente la p.ed. Dati_Catastali_1 non risultano accatastate. Le particelle in questione risultano di proprietà della estinta società Società_1, e quindi emerge – per tabulas – che le rimanenze a tutti gli effetti non fossero state azzerate.
Circa il merito della vertenza parte resistente cita giurisprudenza e, in particolare, le Sezioni Unite della
Cassazione (n. 4062/2010 e n. 6070/2013, n. 6071/2013 e n. 6072/2013). Secondo la SC per le società di capitali, l'art. 2495 c.c. sancisce ora l'effetto costitutivo della cancellazione, speculare a quello dell'iscrizione nel registro delle imprese (anche per le società di persone si ritiene applicabile la medesima regola). Infatti, parte resistente precisa che “Quello che si verifica, secondo la Suprema Corte, è un fenomeno in senso lato successorio in base al quale i soci subentrano all'ente nei rapporti obbligatori analogamente a come l'erede subentra nei debiti che facevano capo al defunto e ciò, avverte la Corte, "anche a voler rifiutare improprie suggestioni antropomorfiche derivanti dal possibile accostamento tra l'estinzione della società e la morte di una persona fisica”. Secondo il Comune è corretto l'avviso di accertamento emesso nei confronti dell'allora socio.
L'Amministrazione comunale ha chiaramente diritto a percepire il tributo generato dai beni in questione, che per i motivi dettagliatamente indicati nelle controdeduzioni, ricadono sui soci.
Chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento (anche CGT), con rito monocratico, ritiene il ricorso fondato per cui lo accoglie.
Nell'ambito del ricorso presentato parte ricorrente cita una precedente sentenza di codesta CGT la numero
94/2/2024 che recitava:”… La società ricorrente ha precisato di essere messa in liquidazione e, dopo il deposito del bilancio finale, di essere stata cancellata dal registro delle imprese in data 11/11/2015.Tale ultima circostanza, pacifica in causa e comunque documentalmente dimostrata, ha comportato l'estinzione ai sensi dell'art. 2495 cod. civ., (…omissis…). Ne discende che la notifica dell'atto impositivo alla società estinta, oltre tutto per far valere un credito fiscale riguardante un periodo successivo alla cancellazione, contrasta con la previsione normativa ricordata, essendo evidente che nessuna capacità giuridica può essere riconosciuta ad una società estinta”. Orbene, pur condividendo il contenuto della sentenza, la questione è diversa da quella attuale perché l'imposta comunale era stata accertata nei confronti del liquidatore della società Società_1 Srl, certo sig. Nominativo_1. Nel caso di specie, il comune di Vallelaghi liquida l'imposta Imis verso uno dei soci della società; tuttavia,
l'operato di parte resistente non può essere condiviso perché in primo luogo la società è stata cancellata dal Registro delle imprese in data 11/11/2015, dopo che era stato depositato il bilancio finale di liquidazione.
In data 04/03/2025 il Comune Vallelaghi notificava al sig. Ricorrente_1, in qualità di ex socio della società estinta, un avviso di accertamento (in particolare l'accertamento n. 87) per l'imposta Imis 2019 per complessivi
€ 489,00. Il motivo di ricorso è fondato per carenza di legittimazione passiva del sig. Ricorrente_1 non essendo egli il soggetto passivo dell'imposta “in quanto ex socio”. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, la cancellazione della società dal Registro delle imprese ne determina l'estinzione. I debiti sociali pregressi si trasferiscono ai soci nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione (art. 2495 c.c.; Cass. SS.UU. 12.3.2013
n. 6070). Parimenti, i beni e diritti non liquidati, si trasferiscono ai soci in contitolarità, pro quota quale effetto successorio della cancellazione.
Tutto ciò per evidenziare che il socio può essere chiamato per debiti della società purchè siano anteriori all'estinzione. Riguardo i tributi maturati dopo l'estinzione (nel caso di specie l'imposta Imis è per l'anno
2019), il rapporto d'imposta non è più in capo alla società, bensì in capo al soggetto che nel 2019 possedeva l'immobile. Nel caso dell'imposta Imis il soggetto passivo è il proprietario o titolare di diritto reale;
ne consegue che l'essere “ex socio” è irrilevante come titolo d'imposizione, se non si dimostra che il socio sia divenuto proprietario o contitolare del cespite nell'anno in questione e cioè il 2019.
