TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 23/09/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, all'udienza di discussione del 23.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 764/2023 R.G., vertente
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Luigi Lupinacci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
ricorrente
E
, Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Sara Tabaglio e Luigi Camurri, presso lo studio del quale ultimo è elettivamente domiciliata;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.12.2023 il sig. (di seguito Parte_1 semplicemente il ricorrente), premesso di avere lavorato alle dipendenze di
[...]
(d'ora in poi la resistente per Controparte_1 brevità), in virtù di contratti a tempo determinato (e relative proroghe) dall'1.2.2019 al 31.12.2019 e dal 13.6.2020 al 31.8.2020, come operaio agricolo a tempo determinato avventizio specializzato con la mansione di aiuto nei lavori di stalla, mungitura, cura, pulizia e alimentazione bovini da latte,
“Operai agricoli e florovivaisti”, ha chiesto: Pt_2
“In via principale e nel merito: accertate le circostanze di cui in narrativa, dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato quasi continuativo dal 01.02.2019 al 31.10.2021 e, per l'effetto, condannare l' Controparte_2
(P.IVA: ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro.tempore, con sede legale CO (CR) alla via Basiola n. 17, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 106.167,60 ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata dall'ill.mo Giudice in corso di causa anche a mezzo di CTU, per le causali di cui sopra, oltre interessi monetari dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
Costituendosi in giudizio Controparte_1
ha eccepito l'indeterminatezza delle allegazioni avversarie, per le plurime
[...] ragioni indicate in memoria, nonché l'assenza di prova circa le differenze retributive pretese.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“In principalità e nel merito - rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato sia in fatto sia in diritto per tutti i motivi dedotti nella presente memoria difensiva”.
************
Il ricorso è infondato alla stregua del percorso motivazionale che segue.
Il ricorrente ha chiesto di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato “quasi continuativo” alle dipendenze della resistente con decorrenza dall'1.2.2019 e termine al 31.10.2021, con orario di lavoro di 10 ore al giorno (anche “tra le 20.00 e le 6.00 e tra le 22.00 e le 5.00”) per svolgere pure “attività che esulavano dalle proprie mansioni (quali lavoro nei campi, conduzione ed utilizzo di mezzi agricoli, muratore e altro”.
Ha aggiunto che “complessivamente, dunque, il signor ha lavorato almeno 280 ore al mese Pt_1 solo nei giorni feriali, alle quali comunque vanno aggiunte le ore lavorate anche nei giorni festivi, senza mai percepire lo stipendi corretto, gli straordinari, le maggiorazioni né tanto meno gli sono stati riconosciuti permessi, ferie e la quota di TFR spettanti”.
Ha sostenuto che “Tutto quanto sopra affermato, potrà esser provato anche per testi, oltre che dai numerosi messaggi di testo scambiati tra il signor e la tramite whatsapp, che Pt_1 Controparte_1 qui si producono e dai quali emergono in modo pacifico le richieste da parte del legale rappresentante della società resistente rivolte al ricorrente, affinché il medesimo prestasse la propria attività lavorativa oltre l'orario stabilito e per mansioni diverse da quelle per le quali era stato realmente assunto”.
Le affermazioni del ricorrente – sul quale gravava l'onere di provare i fatti costitutivi delle proprie pretese – sono generiche. E appena il caso di rammentare che il lavoratore che agisca per ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la condanna alla corresponsione della retribuzione ha l'onere di provare, ex art. 2697, primo comma, cod. civ, i fatti costitutivi del proprio diritto.
In particolare, il lavoratore ha l'onere di allegazione e di prova relativamente a una pluralità di elementi, alcuni fortemente significativi – come la soggezione gerarchica e funzionale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e di controllo del datore di lavoro – altri utilizzabili semplicemente come indici sintomatici – quali l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato, il carattere periodico della retribuzione, la misura fissa della stessa, la continuità e l'esclusività della prestazione – che consentono la qualificazione giudiziale della relazione lavorativa e la sussunzione del rapporto, in relazione alle concrete modalità attuative, entro il modello normativo della subordinazione (vd.. Cass. 2905/1989).
Come è noto, poi, il diritto al compenso per lavoro straordinario è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass., sez. lav., 14.8.98, n. 8006 e, in senso conforme,
Cass., sez. lav., 13.2.92, n. 1801, Cass., sez. lav., 29.1.88, n. 776 nonché Cass, sez. lav., 29.1.2003,
n. 1389, Cass., sez. lav. 16.2.2009, n. 3714, Cass., sez. lav., 20.2.2018, n. 4076, Cass., sez. lav.,
19.6.2018, n. 16150).
Tanto brevemente premesso, si ritiene che le allegazioni del ricorrente – sul quale gravava l'onere di provare i fatti costitutivi delle proprie pretese – disvelino un evidente deficit di precisione e siano contraddittorie.
