Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/06/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3159 /2021
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa Francesca Incandela
Il giorno 06/06/2025 , innanzi al Giudice dott.ssa Francesca Incandela, chiamata la causa R.G.
n. 3159 dell'anno 2021 promossa da
Parte_1
contro
Controparte_1
e nei confronti di
Si dà atto che sono presenti l'avv. MARIA VITTORIA CERAMI, in sostituzione dell'avv. LO
VERSO FABIO per parte e l'avv. CALOGERO ALAIMO, in sostituzione dell'avv. ZURLO CP_2
RAFFAELE E ORNATI ANDREA per parte convenuta, per la pratica forense il dott.
[...]
Per_1
I procuratori delle parti discutono dichiarando di aderire alla proposta conciliativa formilata dal giudice e chiedono una pronuncia di cessata materia del contedere con compensazione delle spese di lite
Il Giudice
Il Giudice chiude il verbale alle ore 9.32 e si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale alle ore 16.00,
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE TERMINI IMERESE
Sezione Civile
Nella persona della Dr.ssa Francesca Incandela, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3159 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
elettivamente domiciliato in CORSO BUTERA, 53 BAGHERIA Parte_1 presso lo studio dell'avv. LO VERSO FABIO che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione parte opponente
CONTRO
elettivamente domiciliata in VIA PAOLO EMILIO TAVIANI 170 LA Controparte_1
SPEZIA, presso lo studio dell'avv.ti ZURLO RAFFAELE e ORNATI ANDREA, che la rappresentano e difendono giusta procura a margine parte convenuta
OGGETTO: Mutuo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 04.11.2021 l'ingiunto spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 242/2021 del 16.03.2021 emesso dal Tribunale di Termini Imerese (R.G. n. 3187/2020), con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 8.458,83 oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, chiedendo la revoca o comunque l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto ed in subordine la riduzione l'importo ingiunto a quanto effettivamente provato nel corso del giudizio, con vittoria di spese e compensi e loro distrazione ex art. 93 c.p.c.;.
Evocata in giudizio si costituiva sostenendo la sussistenza dei presupposti per Controparte_1
l'emissione del decreto ingiuntivo e chiedendo il rigetto dell'opposizione stante la sua infondatezza, con vittoria delle spese.
Nel caso di specie sussistono i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Pagina 2 di 3 Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. 2063/2014), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 14775 del 2004).
Più di recente, tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. 19845/2019).
Tale ipotesi ricorre nel caso di specie, posto che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. : “1) Pagamento da parte dell'opponente della somma complessiva di euro 5.000,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa;
2) Rinuncia dell'opposta al decreto ingiuntivo e abbandono del giudizio di opposizione al momento della sottoscrizione dell'accordo e del versamento della somma;
3) compensazione delle spese di lite di questo giudizio tra le parti” (vd.si ordinanza del 15.04.2025).
Dunque la conciliazione intervenuta nel corso del giudizio costituisce circostanza idonea a far venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione della lite. Deve pertanto essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso.
Va poi disposta la compensazione integrale delle spese di lite, per come già regolate con la proposta ex art. 185 bis c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunziando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
-Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese 06/06/2025
Il Giudice
Francesca Incandela
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