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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 05/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 4495/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 4495/2024 V.G. posta in decisione il 19.12.2024 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente a [...] (avv. Terracina Massimo)
e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
residente a [...] (avv. Terracina Massimo)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
25.10.2024; preso atto che l'udienza del 10.12.2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva il figlio , in data 21/03/2014; Persona_1
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] il Parte_1
10/10/1986 (C.F. ), e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
24/03/1982 (C.F. ), celebrato con rito civile in CR (CR) il 22/09/2012, C.F._2
iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, anno 2012, n. 85, parte I;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di CR (CR) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“2) Disporre che il figlio resti affidato ai Servizi Sociali di Ravenna e collocare Per_1
anagraficamente il medesimo minore presso la madre , come già di fatto avviene, Parte_1
e disporre che il padre , possa vederlo e tenerlo con sé, ogni qualvolta lo vorrà, Controparte_1 previo accordo con l'altro genitore, purché sempre e soltanto nel rispetto delle disposizioni impartite dai Servizi Sociali di Ravenna cui il minore è affidato.
3) Assegnare la casa coniugale sita in Marina di Ravenna, in viale Lungomare n. 85, int. 4, con tutti gli arredi e corredi, a , nella sua qualità di genitore collocatario del figlio minore. Parte_1
4) Porre a carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , sino Controparte_1 Per_1 al raggiungimento dell'autosufficienza versando a , nella sua qualità di genitore Parte_1 collocatario, in via anticipata entro il giorno dieci di ogni mese, l'importo mensile di €. 250,00 da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT costo vita.
6) Disporre che tutte le spese mediche non coperte dal S.S.N. nonché ogni altra spesa straordinaria per il figlio, previamente concordate e valutate dai genitori esclusivamente nell'ottica del soddisfacimento dell'interesse dello stesso, e comunque tutte quelle di cui al Protocollo adottato dal
Tribunale di Ravenna, da intendersi qui integralmente recepito ed accettato, siano sostenute dai genitori in parti uguali.
7) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico- patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.” Ravenna, 27/12/2024
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 4495/2024 V.G. posta in decisione il 19.12.2024 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente a [...] (avv. Terracina Massimo)
e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
residente a [...] (avv. Terracina Massimo)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
25.10.2024; preso atto che l'udienza del 10.12.2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva il figlio , in data 21/03/2014; Persona_1
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] il Parte_1
10/10/1986 (C.F. ), e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
24/03/1982 (C.F. ), celebrato con rito civile in CR (CR) il 22/09/2012, C.F._2
iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, anno 2012, n. 85, parte I;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di CR (CR) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“2) Disporre che il figlio resti affidato ai Servizi Sociali di Ravenna e collocare Per_1
anagraficamente il medesimo minore presso la madre , come già di fatto avviene, Parte_1
e disporre che il padre , possa vederlo e tenerlo con sé, ogni qualvolta lo vorrà, Controparte_1 previo accordo con l'altro genitore, purché sempre e soltanto nel rispetto delle disposizioni impartite dai Servizi Sociali di Ravenna cui il minore è affidato.
3) Assegnare la casa coniugale sita in Marina di Ravenna, in viale Lungomare n. 85, int. 4, con tutti gli arredi e corredi, a , nella sua qualità di genitore collocatario del figlio minore. Parte_1
4) Porre a carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , sino Controparte_1 Per_1 al raggiungimento dell'autosufficienza versando a , nella sua qualità di genitore Parte_1 collocatario, in via anticipata entro il giorno dieci di ogni mese, l'importo mensile di €. 250,00 da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT costo vita.
6) Disporre che tutte le spese mediche non coperte dal S.S.N. nonché ogni altra spesa straordinaria per il figlio, previamente concordate e valutate dai genitori esclusivamente nell'ottica del soddisfacimento dell'interesse dello stesso, e comunque tutte quelle di cui al Protocollo adottato dal
Tribunale di Ravenna, da intendersi qui integralmente recepito ed accettato, siano sostenute dai genitori in parti uguali.
7) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico- patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.” Ravenna, 27/12/2024
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi