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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 435/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MICCOLIS VINCENZO, Presidente
SE CO, Relatore
ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2896/2022 depositato il 30/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Amendola 164/a 70100 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1191/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 1 e pubblicata il 06/07/2022
Atti impositivi:
- ATTO DI RECUPER n. 1000135 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di recupero n. TVFCR1000135/2021, notificato il 17.08.2021, l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Bari ha contestato al contribuente Ricorrente_1 l'indebita compensazione, per l'anno d'imposta 2019, di debiti per complessivi euro 12.960,26 (euro 12.828,87 riferiti a “Soc_1 Società Cooperativa Agricola” ed euro 131,39 riferiti a “Società_2 Srl”), con applicazione della sanzione del 30% e richiesta di interessi.
La Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con sentenza n. 1191/2022 depositata il 06.07.2022, ha rigettato il ricorso del contribuente e lo ha condannato alle spese, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori se dovuti.
Avverso tale decisione il contribuente ha proposto appello, deducendo plurimi motivi di gravame, mentre l'Ufficio si è costituito con controdeduzioni del 22.02.2023 chiedendo il rigetto dell'appello.
In data 24.02.2023 parte appellante ha depositato istanza di definizione agevolata della lite pendente, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio.
All'udienza odierna, all'esito della discussione della causa, la causa è stata trattenuta in decisione, sulla richiesta delle parti di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In corso di causa, l'appellante ha documentato l'avvenuta adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti (c.d. "Rottamazione-quater"), istituita dall'art. 1, commi 231 e ss., della Legge n.197/2022, depositando la comunicazione di accoglimento dell'Agente della Riscossione del 22.02.2023.
Ai sensi del combinato disposto del comma 236 della citata Legge e della norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 12-bis del D.L. n. 84/2025, il versamento della prima rata della definizione agevolata determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Tale effetto estintivo prescinde dall'esame dei motivi di merito originariamente dedotti, essendo la pretesa tributaria ora regolata dal piano di rateazione accolto.
Le spese di lite del presente grado devono essere compensate come per legge
P.Q.M.
la Corte Tributaria Regionale di Bari, Sezione III, decidendo sull'appello fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
- Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 del D.Lgs. n.546 del 31.12.1992.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Bari, 23.01.2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Nicola Morgese Dott. Vincenzo Miccolis
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MICCOLIS VINCENZO, Presidente
SE CO, Relatore
ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2896/2022 depositato il 30/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Amendola 164/a 70100 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1191/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 1 e pubblicata il 06/07/2022
Atti impositivi:
- ATTO DI RECUPER n. 1000135 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di recupero n. TVFCR1000135/2021, notificato il 17.08.2021, l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Bari ha contestato al contribuente Ricorrente_1 l'indebita compensazione, per l'anno d'imposta 2019, di debiti per complessivi euro 12.960,26 (euro 12.828,87 riferiti a “Soc_1 Società Cooperativa Agricola” ed euro 131,39 riferiti a “Società_2 Srl”), con applicazione della sanzione del 30% e richiesta di interessi.
La Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con sentenza n. 1191/2022 depositata il 06.07.2022, ha rigettato il ricorso del contribuente e lo ha condannato alle spese, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori se dovuti.
Avverso tale decisione il contribuente ha proposto appello, deducendo plurimi motivi di gravame, mentre l'Ufficio si è costituito con controdeduzioni del 22.02.2023 chiedendo il rigetto dell'appello.
In data 24.02.2023 parte appellante ha depositato istanza di definizione agevolata della lite pendente, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio.
All'udienza odierna, all'esito della discussione della causa, la causa è stata trattenuta in decisione, sulla richiesta delle parti di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In corso di causa, l'appellante ha documentato l'avvenuta adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti (c.d. "Rottamazione-quater"), istituita dall'art. 1, commi 231 e ss., della Legge n.197/2022, depositando la comunicazione di accoglimento dell'Agente della Riscossione del 22.02.2023.
Ai sensi del combinato disposto del comma 236 della citata Legge e della norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 12-bis del D.L. n. 84/2025, il versamento della prima rata della definizione agevolata determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Tale effetto estintivo prescinde dall'esame dei motivi di merito originariamente dedotti, essendo la pretesa tributaria ora regolata dal piano di rateazione accolto.
Le spese di lite del presente grado devono essere compensate come per legge
P.Q.M.
la Corte Tributaria Regionale di Bari, Sezione III, decidendo sull'appello fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
- Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 del D.Lgs. n.546 del 31.12.1992.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Bari, 23.01.2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Nicola Morgese Dott. Vincenzo Miccolis