Il comune di Vallelaghi ha notificato l'avviso di accertamento al sig. Ricorrente_1 (in qualità di ex socio), senza aver provato il trasferimento o l'eventuale diritto reale delle particelle indicate in premessa al ricorrente nel 2019. In buona sostanza il Comune di Vallelaghi non può pretendere Imis 2019 dal sig. Ricorrente_1 solo perché ex socio della società estinta;
può pretenderla solo se dimostra che nel 2019 il ricorrente era effettivamente proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile. Diversamente, l'avviso è viziato per erronea individuazione del soggetto passivo.
Per tali motivi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento Imis per l'anno 2019. Riguardo le spese di giudizio, vista la difficoltà interpretativa della norma e la particolarità delle questioni esaminate, vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEMOZZI ANDREA, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 98/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vallelaghi - Via Roma N. 41 38096 Vallelaghi TN
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Trento - Largo Porta Nuova, 9 38120 Trento TN
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 87 - PROT. N. 2508 IMIS 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 presenta ricorso avverso l'Avviso di accertamento n. 87 emesso dal Comune di Vallelaghi, Ufficio Tributi, in persona del suo Sindaco, legale rappresentate pro tempore. Con tale atto il comune chiede il pagamento dell'IMIS per € 348,00, in riferimento all'anno 2019, oltre ai relativi interessi, sanzioni e spese di notifica, pari a complessivi €. 489,00.
In data 11.11.2015, la Società_1 S.R.L., con sede in Trento, veniva cancellata dal Registro Imprese e, quindi, estinta, previo deposito del relativo bilancio finale di liquidazione.
Successivamente, in data 26.02.2025, il Comune di Vallelaghi (TN) notificava al ricorrente, quale ex socio della predetta Società, l'avviso di accertamento relativo all'IMIS per l'anno di imposta 2019.
Ricorso
Il motivo di ricorso si concentra nella illegittimità dell'avviso di accertamento notificato, per violazione dell'art. 4, comma 1, della legge della Provincia Autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14. In buona sostanza parte ricorrente eccepisce la carenza del presupposto soggettivo dell'imposta Imis riguardante l'anno di imposta 2019.
Per tali motivi chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
Controdeduzioni
Si costituisce in giudizio il comune di Vallelaghi evidenziando che la Società_1 S.r.l. risulta tavolarmente proprietaria degli immobili catastalmente individuati dalle p.ed.
Dati_Catastali_1 Trattasi di alcuni posti auto collocati all'esterno di un piccolo condominio realizzato dalla società nel comune di Vallelaghi, in Luogo_1 (rilasciate concessioni edilizie Numero_1 e Numero_2). Attualmente la p.ed. Dati_Catastali_1 non risultano accatastate. Le particelle in questione risultano di proprietà della estinta società Società_1, e quindi emerge – per tabulas – che le rimanenze a tutti gli effetti non fossero state azzerate.
Circa il merito della vertenza parte resistente cita giurisprudenza e, in particolare, le Sezioni Unite della
Cassazione (n. 4062/2010 e n. 6070/2013, n. 6071/2013 e n. 6072/2013). Secondo la SC per le società di capitali, l'art. 2495 c.c. sancisce ora l'effetto costitutivo della cancellazione, speculare a quello dell'iscrizione nel registro delle imprese (anche per le società di persone si ritiene applicabile la medesima regola). Infatti, parte resistente precisa che “Quello che si verifica, secondo la Suprema Corte, è un fenomeno in senso lato successorio in base al quale i soci subentrano all'ente nei rapporti obbligatori analogamente a come l'erede subentra nei debiti che facevano capo al defunto e ciò, avverte la Corte, "anche a voler rifiutare improprie suggestioni antropomorfiche derivanti dal possibile accostamento tra l'estinzione della società e la morte di una persona fisica”. Secondo il Comune è corretto l'avviso di accertamento emesso nei confronti dell'allora socio.
