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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/11/2025, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3528/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Marco Mari Parte_1
ricorrente
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con Dott.ssa , Dott.ssa Roberta Travia e Dott. Controparte_2
AE GL resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 6.8.2025 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di Controparte_1 aver prestato servizio per l'Amministrazione convenuta, in qualità di docente, negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 in forza di contratti a tempo determinato, deduceva di non aver beneficiato in tali annualità dell'erogazione dell'importo di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Lamentava la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e di CGUE del 18.5.2022, concludeva chiedendo “[..]
“accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il beneficio di cui
1 all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici in cui ha svolto, come docente non di ruolo e con contratti a tempo determinato, in maniera continuativa, servizio fino al 30.06 presso le scuole statali indicate sempre in narrativa e per come documentato, pari ad €.500,00 per ogni singolo anno, e, di conseguenza, condannare le parti resistenti a riconoscere il predetto bonus, con ogni conseguenziale provvedimento, per gli aa.ss.2023/24, 2024/25 oltre rivalutazione ed interessi o il riconoscimento del predetto bonus per gli anni scolastici che il Tribunale adito riterrà di giustizia [..]”.
Il si costituiva in giudizio concludendo “Si Controparte_1 chiede il rigetto della domanda di carta elettronica per l'a.s. 2023/2024, per i motivi sopra espsoti;
- Si aderisce alla domanda per la restante annualità [..]”.
Fissata l'udienza del 18.11.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Premesso che, in punto di fatto, gli incarichi di docenza indicati in ricorso non sono contestati e sono documentalmente provati (cfr. fasc. ricorrente e stato matricolare in fasc. MI), deve osservarsi che sulla questione oggetto del presente giudizio è intervenuta la Suprema Corte che, con sentenza n.
29961/2023, ha fissato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi
2 dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Facendo applicazione di tali principi, atteso che parte ricorrente – docente a temine anche per il corrente anno scolastico, come da contratto depositato - è stata destinataria di incarichi con contratti a tempo determinato, deve essere dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, mediante accreditamento su detta Carta elettronica della somma € 500,00 annua per gli anni scolastici indicati in ricorso (2023/2024, 2024/2025).
3 Premesso, invero, che per l'anno scolastico 2023/2024 viene in considerazione Cont una docenza svolta sino al 30.6 (e rispetto a tale annualità scolastica il ha aderito alla domanda di parte ricorrente), si osserva che per l'anno scolastico
2024/2025 è stata documentata la docenza svolta senza soluzione di continuità nel periodo dal 1.11.2023 al 14.6.2024 e la contraria posizione assunta dal convenuto (per cui, trattandosi di docenze brevi/saltuarie, non CP_1 potrebbe essere riconosciuto il diritto qui invocato) – pur condivisa da questo
Tribunale – deve ritenersi cedevole a fronte della recente pronuncia del 3 luglio
2025 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In detta pronuncia la CGUE ha affermato “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”. Cont Ebbene, nel caso di specie non è stata dedotta dal e non è evincibile dagli atti una ragione oggettiva che giustifichi la disparità di trattamento.
Deve, pertanto, affermarsi il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico anche in relazione a tale annualità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accerta il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici indicati in ricorso (2023/2024, 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il a provvedere in tal senso;
Controparte_1
4 condanna il al pagamento delle spese di Controparte_1 lite che liquida in € 321,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta, maggiorate di euro 21,50 a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cosenza, 24 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
5
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3528/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Marco Mari Parte_1
ricorrente
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con Dott.ssa , Dott.ssa Roberta Travia e Dott. Controparte_2
AE GL resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 6.8.2025 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di Controparte_1 aver prestato servizio per l'Amministrazione convenuta, in qualità di docente, negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 in forza di contratti a tempo determinato, deduceva di non aver beneficiato in tali annualità dell'erogazione dell'importo di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Lamentava la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e di CGUE del 18.5.2022, concludeva chiedendo “[..]
“accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il beneficio di cui
1 all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici in cui ha svolto, come docente non di ruolo e con contratti a tempo determinato, in maniera continuativa, servizio fino al 30.06 presso le scuole statali indicate sempre in narrativa e per come documentato, pari ad €.500,00 per ogni singolo anno, e, di conseguenza, condannare le parti resistenti a riconoscere il predetto bonus, con ogni conseguenziale provvedimento, per gli aa.ss.2023/24, 2024/25 oltre rivalutazione ed interessi o il riconoscimento del predetto bonus per gli anni scolastici che il Tribunale adito riterrà di giustizia [..]”.
Il si costituiva in giudizio concludendo “Si Controparte_1 chiede il rigetto della domanda di carta elettronica per l'a.s. 2023/2024, per i motivi sopra espsoti;
- Si aderisce alla domanda per la restante annualità [..]”.
Fissata l'udienza del 18.11.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Premesso che, in punto di fatto, gli incarichi di docenza indicati in ricorso non sono contestati e sono documentalmente provati (cfr. fasc. ricorrente e stato matricolare in fasc. MI), deve osservarsi che sulla questione oggetto del presente giudizio è intervenuta la Suprema Corte che, con sentenza n.
29961/2023, ha fissato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi
2 dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Facendo applicazione di tali principi, atteso che parte ricorrente – docente a temine anche per il corrente anno scolastico, come da contratto depositato - è stata destinataria di incarichi con contratti a tempo determinato, deve essere dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, mediante accreditamento su detta Carta elettronica della somma € 500,00 annua per gli anni scolastici indicati in ricorso (2023/2024, 2024/2025).
3 Premesso, invero, che per l'anno scolastico 2023/2024 viene in considerazione Cont una docenza svolta sino al 30.6 (e rispetto a tale annualità scolastica il ha aderito alla domanda di parte ricorrente), si osserva che per l'anno scolastico
2024/2025 è stata documentata la docenza svolta senza soluzione di continuità nel periodo dal 1.11.2023 al 14.6.2024 e la contraria posizione assunta dal convenuto (per cui, trattandosi di docenze brevi/saltuarie, non CP_1 potrebbe essere riconosciuto il diritto qui invocato) – pur condivisa da questo
Tribunale – deve ritenersi cedevole a fronte della recente pronuncia del 3 luglio
2025 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In detta pronuncia la CGUE ha affermato “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”. Cont Ebbene, nel caso di specie non è stata dedotta dal e non è evincibile dagli atti una ragione oggettiva che giustifichi la disparità di trattamento.
Deve, pertanto, affermarsi il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico anche in relazione a tale annualità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accerta il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici indicati in ricorso (2023/2024, 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il a provvedere in tal senso;
Controparte_1
4 condanna il al pagamento delle spese di Controparte_1 lite che liquida in € 321,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta, maggiorate di euro 21,50 a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cosenza, 24 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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