Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 651
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Legittimità e fondatezza dell'atto impositivo

    La Corte ha ritenuto che gli elementi a carico, pur potendo sollevare dubbi sull'attendibilità contabile, non fossero sufficienti a sostenere la ricostruzione dei maggiori ricavi con la necessaria precisione e concordanza. È stata contestata la metodologia di accertamento e l'applicazione della percentuale di ricarico.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 112 c.p.c.

    L'eccezione è stata respinta, in quanto le considerazioni della CTP sulla scarsa efficacia degli strumenti di analisi e la necessità di estendere la verifica alla Società_1 S.R.L. rientrano nel potere/dovere del Giudice di valutare l'attendibilità degli elementi probatori.

  • Rigettato
    Fatti materiali oggetto di accertamento

    La Corte ha ritenuto che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione nei confronti di Nominativo_1, con la formula 'perché il fatto non sussiste', abbia efficacia di giudicato nel processo tributario, confermando che la società ha effettuato le cessioni alla Società_1 applicando uno sconto stante la vetustà della merce ceduta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 651
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 651
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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