Ordinanza cautelare 21 marzo 2024
Ordinanza collegiale 30 ottobre 2024
Decreto cautelare 29 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 6 marzo 2025
Ordinanza collegiale 29 aprile 2025
Ordinanza collegiale 6 ottobre 2025
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00377/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00147/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 147 del 2024, proposto da
-ricorrente- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Mistretta, Davide Vettorello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Torino, rispettivamente nelle persone del Ministro e del Prefetto pro-tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato a mezzo pec in pari data, con cui il Prefetto di Torino ha disposto “il rigetto dell''''''''istanza dell''''operatore economico -ricorrente- SPA (...) per l''''iscrizione nell''''elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (c.d. white list) istituito presso (questa) Prefettura”;
- della nota prot. -OMISSIS- asseritamente trasmessa, ai sensi dell''''art. 92, comma 2 bis del D. Lgs. n. 159/2011, dalla Prefettura di Torino alla ricorrente, ma non nella disponibilità della medesima, asseritamente recante “comunicazione della sussistenza di elementi di controindicazione ai fini antimafia”;
- del verbale in data -OMISSIS- di riunione del Gruppo provinciale Interforze presso la Prefettura di Torino, non nella disponibilità della ricorrente, ma il cui contenuto è stato riportato nel provvedimento di diniego d''''iscrizione nella white list e dunque solo in quanto e/o nelle parti in cui sia lesivo degli interessi della ricorrente;
- di tutti gli atti istruttori delle Autorità di P.S., posti a fondamento del provvedimento di diniego, ancorché non conosciuti;
- di tutti gli atti a questi preordinati, presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ancorché non conosciuti;
- del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del -OMISSIS- di “revoca all’autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore su strada a carico dell’impresa in indirizzo, con decorrenza dalla data di ricevimento della presente, e la contestuale cancellazione dell’iscrizione al R.E.N. e all’Albo provinciale degli Autotrasportatori”, con conseguente “obbligo per l’impresa di restituire le carte di circolazione dei veicoli in disponibilità destinati all’attività di cui trattasi”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il dott. FF RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso a questo Tribunale amministrativo notificato il 19 febbraio 2024 la -ricorrente- s.p.a. impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato a mezzo pec in pari data, con cui il Prefetto di Torino aveva disposto il rigetto dell’istanza dell’operatore economico -ricorrente- SPA (...) per l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (c.d. white list) istituito presso la stessa Prefettura” unitamente a tutti gli atti connessi.
Premetteva in fatto la ricorrente di essere una società costituita nel 2022 attiva prevalentemente nel campo dell’autotrasporto su strada di cose e merci per conto di terzi e in proprio, fra l’altro anche di attività di corriere espresso e di prestazioni di natura accessoria al trasporto, detenendo altresì partecipazioni di controllo in qualità di holding in altre società sempre attive nel autotrasporto, con amministratore unico, nonché socio di maggioranza, in quanto titolare di una quota pari al 95%, -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- (Congo Brazzaville) il -OMISSIS-, residente in [...], -OMISSIS-.
Poiché il gruppo Amazon per il quale la -ricorrente- svolge la gran parte della propria attività richiede per questo l’iscrizione alla cd. white list, questa veniva richiesta alla Prefettura di Torino, ma denegata con il provvedimento impugnato, in quanto il -OMISSIS- era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 110 c.p., 73, commi 4 e 6 del d.P.R. 309 del 1990 con sentenza del -OMISSIS- del GIP Torino ed era stato condannato alla pena di due anni di reclusione ed € 14.000,00 di multa, ridotti in appello il -OMISSIS- ad un anno e sei mesi di reclusione ed €. 6000 di multa, fermi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato penale.
Il fatto, accaduto nel dicembre 2016, aveva riguardato il trasporto di 421,6 kilogrammi di hashish da Bari a Torino per conto del gruppo capeggiato da -OMISSIS-, rivelatosi esponente della ‘ndrangheta e destinatario di plurime condanne penali per reati di estorsione e usura aggravata dal metodo mafioso; il prezzo concordato era estremamente allettante aveva attirato il -OMISSIS-, ignaro delle responsabilità penali del -OMISSIS-, del sodalizio con i soggetti coinvolti in questo trasporto, così come riconosciuto nella pronuncia di condanna.
Venivano posti a base del provvedimento di diniego di iscrizione impugnato il fatto che il -OMISSIS- avrebbe già effettuato in passato trasporti di stupefacente per conto del sodalizio criminale capeggiato dal -OMISSIS- e che tramite contatti avuti avrebbe intuito che si trattava di un trasporto di sostanza stupefacente e quindi ne sarebbe stato consapevole, “l’inverosimiglianza dell’atteggiamento da sprovveduto palesato nella vicenda”, accettando un servizio di trasporto da uno sconosciuto e senza garanzia di copertura delle spese, avrebbe reso “ragionevole ritenere che, sebbene non coinvolto nel gruppo facente capo al -OMISSIS-, il predetto indagato abbia comunque partecipato all’attività di trasporto di stupefacente”; la condanna a carico del ricorrente dimostrava la realtà dei fatti, mentre -OMISSIS-, imputato anche per altre violazioni in materia di sostanze stupefacenti quale il reato di attività organizzate per il traffico illecito di stupefacenti ai sensi dell’art. 74 del d.P.R n. 309 del 1990, era stato condannato alla pena di 17 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione”.
Il fatto poi che la -OMISSIS- s.r.l., altra impresa del -OMISSIS- era stata coinvolta nel trasporto di stupefacente nel 2016, forniva il quadro di grave permeabilità alla criminalità organizzata, aggravata dal fatto che l’operatore economico in esame è attivo nel medesimo settore (trasporto merci) oggetto d’infiltrazione mafiosa ad opera del gruppo capeggiato da -OMISSIS-” e dunque si doveva dedurre la contiguità del -OMISSIS- con un personaggio del calibro di -OMISSIS- faceva ritenere la sussistenza del “concreto pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa” dalla intensità del rapporto fra i due, dalla collocazione nel tempo degli elementi sintomatici e dalla valutazione prognostica di non emendabilità, conseguiva che l’agevolazione non fosse occasionale Su queste basi secondo il Prefetto nei confronti di -ricorrente- s.p.a. sussistevano tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata, tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi.
In diritto venivano sollevate le seguenti censure:
1.Violazione dell’art. 3 l. 241 del 1990 e degli artt. 83, 84 e 91 del d.lgs. 159 del 2011 nonché dell’art. 2 del D.P.C.M. 18.4.2013; eccesso di potere per erronea valutazione e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, illogicità, irragionevolezza.
2.Violazione dell’art. 3 l. 241 del 1990 e degli artt. 83, 84 e 91 del d.lgs. 159 del 2011 nonché dell’art. 2 del D.P.C.M. 18.4.2013; eccesso di potere per erronea valutazione e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, erroneità sull’applicazione dei principi di diritto e carenza di motivazione, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta; violazione del principio comunitario di proporzionalità.
A. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti, per come risultanti dalle intercettazioni effettuate in sede d’indagine penale; omessa valutazione delle difese del sig. -OMISSIS-; difetto d’istruttoria.
B. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti, per come risultanti in sede e all’esito dell’indagine penale. omessa valutazione delle difese del sig. -OMISSIS-, difetto d’istruttoria, elementi di illogicità e irragionevolezza nella valutazione della Prefettura.
La ricorrente con le censure elencate svolgeva un analitico esame critico delle valutazioni svolte dalla Prefettura e concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con l’ordinanza 21 marzo 2024 n. 119 questo Tribunale respingeva la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato e tali conclusioni venivano ribadite con l’ordinanza 6 marzo 2025 n. 91.
Con una prima ordinanza istruttoria 30 ottobre 2024 n. 1102 si riteneva necessario acquisire dalla Prefettura di Torino relazione istruttoria sullo stato corrente dei fatti, vista l’istanza di riabilitazione proposta dal titolare della Società ricorrente ed ancor più l’inserimento nei programmi di protezione speciale come collaboratore di giustizia e che aveva dato luogo all’illecito penale causa del diniego all’iscrizione alla white list della stessa ricorrente, ai fini di comprendere se sussistono tuttora pericoli per la sicurezza pubblica derivante dai fatti di causa.
Con successiva ordinanza istruttoria 29 aprile 2025 n. 715, in considerazione che la P.A. non aveva provveduto sulla citata ordinanza n. 1102/2024 e che dall’altro che in ogni caso la questione era stata oggetto di nuova e attenta analisi il giorno 29 novembre u. s. senza che questo Tribunale ne venisse minimamente edotto nonostante la propria ordinanza istruttoria e visto che l’Avvocatura dello Stato aveva affermato in memoria che “ Siffatte circostanze sono state, peraltro, oggetto di nuova e attenta analisi da parte del Gruppo Interforze Antimafia nella riunione del -OMISSIS-, disposta a seguito dell’ordinanza istruttoria n. 1102 di codesto TAR del 30 ottobre 2024, all’esito della quale non sono emersi elementi di novità tali da poter dedurre la cessazione del rischio infiltrativo in capo all’operatore economico ”, veniva ribadita l’ordinanza n. 1102/2024 con la precisazione di relazionare questo Tribunale dei contenuti della riunione del -OMISSIS-.
Con una seconda ordinanza cautelare, n. 91 del 6 marzo 2025, veniva nuovamente respinta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.
Alla odierna udienza la causa è passata nuovamente in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorrente si duole con eccessiva sovrabbondanza di argomentazioni che il provvedimento impugnato, di diniego d’iscrizione nei suoi confronti pare essere fondato su tre ordini di ragioni: dalla gravità delle condotte di reato che non rendono occasionale l’agevolazione offerta dalla ditta del ricorrente, agevolazione caratterizzata dalla gravità delle condotte di reato; la contiguità del ricorrente con un personaggio gravemente caratterizzato nella malavita come -OMISSIS- indurrebbe a ritenere che la sussistenza del concreto pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa; inoltre sia l’intensità del rapporto fra i due, sia la collocazione nel tempo degli elementi sintomatici e della valutazione prognostica di non emendabilità, tendono tutti ad escludere un’agevolazione di natura occasionale, ma a dettare i sintomi di un rapporto diretto tra -OMISSIS- e -OMISSIS-, connotato dalla natura affaristica di tali rapporti, Il primo avrebbe “consapevolmente contribuito a realizzare il trasferimento di sostanze stupefacenti” tramite l’impresa -OMISSIS- S.r.l., di cui era amministratore, rinforzati dalla conoscenza personale fra i due, avvenuta ravvisata il -OMISSIS- presso gli uffici della ditta del ricorrente, riunione cui aveva partecipato i componenti del sodalizio criminale, tra cui -OMISSIS-, preoccupati per la perdita dei contatti con il trasportatore dello stupefacente”; inoltre le intercettazioni fra il -OMISSIS- e componente del sodalizio -OMISSIS- avrebbe rivelato la natura abituale dei rapporti dedotti grazie alle intercettazioni fra -OMISSIS- e il componente del sodalizio -OMISSIS-, in cui si si sarebbe alluso a una “confidenza-abitualità nei rapporti, indice di passate commesse”. Oltre a ciò il -OMISSIS- era stato condannato nel 2021 per fatti risalenti al 2016, aveva percepito redditi fino al 2019 dalla -OMISSIS-, ossia dalla stessa impresa utilizzata per organizzare il trasporto di stupefacente.
Tale motivazione addotta dalla Prefettura sarebbe illogica, irrazionale, irragionevole, carente e comunque erronea. Sarebbe superfluo ricordare che l’art. 84 del D. Lgs. 159 del 2011 prevede che l'informazione antimafia deve attestare la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall’art. 91, comma 6, attestare la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4, che individua un elenco di ipotesi da cui possono essere desunti le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa: tali situazioni che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte: a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui artt. 353, 353- bis , 603- bis , 629, 640- bis , 644, 648- bis , 648- ter del codice penale dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3- bis , del codice di procedura penale e di cui all'articolo 12- quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione (...). Infine, il precitato art. 91, comma 6, del medesimo decreto dispone che “ Il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata (...). In tali casi, entro il termine di cui all'articolo 92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva”. Dal combinato disposto delle predette disposizioni, emerge che il giudizio di pericolo d’infiltrazione mafiosa debba fondarsi su una valutazione da cui emerga o una delle ipotesi espressamente previste dall’art. 84, comma 4, cit. o quella di cui all’art. 91 comma 6 cit. 5. Tuttavia, nel caso di specie il Prefetto ha omesso di esplicitare a quale delle “situazioni di pericolo” descritte dalle norme abbia fatto riferimento, al fine di