Art. 288.
(Rappresentanza processuale del raccomandatario).
Entro i limiti nei quali gli e' conferita la rappresentanza dell'armatore o del vettore, il raccomandatario puo' promuovere azioni ed essere convenuto in giudizio in loro nome.
(Rappresentanza processuale del raccomandatario).
Entro i limiti nei quali gli e' conferita la rappresentanza dell'armatore o del vettore, il raccomandatario puo' promuovere azioni ed essere convenuto in giudizio in loro nome.