In primo luogo, il ricorrente non ha individuato in modo preciso i periodi di tempo in cui lavorava alle dipendenze della resistente senza regolare contratto di lavoro, limitandosi ad affermare di avere prestato la propria attività lavorativa in favore della resistente “quasi ininterrottamente dall'1.2.2019 al 31.10.2021” (così a pag. 2 del ricorso) o di avere avuto un rapporto di lavoro subordinato “quasi continuativo dall'1.2.2019 al 31.10.2021” (così a pag. 4 del ricorso) o, ancora, di avere “nel predetto periodo (01.02.2019 – 31.10.2021)…prestato lavoro per altre società per brevi periodi” (così a pag. 5 del ricorso).
Il ricorrente, inoltre, nulla ha riferito in ordine: alla ragione per la quale la resistente, dopo due regolari contratti di lavoro a tempo determinato, e alle relative proroghe, decideva di impiegare il lavoratore “in nero” e senza regolare contratto di lavoro;
al modo in cui il datore di lavoro organizzava la sua giornata di lavoro e dirigeva la sua prestazione lavorativa, e ciò anche considerando che il ricorrente, pur non esplicitando alcuna domanda di inquadramento in una determinata declaratoria contrattuale, ha dedotto lo svolgimento di mansioni ulteriori rispetto a quelle indicate nei contratti di lavoro conclusi con la resistente;
alla sua soggezione al potere disciplinare e di controllo del datore di lavoro;
all'obbligo di rispettare un determinato orario di lavoro “7 giorni su 7” (cfr. pag. 2 del ricorso); alla misura e alle modalità in cui era corrisposta la retribuzione in ipotesi percepita.
Tali allegazioni sarebbero state quantomai indispensabili poiché, da un lato – giova rimarcarlo – è stata versata in atti la prova documentale di due regolari rapporti di lavoro a tempo determinato, ossia quello dall'1.2.2019 al 31.12.2019 (vd. contratto e relative proroghe sub docc. 1 e 2 fasc. ric.)
e quello dal 13.6.2020 al 31.8.2020 (vd. doc. 2 fasc. ric. cit.); da altro lato, il ricorrente, anche nel periodo successivo alla scadenza del secondo contratto di lavoro, continuava ad abitare nell'immobile messogli a disposizione dalla resistente dopo l'assunzione del 31.1.2019 e, quindi, nelle immediate vicinanze della sua sede di lavoro (vd. docc. da 4 a 8 e da 10 a 13 fasc. resist.).
In secondo luogo, il ricorrente ha svolto deduzioni ondivaghe circa le ore di lavoro straordinario svolte, senza mai indicare puntualmente l'orario di lavoro osservato, nonostante l'onere probatorio sul medesimo incombente.
Segnatamente, il ricorrente ha affermato che “lavorava 7 giorni su 7, spesso anche per 10 ore al giorno e veniva anche impiegato nel lavoro notturno (tra le 20.00 e le 6.00 o tra le 22.00 e le 5.00 quando era in vigore l'ora legale)”, oppure che “ha lavorato almeno 280 ore al mese solo nei giorni feriali, alle quali comunque vanno aggiunte le ore lavorate anche nei giorni festivi” (ma con dieci ore al giorno per sette giorni su sette non residuano giorni di lavoro festivo in un mese), per poi indicare, ancora, che “il ricorrente, per tutto il periodo che è stato alle dipendenze della CP_1 ha svolto la propria attività lavorativa per oltre 8 ore al giorno”.
[...]
In terzo luogo, il generico rinvio a “numerosi messaggi di testo scambiati tra il signor e la Pt_1 tramite whatsapp” non consente di colmare con un documento, ovverosia con una Controparte_1 prova, una lacuna che già investe il profilo, prioritario da un punto di vista logico e giuridico, dei fatti posti a fondamento (costitutivi) della domanda.
Peraltro, anche in relazione ai suddetti messaggi sarebbero stati quantomai necessari dei chiarimenti circa il contesto in cui erano inviati – quasi esclusivamente dal ricorrente – nonché sul contenuto di questi messaggi – che contengono quasi esclusivamente numeri.
A quanto detto si aggiunga che le affermazioni del ricorrente non hanno trovato conferma nell'istruttoria orale di causa, espletata mediante l'audizione di cinque testimoni (due di parte ricorrente e tre di parte resistente). E invero, i testimoni di parte ricorrente – amici del medesimo e non dipendenti (o ex dipendenti) della resistente – hanno dichiarato di avere visto solo occasionalmente il ricorrente lavorare, dimostrato di avere scarsa conoscenza delle modalità e della durata della relazione lavorativa del ricorrente e di avere appreso lo svolgimento di ore di lavoro straordinario “de relato actoris”1.
Il testimone ha riferito: Testimone_1
“ADR: non ho mai lavorato alle dipendenze della resistente. ADR: non conosco di persona il sig.
ADR: conosco il ricorrente in quanto abbiamo una compagnia di amici in Controparte_1 comune e, a volte, andavamo (io e l'altro testimone) a casa sua oppure lo raggiungevamo a lavoro per portargli delle cose, come il pranzo. ADR: posso dire che solo una volta io ho accompagnato l'altro testimone sul posto di lavoro del ricorrente per portargli il pranzo;
so che l'altro testimone è andato anche altre volte. [Dopo la rilettura del verbale] Preciso che per “posto di lavoro” intendo il campo. ADR: non ricordo quando è accaduto. ADR: ricordo che quella volta siamo andati in un campo vicino ad CO, non so essere più preciso. ADR: siamo rimasti dieci minuti, il tempo di dargli il pranzo, salutarlo e fumare una sigaretta insieme. ADR: quando siamo arrivati ricordo che il ricorrente stava guidando un mezzo agricolo, un trattore se non sbaglio. ADR: ho visto il ricorrente lavorare altre volte perché la casa del ricorrente era sopra la stalla in cui lavorava, quindi, capitava che, nelle occasioni in cui andavamo a trovarlo presso la sua abitazione, egli scendesse nella stalla per svolgere la mansione che gli era stata richiesta. ADR: quanto ho detto
“capitava” intendo dire che è successo almeno due-tre volte. ADR: tante volte è poi capitato che gli abbiamo lasciato il pranzo a casa. ADR: posso dire che ho conosciuto il ricorrente nel 2020-
2021 ed è stato quello il periodo in cui ho iniziato a frequentare la sua abitazione. ADR: quando ho detto che il ricorrente, mentre eravamo a casa sua, era chiamato in stalla per svolgere qualche lavoro, intendevo dire che era il sig. a chiamarlo. Una volta ricordo che Controparte_1 eravamo andati al Trebbia – la data non la ricordo, credo fosse l'estate del 2021 – e il ricorrente riceveva una chiamata da , che era molto arrabbiato e gli intimava di tornare al lavoro, CP_1 anche se la domenica non era il suo giorno di lavoro. ADR: so che il ricorrente non doveva lavorare quel giorno in quanto era stato il ricorrente stesso a dirmi che quel giorno non avrebbe dovuto lavorare;
peraltro è stato chiamato a un orario insolito per iniziare a lavorare ossia alle
16.00 del pomeriggio. ADR: non conosco l'orario di lavoro del ricorrente, so che iniziava la mattina molto presto o il pomeriggio molto presto o la sera molto presto. Gli orari di inizio del ricorrente erano abbastanza normali poi gli orari di fine non si conoscevano mai. ADR: era il ricorrente che mi riferiva gli orari di inizio e di fine lavoro e che si lamentava del fatto che lavorava troppo, anche 15 ore al giorno a volte. Alcune volte capitava che mi rispondesse ai messaggi dicendomi che non potevamo vederci prima di un certo orario poiché lui doveva lavorare.
Ho provato a cercare questi messaggi ma non sono riuscito a recuperarli dal mio vecchio telefono.” (vd. verbale di udienza del 12.12.2024); il testimone ha dichiarato: Testimone_2
“ADR: non ho lavorato alle dipendenze della resistente. ADR: conosco il sig. Controparte_1
– che indica in aula – in quanto è l'ex capo del ricorrente. ADR: ho conosciuto il
[...] ricorrente ad CO tramite un amico in comune. ADR: è accaduto nel 2020, poco prima che iniziasse il Covid. ADR: ho visto il ricorrente usare il trattore quando sono andato a trovarlo mentre era nei campi. ADR: è capitato due-tre volte e mi sono trattenuto circa due orette. ADR: ricordo che era notte e sono andato da lui per tenergli compagnia perché non avevo nulla da fare.
ADR: in quelle due occasioni il ricorrente stava irrigando, ricordo che era estate, forse il 2021 o il
2022, ma non so dirlo con esattezza. ADR: il ricorrente mi ha detto che lavorava la mattina e il pomeriggio, ma non l'ho mai visto lavorare la mattina o il pomeriggio. Le occasioni in cui l'ho visto lavorare sono quelle che ho descritto pocanzi. ADR: non portavo il pranzo al ricorrente mentre lavorava ma a casa, perché gli ho dato una mano (con riso, pollo e altri beni primari).
ADR: capitava qualche volta che io e il sig. l'altro testimone, portassimo insieme il Tes_1 pranzo a casa del ricorrente. ADR: con precisione non so quanto è durato il rapporto di lavoro del ricorrente, perché non conosco le interruzioni, ma le annate sono dal 2019 al 2022, credo. ADR: so questo in quanto me lo ha detto il ricorrente. Quando ho conosciuto il ricorrente, infatti, mi ha detto che lavorava già da un anno per il sig. ” vd. verbale di udienza del Controparte_1
12.12.2024).
Diversamente, i testimoni di parte resistente hanno riscontrato quanto dedotto dalla resistente in merito al fatto che, dopo la scadenza del secondo contratto di lavoro al termine, è definitivamente cessata la relazione lavorativa tra le parti, pur continuando il ricorrente ad abitare nell'immobile messo a disposizione dall'ex datore di lavoro, situato all'interno dell'azienda agricola.
I testimoni di parte resistente hanno dichiarato
: “ADR: ho lavorato per la resistente per due tre-anni. ADR: ricordo che Testimone_3 il mio rapporto di lavoro, è cessato quando mi sono ammalato. ADR: non ricordo con precisione quando è accaduto, credo circa due anni e mezzo fa (penso nel 2022-2023). ADR: io gestivo le vacche, pulivo le stalle e mettevo a posto quello che si rompeva. Io ero muratore ma lì lavoravo come operaio di stalla: davo da mangiare ai vitelli, gestivo le mungitrici e aggiustavo quando necessario. ADR: ho conosciuto il ricorrente – che riconosce in aula – in quanto per un periodo ha lavorato per l'azienda resistente. ADR: non ricordo il periodo in cui ha lavorato, so solo che ha lavorato per la resistente. ADR: il ricorrente ha lavorato per la resistente per un anno, tredici- quattordici mesi al massimo. Non so riferire il periodo perché le date non sono il mio forte. ADR: mi capitava di lavorare insieme al ricorrente, di pulire le gabbiette, disinfettare le stalle. ADR: il ricorrente abitava lì in cascina. Non so perché il rapporto di lavoro del ricorrente sia terminato, posso dire che dopo un anno, dodici-tredici mesi è finito perché il ricorrente sul lavoro faceva un po' di testa sua. ADR: so che il ricorrente dopo che è terminato il rapporto di lavoro ha continuato a vivere in cascina anche se il datore di lavoro – il sig. che riconosce in aula – voleva che CP_1 andasse via” vd. verbale di udienza del 12.12.2024);
: “ADR: ho lavorato come libero professionista per la resistente, in Controparte_3 qualità di medico veterinario responsabile della salute dell'allevamento. ADR: ho iniziato nel 1996
e tuttora sono il veterinario della resistente. ADR: vado in cascina almeno una volta alla settimana, per le visite ginecologiche programmate e, poi occupandomi anche di altro (del benessere complessivo delle vacche), direi che sono in azienda in media tre volte (complessive) alla settimana. ADR: ho conosciuto il ricorrente nel periodo in cui ha lavorato per la resistente e l'ho visto quindi lavorare. ADR: posso dire che indicativamente il rapporto di lavoro del ricorrente è durato un annetto, un anno e mezzo. ADR: so che il ricorrente viveva nella cascina della resistente.
ADR: so che il ricorrente, pur essendo cessato il rapporto di lavoro, ha continuato ad abitare nella cascina. ADR: so questo in quanto, nel corso delle visite che svolgevo, il ricorrente mi aiutava ad intrappolare gli animali, a tenerli fermi oppure mi indicava gli animali dandomi le prime nozioni anamnestiche. Quando il rapporto di lavoro con la resistente si è interrotto non mi aiutava più nelle visite e non lo vedevo più in stalla, ma lo vedevo girare in azienda anche se non svolgeva alcuna attività lavorativa. ADR: mediamente, da quando arrivo a quando vado via dall'azienda, trascorrono due ore e mezza/tre ore (una mattinata/tre quarti di mattinata)” vd. verbale di udienza del 12.12.2024);
: “ADR: lavoro alle dipendenze della resistente dal 1995-1996. ADR: io Controparte_4 sono mungitore e mi occupo della mungitura due volte al giorno. A domanda dell'Avv. Camurri: lavoro a tempo pieno e indeterminato dal lunedì al sabato. ADR: il ricorrente l'ho conosciuto sul posto di lavoro, quando ha iniziato mi aiutava un po'. Se ben ricordo il ricorrente iniziava a lavorare per la resistente quattro-cinque anni fa. ADR: mi aiutava a mungere le vacche e accompagnava avanti e indietro le vacche. Quando ha iniziato il ricorrente non sapeva mungere le vacche e doveva imparare a farlo. ADR: quando ha iniziato a lavorare il ricorrente veniva da fuori, poi ha iniziato ad abitare nella cascina dell'azienda. ADR: cinque sei mesi dopo il rapporto di lavoro del ricorrente si è concluso. ADR: quando il rapporto di lavoro è cessato il ricorrente ha continuato ad abitare nella cascina. ADR: non conosco la ragione specifica per cui è cessato il rapporto di lavoro del ricorrente, so solo che lui e il padrone discutevano e litigavano spesso, ma non ne conosco il motivo. ADR: dopo che il rapporto di lavoro è cessato il ricorrente non ha più lavorato per l'azienda resistente. ADR: non conosco gli orari di lavoro del ricorrente, perché terminato il mio orario io vado a casa. ADR: io ho sempre osservato questo orario di lavoro” vd. verbale di udienza del 27.5.2025).
Per quanto sin qui considerato e argomentato il ricorso viene integralmente respinto.
