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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 27/03/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 116/2024
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona della Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 4/3/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 116/2024 avente per oggetto “revoca pensione di invalidità” promossa da:
nella sua qualità di tutrice legale di Parte_1 Persona_1 difesa dall'avv. Elena DE OTO
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Antonella TESTA e Ugo
NUCCIARONE
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6/2/2024, nella sua qualità di tutrice di Parte_1
deduceva: Persona_1
- che era titolare, dal 1/11/1982, della Pensione Categoria INVCIV Persona_1
– 0044 (Certificato 00535378);
- di essere stata nominata tutrice di a decorrere dal 30/6/2022; Persona_1
pagina 1 di 7 - che, precedentemente alla propria nomina, il tutore di era stato, Persona_1
sin dal 19/5/2004, il fratello, Parte_2
- di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione relativa alla pensione di invalidità della persona sottoposta alla sua tutela da parte dell' sino al 13/7/2023, quando le veniva CP_1 notificato da parte dell' resistente il provvedimento di revoca del trattamento ai sensi CP_1
dell'art. 35 comma 10/bis D.L. 217/2008 conv. in legge n. 142/09, con decorrenza dal
1/1/2018, per omessa comunicazione dei redditi della beneficiaria relativi all'anno 2018;
- che con il suddetto provvedimento l richiedeva, altresì, la restituzione della somma di CP_1
€ 14.392,33 a titolo di indebito;
- di aver inoltrato all' , in data 1/8/2023, domanda di ricostituzione reddituale contenente CP_1 attestazione dei redditi, pari a complessivi € 253,30, rimasti costantemente invariati dall'anno
2018 all'anno 2023;
- che, con provvedimento del 10/9/2023, l respingeva la richiesta di ricostituzione CP_1
reddituale, adducendone la tardiva presentazione;
- di aver proposto, in data 10/10/2023, ricorso al Comitato Provinciale , richiedendo CP_1
l'annullamento in autotutela del provvedimento di revoca e di quello di diniego di ricostituzione reddituale e, per l'effetto, di ritenere sussistente il diritto del soggetto sottoposto alla sua tutela a percepire la pensione d'invalidità;
- che, in data 22/10/2023, il Comitato Provinciale respingeva il ricorso;
CP_1
- che a seguito di istanza di accesso agli atti del 16/1/2024, ella aveva avuto contezza del fatto che il provvedimento di sospensione della prestazione, recante la data del 29/8/2022, era stato notificato in data 19/9/2022 al precedente tutore, Parte_2
- che, pertanto, ella non era stata posta nella condizione di adempiere alla comunicazione dei redditi relativi all'annualità 2018;
- l'insussistenza, in ogni caso, dell'obbligo della comunicazione reddituale, in ragione del fatto che i redditi della interdetta erano rimasti invariati negli anni successivi al 2018, anche in ragione della comunicazione effettuata da per l'anno 2017. Parte_2
Pertanto, la ricorrente richiedeva il ripristino della prestazione e l'annullamento del provvedimento di revoca.
Costituendosi in giudizio, l deduceva: CP_1
- l'infondatezza del ricorso e la legittimità dell'operata revoca, a norma dell'art. 35, comma 10 bis, del D.L. n.2 07/0 8 (conv. in L. n.14/09), introdotto dall'art.13, comma 6, lett. C ) del D.L.
n.78/10, conv. in L. n.122/10 che pone in capo al titolare della prestazione collegata al reddito pagina 2 di 7 l'obbligo di dichiarare all' la propria situazione reddituale incidente sul diritto o sulla CP_1
misura della prestazione medesima;
- che, sebbene esso non fosse stato messo al corrente del cambio di tutore, aveva CP_1 provveduto all'invio, nei confronti della ricorrente, della comunicazione di sospensione della prestazione con raccomandata A.R. del 24/11/2022, non ritirata da quest'ultima e tornata al mittente per compiuta giacenza;
- l'obbligatorietà della comunicazione reddituale per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, anche perché il citato art. 35, comma 10 bis, non prevedeva alcuna esclusione.
