Decreto cautelare 10 settembre 2025
Ordinanza cautelare 6 ottobre 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00132/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01624/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1624 del 2025, proposto da
ET AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Patanè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Biancavilla, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
l’ordine di demolizione del Comune di Biancavilla n. 33 in data 20 maggio 2025, relativo all’edificazione di manufatti agricoli.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. LE UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato l’ordine di demolizione del Comune di Biancavilla n. 33 in data 20 maggio 2025, relativo all’edificazione di alcuni manufatti agricoli.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) il ricorrente è proprietario di un fondo agricolo sito nel territorio di Biancavilla, ricadente in zona E ed articolato in più particelle catastali ad uso agricolo e pertinenziale, con superficie di circa 13.246 metri quadrati; b) da epoca anteriore all’anno 1977 nel fondo insistono piccole strutture pertinenziali, riconducibili in particolare alle particelle 1751 e 1752, destinate rispettivamente a deposito attrezzi, custodia di fitofarmaci e concimi, nonché alla lavorazione di prodotti agricoli, con caratteristiche costruttive leggere in ferro e di facile amovibilità, mentre un'altra struttura di minori dimensioni è utilizzata come deposito di attrezzi agricoli; c) le opere sono state oggetto di manutenzione ordinaria nell’anno 2016; d) prima della proposizione del ricorso l'odierno interessato ha presentato istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001; d) le opere in questione hanno natura pertinenziale rispetto all’attività svolta nel fondo e, in parte, consistono in un’area di manovra e parcheggio funzionale all’accesso dei mezzi meccanici per il carico e lo scarico dei prodotti; e) l’utilizzo di un’area come parcheggio in area agricola non altera stabilmente il suolo e l’assetto dei luoghi ed è in via di principio compatibile con la destinazione agricola; e) in parte qua, pertanto, la valutazione del Comune appare erronea, non essendo stata considerata la funzione pertinenziale e occasionale dell’uso dell’area rispetto alla destinazione del fondo; f) non sussiste, invero, un’incompatibilità in re ipsa tra destinazione agricola e utilizzazione a parcheggio, purché non si determini una trasformazione edilizia del suolo, dovendo anche invocarsi al riguardo la legge n. 129/1989 quanto alla generale ammissibilità di aree destinate a parcheggio nelle zone territoriali omogenee dello strumento urbanistico; g) le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, inoltre, consentono nella zona E1 parcheggi e opere a servizio dell’azienda agricola, anche mediante rinvio all’art. 68 del Piano Regolatore Generale (oltre ad esistere ulteriore norme regolamentari sul punto); h) deve anche contestarsi la disposta demolizione delle strutture pertinenziali del fondo agricolo, trattandosi di manufatti di modeste dimensioni e amovibili, realizzati in epoca anteriore all'anno 1977 e che non necessitavano di concessione edilizia; i) in ogni caso, sussiste nella specie il requisito della doppia conformità, a prescindere dal fatto che il Comune non ha considerato la funzionalità delle opere rispetto all’attività agricola, nonché la loro modesta incidenza sull’estensione del fondo e la pendenza della domanda di sanatoria; l) le Norme Tecniche di Attuazione consentono poi l’edificazione, nell’ambito di aziende agricole, di impianti di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e di abitazioni per il proprietario o il conduttore, nel rispetto degli indici e dei limiti ivi previsti.
Con ordinanza n. 327 in data 6 ottobre 2025 la Sezione ha osservato e disposto quanto segue.
In vista dell’udienza pubblica, il Collegio deve altresì disporre incombenti istruttori.
Si dispone, quindi, in primo luogo che l’interessato produca nei termini di legge: a) esaustiva documentazione fotografica relativa a tutte le opere in contestazione; b) disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione e del Piano Regolatore Generale rilevanti in relazione al caso di specie secondo la prospettazione formulata in ricorso; c) verbale di accertamento della Polizia Municipale n. 12948 in data 12 maggio 2025 (da richiedere all’Amministrazione, se non già nella disponibilità dell’interessato).
Ai sensi dell’art. 64, terzo comma, c.p.a., deve altresì, disporsi che il Comune di Biancavilla depositi, entro il termine di giorni quarantacinque, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa dalla presente decisione, la documentazione in suo possesso relativa ai fatti di causa (incluso il verbale di accertamento della Polizia Municipale n. 12948 in data 12 maggio 2025, della cui produzione è stata anche onerata la parte ricorrente) .
In data 28 novembre 2025 il ricorrente ha prodotto documentazione fotografica, nonché il verbale di accertamento n. 12498 in data 12 maggio e le Norme Tecniche di Attuazione relative alla zona agricola.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Nessuna disposizione - e ovviamente nessuna previsione delle Norme Tecniche di Attuazione - stabilisce che le opere pertinenziali in senso civilistico possano eseguirsi senza titolo, essendo noto che la nozione di pertinenza urbanistica differisce dalla nozione di pertinenza civilistica, dovendo considerarsi, in particolare, le caratteristiche dell’opera sotto il profilo dell’impatto e sotto il profilo dell’incidenza sul carico urbanistico e in termini di modifica dell’assetto territoriale (sul punto, cfr. Consiglio di Stato, II, 20 luglio 2022, n. 6371; VI, 23 maggio 2023, n. 5087).
La nozione di pertinenza urbanistica è quindi più ristretta e ad essa può farsi riferimento solo qualora l'opera sia accessoria, modesta, non autonomamente utilizzabile e non suscettibili di separata alienazione.
Occorre poi osservare che il fabbricato con struttura in ferro e chiuso risulta fissato con delle piastre su un solaio di base in cemento armato e sono stati altresì realizzati due depositi, oltre ad una pavimentazione di circa 3.000 metri quadri.
È principio consolidato che la sola astratta possibilità di presentazione dell’istanza di accertamento di conformità non preclude, né sospende, l’esercizio del potere repressivo di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.
Nella specie, inoltre, non è stata indicata in ricorso la data di presentazione della domanda di accertamento di conformità, come era, invece, onere del ricorrente puntualizzare e documentare.
Neppure è stata fornita prova, inoltre, quanto all'effettiva datazione dei manufatti.
La pavimentazione riguarda una superficie di 3.000 metri quadri e tale circostanza è di per sé idonea a ritenere che sia intervenuta una trasformazione stabile e non meramente occasionale dell’area, cioè una modificazione permanente dello stato dei luoghi soggetta a permesso di costruire ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e), e dell’art. 10 del D.P.R. n. 380/2001, non risultando dirimente, in senso contrario, l’argomento relativo alla destinazione agricola dell’area, posto che la compatibilità dell’uso a parcheggio con l’esercizio dell’attività agricola non esime dall’osservanza della disciplina che impone l'acquisizione del titolo edilizio quando l’intervento incida stabilmente sulle caratteristiche del territorio.
Allo stesso modo il richiamo alla disciplina urbanistica del Comune quanto alla possibilità di realizzare opere funzionali all’attività agricola non comporta che sia stata sancita una sorta di liberalizzazione per la realizzazione di qualsiasi manufatto, permanendo l’obbligo di munirsi del titolo abilitativo laddove l’opera, per caratteristiche e impatto, ricada nelle categorie soggette a permesso di costruire o al diverso titolo previsto dalla normativa vigente.
Anche a prescindere da ulteriori rilievi, si osserva poi che l’intervento abusivo deve essere considerato nella sua unitarietà, sicché risulterebbe ininfluente la circostanza che una parte delle opere fosse in ipotesi sanabile, non incidendo ciò sull’obbligo del Comune di ingiungere senza indugio la riduzione in pristino, salvo l’eventuale esperimento, qualora ne sussistano i presupposti, di eventuali procedimenti di sanatoria.
A tale riguardo va, invero, precisato che, qualora le opere abusive siano tra loro connesse, dando luogo ad un intervento unitario, deve procedersi all'integrale ripristino dello stato dei luoghi, mediante la demolizione e rimozione di tutte le opere accertate come abusive dall'Amministrazione, ovvero può presentarsi istanza di sanatoria - qualora possibile - riferita al complessivo intervento abusivo unitariamente considerato (sul punto, cfr. Consiglio di Stato, VI, n. 515/2021).
Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato, mentre nulla deve disporsi quanto alle spese di lite, in quanto l’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE UR, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LE UR |
IL SEGRETARIO