TAR Torino, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 377
TAR
Ordinanza cautelare 21 marzo 2024
>
TAR
Ordinanza collegiale 30 ottobre 2024
>
TAR
Decreto cautelare 29 gennaio 2025
>
TAR
Ordinanza cautelare 6 marzo 2025
>
TAR
Ordinanza collegiale 29 aprile 2025
>
TAR
Ordinanza collegiale 6 ottobre 2025
>
TAR
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per erronea valutazione, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità, irragionevolezza

    Il Tribunale rigetta il motivo, ritenendo che il provvedimento interdittivo sia legittimo. Si evidenzia che la condanna del legale rappresentante per trasporto di stupefacenti, pur non rientrando tra i reati specifici dell'art. 84, è considerata strumentale all'attività dell'organizzazione criminale. La riunione dei sodali presso gli uffici della società ricorrente, i contatti e i rapporti tra il legale rappresentante e soggetti legati alla criminalità organizzata, nonché la percezione di redditi da una società coinvolta nel trasporto di stupefacenti, sono ritenuti elementi sintomatici del concreto pericolo di infiltrazione mafiosa. Si sottolinea che i provvedimenti interdittivi hanno natura cautelare e preventiva e non richiedono la prova di un fatto, ma la presenza di indizi che rendano plausibile un collegamento con organizzazioni mafiose.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per erronea valutazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità

    Il Tribunale rigetta anche questo motivo, ribadendo che i provvedimenti interdittivi possono basarsi su condotte libere e su un apprezzamento discrezionale della Pubblica Amministrazione riguardo ai tentativi di infiltrazione mafiosa. Si evidenzia che il reato commesso dal legale rappresentante è considerato strumentale all'attività criminale e che la riunione dei sodali presso gli uffici della società è un elemento determinante per smentire l'estraneità al clan. Si sottolinea che non è necessario dimostrare l'appartenenza stabile ad un'associazione criminale, ma è sufficiente la disponibilità a fornire mezzi imprenditoriali a soggetti conosciuti, anche se non protagonista di operazioni illegali. La regola del "più probabile che non" è rispettata in quanto il quadro indiziario complessivo, inclusi i contatti e le trattative per altre operazioni, dimostra il rischio infiltrativo.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 377
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 377
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo