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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3674/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3674/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARCO GABRIELE Parte_1
SCILLITANI, giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO PESENTI, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 20.1.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Si controverte del credito di € 37.745,86, oltre accessori e spese, vantato da
[...]
in qualità di procuratrice di generale di Controparte_1 Controparte_2
(originariamente denominata , cessionaria del credito, nei confronti Controparte_1 di in virtù di un contratto di credito personale, rimasto inadempiuto. Parte_1
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 693/2021 del 31.3.2021), , debitore ingiunto, ha proposto opposizione ex art. Parte_1
645 c.p.c. eccependo esclusivamente la violazione, da parte di Findomestic S.p.A., degli obblighi di informazione precontrattuali e l'omessa valutazione del merito creditizio. Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese. pagina 1 di 4 Si è costituita l'opposta, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite.
Concessa la provvisoria esecuzione (ord. 5.2.2022), la causa, in assenza di istanze istruttorie, è pervenuta all'udienza del 20.1.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è decisa. Va anzitutto esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall'opponente, basata sull'assunto del vizio del procedimento di mediazione essendo stata la comunicazione del suo avvio effettuata nei confronti del difensore costituito e non alla parte personalmente. L'eccezione è infondata. L'intero impianto del D. Lgs. 28/2010 è volto alla valorizzazione della possibilità delle parti di decidere del proprio conflitto. In particolare, l'art. 4 prevede che il contenuto dell'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa, mentre l'art. 8 prescrive che “la domanda e la data ... sono comunicate all'altra parte...”.
Il D.lgs. 28/2010, in effetti, non prevede la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, essendo necessario che l'atto sia portato a conoscenza della parte.
Nel caso di specie, come risulta dal verbale di mediazione in atti, la comunicazione dell'avvio del procedimento è stata effettuata nei confronti del procuratore costituito e non della parte. Senonché – in ossequio al noto principio del raggiungimento dello scopo – deve ritenersi che detto vizio sia stato sanato dalla certa conoscenza che l'odierno opponente ha avuto del procedimento di mediazione, atteso che come risulta dal verbale in atti questi ha comunicato al mediatore (per il tramite del proprio avvocato) di non voler partecipare all'incontro. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere dunque rigettata. In premessa, è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS. UU. n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n. 13685/2019). pagina 2 di 4 Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, va osservato che l'opposta ha fornito adeguata prova del fatto costitutivo avendo prodotto, fin dalla fase monitoria, la fonte negoziale del credito azionato ossia il contratto di prestito personale, stipulato con Findomestic Banca S.p.A. in data 19.11.2013, contenente le condizioni economiche pattuite. Tanto basta a ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'opposta, essendo tra l'altro rimasti del tutto incontestati sia l'inadempimento sia l'ammontare del credito oggetto di ingiunzione. A fronte della prova del credito fornito dall'opposta, spettava dunque all'opponente provare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo. Onere probatorio che, tuttavia, non è stato assolto.
Con un unico motivo di opposizione, l'opponente ha infatti lamentato la violazione degli obblighi di informazione precontrattuale e l'omessa verifica del merito creditizio da parte di Findomestic Banca S.p.A.
Entrambe le contestazioni sono infondate.
Va, infatti, anzitutto evidenziato che il contratto è stato stipulato con Findomestic Banca S.p.A. sicché l'eventuale violazione degli obblighi di informazione precontrattuali e di valutazione del merito creditizio sarebbero, in astratto, addebitabili a quest'ultima, nella sua qualità di soggetto finanziatore contraente. In ogni caso, mette conto osservare che, come risulta dal contratto in atti, l'odierno opponente ha dichiarato di aver ricevuto “copia completa della richiesta di finanziamento, compilata in ogni sua parte;
il documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” e di aver preso visione del documento con i Tassi Effettivi Globali Medi”, nonché di “ben conoscere le “Condizioni Generali” del presente Contratto” e, conseguentemente, di accettare le stesse “integralmente senza riserva alcuna”. Tali pattuizioni sono state specificamente sottoscritte dall'opponente e, quindi, devono ritenersi vincolanti, con la conseguenza che è dalle sue stesse dichiarazioni sottoscritte che si evince che egli ha ricevuto da Findomestic Banca S.p.A. le informazioni precontrattuali che lamenta, invece, di non avere ricevuto.
Per quanto riguarda, poi, la contestata omessa valutazione del merito creditizio, essa è del tutto generica e infondata, non avendo l'opponente fornito alcun elemento probatorio dal quale possa desumersi che fosse conoscibile alla controparte negoziale, al tempo della conclusione del contratto, la asserita compromessa capacità di solvenza.
La contestazione, oltre che ampiamente generica, è tra l'altro documentalmente smentita dalle produzioni fornite dall'opposta, da cui risulta che l'opponente, contrariamente a quanto allegato in citazione, all'epoca della stipulazione del contratto percepiva uno stipendio mensile di € 1.600,32 (cfr. doc. 5). Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va dunque rigettata. Le spese di lite vanno regolate, come per norma, secondo la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55 (artt.
4-5 e tab. A allegata) e successive modifiche, applicati i pagina 3 di 4 parametri medi sul valore della domanda ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.,
DICHIARA definitivamente esecutivo nei confronti di Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 693/2021 del 31.3.2021;
b) CONDANNA l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge. Foggia, 21.1.2025
Il Giudice
Antonella Cea
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3674/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARCO GABRIELE Parte_1
SCILLITANI, giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO PESENTI, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 20.1.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Si controverte del credito di € 37.745,86, oltre accessori e spese, vantato da
[...]
in qualità di procuratrice di generale di Controparte_1 Controparte_2
(originariamente denominata , cessionaria del credito, nei confronti Controparte_1 di in virtù di un contratto di credito personale, rimasto inadempiuto. Parte_1
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 693/2021 del 31.3.2021), , debitore ingiunto, ha proposto opposizione ex art. Parte_1
645 c.p.c. eccependo esclusivamente la violazione, da parte di Findomestic S.p.A., degli obblighi di informazione precontrattuali e l'omessa valutazione del merito creditizio. Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese. pagina 1 di 4 Si è costituita l'opposta, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite.
Concessa la provvisoria esecuzione (ord. 5.2.2022), la causa, in assenza di istanze istruttorie, è pervenuta all'udienza del 20.1.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è decisa. Va anzitutto esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall'opponente, basata sull'assunto del vizio del procedimento di mediazione essendo stata la comunicazione del suo avvio effettuata nei confronti del difensore costituito e non alla parte personalmente. L'eccezione è infondata. L'intero impianto del D. Lgs. 28/2010 è volto alla valorizzazione della possibilità delle parti di decidere del proprio conflitto. In particolare, l'art. 4 prevede che il contenuto dell'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa, mentre l'art. 8 prescrive che “la domanda e la data ... sono comunicate all'altra parte...”.
Il D.lgs. 28/2010, in effetti, non prevede la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, essendo necessario che l'atto sia portato a conoscenza della parte.
Nel caso di specie, come risulta dal verbale di mediazione in atti, la comunicazione dell'avvio del procedimento è stata effettuata nei confronti del procuratore costituito e non della parte. Senonché – in ossequio al noto principio del raggiungimento dello scopo – deve ritenersi che detto vizio sia stato sanato dalla certa conoscenza che l'odierno opponente ha avuto del procedimento di mediazione, atteso che come risulta dal verbale in atti questi ha comunicato al mediatore (per il tramite del proprio avvocato) di non voler partecipare all'incontro. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere dunque rigettata. In premessa, è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS. UU. n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n. 13685/2019). pagina 2 di 4 Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, va osservato che l'opposta ha fornito adeguata prova del fatto costitutivo avendo prodotto, fin dalla fase monitoria, la fonte negoziale del credito azionato ossia il contratto di prestito personale, stipulato con Findomestic Banca S.p.A. in data 19.11.2013, contenente le condizioni economiche pattuite. Tanto basta a ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'opposta, essendo tra l'altro rimasti del tutto incontestati sia l'inadempimento sia l'ammontare del credito oggetto di ingiunzione. A fronte della prova del credito fornito dall'opposta, spettava dunque all'opponente provare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo. Onere probatorio che, tuttavia, non è stato assolto.
Con un unico motivo di opposizione, l'opponente ha infatti lamentato la violazione degli obblighi di informazione precontrattuale e l'omessa verifica del merito creditizio da parte di Findomestic Banca S.p.A.
Entrambe le contestazioni sono infondate.
Va, infatti, anzitutto evidenziato che il contratto è stato stipulato con Findomestic Banca S.p.A. sicché l'eventuale violazione degli obblighi di informazione precontrattuali e di valutazione del merito creditizio sarebbero, in astratto, addebitabili a quest'ultima, nella sua qualità di soggetto finanziatore contraente. In ogni caso, mette conto osservare che, come risulta dal contratto in atti, l'odierno opponente ha dichiarato di aver ricevuto “copia completa della richiesta di finanziamento, compilata in ogni sua parte;
il documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” e di aver preso visione del documento con i Tassi Effettivi Globali Medi”, nonché di “ben conoscere le “Condizioni Generali” del presente Contratto” e, conseguentemente, di accettare le stesse “integralmente senza riserva alcuna”. Tali pattuizioni sono state specificamente sottoscritte dall'opponente e, quindi, devono ritenersi vincolanti, con la conseguenza che è dalle sue stesse dichiarazioni sottoscritte che si evince che egli ha ricevuto da Findomestic Banca S.p.A. le informazioni precontrattuali che lamenta, invece, di non avere ricevuto.
Per quanto riguarda, poi, la contestata omessa valutazione del merito creditizio, essa è del tutto generica e infondata, non avendo l'opponente fornito alcun elemento probatorio dal quale possa desumersi che fosse conoscibile alla controparte negoziale, al tempo della conclusione del contratto, la asserita compromessa capacità di solvenza.
La contestazione, oltre che ampiamente generica, è tra l'altro documentalmente smentita dalle produzioni fornite dall'opposta, da cui risulta che l'opponente, contrariamente a quanto allegato in citazione, all'epoca della stipulazione del contratto percepiva uno stipendio mensile di € 1.600,32 (cfr. doc. 5). Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va dunque rigettata. Le spese di lite vanno regolate, come per norma, secondo la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55 (artt.
4-5 e tab. A allegata) e successive modifiche, applicati i pagina 3 di 4 parametri medi sul valore della domanda ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.,
DICHIARA definitivamente esecutivo nei confronti di Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 693/2021 del 31.3.2021;
b) CONDANNA l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge. Foggia, 21.1.2025
Il Giudice
Antonella Cea
pagina 4 di 4