rigettare l’iscrizione con il diniego impugnato, che dunque risulta viziato da motivazione, in primo luogo, carente. Nel caso di specie, il ricorrente non era stato condannato per alcuno dei reati elencati nell’art. 84 cit., sicché il diniego in questa sede impugnato non poteva poggiare su tale presupposto normativo e, in caso contrario, sarebbe risultato adottato in violazione di tale norma. Infatti il ricorrente è stato condannato per il delitto previsto e punito dall’art. 73, commi 4 e 6, del d.P.R. 309 del 1990 e in particolare per il trasporto di sostanze stupefacenti, non già per quello previsto dall’art. 74 del medesimo d.P.R. (“Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”), invece citato nella norma (attraverso il richiamo ai reati di cui all’art. 51, c. 3 bis c.p.p.). Qualora il Prefetto avesse individuato il presupposto del provvedimento nell’ipotesi descritta dall’art. 91, co. 6, cit., difetterebbe qualunque riferimento esplicito alla condanna del -OMISSIS- per condotte integranti uno dei “reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali” prescritti dalla norma citata. Per cui difettavano valutazione e considerazione circa la strumentalità del reato contestato rispetto alle attività criminali del gruppo, presupposto, che deve coesistere insieme ai “ concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata ”. Il Prefetto per motivare correttamente il proprio provvedimento avrebbe dovuto indicare espressamente il provvedimento di condanna nei confronti del ricorrente ritenuto sintomatico dell’infiltrazione, evidenziare e motivare il rapporto di strumentalità del reato di cui alla condanna in esame, rispetto “ all'attività delle organizzazioni criminali ”, e 18 del provvedimento non vi è traccia ed inoltre, indicare puntualmente quali siano i “ concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata ”. Perciò il Prefetto non ha nemmeno individuato gli elementi sufficienti a ritenere possibile il paventato condizionamento mafioso ed il diniego risulta, dunque, essere stato adottato in violazione delle norme di cui agli artt. 84 e 91 del D. lgs. 59 del 2011, oltre che in manifesta carenza di motivazione e dunque in violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241, norme che attribuiscono all’Autorità amministrativa un ampio potere discrezionale, ma per questo devo ponderare correttamente tutti gli elementi per non sconfinare dell’arbitrio. Nel caso di specie, infatti, i presupposti richiesti da tali norme per ritenere integrato il pericolo d’infiltrazione mafiosa non sussistono, perché non sussistono o non sono dimostrati gli elementi del pericolo di infiltrazione mafiosa; la citazione di un episodio di rilevanza penale non può dimostrare di per sé l’esistenza di un concreto e serio pericolo d’infiltrazione. Anche il richiamo alla gravità delle condotte di reato dal medesimo perpetrate non consentirebbe di ricondurre il rischio infiltrativo mafioso della società nell’orbita dell’agevolazione sistematica. Anche i vari richiami alla “intensità del rapporto” fra -OMISSIS- e -OMISSIS-, alla “collocazione nel tempo degli elementi sintomatici” ed alla “valutazione prognostica di (non) emendabilità” non sono sufficienti ad uscire dall’occasionalità, così come non lo sono la percezione direttiva parte del ricorrente dalle attività della -OMISSIS-, in realtà la società che lo stesso ricorrente amministrava abitualmente e della fonte dei suoi redditi. In sostanza, il Prefetto Ivo di una futura collaborazione tra -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Il motivo è infondato.
L’interdittiva impugnata dà dapprima conto di come la società -ricorrente- S.p.A. e il relativo gruppo di imprese di autotrasporto sia riferibile a -OMISSIS-, il quale ricopre l'incarico di amministratore unico della capogruppo e ne è altresì socio di maggioranza, in quanto titolare di una quota pari al 95% del capitale sociale (euro 95.000 di capitale nominale). Successivamente veniva descritta la vicenda occorsa nel dicembre 2016 che ha dato luogo all’arresto dell’interessato del 2018 ed alla sua condanna in primo grado da parte del tribunale di Torino e quindi dalla Corte d’appello nel 2021 per il trasporto dalla Puglia al Piemonte, appunto nel dicembre 2016, di 421,60 kg. di hashish, ma si precisava alla pagina 3 che emergeva chiaramente che il -OMISSIS- aveva intuito che si trattava di un trasporto di sostanza stupefacente e che, in passato, ne aveva svolti altri per conto del sodalizio criminale oggetto di indagine, elemento che emergerà anche nel prosieguo delle intercettazioni in cui si è desiderare che ricorrente fosse del tutto al corrente della consistenza del genere di materia trasportata e che già nel passato avesse svolto tale tipo di servizio.
