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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/11/2024, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
N° 762/23 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore
3 Dott. Alessandra Santalucia Consigliere
In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta del 12 novembre 2024, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 762/23 R.G.L. e vertente
TRA
in persona del Sindaco, (c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco metropolitano, con sede in Corso Cavour 87, Pt_1 domiciliata presso l'avv. Giovanni Marchese (c.f. – pec C.F._1
– fax 090/679645) al suo indirizzo pec, con studio in Email_1
Via S. Giovanni Bosco 30, che la rappresenta e difende -Appellante Pt_1
CONTRO
nato a [...] [...], ivi residente Via delle Begonie CP_1 Pt_1
1, NPZ, Coop. La Gardenia, Santa Lucia sopra Contesse, c.f. , CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in in Via Ghibellina 48, presso lo studio Pt_1 dell'avv. Massimiliano Panarello, c.f. dal quale è CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso e che dichiara pec Email_2
e fax 090/6406142–Appellat_
OGGETTO: opposizione a d.i. n° 45/2023 del tribunale di Messina, sez. lavoro - appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Messina n° 1660 pubblicata in data 27 settembre 2023
CONCLUSIONI
: In ricorso: Dichiarare nullo, invalido, e comunque privare Parte_1 di ogni efficacia il decreto ingiuntivo opposto e non dovuta la somma ingiunta, nulla dovendosi per il lavoro straordinario chiesto in monitorio. Anche agli effetti dell'art. 346 cpc, accogliere le altre domande eccezioni difese e conclusioni svolte nell'atto di appello e in tutti gli atti e verbali di causa del primo grado. Condannare controparte al pagamento delle spese e delle competenze di entrambi i gradi del giudizio oltre al rimborso del contributo unificato versato per il giudizio di appello. N° 762/23 r.g.l.
In ricorso: dichiara di rinunciare all'azione e, quindi, all'impugnazione ed al giudi- zio, ai sensi ed effetti di legge. Di conseguenza si chiede la compensazione alle spese di giudizio.
Currò: 1) confermare la sentenza impugnata, confermando la validità del D.I. per il pagamento della somma pari a 2.021,23 euro, quale compenso per lo svolgimento di di lavoro straordinario diurno, oltre interessi legali dal dovuto nonché le spese liquidate nel suddetto decreto, nonché alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione in favore di quest'ultimo, che ha distratto ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario. 2) Rigettare l'appello perché inammissibile;
3) condannare l'appellante alle spese e compensi di secondo grado, da distrarre in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di , Pt_1 Parte_1 dipendente della (di seguito CM), otteneva decreto Parte_1 ingiuntivo per l'importo di 2.021,23 euro, assuntamente dovuto per lo svolgimento di lavoro straordinario. Co
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo. Resistendo l'opposto, con sen- tenza n° 1660 depositata in data 27 settembre 2023 il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione condannando CM al rimborso delle spese del merito.
CM ha proposto appello con ricorso depositato in data 27 ottobre 2023.
Nella resistenza di , con atto depositato in data 27 ottobre 2023 M CP_1 ha dichiarato di rinunciare all'azione e all'appello. La causa è stata trattata con le forme dell'art. 127ter c.p.c. mediante sostituzione dell'udienza 12 novembre 2024 con l'assegnazione di termine per note di trattazione scritta entro la medesima data.
Depositate tempestivamente le note, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
"Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata e determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, senza necessitare, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato" (così Cass. sez. II ord. 821/22 in motivazione, con numerosi precedenti citati).
Alla fattispecie si applica (Cass. sez. VI-II ord. 5250/2018) l'art. 306 c.p.c., e per- tanto il processo va dichiarato estinto (comma 1) e bisogna provvedere sulle spese
(comma 4). L'estinzione del procedimento di appello fa passare in giudicato la sen- tenza impugnata (art. 338 c.p.c.).
La soccombenza va comunque individuata in capo a CM, dato l'effetto sostanziale della rinuncia. L'appellante fa tuttavia correttamente notare come la materia della retribuzione del lavoro straordinario nel pubblico impiego sia andata incontro ad N° 762/23 r.g.l.
un'evoluzione nella giurisprudenza di legittimità, con progressivo affievolimento di un orientamento originariamente assai rigoroso a sfavore dei lavoratori. Tale circo- stanza, rilevante ai sensi dell'art. 92 c.p.c., consente di compensare le spese di que- sto grado in ragione di metà. La liquidazione va fatta in termini poco superiori ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento.
In presenza delle dichiarazioni di rito, va disposta la chiesta distrazione.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 27 ottobre 2023 dalla
[...]
, contro , avverso la sentenza del Giudice Parte_1 CP_1 del lavoro di Messina n° 1660 pubblicata in data 27 settembre 2023, dichiara estinto l'appello e condanna l'appellante a rimborsare all'appellato metà delle spese di lite, liquidata in 500,00 euro, compensando la restante frazione e disponendo la distra- zione in favore del procuratore antistatario avv. Massimiliano Panarello.
Messina 19 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore
3 Dott. Alessandra Santalucia Consigliere
In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta del 12 novembre 2024, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 762/23 R.G.L. e vertente
TRA
in persona del Sindaco, (c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco metropolitano, con sede in Corso Cavour 87, Pt_1 domiciliata presso l'avv. Giovanni Marchese (c.f. – pec C.F._1
– fax 090/679645) al suo indirizzo pec, con studio in Email_1
Via S. Giovanni Bosco 30, che la rappresenta e difende -Appellante Pt_1
CONTRO
nato a [...] [...], ivi residente Via delle Begonie CP_1 Pt_1
1, NPZ, Coop. La Gardenia, Santa Lucia sopra Contesse, c.f. , CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in in Via Ghibellina 48, presso lo studio Pt_1 dell'avv. Massimiliano Panarello, c.f. dal quale è CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso e che dichiara pec Email_2
e fax 090/6406142–Appellat_
OGGETTO: opposizione a d.i. n° 45/2023 del tribunale di Messina, sez. lavoro - appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Messina n° 1660 pubblicata in data 27 settembre 2023
CONCLUSIONI
: In ricorso: Dichiarare nullo, invalido, e comunque privare Parte_1 di ogni efficacia il decreto ingiuntivo opposto e non dovuta la somma ingiunta, nulla dovendosi per il lavoro straordinario chiesto in monitorio. Anche agli effetti dell'art. 346 cpc, accogliere le altre domande eccezioni difese e conclusioni svolte nell'atto di appello e in tutti gli atti e verbali di causa del primo grado. Condannare controparte al pagamento delle spese e delle competenze di entrambi i gradi del giudizio oltre al rimborso del contributo unificato versato per il giudizio di appello. N° 762/23 r.g.l.
In ricorso: dichiara di rinunciare all'azione e, quindi, all'impugnazione ed al giudi- zio, ai sensi ed effetti di legge. Di conseguenza si chiede la compensazione alle spese di giudizio.
Currò: 1) confermare la sentenza impugnata, confermando la validità del D.I. per il pagamento della somma pari a 2.021,23 euro, quale compenso per lo svolgimento di di lavoro straordinario diurno, oltre interessi legali dal dovuto nonché le spese liquidate nel suddetto decreto, nonché alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione in favore di quest'ultimo, che ha distratto ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario. 2) Rigettare l'appello perché inammissibile;
3) condannare l'appellante alle spese e compensi di secondo grado, da distrarre in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di , Pt_1 Parte_1 dipendente della (di seguito CM), otteneva decreto Parte_1 ingiuntivo per l'importo di 2.021,23 euro, assuntamente dovuto per lo svolgimento di lavoro straordinario. Co
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo. Resistendo l'opposto, con sen- tenza n° 1660 depositata in data 27 settembre 2023 il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione condannando CM al rimborso delle spese del merito.
CM ha proposto appello con ricorso depositato in data 27 ottobre 2023.
Nella resistenza di , con atto depositato in data 27 ottobre 2023 M CP_1 ha dichiarato di rinunciare all'azione e all'appello. La causa è stata trattata con le forme dell'art. 127ter c.p.c. mediante sostituzione dell'udienza 12 novembre 2024 con l'assegnazione di termine per note di trattazione scritta entro la medesima data.
Depositate tempestivamente le note, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
"Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata e determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, senza necessitare, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato" (così Cass. sez. II ord. 821/22 in motivazione, con numerosi precedenti citati).
Alla fattispecie si applica (Cass. sez. VI-II ord. 5250/2018) l'art. 306 c.p.c., e per- tanto il processo va dichiarato estinto (comma 1) e bisogna provvedere sulle spese
(comma 4). L'estinzione del procedimento di appello fa passare in giudicato la sen- tenza impugnata (art. 338 c.p.c.).
La soccombenza va comunque individuata in capo a CM, dato l'effetto sostanziale della rinuncia. L'appellante fa tuttavia correttamente notare come la materia della retribuzione del lavoro straordinario nel pubblico impiego sia andata incontro ad N° 762/23 r.g.l.
un'evoluzione nella giurisprudenza di legittimità, con progressivo affievolimento di un orientamento originariamente assai rigoroso a sfavore dei lavoratori. Tale circo- stanza, rilevante ai sensi dell'art. 92 c.p.c., consente di compensare le spese di que- sto grado in ragione di metà. La liquidazione va fatta in termini poco superiori ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento.
In presenza delle dichiarazioni di rito, va disposta la chiesta distrazione.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 27 ottobre 2023 dalla
[...]
, contro , avverso la sentenza del Giudice Parte_1 CP_1 del lavoro di Messina n° 1660 pubblicata in data 27 settembre 2023, dichiara estinto l'appello e condanna l'appellante a rimborsare all'appellato metà delle spese di lite, liquidata in 500,00 euro, compensando la restante frazione e disponendo la distra- zione in favore del procuratore antistatario avv. Massimiliano Panarello.
Messina 19 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)