L'Amministrazione comunale ha chiaramente diritto a percepire il tributo generato dai beni in questione, che per i motivi dettagliatamente indicati nelle controdeduzioni, ricadono sui soci.
Chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento (anche CGT), con rito monocratico, ritiene il ricorso fondato per cui lo accoglie.
Nell'ambito del ricorso presentato parte ricorrente cita una precedente sentenza di codesta CGT la numero
94/2/2024 che recitava:”… La società ricorrente ha precisato di essere messa in liquidazione e, dopo il deposito del bilancio finale, di essere stata cancellata dal registro delle imprese in data 11/11/2015.Tale ultima circostanza, pacifica in causa e comunque documentalmente dimostrata, ha comportato l'estinzione ai sensi dell'art. 2495 cod. civ., (…omissis…). Ne discende che la notifica dell'atto impositivo alla società estinta, oltre tutto per far valere un credito fiscale riguardante un periodo successivo alla cancellazione, contrasta con la previsione normativa ricordata, essendo evidente che nessuna capacità giuridica può essere riconosciuta ad una società estinta”. Orbene, pur condividendo il contenuto della sentenza, la questione è diversa da quella attuale perché l'imposta comunale era stata accertata nei confronti del liquidatore della società Società_1 Srl, certo sig. Nominativo_1. Nel caso di specie, il comune di Vallelaghi liquida l'imposta Imis verso uno dei soci della società; tuttavia,
l'operato di parte resistente non può essere condiviso perché in primo luogo la società è stata cancellata dal Registro delle imprese in data 11/11/2015, dopo che era stato depositato il bilancio finale di liquidazione.
In data 04/03/2025 il Comune Vallelaghi notificava al sig. Ricorrente_1, in qualità di ex socio della società estinta, un avviso di accertamento (in particolare l'accertamento n. 87) per l'imposta Imis 2019 per complessivi
€ 489,00. Il motivo di ricorso è fondato per carenza di legittimazione passiva del sig. Ricorrente_1 non essendo egli il soggetto passivo dell'imposta “in quanto ex socio”. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, la cancellazione della società dal Registro delle imprese ne determina l'estinzione. I debiti sociali pregressi si trasferiscono ai soci nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione (art. 2495 c.c.; Cass. SS.UU. 12.3.2013
n. 6070). Parimenti, i beni e diritti non liquidati, si trasferiscono ai soci in contitolarità, pro quota quale effetto successorio della cancellazione.
Tutto ciò per evidenziare che il socio può essere chiamato per debiti della società purchè siano anteriori all'estinzione. Riguardo i tributi maturati dopo l'estinzione (nel caso di specie l'imposta Imis è per l'anno
2019), il rapporto d'imposta non è più in capo alla società, bensì in capo al soggetto che nel 2019 possedeva l'immobile. Nel caso dell'imposta Imis il soggetto passivo è il proprietario o titolare di diritto reale;
ne consegue che l'essere “ex socio” è irrilevante come titolo d'imposizione, se non si dimostra che il socio sia divenuto proprietario o contitolare del cespite nell'anno in questione e cioè il 2019.
Il comune di Vallelaghi ha notificato l'avviso di accertamento al sig. Ricorrente_1 (in qualità di ex socio), senza aver provato il trasferimento o l'eventuale diritto reale delle particelle indicate in premessa al ricorrente nel 2019. In buona sostanza il Comune di Vallelaghi non può pretendere Imis 2019 dal sig. Ricorrente_1 solo perché ex socio della società estinta;
può pretenderla solo se dimostra che nel 2019 il ricorrente era effettivamente proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile. Diversamente, l'avviso è viziato per erronea individuazione del soggetto passivo.
Per tali motivi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento Imis per l'anno 2019. Riguardo le spese di giudizio, vista la difficoltà interpretativa della norma e la particolarità delle questioni esaminate, vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.