TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/01/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 13327/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26 novembre 2024 da
1) nata a [...] il [...], cittadina italiana Codice Fiscale Parte_1
residente in [...], con l'Avv. Maria C.F._1
Siola Marcellino presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) nato a [...] l'[...], cittadino italiano, Codice Fiscale Parte_2 esidente in Milano (MI), Via Caduti di Marcinelle 14, con l'Avv. Maria Siola C.F._2
Marcellino, presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 5 ottobre 2015 in Bari (BA)
(anno 2015 atto n. 17 reg. parte II serie A)
In separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26 novembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge,
2) La Dr.ssa lascerà la casa familiare, sita a Milano, Via Caduti di Marcinelle 14, Parte_1 di proprietà esclusiva del , entro e non oltre il giorno della comunicazione della CP_1 sentenza di separazione;
3) A partire dal 5 del mese successivo alla data di uscita effettiva della Dr.ssa Pt_1 dall'immobile, le parti si danno reciprocamente e scambievolmente atto che il Dr. Pt_2 verserà alla Dr.ssa la somma di complessivi € 4.800 (quattromilaottocento), al fine di Pt_1 agevolare la ricerca di una soluzione abitativa, in 24 rate mensili dell'importo di € 200
(duecento) a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 7 di ogni mese sul conto intestato alla Dr.ssa su Mediobanca Premier Iban: Parte_1
[...];
4) Nessuna altra pretesa di carattere economico viene avanzata dai coniugi, poiché entrambi sono in grado di provvedere autonomamente a sé stessi.
5) Si chiede altresì di prendere atto del fatto che le parti si sono già accordate sulla divisione dei beni mobili presenti nell'abitazione familiare.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Bari (BA) il 5 ottobre 2015;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bari perché provveda alle annotazioni.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott. Giuseppe Gennari.
Così deciso in Milano, il 15.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26 novembre 2024 da
1) nata a [...] il [...], cittadina italiana Codice Fiscale Parte_1
residente in [...], con l'Avv. Maria C.F._1
Siola Marcellino presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) nato a [...] l'[...], cittadino italiano, Codice Fiscale Parte_2 esidente in Milano (MI), Via Caduti di Marcinelle 14, con l'Avv. Maria Siola C.F._2
Marcellino, presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 5 ottobre 2015 in Bari (BA)
(anno 2015 atto n. 17 reg. parte II serie A)
In separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26 novembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge,
2) La Dr.ssa lascerà la casa familiare, sita a Milano, Via Caduti di Marcinelle 14, Parte_1 di proprietà esclusiva del , entro e non oltre il giorno della comunicazione della CP_1 sentenza di separazione;
3) A partire dal 5 del mese successivo alla data di uscita effettiva della Dr.ssa Pt_1 dall'immobile, le parti si danno reciprocamente e scambievolmente atto che il Dr. Pt_2 verserà alla Dr.ssa la somma di complessivi € 4.800 (quattromilaottocento), al fine di Pt_1 agevolare la ricerca di una soluzione abitativa, in 24 rate mensili dell'importo di € 200
(duecento) a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 7 di ogni mese sul conto intestato alla Dr.ssa su Mediobanca Premier Iban: Parte_1
[...];
4) Nessuna altra pretesa di carattere economico viene avanzata dai coniugi, poiché entrambi sono in grado di provvedere autonomamente a sé stessi.
5) Si chiede altresì di prendere atto del fatto che le parti si sono già accordate sulla divisione dei beni mobili presenti nell'abitazione familiare.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Bari (BA) il 5 ottobre 2015;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bari perché provveda alle annotazioni.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott. Giuseppe Gennari.
Così deciso in Milano, il 15.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG