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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 651/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
AN IO, LA
CAVALLONE LUCIANO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1394/2020 depositato il 21/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja, 30 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1562/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 3 e pubblicata il 17/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I101062-2018 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I101062-2018 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I101062-2018 IRAP 2014
- sull'appello n. 1723/2021 depositato il 13/07/2021 proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja, 30 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 32/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 1 e pubblicata il 13/01/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01I101298-2019 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai propri scritti difensivi e ne chiedono l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, proponeva appello RGA n. 1394/2020 avverso la sentenza n. 1562/03/2019 della
CTP di Taranto, la quale aveva accolto il ricorso presentato dalla società Resistente_1 S.R.L. e aveva annullato l'avviso di accertamento n. TVP03I101062/2018, relativo all'anno d'imposta 2014 (IRES, IRAP, IVA).
L'Ufficio aveva accertato maggiori imposte per € 434.851,00, oltre interessi e sanzioni, derivanti principalmente dal rilievo di ricavi omessi per € 732.496,70. Tali ricavi omessi erano stati determinati applicando, con metodo analitico-induttivo, una percentuale di ricarico del 67,96% su un costo del venduto non documentato da fatture pari a € 436.113,78, differenza emersa in relazione alle cessioni a stock effettuate dalla Resistente_1 S.R.L. prevalentemente nei confronti della società collegata Società_1 S.R.L.. L'Ufficio riteneva che la fatturazione sottocosto alla Società_1 S.R.L. (che aveva comportato per Resistente_1 S.R.L. una perdita economica di € 436.113,78 a fronte di un costo del venduto di € 1.965.576,31 e ricavi per € 1.529.462,53) fosse stata eseguita al solo fine di occultare cessioni non documentate. L'inattendibilità era supportata da anomalie quali la marcata differenza tra il ricarico dichiarato (25,54%) e il ricarico medio ponderato calcolato dall'Ufficio (152,416%), le irregolarità nei DDT (mancanza di firma del cessionario, date non coerenti, mancato sostenimento di costi di carburante per il trasporto).
La CTP di Taranto aveva accolto il ricorso, ritenendo che "la verifica, la motivazione, e soprattutto la prova, non sorregge l'atto impugnato". Il Giudice di primo grado aveva criticato gli strumenti di analisi utilizzati dai verificatori, suggerendo che sarebbe stato più produttivo effettuare un inventario della merce a Ginosa e controllare i negozi della Società_1 S.R.L..
L'Agenzia delle Entrate, in sede di appello, ribadiva la legittimità e la fondatezza dell'atto impositivo, eccependo, tra l'altro, la violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte della CTP per aver introdotto la questione della mancata verifica presso Società_1 S.R.L., non sollevata dal contribuente. L'Ufficio, inoltre, si opponeva all'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità.
La Resistente_1 S.R.L., parte appellata, si costituiva con controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La società insisteva sulla carenza di prova e motivazione dell'accertamento, sull'insindacabilità delle scelte imprenditoriali (come la concessione di sconti sui beni vetusti, risalenti dal 2001 al 2014), e sull'erroneità della percentuale di ricarico applicata (67,96%), ottenuta dal raffronto di vendite al dettaglio e applicata a presunte vendite all'ingrosso.
L'Agenzia delle Entrate, con RGA 1723/2021 proponeva appello avverso la sentenza n. 32/2021 della CTP di Taranto, la quale aveva accolto il ricorso presentato da Nominativo_1 avverso l'avviso di accertamento n. TVP01I101298/2019 dell'Agenzia delle Entrate, che aveva determinato nei suoi confronti redditi da capitale pari ad € 364.197.00, per l'anno di imposta 2014. Nominativo_1 deteneva la partecipazione del contribuente, per la quota del 100%, al capitale della società “Resistente_1 S.r.l.” a sua volta attinta dall'avviso di accertamento n. TVP03I101062/2018, relativo all'anno d'imposta 2014.
Si costituiva il contribuente che chiedeva il rigetto del gravame.
L'Ufficio faceva richiesta di riunione ex articolo 29 del dlgs 546/92 del presente appello con quello rubricato
RGA n. 1723/2021 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si procede alla riunione dell'appello RGA n.1723/2021 (socio) all'appello RGA n. 1394/2020 perché tra loro oggettivamente e soggettivamente connessi trattandosi di avviso di accertamento degli utili del socio unico .
Il Collegio, esaminati gli atti e i motivi di appello, ritiene che il gravame proposto dall'Agenzia delle Entrate sia infondato e debba essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
L'eccezione sollevata dall'Ufficio in merito alla violazione dell'art. 112 c.p.c. deve essere respinta. La CTP, nel rilevare la scarsa efficacia degli strumenti di analisi utilizzati dai verificatori e nel suggerire che sarebbe stato più produttivo estendere la verifica anche alla Società_1 S.R.L., non ha disatteso il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Tali considerazioni si inseriscono nel potere/dovere del Giudice di valutare l'attendibilità e la congruità degli elementi probatori posti a fondamento dell'atto impositivo. La
CTP ha criticato l'insufficienza del metodo presuntivo ab origine, laddove l'Ufficio non era "convinto della certezza del dato iniziale" al fine di pervenire alla determinazione del fatto ignoto (ricavi non dichiarati).
L'analisi critica della metodologia di accertamento adottata è pienamente compatibile con il thema decidendum (la legittimità dell'avviso di accertamento).
Il Collegio concorda con l'assunto del primo giudice, secondo cui la pretesa fiscale manca di una prova certa e definitiva. L'accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/73 è consentito in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile (come nel caso di antieconomicità). Tuttavia, la presunzione deve basarsi su elementi gravi, precisi e concordanti. Nel caso di specie, gli elementi a carico (come la difformità tra il ricarico dichiarato del 25,54% e quello ponderato calcolato dal Fisco del 152,416%, o le irregolarità dei DDT e il mancato sostenimento dei costi di carburante per il trasporto), pur potendo sollevare dubbi sull'attendibilità contabile, non sono sufficienti per sostenere la ricostruzione dei maggiori ricavi con la necessaria precisione e concordanza.
La questione dirimente riguarda la mancanza di prova, come tra l'altro rilevato dal giudice di prime cure.
Infatti, l'Ufficio, dapprima, ipotizza che la fatturazione sottocosto verso Società_1 Srl abbia avuto come unico scopo quello di occultare cessioni senza emissione di documenti fiscali, successivamente, dopo aver acquisito le risultanze dallo spesometro, afferma che gli stessi, “verificatori non possono escludere che parte della merce sia stata effettivamente “ceduta” alla società Società_1 Srl.”, e, dopo aver riportato l'ammontare degli acquisti e delle vendite effettuate dall'Società_1 esplicita le ragioni per le quali la merce sarebbe stata effettivamente ceduta alla stessa: “i funzionari verificatori non possono escludere che parte della merce sia stata effettivamente ceduta alla società Società_1 Srl in ragione del volume d'affari dichiarato dalla stessa e dei dati affluiti in Anagrafe Tributaria a norma dell'art. 21del D.L. n. 78/2010 (spesometro) da cui risulta che la Resistente_1 Srl è il principale fornitore…”.
In merito alla percentuale di ricarico la Corte rileva la erroneità della stessa, considerato che la merce ceduta alla Società_1 era costituita, per la quasi totalità, da prodotti acquistati da oltre 10 anni per cui risultava difficilmente ipotizzabile l'applicazione di una percentuale di ricarico medio del 152,416%, derivante dalla attribuzione di percentuali riferite ai singoli prodotti che oscillavano tra il 900% e il 5.987%, anche se solo relativamente ad un articolo oggetto di cessione, l'Ufficio corregge la percentuale di ricarico calcolata dalla società da 3.279%
a 1.539%.
Altro elemento contestato dalla ricorrente per il quale l'Ufficio nulla eccepisce, riguarda la illogica e percentuale di ricarico determinata, dapprima, nella misura del 152,416%, e, successivamente, rideterminata in misura del 67,96% quantificata per le vendite al dettaglio. Il Collegio rileva la palese illogicità nell'applicazione della percentuale del 67,96% (che, secondo l'Ufficio, inglobava anche la scontistica sui saldi e altre vendite a stock) in quanto non può presumersi che un ricarico riferito alle vendite al dettaglio possa essere ragionevolmente attribuito anche alle vendite all'ingrosso.
