Art. 242.
(Aeromobili civili nemici nel territorio dello Stato all'inizio della guerra).
Gli aeromobili civili nemici, appartenenti a privati, i quali si trovano nel territorio dello Stato all'inizio della guerra, sono soggetti a sequestro, ovvero a requisizione contro compenso. Gli aeromobili predetti possono tuttavia essere autorizzati, con decreto Reale, a uscire liberamente dal territorio dello Stato entro un breve termine, per raggiungere, con salvacondotto, l'aeroporto di destinazione, o altro aeroporto che sia loro designato, sempreche' le loro caratteristiche costruttive siano tali da escludere ogni possibilita' d'impiego a scopi bellici.
(Aeromobili civili nemici nel territorio dello Stato all'inizio della guerra).
Gli aeromobili civili nemici, appartenenti a privati, i quali si trovano nel territorio dello Stato all'inizio della guerra, sono soggetti a sequestro, ovvero a requisizione contro compenso. Gli aeromobili predetti possono tuttavia essere autorizzati, con decreto Reale, a uscire liberamente dal territorio dello Stato entro un breve termine, per raggiungere, con salvacondotto, l'aeroporto di destinazione, o altro aeroporto che sia loro designato, sempreche' le loro caratteristiche costruttive siano tali da escludere ogni possibilita' d'impiego a scopi bellici.