Si ritiene equo compensare le spese di giudizio in ragione della particolare condizione del ricorrente, rimasto senza lavoro e senza abitazione nonché ammesso al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Cremona, 23.9.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In sede processuale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, all'udienza di discussione del 23.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 764/2023 R.G., vertente
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Luigi Lupinacci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
ricorrente
E
, Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Sara Tabaglio e Luigi Camurri, presso lo studio del quale ultimo è elettivamente domiciliata;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.12.2023 il sig. (di seguito Parte_1 semplicemente il ricorrente), premesso di avere lavorato alle dipendenze di
[...]
(d'ora in poi la resistente per Controparte_1 brevità), in virtù di contratti a tempo determinato (e relative proroghe) dall'1.2.2019 al 31.12.2019 e dal 13.6.2020 al 31.8.2020, come operaio agricolo a tempo determinato avventizio specializzato con la mansione di aiuto nei lavori di stalla, mungitura, cura, pulizia e alimentazione bovini da latte,
“Operai agricoli e florovivaisti”, ha chiesto: Pt_2
“In via principale e nel merito: accertate le circostanze di cui in narrativa, dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato quasi continuativo dal 01.02.2019 al 31.10.2021 e, per l'effetto, condannare l' Controparte_2
(P.IVA: ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro.tempore, con sede legale CO (CR) alla via Basiola n. 17, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 106.167,60 ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata dall'ill.mo Giudice in corso di causa anche a mezzo di CTU, per le causali di cui sopra, oltre interessi monetari dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
Costituendosi in giudizio Controparte_1
ha eccepito l'indeterminatezza delle allegazioni avversarie, per le plurime
[...] ragioni indicate in memoria, nonché l'assenza di prova circa le differenze retributive pretese.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“In principalità e nel merito - rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato sia in fatto sia in diritto per tutti i motivi dedotti nella presente memoria difensiva”.
************
Il ricorso è infondato alla stregua del percorso motivazionale che segue.
Il ricorrente ha chiesto di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato “quasi continuativo” alle dipendenze della resistente con decorrenza dall'1.2.2019 e termine al 31.10.2021, con orario di lavoro di 10 ore al giorno (anche “tra le 20.00 e le 6.00 e tra le 22.00 e le 5.00”) per svolgere pure “attività che esulavano dalle proprie mansioni (quali lavoro nei campi, conduzione ed utilizzo di mezzi agricoli, muratore e altro”.
Ha aggiunto che “complessivamente, dunque, il signor ha lavorato almeno 280 ore al mese Pt_1 solo nei giorni feriali, alle quali comunque vanno aggiunte le ore lavorate anche nei giorni festivi, senza mai percepire lo stipendi corretto, gli straordinari, le maggiorazioni né tanto meno gli sono stati riconosciuti permessi, ferie e la quota di TFR spettanti”.
Ha sostenuto che “Tutto quanto sopra affermato, potrà esser provato anche per testi, oltre che dai numerosi messaggi di testo scambiati tra il signor e la tramite whatsapp, che Pt_1 Controparte_1 qui si producono e dai quali emergono in modo pacifico le richieste da parte del legale rappresentante della società resistente rivolte al ricorrente, affinché il medesimo prestasse la propria attività lavorativa oltre l'orario stabilito e per mansioni diverse da quelle per le quali era stato realmente assunto”.
Le affermazioni del ricorrente – sul quale gravava l'onere di provare i fatti costitutivi delle proprie pretese – sono generiche. E appena il caso di rammentare che il lavoratore che agisca per ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la condanna alla corresponsione della retribuzione ha l'onere di provare, ex art. 2697, primo comma, cod. civ, i fatti costitutivi del proprio diritto.
In particolare, il lavoratore ha l'onere di allegazione e di prova relativamente a una pluralità di elementi, alcuni fortemente significativi – come la soggezione gerarchica e funzionale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e di controllo del datore di lavoro – altri utilizzabili semplicemente come indici sintomatici – quali l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato, il carattere periodico della retribuzione, la misura fissa della stessa, la continuità e l'esclusività della prestazione – che consentono la qualificazione giudiziale della relazione lavorativa e la sussunzione del rapporto, in relazione alle concrete modalità attuative, entro il modello normativo della subordinazione (vd.. Cass. 2905/1989).
Come è noto, poi, il diritto al compenso per lavoro straordinario è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass., sez. lav., 14.8.98, n. 8006 e, in senso conforme,
Cass., sez. lav., 13.2.92, n. 1801, Cass., sez. lav., 29.1.88, n. 776 nonché Cass, sez. lav., 29.1.2003,
n. 1389, Cass., sez. lav. 16.2.2009, n. 3714, Cass., sez. lav., 20.2.2018, n. 4076, Cass., sez. lav.,
19.6.2018, n. 16150).
Tanto brevemente premesso, si ritiene che le allegazioni del ricorrente – sul quale gravava l'onere di provare i fatti costitutivi delle proprie pretese – disvelino un evidente deficit di precisione e siano contraddittorie.