Pertanto, l richiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
In sede di note in sostituzione dell'udienza del 18/6/2024, la ricorrente evidenziava di aver appreso dell'invio da parte dell' dell'avviso di sospensione della prestazione, CP_1 asseritamente inoltrato con nota raccomandata A.R. del 24/11/2022, “inviata all'indirizzo della ricorrente e non ritirata da quest'ultima nei termini per la formazione della compiuta giacenza”, solo all'atto della costituzione in giudizio dell' ; CP_1
rilevava infatti che dalla cartolina prodotta (doc.
2 -fascicolo di parte resistente) emergeva che tale comunicazione era stata spedita con l'indicazione errata del numero civico (7 in luogo di CP_ 7B) e che la successiva comunicazione di revoca della pensione, pure inviata dall' all'indirizzo di via Aia Serra, n. 7, in Oratino, era giunta nella sua sfera di conoscenza solo perché stata consegnata a mani dal postino al proprio marito, che aveva incontrato strada di casa>>.
Ai fini della dimostrazione di quanto rilevato la parte ricorrente, chiedeva al Giudice di poter integrare la propria produzione documentale e, all'esito dell'autorizzazione in tal senso, con riserva di ogni valutazione circa la rilevanza, produceva agli atti, tra l'altro, il proprio certificato di residenza.
La causa è stata istruita mediante le allegazioni documentali fornite dalle parti.
______________
1.Giova ricordare il tenore dell'articolo 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, che ha modificato l'art. 35 del D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, introducendo il comma 10 bis, che così dispone: <<ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all legge dicembre n. i titolari prestazioni collegate al reddito precedente comma che non comunicano integralmente finanziaria la>
pagina 3 di 7 situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso>>.
Tanto premesso, può affermarsi che il procedimento di sospensione/revoca della prestazione nei confronti della beneficiaria presenti vizi suscettibili di incidere, Persona_1
dal punto di vista sostanziale, sulla legittimità dei conseguenti provvedimenti di sospensione e, poi, di revoca della pensione di invalidità civile adottati dall' resistente. CP_1
Infatti, in base alla richiamata normativa, erano previsti i seguenti segmenti procedimentali:
➢ invio della nota di preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R, nella quale si evidenzierà l'esigenza di un riscontro reddituale;
➢ entro 60 giorni dall'invio della comunicazione, gli interessati dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica di “Ricostituzione reddituale”;
➢ trascorsi 60 giorni dall'invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l CP_1
procederà alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e invierà agli interessati una comunicazione di sospensione della prestazione a mezzo raccomandata A/R;
➢ allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo agli anni di reddito non dichiarati. La comunicazione di revoca della prestazione verrà inviata con raccomanda A/R all'interessato.
Nel caso in esame, è evidente che tale procedimentalizzazione risulti viziata in quanto:
pagina 4 di 7 ➢ la nota di preavviso della sospensione del trattamento era ricevuta da in data 19/9/2022, allorquando costui non era più il tutore Parte_2
legale della (essendo già stata designata Persona_1 Parte_1
, che prestava il relativo giuramento il 30.06.2022);
[...]
➢ la successiva comunicazione di sospensione era inviata dall alla tutrice CP_1
in data 24/11/2022, ma ad un indirizzo diverso da quello Parte_1
della ricorrente, con individuazione errata del numero civico.
Sostiene a tal proposito l' che la notifica di tale raccomandata si sarebbe CP_1 perfezionata per compiuta giacenza;
tuttavia, l'avviso di deposito è stato verosimilmente inserito nella cassetta postale di un numero civico non coincidente con l'indirizzo dell'effettiva destinataria, dal momento che l'avviso di sospensione risulta spedito a al civico n.7 di via Aia Serra in Oratino, e non al Parte_1
civico n.7 B della medesima strada, dove la tutrice era residente (cfr. documentazione depositata dalla ricorrente). Parte ricorrente ha anche depositato una fotografia delle cassette postali relative al civico n. 7 e n. 7B, da cui si evince che si tratta di due cassette “materialmente” distinte.
2.Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che il mancato invio della documentazione inerente i redditi non possa ascriversi a colpa della ricorrente.
Invero, la notifica della comunicazione di sospensione è stata effettuata presso un indirizzo diverso rispetto a quello di residenza della tutrice, come si evince dal raffronto dei dati presenti nella documentazione prodotta dall' (doc. 2 – fascicolo di parte resistente) con CP_1
quelli tratti dal certificato di residenza depositato dalla ricorrente.
Peraltro, l'erronea individuazione del luogo di residenza o di domicilio del destinatario (anche soltanto per mera inesattezza nell'indicazione del numero civico) impedisce il perfezionamento della notifica, anche nell'ipotesi in cui l'atto sia stato quivi ricevuto da persona diversa, trattandosi di luogo privo di qualsivoglia collegamento con la persona del destinatario (cfr. sentenza n. 12832/2022); invero, un errore nella scrittura del numero civico, rende inesistente la notificazione>> (Cass. n.
30637/2022, cfr. Cass., sent. n. 40724/2021; Cass., SS.UU., sent. n. 7607, 20/10/2016).
Ritiene, dunque, il Tribunale che la revoca della prestazione non possa ritenersi legittima, in ragione del fatto che essa presupponeva la preventiva comunicazione dell'intervenuta pagina 5 di 7 sospensione al soggetto interessato, dalla quale potevano decorrere i 60 giorni per la trasmissione del cd. modello “RED”, trasmissione che avrebbe potuto evitare la revoca;
detta comunicazione di sospensione, infatti, lungi dal rivestire carattere formale, determinava la decorrenza del termine per effettuare le dovute comunicazioni da parte del beneficiario che, ove infruttuosamente decorso, consentiva all di revocare il trattamento. CP_1
Nel caso di specie, deve pure verosimilmente ritenersi che, in caso di rituale ricezione dell'avviso di sospensione, la parte (ossia la tutrice) avrebbe effettuato la dovuta comunicazione all' , anche perché continuavano a sussistere i presupposti sostanziali CP_1
per poter fruire della pensione.
Peraltro, sebbene la norma (riportata al punto 1 di motivazione) imponga in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all' la propria situazione CP_1
reddituale, incidente sul diritto o sulla misura della prestazione medesima, il cui adempimento si traduce nell'invio della dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all'Amministrazione finanziaria, ovvero nella dichiarazione all'Istituto con l'utilizzo del modello RED, deve del pari evidenziarsi che la Circolare n. 195/2015 puntualizza che CP_1
assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall' in quanto presenti nel Casellario Centrale dei pensionati)>>. CP_1
E, dunque, data per acclarata (anche perché non contestata) la presentazione del modello
RED per l'anno 2017 da parte del precedente tutore di risulta Persona_1
dubbia la stessa obbligatorietà della trasmissione della ulteriore comunicazione/documentazione in assenza di variazioni rispetto alla pregressa annualità.
Del resto, l neppure ha dedotto o provato che la beneficiaria del trattamento fosse CP_1
titolare di redditi ulteriori rispetto a quelli già noti o che la situazione reddituale avesse subito un mutamento rispetto all'anno precedente (2017), rispetto al quale il modello RED era stato presentato dall'allora tutore, anche alla luce della documentazione posta alla base della domanda di ricostituzione del 1/8/2023 (doc. 5 – fascicolo di parte ricorrente).
Non sussistevano, quindi, i presupposti per la revoca della pensione e, conseguentemente, per provvedere al recupero della somma di € 14.392,33.
3.Le spese processuali seguono la soccombenza dell' e si liquidano in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittimo il provvedimento di revoca della pensione INVCIV – 0044 (Certificato 00535378);
2) Dichiara sussistente il diritto della ricorrente alla percezione delle somme illegittimamente trattenute/non erogate per effetto del provvedimento di sospensione
/di revoca oggetto di impugnativa;
3) Condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, spese che CP_1
si liquidano in euro 1.865,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario del
15%, con distrazione.
Campobasso, 26 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona della Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 4/3/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 116/2024 avente per oggetto “revoca pensione di invalidità” promossa da:
nella sua qualità di tutrice legale di Parte_1 Persona_1 difesa dall'avv. Elena DE OTO
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Antonella TESTA e Ugo
NUCCIARONE
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6/2/2024, nella sua qualità di tutrice di Parte_1
deduceva: Persona_1
- che era titolare, dal 1/11/1982, della Pensione Categoria INVCIV Persona_1
– 0044 (Certificato 00535378);
- di essere stata nominata tutrice di a decorrere dal 30/6/2022; Persona_1
pagina 1 di 7 - che, precedentemente alla propria nomina, il tutore di era stato, Persona_1
sin dal 19/5/2004, il fratello, Parte_2
- di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione relativa alla pensione di invalidità della persona sottoposta alla sua tutela da parte dell' sino al 13/7/2023, quando le veniva CP_1 notificato da parte dell' resistente il provvedimento di revoca del trattamento ai sensi CP_1
dell'art. 35 comma 10/bis D.L. 217/2008 conv. in legge n. 142/09, con decorrenza dal
1/1/2018, per omessa comunicazione dei redditi della beneficiaria relativi all'anno 2018;
- che con il suddetto provvedimento l richiedeva, altresì, la restituzione della somma di CP_1
€ 14.392,33 a titolo di indebito;
- di aver inoltrato all' , in data 1/8/2023, domanda di ricostituzione reddituale contenente CP_1 attestazione dei redditi, pari a complessivi € 253,30, rimasti costantemente invariati dall'anno
2018 all'anno 2023;
- che, con provvedimento del 10/9/2023, l respingeva la richiesta di ricostituzione CP_1
reddituale, adducendone la tardiva presentazione;
- di aver proposto, in data 10/10/2023, ricorso al Comitato Provinciale , richiedendo CP_1
l'annullamento in autotutela del provvedimento di revoca e di quello di diniego di ricostituzione reddituale e, per l'effetto, di ritenere sussistente il diritto del soggetto sottoposto alla sua tutela a percepire la pensione d'invalidità;
- che, in data 22/10/2023, il Comitato Provinciale respingeva il ricorso;
CP_1
- che a seguito di istanza di accesso agli atti del 16/1/2024, ella aveva avuto contezza del fatto che il provvedimento di sospensione della prestazione, recante la data del 29/8/2022, era stato notificato in data 19/9/2022 al precedente tutore, Parte_2
- che, pertanto, ella non era stata posta nella condizione di adempiere alla comunicazione dei redditi relativi all'annualità 2018;
- l'insussistenza, in ogni caso, dell'obbligo della comunicazione reddituale, in ragione del fatto che i redditi della interdetta erano rimasti invariati negli anni successivi al 2018, anche in ragione della comunicazione effettuata da per l'anno 2017. Parte_2
Pertanto, la ricorrente richiedeva il ripristino della prestazione e l'annullamento del provvedimento di revoca.
Costituendosi in giudizio, l deduceva: CP_1
- l'infondatezza del ricorso e la legittimità dell'operata revoca, a norma dell'art. 35, comma 10 bis, del D.L. n.2 07/0 8 (conv. in L. n.14/09), introdotto dall'art.13, comma 6, lett. C ) del D.L.
n.78/10, conv. in L. n.122/10 che pone in capo al titolare della prestazione collegata al reddito pagina 2 di 7 l'obbligo di dichiarare all' la propria situazione reddituale incidente sul diritto o sulla CP_1
misura della prestazione medesima;
- che, sebbene esso non fosse stato messo al corrente del cambio di tutore, aveva CP_1 provveduto all'invio, nei confronti della ricorrente, della comunicazione di sospensione della prestazione con raccomandata A.R. del 24/11/2022, non ritirata da quest'ultima e tornata al mittente per compiuta giacenza;
- l'obbligatorietà della comunicazione reddituale per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, anche perché il citato art. 35, comma 10 bis, non prevedeva alcuna esclusione.
Pertanto, l richiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
In sede di note in sostituzione dell'udienza del 18/6/2024, la ricorrente evidenziava di aver appreso dell'invio da parte dell' dell'avviso di sospensione della prestazione, CP_1 asseritamente inoltrato con nota raccomandata A.R. del 24/11/2022, “inviata all'indirizzo della ricorrente e non ritirata da quest'ultima nei termini per la formazione della compiuta giacenza”, solo all'atto della costituzione in giudizio dell' ; CP_1
rilevava infatti che dalla cartolina prodotta (doc.
2 -fascicolo di parte resistente) emergeva che tale comunicazione era stata spedita con l'indicazione errata del numero civico (7 in luogo di CP_ 7B) e che la successiva comunicazione di revoca della pensione, pure inviata dall' all'indirizzo di via Aia Serra, n. 7, in Oratino, era giunta nella sua sfera di conoscenza solo perché stata consegnata a mani dal postino al proprio marito, che aveva incontrato strada di casa>>.
Ai fini della dimostrazione di quanto rilevato la parte ricorrente, chiedeva al Giudice di poter integrare la propria produzione documentale e, all'esito dell'autorizzazione in tal senso, con riserva di ogni valutazione circa la rilevanza, produceva agli atti, tra l'altro, il proprio certificato di residenza.
La causa è stata istruita mediante le allegazioni documentali fornite dalle parti.
______________
1.Giova ricordare il tenore dell'articolo 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, che ha modificato l'art. 35 del D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, introducendo il comma 10 bis, che così dispone: <<ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all legge dicembre n. i titolari prestazioni collegate al reddito precedente comma che non comunicano integralmente finanziaria la>
pagina 3 di 7 situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso>>.
Tanto premesso, può affermarsi che il procedimento di sospensione/revoca della prestazione nei confronti della beneficiaria presenti vizi suscettibili di incidere, Persona_1
dal punto di vista sostanziale, sulla legittimità dei conseguenti provvedimenti di sospensione e, poi, di revoca della pensione di invalidità civile adottati dall' resistente. CP_1
Infatti, in base alla richiamata normativa, erano previsti i seguenti segmenti procedimentali:
➢ invio della nota di preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R, nella quale si evidenzierà l'esigenza di un riscontro reddituale;
➢ entro 60 giorni dall'invio della comunicazione, gli interessati dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica di “Ricostituzione reddituale”;
➢ trascorsi 60 giorni dall'invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l CP_1
procederà alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e invierà agli interessati una comunicazione di sospensione della prestazione a mezzo raccomandata A/R;
➢ allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo agli anni di reddito non dichiarati. La comunicazione di revoca della prestazione verrà inviata con raccomanda A/R all'interessato.
Nel caso in esame, è evidente che tale procedimentalizzazione risulti viziata in quanto:
pagina 4 di 7 ➢ la nota di preavviso della sospensione del trattamento era ricevuta da in data 19/9/2022, allorquando costui non era più il tutore Parte_2
legale della (essendo già stata designata Persona_1 Parte_1
, che prestava il relativo giuramento il 30.06.2022);
[...]
➢ la successiva comunicazione di sospensione era inviata dall alla tutrice CP_1
in data 24/11/2022, ma ad un indirizzo diverso da quello Parte_1
della ricorrente, con individuazione errata del numero civico.
Sostiene a tal proposito l' che la notifica di tale raccomandata si sarebbe CP_1 perfezionata per compiuta giacenza;
tuttavia, l'avviso di deposito è stato verosimilmente inserito nella cassetta postale di un numero civico non coincidente con l'indirizzo dell'effettiva destinataria, dal momento che l'avviso di sospensione risulta spedito a al civico n.7 di via Aia Serra in Oratino, e non al Parte_1
civico n.7 B della medesima strada, dove la tutrice era residente (cfr. documentazione depositata dalla ricorrente). Parte ricorrente ha anche depositato una fotografia delle cassette postali relative al civico n. 7 e n. 7B, da cui si evince che si tratta di due cassette “materialmente” distinte.
2.Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che il mancato invio della documentazione inerente i redditi non possa ascriversi a colpa della ricorrente.
Invero, la notifica della comunicazione di sospensione è stata effettuata presso un indirizzo diverso rispetto a quello di residenza della tutrice, come si evince dal raffronto dei dati presenti nella documentazione prodotta dall' (doc. 2 – fascicolo di parte resistente) con CP_1
quelli tratti dal certificato di residenza depositato dalla ricorrente.
Peraltro, l'erronea individuazione del luogo di residenza o di domicilio del destinatario (anche soltanto per mera inesattezza nell'indicazione del numero civico) impedisce il perfezionamento della notifica, anche nell'ipotesi in cui l'atto sia stato quivi ricevuto da persona diversa, trattandosi di luogo privo di qualsivoglia collegamento con la persona del destinatario (cfr. sentenza n. 12832/2022); invero, un errore nella scrittura del numero civico, rende inesistente la notificazione>> (Cass. n.
30637/2022, cfr. Cass., sent. n. 40724/2021; Cass., SS.UU., sent. n. 7607, 20/10/2016).
Ritiene, dunque, il Tribunale che la revoca della prestazione non possa ritenersi legittima, in ragione del fatto che essa presupponeva la preventiva comunicazione dell'intervenuta pagina 5 di 7 sospensione al soggetto interessato, dalla quale potevano decorrere i 60 giorni per la trasmissione del cd. modello “RED”, trasmissione che avrebbe potuto evitare la revoca;
detta comunicazione di sospensione, infatti, lungi dal rivestire carattere formale, determinava la decorrenza del termine per effettuare le dovute comunicazioni da parte del beneficiario che, ove infruttuosamente decorso, consentiva all di revocare il trattamento. CP_1
Nel caso di specie, deve pure verosimilmente ritenersi che, in caso di rituale ricezione dell'avviso di sospensione, la parte (ossia la tutrice) avrebbe effettuato la dovuta comunicazione all' , anche perché continuavano a sussistere i presupposti sostanziali CP_1
per poter fruire della pensione.
Peraltro, sebbene la norma (riportata al punto 1 di motivazione) imponga in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all' la propria situazione CP_1
reddituale, incidente sul diritto o sulla misura della prestazione medesima, il cui adempimento si traduce nell'invio della dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all'Amministrazione finanziaria, ovvero nella dichiarazione all'Istituto con l'utilizzo del modello RED, deve del pari evidenziarsi che la Circolare n. 195/2015 puntualizza che CP_1
assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall' in quanto presenti nel Casellario Centrale dei pensionati)>>. CP_1
E, dunque, data per acclarata (anche perché non contestata) la presentazione del modello
RED per l'anno 2017 da parte del precedente tutore di risulta Persona_1
dubbia la stessa obbligatorietà della trasmissione della ulteriore comunicazione/documentazione in assenza di variazioni rispetto alla pregressa annualità.
Del resto, l neppure ha dedotto o provato che la beneficiaria del trattamento fosse CP_1
titolare di redditi ulteriori rispetto a quelli già noti o che la situazione reddituale avesse subito un mutamento rispetto all'anno precedente (2017), rispetto al quale il modello RED era stato presentato dall'allora tutore, anche alla luce della documentazione posta alla base della domanda di ricostituzione del 1/8/2023 (doc. 5 – fascicolo di parte ricorrente).
Non sussistevano, quindi, i presupposti per la revoca della pensione e, conseguentemente, per provvedere al recupero della somma di € 14.392,33.
3.Le spese processuali seguono la soccombenza dell' e si liquidano in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittimo il provvedimento di revoca della pensione INVCIV – 0044 (Certificato 00535378);
2) Dichiara sussistente il diritto della ricorrente alla percezione delle somme illegittimamente trattenute/non erogate per effetto del provvedimento di sospensione
/di revoca oggetto di impugnativa;
3) Condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, spese che CP_1
si liquidano in euro 1.865,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario del
15%, con distrazione.
Campobasso, 26 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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