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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 16/12/2024, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO in persona dei seguenti magistrati:
DORFMANN Julia Presidente rel.
POL Daniela Giudice
TSCHAGER Simon Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1644/2024 R.G., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. domiciliatario dott.ssa Sabine Parte_1
Ruedl ricorrente contro
, contumace Controparte_1
resistente e
Controparte_2
intervenuto
In punto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Causa rimessa in decisione all'udienza dd. 05.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte ricorrente: [conclusioni così modificate all'udienza del 05.12.2024]
pagina 1 di 5 “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) autorizzare i coniugi a vivere separati e dichiararsi lo scioglimento irrevocabile del matrimonio contratto il 14/10/2009 in NI;
Per_
2) affidare in modo c.d. superesclusivo i figli , , e alla madre, Persona_1 Per_2 Per_3
; con permanenza continuativa dei figli presso la stessa;
tenendo conto che è stata Parte_1 pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale. del padre,
3) disporre che la residenza dei minori seguirà quella della madre ed in relazione a questa sarà iscritta negli uffici competenti.
4) condannare il padre a versare a favore della madre, con bonifico sul suo conto corrente bancario, quale assegno periodico per il mantenimento dei figli, sino al raggiungimento della maggiore età o dell'indipendenza economica, l'importo di € 250,00 per ciascun figlio, entro il giorno cinque di ogni mese, in via anticipata;
disporre che detto importo viene rivalutati annualmente, in via automatica e senza necessità di specifica richiesta, sulla base degli indici ASTAT del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai della Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione a giugno 2025, sulla base degli indici di giugno 2024;
5) Disporre che ogni spesa straordinaria ed eccezionale (spese mediche, farmaceutiche con prescrizione del pediatra/medico, scolastiche, formative ed un corso sportivo o ricreativo all'anno) necessaria per i figli verrà suddivisa al 50% tra i genitori, mentre per quanto riguarda eventuali costi per altre spese straordinarie come corsi sportivi, ricreativi ed extrascolastici questi verranno suddivisi sempre al 50%, se previamente concordate tra le parti;
in merito ad eventuali questioni inerenti alle spese straordinarie si applica il Protocollo d'intesa dd. 06/09/2018 del Tribunale di Bolzano.
6) Dichiarare che gli assegni regionali, provinciali e l'Assegno Unico Universale, di cura e simile per i figli spettano esclusivamente alla madre al 100%. Per quanto riguarda gli assegni familiari ed eventuali altri sussidi da erogarsi da enti pubblici o privati e per eventuali domande, ovvero richieste ad enti pubblici, i figli risultano a tutti gli effetti a carico della madre.
7) prendere atto che la signora si obbliga a collaborare con il servizio sociale e ad accettare le Pt_1 misure di sostegno per il benessere dei figli e i particolare anche i sostegni linguistici e scolastici di cui dovessero aver bisogno i figli;
8) Con condanna alle spese ed onorari di lite.”
del P.M.: "Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente"
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronunciarsi il divorzio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data dell'udienza per il tentativo di conciliazione nella causa di pagina 2 di 5 separazione pronunciata con sentenza di questo Tribunale n. 61/2022 del 17.12.2021-
18.01.2022, passata in giudicato, come risulta documentalmente comprovato.
Non essendo stata eccepita l'intervenuta riconciliazione, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ciò premesso, le conclusioni formulate dalla parte ricorrente possono trovare accoglimento come segue, atteso che non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondono anche agli interessi della prole comune, ragion per cui il Tribunale ritiene superflua l'audizione della stessa.
In particolare, può essere riconosciuto alla parte ricorrente l'affidamento esclusivo rafforzato (c.d. superesclusivo) dei figli con loro collocamento presso la madre.
Risulta, infatti, che il Tribunale per i Minorenni di Bolzano con sentenza n. 73/2023 ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente nei confronti dei 4 figli, per essersi lo stesso “mai preso cura di loro, non contribuendo al loro mantenimento, esponendoli per anni alle violenze da lui perpetrate nei confronti della loro madre, avendo di fatto sequestrato i figli e in Marocco affidandoli a Per_3 Per_4
persone poco raccomandabili, e in generale tenendo una condotta di vita antisociale all'insegna dell'abuso alcolico e della commissione di delitti”.
Per contro, con riguardo alla madre emerge dalla relazione dei Servizi Sociali acquisita nel presente procedimento che la stessa abbia mostrato continuità nella collaborazione con il Servizio Sociale e che lo stesso non ravvisa circostanze ostative all'affidamento esclusivo c.d. rafforzato dei figli alla madre.
Nessun provvedimento di affidamento deve essere assunto con riguardo al figlio
[...]
, in quanto maggiorenne. Persona_1
Quanto al contributo al mantenimento dei quattro figli, tutti ancora economicamente non autosufficienti, in considerazione della non avanzata età di parte resistente (nata il
12/01/1973) si deve presumere la sua capacità incondizionata all'esercizio di un'attività lavorativa idonea a garantire alla stessa redditi in misura tale da poter contribuire in misura adeguata al mantenimento della prole comune, secondo quanto stabilito nel dispositivo della presente sentenza.
pagina 3 di 5 Vanno riconosciuti per intero alla madre l'assegno unico ed universale nonché gli assegni familiari e gli altri contributi pubblici e le detrazioni fiscali spettanti per i figli.