In primo luogo, il ricorrente non ha individuato in modo preciso i periodi di tempo in cui lavorava alle dipendenze della resistente senza regolare contratto di lavoro, limitandosi ad affermare di avere prestato la propria attività lavorativa in favore della resistente “quasi ininterrottamente dall'1.2.2019 al 31.10.2021” (così a pag. 2 del ricorso) o di avere avuto un rapporto di lavoro subordinato “quasi continuativo dall'1.2.2019 al 31.10.2021” (così a pag. 4 del ricorso) o, ancora, di avere “nel predetto periodo (01.02.2019 – 31.10.2021)…prestato lavoro per altre società per brevi periodi” (così a pag. 5 del ricorso).
Il ricorrente, inoltre, nulla ha riferito in ordine: alla ragione per la quale la resistente, dopo due regolari contratti di lavoro a tempo determinato, e alle relative proroghe, decideva di impiegare il lavoratore “in nero” e senza regolare contratto di lavoro;
al modo in cui il datore di lavoro organizzava la sua giornata di lavoro e dirigeva la sua prestazione lavorativa, e ciò anche considerando che il ricorrente, pur non esplicitando alcuna domanda di inquadramento in una determinata declaratoria contrattuale, ha dedotto lo svolgimento di mansioni ulteriori rispetto a quelle indicate nei contratti di lavoro conclusi con la resistente;
alla sua soggezione al potere disciplinare e di controllo del datore di lavoro;
all'obbligo di rispettare un determinato orario di lavoro “7 giorni su 7” (cfr. pag. 2 del ricorso); alla misura e alle modalità in cui era corrisposta la retribuzione in ipotesi percepita.
Tali allegazioni sarebbero state quantomai indispensabili poiché, da un lato – giova rimarcarlo – è stata versata in atti la prova documentale di due regolari rapporti di lavoro a tempo determinato, ossia quello dall'1.2.2019 al 31.12.2019 (vd. contratto e relative proroghe sub docc. 1 e 2 fasc. ric.)
e quello dal 13.6.2020 al 31.8.2020 (vd. doc. 2 fasc. ric. cit.); da altro lato, il ricorrente, anche nel periodo successivo alla scadenza del secondo contratto di lavoro, continuava ad abitare nell'immobile messogli a disposizione dalla resistente dopo l'assunzione del 31.1.2019 e, quindi, nelle immediate vicinanze della sua sede di lavoro (vd. docc. da 4 a 8 e da 10 a 13 fasc. resist.).
In secondo luogo, il ricorrente ha svolto deduzioni ondivaghe circa le ore di lavoro straordinario svolte, senza mai indicare puntualmente l'orario di lavoro osservato, nonostante l'onere probatorio sul medesimo incombente.
Segnatamente, il ricorrente ha affermato che “lavorava 7 giorni su 7, spesso anche per 10 ore al giorno e veniva anche impiegato nel lavoro notturno (tra le 20.00 e le 6.00 o tra le 22.00 e le 5.00 quando era in vigore l'ora legale)”, oppure che “ha lavorato almeno 280 ore al mese solo nei giorni feriali, alle quali comunque vanno aggiunte le ore lavorate anche nei giorni festivi” (ma con dieci ore al giorno per sette giorni su sette non residuano giorni di lavoro festivo in un mese), per poi indicare, ancora, che “il ricorrente, per tutto il periodo che è stato alle dipendenze della CP_1 ha svolto la propria attività lavorativa per oltre 8 ore al giorno”.
[...]
In terzo luogo, il generico rinvio a “numerosi messaggi di testo scambiati tra il signor e la Pt_1 tramite whatsapp” non consente di colmare con un documento, ovverosia con una Controparte_1 prova, una lacuna che già investe il profilo, prioritario da un punto di vista logico e giuridico, dei fatti posti a fondamento (costitutivi) della domanda.
Peraltro, anche in relazione ai suddetti messaggi sarebbero stati quantomai necessari dei chiarimenti circa il contesto in cui erano inviati – quasi esclusivamente dal ricorrente – nonché sul contenuto di questi messaggi – che contengono quasi esclusivamente numeri.
A quanto detto si aggiunga che le affermazioni del ricorrente non hanno trovato conferma nell'istruttoria orale di causa, espletata mediante l'audizione di cinque testimoni (due di parte ricorrente e tre di parte resistente). E invero, i testimoni di parte ricorrente – amici del medesimo e non dipendenti (o ex dipendenti) della resistente – hanno dichiarato di avere visto solo occasionalmente il ricorrente lavorare, dimostrato di avere scarsa conoscenza delle modalità e della durata della relazione lavorativa del ricorrente e di avere appreso lo svolgimento di ore di lavoro straordinario “de relato actoris”1.
Il testimone ha riferito: Testimone_1
“ADR: non ho mai lavorato alle dipendenze della resistente. ADR: non conosco di persona il sig.
ADR: conosco il ricorrente in quanto abbiamo una compagnia di amici in Controparte_1 comune e, a volte, andavamo (io e l'altro testimone) a casa sua oppure lo raggiungevamo a lavoro per portargli delle cose, come il pranzo. ADR: posso dire che solo una volta io ho accompagnato l'altro testimone sul posto di lavoro del ricorrente per portargli il pranzo;
so che l'altro testimone è andato anche altre volte. [Dopo la rilettura del verbale] Preciso che per “posto di lavoro” intendo il campo. ADR: non ricordo quando è accaduto. ADR: ricordo che quella volta siamo andati in un campo vicino ad CO, non so essere più preciso. ADR: siamo rimasti dieci minuti, il tempo di dargli il pranzo, salutarlo e fumare una sigaretta insieme. ADR: quando siamo arrivati ricordo che il ricorrente stava guidando un mezzo agricolo, un trattore se non sbaglio. ADR: ho visto il ricorrente lavorare altre volte perché la casa del ricorrente era sopra la stalla in cui lavorava, quindi, capitava che, nelle occasioni in cui andavamo a trovarlo presso la sua abitazione, egli scendesse nella stalla per svolgere la mansione che gli era stata richiesta. ADR: quanto ho detto
“capitava” intendo dire che è successo almeno due-tre volte. ADR: tante volte è poi capitato che gli abbiamo lasciato il pranzo a casa. ADR: posso dire che ho conosciuto il ricorrente nel 2020-
2021 ed è stato quello il periodo in cui ho iniziato a frequentare la sua abitazione. ADR: quando ho detto che il ricorrente, mentre eravamo a casa sua, era chiamato in stalla per svolgere qualche lavoro, intendevo dire che era il sig. a chiamarlo. Una volta ricordo che Controparte_1 eravamo andati al Trebbia – la data non la ricordo, credo fosse l'estate del 2021 – e il ricorrente riceveva una chiamata da , che era molto arrabbiato e gli intimava di tornare al lavoro, CP_1 anche se la domenica non era il suo giorno di lavoro. ADR: so che il ricorrente non doveva lavorare quel giorno in quanto era stato il ricorrente stesso a dirmi che quel giorno non avrebbe dovuto lavorare;
peraltro è stato chiamato a un orario insolito per iniziare a lavorare ossia alle
16.00 del pomeriggio. ADR: non conosco l'orario di lavoro del ricorrente, so che iniziava la mattina molto presto o il pomeriggio molto presto o la sera molto presto. Gli orari di inizio del ricorrente erano abbastanza normali poi gli orari di fine non si conoscevano mai. ADR: era il ricorrente che mi riferiva gli orari di inizio e di fine lavoro e che si lamentava del fatto che lavorava troppo, anche 15 ore al giorno a volte. Alcune volte capitava che mi rispondesse ai messaggi dicendomi che non potevamo vederci prima di un certo orario poiché lui doveva lavorare.
Ho provato a cercare questi messaggi ma non sono riuscito a recuperarli dal mio vecchio telefono.” (vd. verbale di udienza del 12.12.2024); il testimone ha dichiarato: Testimone_2
“ADR: non ho lavorato alle dipendenze della resistente. ADR: conosco il sig. Controparte_1
– che indica in aula – in quanto è l'ex capo del ricorrente. ADR: ho conosciuto il
[...] ricorrente ad CO tramite un amico in comune. ADR: è accaduto nel 2020, poco prima che iniziasse il Covid. ADR: ho visto il ricorrente usare il trattore quando sono andato a trovarlo mentre era nei campi. ADR: è capitato due-tre volte e mi sono trattenuto circa due orette. ADR: ricordo che era notte e sono andato da lui per tenergli compagnia perché non avevo nulla da fare.
ADR: in quelle due occasioni il ricorrente stava irrigando, ricordo che era estate, forse il 2021 o il
2022, ma non so dirlo con esattezza. ADR: il ricorrente mi ha detto che lavorava la mattina e il pomeriggio, ma non l'ho mai visto lavorare la mattina o il pomeriggio. Le occasioni in cui l'ho visto lavorare sono quelle che ho descritto pocanzi. ADR: non portavo il pranzo al ricorrente mentre lavorava ma a casa, perché gli ho dato una mano (con riso, pollo e altri beni primari).
ADR: capitava qualche volta che io e il sig. l'altro testimone, portassimo insieme il Tes_1 pranzo a casa del ricorrente. ADR: con precisione non so quanto è durato il rapporto di lavoro del ricorrente, perché non conosco le interruzioni, ma le annate sono dal 2019 al 2022, credo. ADR: so questo in quanto me lo ha detto il ricorrente. Quando ho conosciuto il ricorrente, infatti, mi ha detto che lavorava già da un anno per il sig. ” vd. verbale di udienza del Controparte_1
12.12.2024).
Diversamente, i testimoni di parte resistente hanno riscontrato quanto dedotto dalla resistente in merito al fatto che, dopo la scadenza del secondo contratto di lavoro al termine, è definitivamente cessata la relazione lavorativa tra le parti, pur continuando il ricorrente ad abitare nell'immobile messo a disposizione dall'ex datore di lavoro, situato all'interno dell'azienda agricola.
I testimoni di parte resistente hanno dichiarato
: “ADR: ho lavorato per la resistente per due tre-anni. ADR: ricordo che Testimone_3 il mio rapporto di lavoro, è cessato quando mi sono ammalato. ADR: non ricordo con precisione quando è accaduto, credo circa due anni e mezzo fa (penso nel 2022-2023). ADR: io gestivo le vacche, pulivo le stalle e mettevo a posto quello che si rompeva. Io ero muratore ma lì lavoravo come operaio di stalla: davo da mangiare ai vitelli, gestivo le mungitrici e aggiustavo quando necessario. ADR: ho conosciuto il ricorrente – che riconosce in aula – in quanto per un periodo ha lavorato per l'azienda resistente. ADR: non ricordo il periodo in cui ha lavorato, so solo che ha lavorato per la resistente. ADR: il ricorrente ha lavorato per la resistente per un anno, tredici- quattordici mesi al massimo. Non so riferire il periodo perché le date non sono il mio forte. ADR: mi capitava di lavorare insieme al ricorrente, di pulire le gabbiette, disinfettare le stalle. ADR: il ricorrente abitava lì in cascina. Non so perché il rapporto di lavoro del ricorrente sia terminato, posso dire che dopo un anno, dodici-tredici mesi è finito perché il ricorrente sul lavoro faceva un po' di testa sua. ADR: so che il ricorrente dopo che è terminato il rapporto di lavoro ha continuato a vivere in cascina anche se il datore di lavoro – il sig. che riconosce in aula – voleva che CP_1 andasse via” vd. verbale di udienza del 12.12.2024);
: “ADR: ho lavorato come libero professionista per la resistente, in Controparte_3 qualità di medico veterinario responsabile della salute dell'allevamento. ADR: ho iniziato nel 1996
e tuttora sono il veterinario della resistente. ADR: vado in cascina almeno una volta alla settimana, per le visite ginecologiche programmate e, poi occupandomi anche di altro (del benessere complessivo delle vacche), direi che sono in azienda in media tre volte (complessive) alla settimana. ADR: ho conosciuto il ricorrente nel periodo in cui ha lavorato per la resistente e l'ho visto quindi lavorare. ADR: posso dire che indicativamente il rapporto di lavoro del ricorrente è durato un annetto, un anno e mezzo. ADR: so che il ricorrente viveva nella cascina della resistente.
ADR: so che il ricorrente, pur essendo cessato il rapporto di lavoro, ha continuato ad abitare nella cascina. ADR: so questo in quanto, nel corso delle visite che svolgevo, il ricorrente mi aiutava ad intrappolare gli animali, a tenerli fermi oppure mi indicava gli animali dandomi le prime nozioni anamnestiche. Quando il rapporto di lavoro con la resistente si è interrotto non mi aiutava più nelle visite e non lo vedevo più in stalla, ma lo vedevo girare in azienda anche se non svolgeva alcuna attività lavorativa. ADR: mediamente, da quando arrivo a quando vado via dall'azienda, trascorrono due ore e mezza/tre ore (una mattinata/tre quarti di mattinata)” vd. verbale di udienza del 12.12.2024);
: “ADR: lavoro alle dipendenze della resistente dal 1995-1996. ADR: io Controparte_4 sono mungitore e mi occupo della mungitura due volte al giorno. A domanda dell'Avv. Camurri: lavoro a tempo pieno e indeterminato dal lunedì al sabato. ADR: il ricorrente l'ho conosciuto sul posto di lavoro, quando ha iniziato mi aiutava un po'. Se ben ricordo il ricorrente iniziava a lavorare per la resistente quattro-cinque anni fa. ADR: mi aiutava a mungere le vacche e accompagnava avanti e indietro le vacche. Quando ha iniziato il ricorrente non sapeva mungere le vacche e doveva imparare a farlo. ADR: quando ha iniziato a lavorare il ricorrente veniva da fuori, poi ha iniziato ad abitare nella cascina dell'azienda. ADR: cinque sei mesi dopo il rapporto di lavoro del ricorrente si è concluso. ADR: quando il rapporto di lavoro è cessato il ricorrente ha continuato ad abitare nella cascina. ADR: non conosco la ragione specifica per cui è cessato il rapporto di lavoro del ricorrente, so solo che lui e il padrone discutevano e litigavano spesso, ma non ne conosco il motivo. ADR: dopo che il rapporto di lavoro è cessato il ricorrente non ha più lavorato per l'azienda resistente. ADR: non conosco gli orari di lavoro del ricorrente, perché terminato il mio orario io vado a casa. ADR: io ho sempre osservato questo orario di lavoro” vd. verbale di udienza del 27.5.2025).
Per quanto sin qui considerato e argomentato il ricorso viene integralmente respinto.
Si ritiene equo compensare le spese di giudizio in ragione della particolare condizione del ricorrente, rimasto senza lavoro e senza abitazione nonché ammesso al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Cremona, 23.9.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In sede processuale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità.