Sentenza 3 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/2003, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2003 |
Testo completo
04334 /03 REF IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Orgelin Pagamento somma SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20924/9! Dott. Gaetaro NICASTRO Presidente Consigliere Cott. Antonio LIMONGELLI Cron.3510 - Consigliere - Cot . Ennio MALZONE Rep. Su Consigliere Cotz. Bruno DCRANTE Ud.24/09/02 Rel. Consigliere Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NE ES NT, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA SANTIAGO DEL CILE 7, presso lo studio dell'avvocato FRANCO MATERA, che 10 difende ancho disgiuntamente all'avvocato D'ALCONZO, giusta NICOLA celega in acti;
- ricorrente -
contro
- intimata IN AZ;
avversO la sentenza n. 2248/99 del Tribunale di BARI, Sezione II Civile, emessa 1 30/06/99 c depositata il 2002 22/07/99 (R.G. 5884/98) 7 1725 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udier.za del 24/09/02 cal Consigliere Dott. Dorato CALABRESE;
udito l'Avvoca_o Franco MATERA;
udito 11 P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del I e del ΞΙ motivo, nonchè l'assorbimento del III mazivo di ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. c.p.c. in data 12.2.1998 IN GR convenive 143 davanti al Giudice di pace di BA il dost. TO SA SA per sentir_o condannare al pagamento della somma di L. 2.500.000, oltre accessori. Esponeva th l'attrice di avere prestato al Bo tone la detta Somma il 22.4.1996, a fine di consentirgli l'acquisto di un immobile in multiproprietà, e che la somma stessa поп le era stata restituita. 1 convenuto non si costituiva in giudizio. Con sentenza del 27.4.1998 l'adito giudice acco- glieva la domanda, condannando il TO al pagamento in favore della IN della Sonma di L. 2.500.000, oltre interessi. Avverso la sentenza il TO proponeva appello, deducendo la nullità della notifica dell'atto di cila- zione, in quanto effettuato nelle forme di cui all'art. 2 143 c.p.c. in mancanza dei presupposti dallo stesso in- dicati, sicchè egli non eld stato reso edotto dell'av- venuta instaurazione del giudizio. Assumeva nel merito di avere restituito, in ogni caso, la somma in oggetto. Con sentenza del 22.7.1999, ora impugnata, il Tri- bunale di BA rigettava l'appello. Per la cassazione di tale sentenza il BO ha proposto ricorso, affidato а due motivi. L'intimata IN non ha svolto attività difensiva, Il ricorren- te ha depositato menoria, MOTIVI DELLA DECISIONE M Con il primo motivo si denuncia "nullità del proce- dimento. nonché della sentenza, ex art. 360 1. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 101, 139 c.p.c., 24, 2° CO. Cost C Salsa applicazione dell'art. 143 c.p.c. "T I l ricorrente deduce ]'inosservanza, da parte dell'atttrice, delle forme previste dall'art. 139 c.p.C., sostenendo che il nuovo domicilio di esso Bor- tone in via Roberto da BA n. 59, anziché Via Andrea da BA 17. 59 dove era evvenuta la seconda actifica dell'atto di citazione dopo che la prima notifica alla residenza anagrafica di Viale Unità d'Italia пог ézá parimenti riuscitaj era reso pubblico, in quanto ripor- Cato nella guida telefonica dell'anno 1998, per cui era Cacilmente verificabile il Iluovo indirizzo. Aggiunge 3 che la IN (attrice), che ne eza a conoscen za, por essere entrambi occupati presso l'Università di BA е dato il rapporto personale tra loro, avrebbe potuto far notificare l'atto di citazione ad esso TO presso 1'Università il suo studio professionale, sito a bre- ve distanza dalla precedente abitazione, che l'Ufficia- le giudiziario, svolgendo "effettivamente" ricerche, avrebbe potuto identificare attraverso la targa apposta sul portone dello stabile. Il motivo va disatteso. Il Tribunale, quale giudice d'appello, ha osservato che parte attrice (IN), prima di giungere ad et- M fettuare la notifica a persona irreperibile, aveva ter- tato altre due notifiche, una nel luogo di residenza anagrafica del convenuto (Viale Unità d'Italia), un'al- tra nel luogo che, attraverso informazioni acquisite, veniva ritenuto di nuova abitazione dello stesso (Via Andrea da BA 59), ritenendo detto giudice, quindi, che la parte