Inoltre, la Corte ha posto la propria attenzione su un elaborato informatico, in aggiunta ad altro depositato con il ricorso introduttivo, con il quale la società ha tracciato il percorso dei beni ceduti, al netto dello sconto, alla Società_1.
L'elaborato, non contestato dalla Agenzia, conferma quanto rilevato dai verbalizzanti nella parte in cui non escludono che la merce fosse stata effettivamente ceduta alla Società_1, in quanto documenta il passaggio della merce dal magazzino della Resistente_1 al magazzino di Società_1, attraverso la precisa descrizione degli articoli indicata nella fattura, del numero e la data delle fatture emesse da Resistente_1 Srl nei confronti di Società_1 srl, del codice identificativo dei prodotti ceduti, del codice prodotto attribuito in fase di acquisto da Resistente_1, del marchio o elemento identificativo dell'articolo nonché, infine, delle cessioni al dettaglio effettuate dall'Società_1.
Il Collegio osserva che la parte privata ha depositato in grado di appello sentenza penale di assoluzione divenuta definitiva il 5-5-2023 nei confronti di Nominativo_1.
Orbene, l'art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000 stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, con le formule “perché il fatto non sussiste” o “l'imputato non lo ha commesso”, pronunciata a seguito di dibattimento, ha efficacia di giudicato nel processo tributario avente ad oggetto i medesimi fatti materiali.
Le presunzioni tributarie per assurgere a prova dovranno trovare un riscontro oggettivo in distinti elementi probatori o in altre presunzioni purché gravi precise e concordanti. Nella specie, la richiamata sentenza dopo aver affermato che “non essendo possibile configurare alcuno degli elementi costitutivi del reato contestato” ha concluso rilevando che la società ha effettuato la cessioni alla Società_1 applicando uno sconto stante la vetustà della merce ceduta.
Tutto ciò rilevato , considerata la fragilità del quadro probatorio fondato su presunzioni non qualificate e l'errore metodologico nell'applicazione della percentuale di ricarico, l'appello dell'Ufficio deve essere rigettato, confermando l'annullamento dell'avviso di accertamento disposto dalla CTP di Taranto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta gli appelli riuniti. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 10.000,00 oltre oneri accessori e ne dispone la distrazione in favore del difensore anticipatario.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
AN IO, LA
CAVALLONE LUCIANO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1394/2020 depositato il 21/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja, 30 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1562/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 3 e pubblicata il 17/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I101062-2018 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I101062-2018 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I101062-2018 IRAP 2014
- sull'appello n. 1723/2021 depositato il 13/07/2021 proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja, 30 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 32/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 1 e pubblicata il 13/01/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01I101298-2019 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai propri scritti difensivi e ne chiedono l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, proponeva appello RGA n. 1394/2020 avverso la sentenza n. 1562/03/2019 della
CTP di Taranto, la quale aveva accolto il ricorso presentato dalla società Resistente_1 S.R.L. e aveva annullato l'avviso di accertamento n. TVP03I101062/2018, relativo all'anno d'imposta 2014 (IRES, IRAP, IVA).
L'Ufficio aveva accertato maggiori imposte per € 434.851,00, oltre interessi e sanzioni, derivanti principalmente dal rilievo di ricavi omessi per € 732.496,70. Tali ricavi omessi erano stati determinati applicando, con metodo analitico-induttivo, una percentuale di ricarico del 67,96% su un costo del venduto non documentato da fatture pari a € 436.113,78, differenza emersa in relazione alle cessioni a stock effettuate dalla Resistente_1 S.R.L. prevalentemente nei confronti della società collegata Società_1 S.R.L.. L'Ufficio riteneva che la fatturazione sottocosto alla Società_1 S.R.L. (che aveva comportato per Resistente_1 S.R.L. una perdita economica di € 436.113,78 a fronte di un costo del venduto di € 1.965.576,31 e ricavi per € 1.529.462,53) fosse stata eseguita al solo fine di occultare cessioni non documentate. L'inattendibilità era supportata da anomalie quali la marcata differenza tra il ricarico dichiarato (25,54%) e il ricarico medio ponderato calcolato dall'Ufficio (152,416%), le irregolarità nei DDT (mancanza di firma del cessionario, date non coerenti, mancato sostenimento di costi di carburante per il trasporto).
La CTP di Taranto aveva accolto il ricorso, ritenendo che "la verifica, la motivazione, e soprattutto la prova, non sorregge l'atto impugnato". Il Giudice di primo grado aveva criticato gli strumenti di analisi utilizzati dai verificatori, suggerendo che sarebbe stato più produttivo effettuare un inventario della merce a Ginosa e controllare i negozi della Società_1 S.R.L..
L'Agenzia delle Entrate, in sede di appello, ribadiva la legittimità e la fondatezza dell'atto impositivo, eccependo, tra l'altro, la violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte della CTP per aver introdotto la questione della mancata verifica presso Società_1 S.R.L., non sollevata dal contribuente. L'Ufficio, inoltre, si opponeva all'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità.
La Resistente_1 S.R.L., parte appellata, si costituiva con controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La società insisteva sulla carenza di prova e motivazione dell'accertamento, sull'insindacabilità delle scelte imprenditoriali (come la concessione di sconti sui beni vetusti, risalenti dal 2001 al 2014), e sull'erroneità della percentuale di ricarico applicata (67,96%), ottenuta dal raffronto di vendite al dettaglio e applicata a presunte vendite all'ingrosso.
L'Agenzia delle Entrate, con RGA 1723/2021 proponeva appello avverso la sentenza n. 32/2021 della CTP di Taranto, la quale aveva accolto il ricorso presentato da Nominativo_1 avverso l'avviso di accertamento n. TVP01I101298/2019 dell'Agenzia delle Entrate, che aveva determinato nei suoi confronti redditi da capitale pari ad € 364.197.00, per l'anno di imposta 2014. Nominativo_1 deteneva la partecipazione del contribuente, per la quota del 100%, al capitale della società “Resistente_1 S.r.l.” a sua volta attinta dall'avviso di accertamento n. TVP03I101062/2018, relativo all'anno d'imposta 2014.
Si costituiva il contribuente che chiedeva il rigetto del gravame.
L'Ufficio faceva richiesta di riunione ex articolo 29 del dlgs 546/92 del presente appello con quello rubricato
RGA n. 1723/2021 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si procede alla riunione dell'appello RGA n.1723/2021 (socio) all'appello RGA n. 1394/2020 perché tra loro oggettivamente e soggettivamente connessi trattandosi di avviso di accertamento degli utili del socio unico .
Il Collegio, esaminati gli atti e i motivi di appello, ritiene che il gravame proposto dall'Agenzia delle Entrate sia infondato e debba essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
L'eccezione sollevata dall'Ufficio in merito alla violazione dell'art. 112 c.p.c. deve essere respinta. La CTP, nel rilevare la scarsa efficacia degli strumenti di analisi utilizzati dai verificatori e nel suggerire che sarebbe stato più produttivo estendere la verifica anche alla Società_1 S.R.L., non ha disatteso il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Tali considerazioni si inseriscono nel potere/dovere del Giudice di valutare l'attendibilità e la congruità degli elementi probatori posti a fondamento dell'atto impositivo. La
CTP ha criticato l'insufficienza del metodo presuntivo ab origine, laddove l'Ufficio non era "convinto della certezza del dato iniziale" al fine di pervenire alla determinazione del fatto ignoto (ricavi non dichiarati).
L'analisi critica della metodologia di accertamento adottata è pienamente compatibile con il thema decidendum (la legittimità dell'avviso di accertamento).
Il Collegio concorda con l'assunto del primo giudice, secondo cui la pretesa fiscale manca di una prova certa e definitiva. L'accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/73 è consentito in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile (come nel caso di antieconomicità). Tuttavia, la presunzione deve basarsi su elementi gravi, precisi e concordanti. Nel caso di specie, gli elementi a carico (come la difformità tra il ricarico dichiarato del 25,54% e quello ponderato calcolato dal Fisco del 152,416%, o le irregolarità dei DDT e il mancato sostenimento dei costi di carburante per il trasporto), pur potendo sollevare dubbi sull'attendibilità contabile, non sono sufficienti per sostenere la ricostruzione dei maggiori ricavi con la necessaria precisione e concordanza.
La questione dirimente riguarda la mancanza di prova, come tra l'altro rilevato dal giudice di prime cure.
Infatti, l'Ufficio, dapprima, ipotizza che la fatturazione sottocosto verso Società_1 Srl abbia avuto come unico scopo quello di occultare cessioni senza emissione di documenti fiscali, successivamente, dopo aver acquisito le risultanze dallo spesometro, afferma che gli stessi, “verificatori non possono escludere che parte della merce sia stata effettivamente “ceduta” alla società Società_1 Srl.”, e, dopo aver riportato l'ammontare degli acquisti e delle vendite effettuate dall'Società_1 esplicita le ragioni per le quali la merce sarebbe stata effettivamente ceduta alla stessa: “i funzionari verificatori non possono escludere che parte della merce sia stata effettivamente ceduta alla società Società_1 Srl in ragione del volume d'affari dichiarato dalla stessa e dei dati affluiti in Anagrafe Tributaria a norma dell'art. 21del D.L. n. 78/2010 (spesometro) da cui risulta che la Resistente_1 Srl è il principale fornitore…”.
In merito alla percentuale di ricarico la Corte rileva la erroneità della stessa, considerato che la merce ceduta alla Società_1 era costituita, per la quasi totalità, da prodotti acquistati da oltre 10 anni per cui risultava difficilmente ipotizzabile l'applicazione di una percentuale di ricarico medio del 152,416%, derivante dalla attribuzione di percentuali riferite ai singoli prodotti che oscillavano tra il 900% e il 5.987%, anche se solo relativamente ad un articolo oggetto di cessione, l'Ufficio corregge la percentuale di ricarico calcolata dalla società da 3.279%
a 1.539%.
Altro elemento contestato dalla ricorrente per il quale l'Ufficio nulla eccepisce, riguarda la illogica e percentuale di ricarico determinata, dapprima, nella misura del 152,416%, e, successivamente, rideterminata in misura del 67,96% quantificata per le vendite al dettaglio. Il Collegio rileva la palese illogicità nell'applicazione della percentuale del 67,96% (che, secondo l'Ufficio, inglobava anche la scontistica sui saldi e altre vendite a stock) in quanto non può presumersi che un ricarico riferito alle vendite al dettaglio possa essere ragionevolmente attribuito anche alle vendite all'ingrosso.
Inoltre, la Corte ha posto la propria attenzione su un elaborato informatico, in aggiunta ad altro depositato con il ricorso introduttivo, con il quale la società ha tracciato il percorso dei beni ceduti, al netto dello sconto, alla Società_1.
L'elaborato, non contestato dalla Agenzia, conferma quanto rilevato dai verbalizzanti nella parte in cui non escludono che la merce fosse stata effettivamente ceduta alla Società_1, in quanto documenta il passaggio della merce dal magazzino della Resistente_1 al magazzino di Società_1, attraverso la precisa descrizione degli articoli indicata nella fattura, del numero e la data delle fatture emesse da Resistente_1 Srl nei confronti di Società_1 srl, del codice identificativo dei prodotti ceduti, del codice prodotto attribuito in fase di acquisto da Resistente_1, del marchio o elemento identificativo dell'articolo nonché, infine, delle cessioni al dettaglio effettuate dall'Società_1.
Il Collegio osserva che la parte privata ha depositato in grado di appello sentenza penale di assoluzione divenuta definitiva il 5-5-2023 nei confronti di Nominativo_1.
Orbene, l'art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000 stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, con le formule “perché il fatto non sussiste” o “l'imputato non lo ha commesso”, pronunciata a seguito di dibattimento, ha efficacia di giudicato nel processo tributario avente ad oggetto i medesimi fatti materiali.
Le presunzioni tributarie per assurgere a prova dovranno trovare un riscontro oggettivo in distinti elementi probatori o in altre presunzioni purché gravi precise e concordanti. Nella specie, la richiamata sentenza dopo aver affermato che “non essendo possibile configurare alcuno degli elementi costitutivi del reato contestato” ha concluso rilevando che la società ha effettuato la cessioni alla Società_1 applicando uno sconto stante la vetustà della merce ceduta.
Tutto ciò rilevato , considerata la fragilità del quadro probatorio fondato su presunzioni non qualificate e l'errore metodologico nell'applicazione della percentuale di ricarico, l'appello dell'Ufficio deve essere rigettato, confermando l'annullamento dell'avviso di accertamento disposto dalla CTP di Taranto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta gli appelli riuniti. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 10.000,00 oltre oneri accessori e ne dispone la distrazione in favore del difensore anticipatario.