Era altresì inverosimile l'atteggiamento da sprovveduto palesata dal ricorrente nella vicenda sottoposta all'esame, ossia l’accettazione di un servizio di trasporto ordinato via mail da uno sconosciuto e senza alcuna garanzia a copertura quantomeno delle spese sostenute, nonostante la consolidata esperienza maturata da anni nel settore dei trasporti: l’esperienza maturata nel gestire la società facenti capo alla -ricorrente- escludevano radicalmente che il responsabile societario fosse del tutto all’oscuro del genere di attività di trasporto.
Quindi già tale elemento porterebbe superare il concetto di “occasionalità” sostenuto nel ricorso: se il -OMISSIS- non era organico alla “cosca” di -OMISSIS-, la conoscenza personale ed i rapporti erano indubbiamente stretti, come già rilevato a proposito delle intercettazioni citate dall’interdittiva, dimostrati anche da una riunione svolta tra i sodali presso gli uffici di -OMISSIS-, riunione finalizzata anche a ristabilire i contatti con il trasportatore, contatti temporaneamente allentati: del resto che il rapporto dovesse considerarsi connotato da abitualità è testimoniata dalle intercettazioni tra il -OMISSIS- e il complice -OMISSIS-, dove si allude a passate commesse, ad insistenze sulla collaborazione anche per due/tre trasporti mensili, pur conoscendo il ricorrente ciò che dovrà essere trasportato.
Gli elementi di criticità relativi a -OMISSIS-, se letti congiuntamente al fatto che sino al 2019 il medesimo ha percepito redditi dalla -OMISSIS- S.r.l., impresa coinvolta nel trasporto di stupefacente del 2016, restituiscono un quadro di grave permeabilità alla criminalità organizzata, aggravata dal fatto che l'operatore economico in esame è attivo nel medesimo settore trasporto merci) oggetto di infiltrazione mafiosa ad onera del gruppo capeggiato da -OMISSIS-.
Dato quanto sopra, si doveva ritenere che, secondo lo standard probatorio del più probabile che non, per l'operatore economico -ricorrente- SPA sussistesse il concreto pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi in considerazione della contiguità di -OMISSIS- con un personaggio de1 calibro di -OMISSIS-, esponente della criminalità organizzata di stampo ‘ndranghetista.
Quanto fin qui considerato appare esaudire i requisiti richiesti dalla legge per l’emanazione del provvedimento interdittivo impugnato.
Del resto è giurisprudenza consolidata ed anche di questo Tribunale che ai fini di una corretta delibazione della materia del contendere giova preliminarmente richiamare il costante indirizzo seguito dalla giurisprudenza amministrativa giusta il quale l'interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste. Pertanto, ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d'altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (cfr. ex multis , T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 09/11/2021, n.7127; T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 11/10/2021, n.6386; T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 11/05/2021, n.3113; Consiglio di Stato sez. III, 16/10/2020, n.6284).
Ribadita nei suddetti termini la innegabile consistenza di fattispecie di pericolo concreto cui va ricondotta la situazione legittimante l’adozione di un’interdittiva antimafia, preme al Collegio dare continuità all’importante magistero ermeneutico impartito dalla Sezione terza del Consiglio di Stato con la pronuncia n. 1743 del 2016 che ha compiuto un fondamentale sforzo di reductio ad unitatem delle situazioni indizianti suscettive di dar luogo all’emanazione del provvedimento prefettizio, erigendo quel “ sistema di tassatività sostanziale ” promosso e avallato anche dal giudice costituzionale (cfr. C. Cost. sentenza n. 57 del 2020). Vengono, in particolare, in evidenza due situazioni enucleate dal Supremo consesso e concretamente rinvenibili nella fattispecie de qua: si fa riferimento ai rapporti di parentela e ai contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia (cfr. punto 6 Cons. Stato, sentenza n. 1743/2016).
Mutuando l’insegnamento ermeneutico del Consiglio di Stato, “circa i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia, di titolari, soci, amministratori, dipendenti dell'impresa con soggetti raggiunti da provvedimenti di carattere penale o da misure di prevenzione antimafia, l'Amministrazione può ragionevolmente attribuire loro rilevanza quando essi non siano frutto di casualità o, per converso, di necessità. Se di per sé è irrilevante un episodio isolato ovvero giustificabile, sono invece altamente significativi i ripetuti contatti o le 'frequentazioni' di soggetti coinvolti in sodalizi criminali, di coloro che risultino avere precedenti penali o che comunque siano stati presi in considerazione da misure di prevenzione ”.
Tutto ciò ai fini del rilevare l’infondatezza della magna pars della censura in cui pur riconoscendo il carattere discrezionale della tipologia del provvedimento, se ne contesta l’uso distorto, consistente soprattutto nella supposta mancata indicazione dei concreti e seri elementi di infiltrazione mafiosa o quantomeno malavitosa.
Con il secondo motivo, che a sua volta è diviso in vari punti, si contesta sia la sussistenza di quei fatti necessari a configurare il pericolo, privi delle necessarie gravità, precisione e concordanza, sia l’irragionevolezza e la sproporzionalità della prognosi che l’autorità amministrativa ha tratto da quei fatti, secondo un criterio che non risulta nemmeno probabilistico, ma unicamente congetturale.
Si sostiene infatti che i limiti del potere della Prefettura di apprezzamento dei fatti sono delimitati da un equilibrato apprezzamento del rischio infiltrativo in chiave di prevenzione secondo corretti canoni di inferenza logica, connotati dalla regola probatoria del “più probabile che non”, per cui l’interprete è sempre vincolato a sviluppare un’argomentazione rigorosa finalizzata a dimostrare che un determinato fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% + 1 di possibilità.
Tanto è che il giudice di primo grado ha ribadito l’estraneità del ricorrente dal sodalizio criminoso ed ha formulato un giudizio prognostico di astensione dalla reiterazione del reato, concedendo la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale, accertando che il medesimo nulla voleva sapere del materiale trasportato ed ha escluso l’aggravante dell’ingente quantità di stupefacenti e nonostante ciò il provvedimento ha sconfessato la sentenza citando la continuità tra il ricorrente e il -OMISSIS-, e nonostante anche la diminuzione della pena inflitta al -OMISSIS- in sede di giudizio di secondo grado.
Inoltre si è omesso del tutto di considerare le difese dell’interessato, pervenendo a conclusioni illegittime, in quanto altrettanto erronee, oltre che illogiche, immotivate, sproporzionate e manifestamente ingiuste e si è concluso con l’accertamento della responsabilità in capo al ricorrente, quando invece si doveva la non significatività della compartecipazione all’organizzazione criminale del -OMISSIS-.
A. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti, per come risultanti dalle intercettazioni effettuate in sede d’indagine penale. omessa valutazione delle difese del -OMISSIS- – difetto di istruttoria. Nello specifico, dovendo sintetizzare, non è stato dato peso effettivo alle intercettazioni che appaiono travisate, amplificate nei loro significati e del tutto mal interpretate.
B. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti, per come risultanti in sede e all’esito dell’indagine penale. omessa valutazione delle difese del sig. -OMISSIS- – difetto d’istruttoria – elementi di illogicità e irragionevolezza nella valutazione della Prefettura. Le conclusioni recepite n provvedimento prefettizio da un lato contrastano con quanto accertato dal GIP con sentenza, dall’altro sono frutto di travisamento e di erronea valutazione dei fatti emersi in sede d’indagine: l’idea di affidare il trasporto al -OMISSIS- rivelano l’estraneità di costui dal sodalizio, viste le modalità di accordo per il trasporto, quasi una sorta di “esternalizzazione dell’attività criminosa, poiché da un lato l’stupefacente poteva essere venduto sul posto, dall’altro non sono voluti utilizzare i corrieri usuali perché sospetti, dall’altro ancora Il -OMISSIS- era inteso come esterno al gruppo, elemento inteso al contrario dal provvedimento impugnato. Lo dimostrano la meccanica dei contatti nel gruppo, le false rappresentazioni dei fatti tenute nei confronti dell’improvvisato trasportatore, il complessivo fraseggio tenuto con l’interessato, i modi di determinazione del prezzo del trasporto, tutto complessivamente stava a dimostrare che il Prefetto aveva effettuato un’illegittima equazione: un’unica, isolata, condanna per un reato diverso da quelli di associazione mafiosa, nemmeno previsto nell’elenco di cui all’art. 84, ma commesso in concorso con un soggetto c.d. controindicato, avrebbe coinciso con l’automatica prognosi di “agevolazione non occasionale” di questi ultimi per fatti illeciti futuri.
Anche questo secondo motivo appare complessivamente infondato.
Va rilevato preliminarmente che i provvedimenti interdittivi non hanno la caratterizzazione analitica delle sanzioni penali derivanti da violazioni di norme specifiche e possono, come in genere sono, derivare anche da minime azioni che caratterizzano o comunque contribuiscono a portare a termine una serie di attività criminose.
Quindi il Collegio non può che aderire pienamente alle tesi sostenute da subito dalle difese erariali, secondo cui il rischio infiltrativo può essere configurato non solo nella specifica violazione di norme penali, ma può essere individuato anche in fattispecie “ a condotta libera ” riservate alla discrezionalità della P.A.: questa può trarre conclusioni assertive su tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 91, comma 6, del D. Lgs. 159 del 2011, anche da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali che possono giovarsi anche indirettamente di attività di impresa per condurre a termine attività criminose. In ogni caso “il potere interdittivo, nella configurazione normativa dei presupposti che ne legittimano l'esercizio, si caratterizza per la sua connaturata capacità di adattamento alla multiforme varietà dei modi e dei mezzi con i quali la criminalità organizzata esercita, o tenta di esercitare, il suo condizionamento nei confronti delle attività produttive, onde trarne illeciti profitti ed accrescere la sua influenza sul tessuto socio-economico. L'elasticità della formula normativa descrittiva dei presupposti per l'esercizio del potere suindicato, evidente nella tipizzazione contenutistica della informazione prefettizia quale attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate", ex art. 84, comma 3, D. Lgs. n. 159/2011, pur mitigata dalla progressiva elaborazione pretoria delle situazioni indizianti, in vista della costruzione di un sistema di " tassatività sostanziale" atto a garantirne la compatibilità con il principio di legalità, è coerente con la regola aurea del costante adattamento dello strumentario deduttivo spendibile nell'attività di indagine antimafia, la quale, per la sua natura cautelare e preventiva, persegue obiettivi di massima anticipazione dell'azione di contrasto, anche avulsi dagli schemi tipici della responsabilità penale e quindi con modalità capaci di adattarsi alla cangiante configurazione del fenomeno criminale ” (Cons. Stato, Sez. III, n. 6144/2023).
Detto ciò, il reato commesso dal -OMISSIS- può essere considerato strumentale all’attività dell’organizzazione criminale del -OMISSIS-: le indagini compiute hanno dimostrato che è stato lo stesso -OMISSIS- ad incaricare -OMISSIS- e -OMISSIS- di prendere contatti con -OMISSIS- per organizzare il trasporto di stupefacenti, così come hanno dimostrato – ed è riportato nel provvedimento impugnato - che il -OMISSIS- ha contribuito a realizzare per mezzo di una delle sue imprese di trasporti, il trasferimento degli stupefacenti da Bari a Torino, venendo per questo condannato in concorso con gli altri. Il trasporto degli stupefacenti appare punto di passaggio necessario per l’organizzazione criminale. Si badi bene che il -OMISSIS- ha contattato l’autotrasportatore -OMISSIS- per effettuare il trasporto dello stupefacente, facendo intestare il documento di trasporto della merce alla propria ditta -OMISSIS- ma soprattutto il -OMISSIS- ha accolto presso i suoi uffici -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- ed -OMISSIS-, preoccupati per l’assenza di -OMISSIS- e del carico illegale dallo stesso trasportato. E tale elemento, come sottolineato dalle difese dell’Amministrazione, appare determinante per smentire che fosse estraneo al clan -OMISSIS- e fosse stato quasi una vittima dello stesso clan per mascherare il trasporto della droga. La riunione presso gli uffici del -OMISSIS- della consorteria criminale è un elemento fondamentale che contribuisce a dare conferma circa la natura non sporadica del rapporto con -OMISSIS- e della consapevolezza circa le sostanze trasportate. Quindi, se il ricorrente può non essere componente protagonista del clan -OMISSIS-, lo stesso è sicuramente soggetto che si poteva prestare alla buona riuscita dell’operazione criminosa in questo caso come in altri – si vedano i richiami alle intercettazioni prima citati. Non rileva infatti ai fini del provvedimento emesso il fatto di appartenere ad un’associazione criminale “in pianta stabile”, ma non può essere ignorato che un soggetto, anche non protagonista, possa essere utile una o più volte alla riuscita di operazioni illegali e quindi possa essere disponibile alla bisogna di prestare mezzi imprenditoriali a persone conosciute delle quali il soggetto abbia la conoscenza - fatto che non può essere smentito - degli illeciti che vanno a commettersi: nel caso di specie quindi è di assoluta importanza la disponibilità di un soggetto e di una struttura a fornire servizi per un’organizzazione criminale e questo, a prescindere dal numero di occasioni svoltesi, che permette alla Prefettura di rilevare una permeabilità mafiosa, né può rilevare il fatto che i trasporti del ricorrente possano essere parte di un gruppo composto da vari elementi contattabili in casi diversi, poiché anche il far parte di una sorta di “rosa” di soggetti disponibili mantiene sempre il rischio infiltrativo, rischio che non scompare davanti ad un numero più numeroso di soggetti compiacenti.
Perciò la regola del “ più probabile che non ” non viene superata dal numero dei contatti e le richieste da parte di gruppi criminali, ma l’impresa del trasporto Bari – Torino unitamente alle conoscenze, ai contatti e le trattative su altre operazioni da fare appaiono più che sufficienti per dimostrare che il provvedimento impugnato non è andato oltre le previsioni preventive del legislatore. In considerazione di quanto affermato dal giudice di appello “ il provvedimento di interdittiva antimafia ha un carattere preventivo che prescinde dall'accertamento di singole responsabilità penali, essendo il potere esercitato dal Prefetto espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata. fatti è la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali - secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale - è deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata ” (Cons. Stato, III, 4 giugno 2021 n. 4293). Senza poi dimenticare che sempre il Consiglio di Stato ha aggiunto che “ ai fini della adozione dell'informativa antimafia, da un lato, occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali - secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale - sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d'altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri ” (Cons. Stato, III, n. 4293/2021 cit.). Perciò, per scendere nel particolare, anche un singolo fatto sia pure corredato dall’esistenza comunque di contatto inerenti la possibilità di aiutare un’impresa criminale, può essere causa di provvedimenti interdittivo, così come, al contrario di quanto sostenuto nel ricorso, una tale situazione non può essere valutata in maniera penalistica con la necessità dell’esistenza di prove precise inerenti più specifici accaduti, ma deve essere vista globalmente nel suo complesso e soprattutto nei suoi sviluppi futuri, resi possibili dalla innegabile sussistenza di contatti “di lavoro”.
Ma non solo, se si vuole passare al livello “penalistico” indicato nel ricorso è fondato su un sistema di analisi dei vari accaduti, per il quale gli atti di indagine citati nel provvedimento interdittivo sarebbero incompleti e quindi sufficienti, si deve concordare con le difese della Prefettura sul fatto che i “presunti” errori che sarebbero stati compiuti dagli operatori nella trascrizione delle intercettazioni avrebbero dovuto essere contestati in sede penale per formare la prova nel contradditorio delle parti. Tutto ciò non è stato possibile in quanto le intercettazioni non sono state sottoposte a trascrizione, avendo il l’interessato optato per il giudizio abbreviato, con le conseguenze di cui sopra in sede penale.
Quanto fin qui rilevato non può che comportare il rigetto del ricorso per la correttezza dell’interdittiva impugnata; quanto al passaggio tra i “collaboratori di giustizia” del -OMISSIS- e la pendenza del giudizio di riabilitazione del ricorrente, si deve rilevare quanto segue.
Il -OMISSIS- è stato raggiunto da una condanna detentiva con scadenza 2040 e quindi tale lunga scadenza non può al momento portare cambiamenti al presente giudizio; per quanto concerne la riabilitazione del ricorrente essa avrà sicuramente effetti sulla misura in contestazione, ma al momento il giudizio di riabilitazione non è stato emesso, per cui le conclusioni non possono essere modificate.
Le spese di giudizio possono essere compensate, vista la carenza dei fatti e nonostante la palese violazione dell’art. 2 co. 3 del codice processo amministrativo che impone alle parti la redazione degli atti in maniera sintetica.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private in causa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FF RO, Presidente, Estensore
Luca Pavia, Primo Referendario
Pietro Buzano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| FF RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.