attrice si era comportata, nelle ricerche effettuate, con ordinaria diligenza. Trattasi di apprezzamento circa a sufficienza Е l'idoneità delle indagini per la ricerca del destinata- rio dell'atto giudiziale che si sot-rac sindacato ir questa sede, non sussistendo violazione dell'art. 143, comma 1, c.p.c. 4 L'onere infatti di effettuare a tal finc opportune ricerche implica per _ notificante l'uso dell'ordina- ria diligenza e non di diligenza straordinaria, funzio- nale all'esperimento di indagini approfondite, incom- bendo sul destinatario che abbandoni l'originaria resi- denza, senza farsi carico della recessaria registrazio- ne anagrafica, il rischio della propria irreperibilità. Sotto questo profilo, in vero, il giudice di merito d'appello ha evidenziato che il TO ha effettuato la registrazione anagrafica del mutamento di residenza a distanza di oltre un mese [dalla data, evidentemente, thr de la notifica nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c.], né egli, peraltro, ha comunque fornito prove che il suo nuovo indirizzo fosse dalla IN conosciuto al- l'epoca della notizia o facilmente conoscibile. Parimenti con riguardo alle situazioni prospetta- te con i motivo di ricorso non risulta forrita prova essa non evincendosi dalla documentazione in atti, esaminata in ragione del tipo di vizio in discussione che alla IN erano noti i luoghi di lavoro del TO (studio professionale e ufficio presso l'Uni- versità di BA , mentre, a sua volta, nor. è proficua- mento utilizzabile allo scopo l'elenco telefonico del 1998, recante l'indicazione dei гuovo domicilio dei TO di Via Roberto da BA 59, in quanto non è sta- 5 To dato conoscere l'epoca certa in cui l'elenco stesso - in relazione alla sua distribuzione - è stato reso pubblico. Né rilevanza p ò di per sé sola, assumere la comu- ricazione da parte del TO agli uffici comunali all'ordine professionale di appartenenza, non risultan- do di fatti che ad essa siano seguiti atti che lo ren- devano noto о agevolmente conoscibile all'epoca della K notifica della citazione. E' da escludere, infine, che possano ascriversi al- l'ufficiale giudiziario omissioni di ricche, dato che, essendo l'accertamento dell'irreperibilità un problema che riguarda esclusivamente la parte, eqii non è tenuto a compiere ricerche ex officio in contrasto con le in- dicazioni ricevute. Con il secondo motivo si denuncia, poi, nullità della sentenza ex art., 360 г. 5 c.p.c. per omessa contraddittoria motivazione e omossa valutazione delle prove offerte dal ricorrente. Il TO, ca un lato, deduce l'assoluta mancanza di prova circa le ricerche anegrafiche sul nuovo indirizzo di esso ricorrente far- té dalla IN;
dall'a tro, nel merito, deduce di avere da tempo, e precisamente dal settembre 1996, Cor- segnato alla IN la somma di cui è causa, facendo- re, titolo di quietanza, M atto di rinuncia,si rilascia 6 Anche questo motivo va disatteso. In ordine al primo profilo di censura esso conflig- ge con quanto insindacabiimente ritenuto dal giudice di merito e di cui si è detto, mentre relativamente al se- condo profilo di censura il Tribunale con motivazione sufficiente logica ed esente da errori giuridici, che si concreta in una valutazione di merito, come tale suscettibile di sindacato da parte del giudice dinci Legittimità, ha osservato che il TO, pur assumendo che il credito vantato dalla IN (da lui espressa mente riconosciuto) era estinto per intervenuto paga- mcrito in contanti della sorma di cui era debitore, non solo di tale facto estintivo non aveva Fornito prova (ad esempio attraverso quietanza di pagamento), та neanche aveva proposto istanze istruttorie. Sicchè la censura relativa al punto de quo si risolve nella con- trapposizione di una soggettiva ricostruzione dei fatti e non. nella denuncia di vizi della motivazione, Mense pristro flir je proti offert dicon o fataliti dal pridix & meriti". I ricorso va dunque rigettato. Nulla in ordine al- le spese del presente giudizio di Cassazione starte l'assenza di attività difensiva della controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Così deciso, il 24.9.2002 IL PRESIDENTE I CONSIGLIERE EST. Rondens linda Робот ш mah Dacature IL CANGED a Alella Mati.