Il Tribunale dà atto, infine, della dichiarazione della madre di obbligarsi a collaborare con il servizio sociale e ad accettare le misure di sostegno per il benessere dei figli e in particolare anche i sostegni linguistici e scolastici di cui dovessero avere bisogno i figli.
Secondo l'esito del giudizio parte resistente deve essere condannata a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite nella misura indicata in dispositivo. Nella liquidazione va tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate nonché del fatto che parte resistente non abbia svolto opposizione alle domande di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria domanda ed eccezione,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra (nata a [...] Parte_1
(TUNISIA) il 02/09/1975), e (nato a [...] Controparte_1
(MAROCCO) il 12/01/1973), celebrato in data 14/10/2009 in NI;
DISPONE che il divorzio sia regolamentato dalle seguenti
CONDIZIONI:
1. I figli minori e vengono affidati in via Persona_5 Per_3 Per_4
esclusiva rafforzata (c.d. affidamento superesclusivo) alla madre presso la quale rimarranno anche a vivere;
2. a carico del padre viene posto l'obbligo di pagare a titolo di contributo al mantenimento dei figli con decorrenza da luglio 2024 l'importo mensile di Euro
225,00 per ciascun figlio e così Euro 900,00 complessivi, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla parte ricorrente;
l'importo del contributo sarà
pagina 4 di 5 assoggettato ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici Astat della
Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione in luglio 2025;
3. le spese straordinarie per i figli dovranno essere sostenute da entrambi i genitori, per la metà ciascuno;
4. gli assegni familiari e gli altri contributi pubblici come anche le detrazioni fiscali spettanti per i figli potranno essere usufruiti per intero dalla madre;
5. il Tribunale da atto che la signora si obbliga a collaborare con il Pt_1
servizio sociale e ad accettare le misure di sostegno per il benessere dei figli ed in particolare anche i sostegni linguistici e scolastici di cui dovessero aver bisogno i figli;
6. parte resistente viene condannata a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che vengono liquidate in Euro 3.000,00 per compenso, oltre accessori come per legge (spese forfettarie del 15%, IVA, CAP) ed oltre a spese successive occorrende.
Si comunichi ai Servizi Sociali.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del 11/12/2024
Il Presidente est. dott. Julia Dorfmann
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO in persona dei seguenti magistrati:
DORFMANN Julia Presidente rel.
POL Daniela Giudice
TSCHAGER Simon Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1644/2024 R.G., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. domiciliatario dott.ssa Sabine Parte_1
Ruedl ricorrente contro
, contumace Controparte_1
resistente e
Controparte_2
intervenuto
In punto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Causa rimessa in decisione all'udienza dd. 05.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte ricorrente: [conclusioni così modificate all'udienza del 05.12.2024]
pagina 1 di 5 “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) autorizzare i coniugi a vivere separati e dichiararsi lo scioglimento irrevocabile del matrimonio contratto il 14/10/2009 in NI;
Per_
2) affidare in modo c.d. superesclusivo i figli , , e alla madre, Persona_1 Per_2 Per_3
; con permanenza continuativa dei figli presso la stessa;
tenendo conto che è stata Parte_1 pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale. del padre,
3) disporre che la residenza dei minori seguirà quella della madre ed in relazione a questa sarà iscritta negli uffici competenti.
4) condannare il padre a versare a favore della madre, con bonifico sul suo conto corrente bancario, quale assegno periodico per il mantenimento dei figli, sino al raggiungimento della maggiore età o dell'indipendenza economica, l'importo di € 250,00 per ciascun figlio, entro il giorno cinque di ogni mese, in via anticipata;
disporre che detto importo viene rivalutati annualmente, in via automatica e senza necessità di specifica richiesta, sulla base degli indici ASTAT del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai della Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione a giugno 2025, sulla base degli indici di giugno 2024;
5) Disporre che ogni spesa straordinaria ed eccezionale (spese mediche, farmaceutiche con prescrizione del pediatra/medico, scolastiche, formative ed un corso sportivo o ricreativo all'anno) necessaria per i figli verrà suddivisa al 50% tra i genitori, mentre per quanto riguarda eventuali costi per altre spese straordinarie come corsi sportivi, ricreativi ed extrascolastici questi verranno suddivisi sempre al 50%, se previamente concordate tra le parti;
in merito ad eventuali questioni inerenti alle spese straordinarie si applica il Protocollo d'intesa dd. 06/09/2018 del Tribunale di Bolzano.
6) Dichiarare che gli assegni regionali, provinciali e l'Assegno Unico Universale, di cura e simile per i figli spettano esclusivamente alla madre al 100%. Per quanto riguarda gli assegni familiari ed eventuali altri sussidi da erogarsi da enti pubblici o privati e per eventuali domande, ovvero richieste ad enti pubblici, i figli risultano a tutti gli effetti a carico della madre.
7) prendere atto che la signora si obbliga a collaborare con il servizio sociale e ad accettare le Pt_1 misure di sostegno per il benessere dei figli e i particolare anche i sostegni linguistici e scolastici di cui dovessero aver bisogno i figli;
8) Con condanna alle spese ed onorari di lite.”
del P.M.: "Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente"
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronunciarsi il divorzio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data dell'udienza per il tentativo di conciliazione nella causa di pagina 2 di 5 separazione pronunciata con sentenza di questo Tribunale n. 61/2022 del 17.12.2021-
18.01.2022, passata in giudicato, come risulta documentalmente comprovato.
Non essendo stata eccepita l'intervenuta riconciliazione, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ciò premesso, le conclusioni formulate dalla parte ricorrente possono trovare accoglimento come segue, atteso che non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondono anche agli interessi della prole comune, ragion per cui il Tribunale ritiene superflua l'audizione della stessa.
In particolare, può essere riconosciuto alla parte ricorrente l'affidamento esclusivo rafforzato (c.d. superesclusivo) dei figli con loro collocamento presso la madre.
Risulta, infatti, che il Tribunale per i Minorenni di Bolzano con sentenza n. 73/2023 ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente nei confronti dei 4 figli, per essersi lo stesso “mai preso cura di loro, non contribuendo al loro mantenimento, esponendoli per anni alle violenze da lui perpetrate nei confronti della loro madre, avendo di fatto sequestrato i figli e in Marocco affidandoli a Per_3 Per_4
persone poco raccomandabili, e in generale tenendo una condotta di vita antisociale all'insegna dell'abuso alcolico e della commissione di delitti”.
Per contro, con riguardo alla madre emerge dalla relazione dei Servizi Sociali acquisita nel presente procedimento che la stessa abbia mostrato continuità nella collaborazione con il Servizio Sociale e che lo stesso non ravvisa circostanze ostative all'affidamento esclusivo c.d. rafforzato dei figli alla madre.
Nessun provvedimento di affidamento deve essere assunto con riguardo al figlio
[...]
, in quanto maggiorenne. Persona_1
Quanto al contributo al mantenimento dei quattro figli, tutti ancora economicamente non autosufficienti, in considerazione della non avanzata età di parte resistente (nata il
12/01/1973) si deve presumere la sua capacità incondizionata all'esercizio di un'attività lavorativa idonea a garantire alla stessa redditi in misura tale da poter contribuire in misura adeguata al mantenimento della prole comune, secondo quanto stabilito nel dispositivo della presente sentenza.
pagina 3 di 5 Vanno riconosciuti per intero alla madre l'assegno unico ed universale nonché gli assegni familiari e gli altri contributi pubblici e le detrazioni fiscali spettanti per i figli.
Il Tribunale dà atto, infine, della dichiarazione della madre di obbligarsi a collaborare con il servizio sociale e ad accettare le misure di sostegno per il benessere dei figli e in particolare anche i sostegni linguistici e scolastici di cui dovessero avere bisogno i figli.
Secondo l'esito del giudizio parte resistente deve essere condannata a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite nella misura indicata in dispositivo. Nella liquidazione va tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate nonché del fatto che parte resistente non abbia svolto opposizione alle domande di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria domanda ed eccezione,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra (nata a [...] Parte_1
(TUNISIA) il 02/09/1975), e (nato a [...] Controparte_1
(MAROCCO) il 12/01/1973), celebrato in data 14/10/2009 in NI;
DISPONE che il divorzio sia regolamentato dalle seguenti
CONDIZIONI:
1. I figli minori e vengono affidati in via Persona_5 Per_3 Per_4
esclusiva rafforzata (c.d. affidamento superesclusivo) alla madre presso la quale rimarranno anche a vivere;
2. a carico del padre viene posto l'obbligo di pagare a titolo di contributo al mantenimento dei figli con decorrenza da luglio 2024 l'importo mensile di Euro
225,00 per ciascun figlio e così Euro 900,00 complessivi, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla parte ricorrente;
l'importo del contributo sarà
pagina 4 di 5 assoggettato ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici Astat della
Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione in luglio 2025;
3. le spese straordinarie per i figli dovranno essere sostenute da entrambi i genitori, per la metà ciascuno;
4. gli assegni familiari e gli altri contributi pubblici come anche le detrazioni fiscali spettanti per i figli potranno essere usufruiti per intero dalla madre;
5. il Tribunale da atto che la signora si obbliga a collaborare con il Pt_1
servizio sociale e ad accettare le misure di sostegno per il benessere dei figli ed in particolare anche i sostegni linguistici e scolastici di cui dovessero aver bisogno i figli;
6. parte resistente viene condannata a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che vengono liquidate in Euro 3.000,00 per compenso, oltre accessori come per legge (spese forfettarie del 15%, IVA, CAP) ed oltre a spese successive occorrende.
Si comunichi ai Servizi Sociali.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del 11/12/2024
Il Presidente est. dott. Julia Dorfmann
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