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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 130/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
XERRA NICOLO', RE
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1665/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
REne BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio BR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di BR Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Bovalino - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5914/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 2 e pubblicata il 27/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229000494752000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229000494752000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229000494752000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229000494752000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229000494752000 RADIODIFFUSIONI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229000494752000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229000494752000 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229000494752000 I.C.I.
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229000494752000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E
SCARICO ACQUE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229000494752000 IRAP
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229000494752000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229000494752000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1979/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Si riporta gli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Primerano Ricorrente_1 ha presentato appello ( R.G.A.1665/2024) per la riforma della sentenza n. 5914/2023, pronunciata il 21/9/2023 dalla sezione seconda della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio
BR non la quale quest'ultima ha accolto parzialmente il ricorso, prodotto dal suddetto contribuente, per l'annullamento dell'avviso di intimazione n.09420229000494752000, conseguente al mancato pagamento di cartelle, riguardanti differenti tributi ed annualità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che per l'art.50 del DPR 602/ 1973 il concessionario della riscossione procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della notificazione della cartella di pagamento .Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento ,l'espropriazione deve essere preceduta dalla notificazione , da effettuare con le modalità previste dall'art.26 dello stesso decreto, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro sessanta giorni.
Il ricorrente ha in primo grado eccepito :
la mancata notifica degli atti presupposti;
il difetto di motivazione dell'avviso suddetto;
la nullità dell'atto impugnato per la mancata indicazione dei ruoli, della data di esecutività e di consegna all'agente della riscossione.
L'Agenzia delle Entrate riscossione , costituitasi in primo grado, ha preliminarmente rilevato lo stralcio quattro cartelle, indicate in sentenza, in applicazione dell'art.1, comma 222, della legge 197/20 ,trattandosi di crediti inferiori ad euro mille.
La stessa Agenzia, poi, ha osservato la carenza di giurisdizione, essendo crediti di natura non tributaria, di sei cartelle (indicate in sentenza).
La Agenzia medesima, poi, relativamente all'atto impugnato, precisato che lo stesso è stato parzialmente privato di efficacia in relazione ad una cartella a seguito di sentenza n.2798/2022 del 13/7/2022 ,emessa dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di RE BR .
I primi Giudici, dopo avere illustrato l'esame della copiosa documentazione , fornita da entrambe le parti, hanno dichiarato :
la cessazione della materia del contendere in applicazione del suddetto art.1 della citata legge 197;
la carenza di giurisdizione per altre sei cartelle;
la regolare notifica di diciotto cartelle (indicate in sentenza), effettuate a via pec;
l'esistenza della sentenza n.2798/2022 suddetta che ha ritenuto corrette le notificazioni di altre ventisei cartelle ( anche queste elencate in sentenza).
Il Ricorrente_1 , invece, nel proprio appello ha chiesto la riforma della sentenza , affermando che la stessa sia stata affetta da motivazione apparente in quanto non fondata sulla realtà dei fatti ma sulle affermazioni dell'agente della riscossione.
Questa Corte constata, al contrario, non solo l'inesistenza di motivazione apparente ma la presenza di un controllo, eseguito dai primi Giudici, a dir poco certosino;
gli stessi, infatti, non solo hanno vagliato ogni punto della controversia ma si s ono ,anche ,riportati a precedenti pronunzie giudiziali;
gli stessi non si sono adagiati a quanto affermato dall'ente di riscossione ma hanno espresso motivatamente, per come si rileva ictu oculi in sentenza, la loro decisione. Per quanto detto, questa Corte rigetta l'appello del contribuente e conferma la sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi 5.000 Euro, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
XERRA NICOLO', RE
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1665/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
REne BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio BR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di BR Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Bovalino - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5914/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 2 e pubblicata il 27/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229000494752000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229000494752000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229000494752000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229000494752000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229000494752000 RADIODIFFUSIONI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229000494752000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229000494752000 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229000494752000 I.C.I.
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229000494752000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E
SCARICO ACQUE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229000494752000 IRAP
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229000494752000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229000494752000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1979/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Si riporta gli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Primerano Ricorrente_1 ha presentato appello ( R.G.A.1665/2024) per la riforma della sentenza n. 5914/2023, pronunciata il 21/9/2023 dalla sezione seconda della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio
BR non la quale quest'ultima ha accolto parzialmente il ricorso, prodotto dal suddetto contribuente, per l'annullamento dell'avviso di intimazione n.09420229000494752000, conseguente al mancato pagamento di cartelle, riguardanti differenti tributi ed annualità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che per l'art.50 del DPR 602/ 1973 il concessionario della riscossione procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della notificazione della cartella di pagamento .Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento ,l'espropriazione deve essere preceduta dalla notificazione , da effettuare con le modalità previste dall'art.26 dello stesso decreto, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro sessanta giorni.
Il ricorrente ha in primo grado eccepito :
la mancata notifica degli atti presupposti;
il difetto di motivazione dell'avviso suddetto;
la nullità dell'atto impugnato per la mancata indicazione dei ruoli, della data di esecutività e di consegna all'agente della riscossione.
L'Agenzia delle Entrate riscossione , costituitasi in primo grado, ha preliminarmente rilevato lo stralcio quattro cartelle, indicate in sentenza, in applicazione dell'art.1, comma 222, della legge 197/20 ,trattandosi di crediti inferiori ad euro mille.
La stessa Agenzia, poi, ha osservato la carenza di giurisdizione, essendo crediti di natura non tributaria, di sei cartelle (indicate in sentenza).
La Agenzia medesima, poi, relativamente all'atto impugnato, precisato che lo stesso è stato parzialmente privato di efficacia in relazione ad una cartella a seguito di sentenza n.2798/2022 del 13/7/2022 ,emessa dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di RE BR .
I primi Giudici, dopo avere illustrato l'esame della copiosa documentazione , fornita da entrambe le parti, hanno dichiarato :
la cessazione della materia del contendere in applicazione del suddetto art.1 della citata legge 197;
la carenza di giurisdizione per altre sei cartelle;
la regolare notifica di diciotto cartelle (indicate in sentenza), effettuate a via pec;
l'esistenza della sentenza n.2798/2022 suddetta che ha ritenuto corrette le notificazioni di altre ventisei cartelle ( anche queste elencate in sentenza).
Il Ricorrente_1 , invece, nel proprio appello ha chiesto la riforma della sentenza , affermando che la stessa sia stata affetta da motivazione apparente in quanto non fondata sulla realtà dei fatti ma sulle affermazioni dell'agente della riscossione.
Questa Corte constata, al contrario, non solo l'inesistenza di motivazione apparente ma la presenza di un controllo, eseguito dai primi Giudici, a dir poco certosino;
gli stessi, infatti, non solo hanno vagliato ogni punto della controversia ma si s ono ,anche ,riportati a precedenti pronunzie giudiziali;
gli stessi non si sono adagiati a quanto affermato dall'ente di riscossione ma hanno espresso motivatamente, per come si rileva ictu oculi in sentenza, la loro decisione. Per quanto detto, questa Corte rigetta l'appello del contribuente e conferma la sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi 5.000 Euro, oltre accessori di legge se dovuti.