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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/07/2025, n. 3496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3496 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Giudice, Dott.SA Rosalba Musillami ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 9242/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...]
n. 7, c.f. , elettivamente domiciliata ai fini della presente C.F._1
procedura in CA (PA), Piazza A. Manzoni n. 5, presso e nello studio dell'Avv. Daniela
Sabella dalla quale è rappresentata e difesa per procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino dell'Avvocatura
Distrettuale INPS
Resistente
Oggetto: INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO.
MEDIANTE DEPOSITO NEL FASCICOLO TELEMATICO - A SEGUITO
DELLA TRATTAZIONE SCRITTA AI SENSI DELL'ART. 127 TER CPC DEL
25.07.2025 - DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che ha diritto all'indennità di Parte_1
accompagnamento con decorrenza dal mese di Gennaio 2025; compensa tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore, le spese della ctu medico-legale di entrambe le fasi del giudizio, così come liquidate con separati decreti.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Preliminarmente questo giudice rappresenta che alle parti è stato regolarmente comunicato il provvedimento che in luogo dell'udienza ha disposto la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
Parte ricorrente ha depositato note insistendo nel ricorso. Pertanto sulle conclusioni rassegnate nelle predette note e nella memoria di costituzione dell' , ritenuta la causa CP_1
matura per la decisione, la steSA viene decisa come in epigrafe.
* * *
Con ricorso ex art. 445 bis, comma VI, cpc del 17.06.2024 parte ricorrente, dopo avere contestato le risultanze della ctu della fase sommaria, conveniva in giudizio l' , in CP_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, chiedendo il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Allegava consulenza medica di parte.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto chiedendo il rigetto la CP_2
domanda avversa.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una ctu medico-legale affidata alla
Dr.SA . Persona_1
Quindi all'esito della consulenza, depositata la relazione peritale, parte ricorrente
CP_ insisteva nel ricorso depositando note scritte. L' non provvedeva al deposito di note.
* * *
La domanda merita parziale accoglimento.
Le risultanze della consulenza medico legale riconoscono che le patologie che affliggono la periziata comportano l' “incapacità di autogestirsi” e quindi la rendono meritevole dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1^ gennaio 2025. Il consulente, sulla base dell'esame obiettivo ha così relazionato: “difficoltà psichiche e
precisamente una paziente collaborante ma di poche parole… severa deflessione del tono
dell'umore con tendenza a crisi di pianto apparentemente immotivate.
Fisicamente…rachide cifotico ed ipomobile, movimenti degli arti compatibili limitati e
dolenti, formazione del pugno e delle pinze ipovalidi, discreta ipostenia alle prove di
controresistenza, leggermente deficitaria la funzione prensile, ipotonotrofia
generalizzata. La deambulazione….lenta, a piccoli passi a base allargata e con ricerca di
appoggio, paSAggi posturali difficoltosi con succulenza alle caviglie da ipomobilità”. Ha
ritenuto che la condizione legittimante l'indennità di accompagnamento decorra dal 1^
gennaio 2025 e con revisione ad un anno.
In ordine alla decorrenza, contestata dal consulente di parte, ha dato atto che il
“rallentamento ideo-motorio che, oggi, appare verosimilmente più grave rispetto alla
visita del I° CTU che non ha riconosciuto il beneficio richiesto” non può farsi risalire alla data della domanda non essendovi “certificazione in grado di confutare Commissione
e CTU di ATP”. CP_1
Nella relazione medico legale il CTU ha spiegato che “la depressione e l'ipomobilità
sono strettamente collegate: la depressione può portare a una riduzione dell'attività
fisica e, a sua volta, la mancanza di movimento può peggiorare i sintomi depressivi.
L'ipomobilità, data da artrosi ed osteoporosi, a sua volta, può causare o peggiorare la
depressione, creando un circolo vizioso che potrebbe spiegare il rifiuto della paziente
alla deambulazione”.
Le conclusioni cui è pervenuto la Dott.SA vengono condivise da questo Persona_1
giudice, apparendo le stesse puntuali, correttamente motivate e coerenti con gli accertamenti clinici come documentati.
*
Parte ricorrente pertanto ha i requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento dall'1.1.2025 e con revisione ad un anno.
Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate tra le parti mentre, avendo la ricorrente allegato dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att cpc, si pongono definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
le spese della ctu medico-legale, così come liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo a seguito di trattazione scritta del 25.07.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente