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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/12/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Valentina Rascioni Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 40/2025 RG lavoro
TRA
, in persona del legale rappr.te Parte_1
p.t., rappr.to e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'Avv. Gianfranco Vittori
Appellante
E
, rappr.ta e difesa per procura alle liti in atti dall'Avv. Laura Controparte_1
Mistichelli del Foro di Ascoli Piceno
Appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22 ottobre 2024 il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento della domanda di dichiarava l'illegittimità della Controparte_1
CP_ pretesa restitutoria avanzata nei confronti di quest'ultima dall' - avente ad oggetto la somma di euro 4.673,15 percepita a titolo di maggiorazione sociale su pensione cat. INV.CIV. n.07072184 per il periodo dall'1 gennaio 2022 al 30 novembre 2023 per superamento dei limiti di reddito stabiliti CP_ dalla legge - quindi condannava l' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto a tale titolo, oltre che al pagamento delle spese di lite. CP_ Avverso tale statuizione l' ha proposto appello, censurando l'errore del Tribunale nel ritenere che l'originaria ricorrente avesse correttamente comunicato ad esso Istituto, mediante DSU del 28 ottobre 2022, la sua nuova situazione familiare, a seguito del matrimonio contratto con nel mese di agosto dello stesso anno, e così pure la consistenza reddituale Persona_1 derivatane, ed oltretutto che, in virtù dell'ISEE rilasciato dall'Ente in data 29/10/2022, attestante un reddito del nucleo familiare di complessivi euro 20.895,00 per l'anno in corso, quest'ultimo avesse avuto contezza della nuova situazione reddituale della pensionata, nondimeno continuando ad erogare la prestazione e disponendo la revoca della maggiorazione solo in data 13/10/2023. In proposito, l'appellante ha evidenziato che il reddito per l'anno 2022 non poteva essere disponibile prima dell'anno 2023 e non poteva essere quindi dichiarato con la DSU del 28 ottobre 2022 o in virtù dell'ISEE rilasciato dall'Ente in data 29 ottobre 2022; che il reddito determinante il superamento dei limiti era quello dell'anno 2022, dichiarato con il 730/2023 presentato a luglio
2023; che vi era prova documentale circa il superamento dei limiti di reddito per il periodo in CP_ contestazione;
che la lettera dell' in cui si comunicava la riliquidazione della prestazione e si contestava l'indebito era di ottobre 2023, quindi tempestiva;
che il Giudicante aveva errato nell'individuazione del reddito, a tal fine utilizzando documentazione inconferente;
che aveva, altresì, errato nell'invocare il principio di irripetibilità dell'indebito pensionistico percepito in buona fede, per legittimo affidamento fattone dall'assistito, stante il disposto dell'art.35, co.8, d.l. n.
207/2008, conv. in legge n. 14/2009, a mente del quale, “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al DPR n.
1388/1971, e successive modificazioni e integrazioni”; che la nuova disciplina di cui all'art. 35, co.10 bis, d.l. n. 207/2008 era integralmente sostitutiva di quella precedente e la giurisprudenza richiamata nella sentenza di primo grado non aveva tenuto conto delle novità legislative sopra richiamate;
che ormai il legislatore, con intento semplificatore, aveva assimilato la disciplina delle verifiche delle situazioni reddituali delle prestazioni assistenziali a quelle previdenziali previste dall'art. 13 della legge n.412/1991. L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, respingersi la domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado. ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1 Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Il gravame patisce un profilo di inammissibilità nella parte in cui elude la tematica affrontata dal Tribunale e posta a base della decisione;
in ogni caso, la normativa che presiede alla disciplina della fattispecie oggetto di causa conduce a ritenere privi di pregio gli argomenti spesi dall' Pt_1 appellante.
Invero, il nucleo essenziale della motivazione resa dal primo giudice è incentrato sull'assenza di profili di addebitabilità all'originaria ricorrente di un contegno in qualche modo inottemperante agli obblighi di comunicazione e di informazione posti dalla legislazione più recente a carico di coloro che beneficiano di prestazioni assistenziali collegate al reddito, e che sono pertanto tenuti a CP_ fornire periodicamente all' aggiornamenti circa la propria situazione reddituale.
In quest'ottica, il Tribunale ha compiutamente esaminato e valutato la documentazione acquisita agli atti, da cui si evince che l'originaria ricorrente ha ottemperato periodicamente a tali obblighi di comunicazione, né si è messa mai volontariamente nella condizione di celare lo status di coniugata conseguito a partire dal mese di agosto 2022, a seguito di matrimonio contratto con un soggetto percettore di reddito e tenuto a compilare il modello 730 a fini IRPEF.
Da tale accertamento di fatto il Tribunale ha tratto la condivisibile conclusione che a carico della ricorrente non operasse il sistema sanzionatorio previsto dalla legislazione introdotta con il d.l.n. 78/2010, e che potesse invocarsi il generale principio di irripetibilità dell'indebito assistenziale percepito in buona fede.
Rispetto ai surriferiti argomenti spesi dal Tribunale, l'appellante non ha mosso conferenti censure, né ha invocato disposizioni normative consacranti principi diversi da quelli richiamati in sentenza, ma si è trincerato dietro considerazioni, del tutto irrilevanti ai fini del decidere, relative alla tempistica necessaria all'Istituto per rendersi effettivamente consapevole del superamento dei limiti reddituali, in capo al nucleo famigliare di nuova creazione dell'assistita. Tale aspetto, tuttavia, non sposta i termini della questione, poiché, a prescindere dalla tempestività dell'accertamento CP_ effettuato dall' in funzione correttiva dei calcoli da porre a base della riduzione dell'importo pensionistico spettante alla ricorrente, ed a prescindere dall'esattezza dei calcoli stessi, quest'ultima non può dirsi tenuta a restituire quanto già percepito in buona fede.
In proposito, non trova alcun riscontro nel diritto positivo l'argomento secondo cui, a partire dall'entrata in vigore della legislazione del 2010, si sarebbe realizzata la piena uniformità di disciplina dell'indebito pensionistico previdenziale e di quello assistenziale, così che anche per quest'ultimo opererebbe il principio della ripetibilità di quanto per errore versato in eccedenza rispetto al dovuto, in base agli esiti delle verifiche delle situazioni reddituali già previste dall'art.13 della legge n.412/1991.
Viceversa, anche in tema di indebito previdenziale, presso la Suprema Corte si è da tempo consolidato l'orientamento secondo cui la ripetibilità non può prescindere dal dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente (cfr.
Cass.n.10337/2023).
Con precipuo riferimento, poi, all'indebito assistenziale, la più recente disciplina ha ad oggetto fattispecie integranti casi di violazione, da parte degli assistiti, dei precisi obblighi di comunicazione e di informazione introdotti dalla novella legislativa, che ha, altresì, previsto, in tal caso, quale conseguenza sanzionatoria della violazione, la revoca in via definitiva della prestazione
(cfr. art.35, comma 10 bis, D.L. 207/2008, inserito dall'art. 13 comma 6 lett. C) D.L. 78/2020).
Nel caso di specie, siffatta violazione da parte dell'odierna appellata non trova minimo riscontro nella documentazione in atti, tant'è che a suo carico nessuna revoca del beneficio CP_ assistenziale è stata disposta dall' così che la sentenza impugnata può essere confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore dell'appellata
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna CP_ l' al pagamento delle spese di lite del grado, che liquida in favore dell'appellata in euro 980,00, oltre rimborso forfetario in misura pari al 15%, CPA e IVA come per legge;
3) dichiara la CP_ ricorrenza in astratto dei presupposti per il versamento, da parte dell' del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 4 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Valentina Rascioni Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 40/2025 RG lavoro
TRA
, in persona del legale rappr.te Parte_1
p.t., rappr.to e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'Avv. Gianfranco Vittori
Appellante
E
, rappr.ta e difesa per procura alle liti in atti dall'Avv. Laura Controparte_1
Mistichelli del Foro di Ascoli Piceno
Appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22 ottobre 2024 il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento della domanda di dichiarava l'illegittimità della Controparte_1
CP_ pretesa restitutoria avanzata nei confronti di quest'ultima dall' - avente ad oggetto la somma di euro 4.673,15 percepita a titolo di maggiorazione sociale su pensione cat. INV.CIV. n.07072184 per il periodo dall'1 gennaio 2022 al 30 novembre 2023 per superamento dei limiti di reddito stabiliti CP_ dalla legge - quindi condannava l' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto a tale titolo, oltre che al pagamento delle spese di lite. CP_ Avverso tale statuizione l' ha proposto appello, censurando l'errore del Tribunale nel ritenere che l'originaria ricorrente avesse correttamente comunicato ad esso Istituto, mediante DSU del 28 ottobre 2022, la sua nuova situazione familiare, a seguito del matrimonio contratto con nel mese di agosto dello stesso anno, e così pure la consistenza reddituale Persona_1 derivatane, ed oltretutto che, in virtù dell'ISEE rilasciato dall'Ente in data 29/10/2022, attestante un reddito del nucleo familiare di complessivi euro 20.895,00 per l'anno in corso, quest'ultimo avesse avuto contezza della nuova situazione reddituale della pensionata, nondimeno continuando ad erogare la prestazione e disponendo la revoca della maggiorazione solo in data 13/10/2023. In proposito, l'appellante ha evidenziato che il reddito per l'anno 2022 non poteva essere disponibile prima dell'anno 2023 e non poteva essere quindi dichiarato con la DSU del 28 ottobre 2022 o in virtù dell'ISEE rilasciato dall'Ente in data 29 ottobre 2022; che il reddito determinante il superamento dei limiti era quello dell'anno 2022, dichiarato con il 730/2023 presentato a luglio
2023; che vi era prova documentale circa il superamento dei limiti di reddito per il periodo in CP_ contestazione;
che la lettera dell' in cui si comunicava la riliquidazione della prestazione e si contestava l'indebito era di ottobre 2023, quindi tempestiva;
che il Giudicante aveva errato nell'individuazione del reddito, a tal fine utilizzando documentazione inconferente;
che aveva, altresì, errato nell'invocare il principio di irripetibilità dell'indebito pensionistico percepito in buona fede, per legittimo affidamento fattone dall'assistito, stante il disposto dell'art.35, co.8, d.l. n.
207/2008, conv. in legge n. 14/2009, a mente del quale, “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al DPR n.
1388/1971, e successive modificazioni e integrazioni”; che la nuova disciplina di cui all'art. 35, co.10 bis, d.l. n. 207/2008 era integralmente sostitutiva di quella precedente e la giurisprudenza richiamata nella sentenza di primo grado non aveva tenuto conto delle novità legislative sopra richiamate;
che ormai il legislatore, con intento semplificatore, aveva assimilato la disciplina delle verifiche delle situazioni reddituali delle prestazioni assistenziali a quelle previdenziali previste dall'art. 13 della legge n.412/1991. L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, respingersi la domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado. ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1 Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Il gravame patisce un profilo di inammissibilità nella parte in cui elude la tematica affrontata dal Tribunale e posta a base della decisione;
in ogni caso, la normativa che presiede alla disciplina della fattispecie oggetto di causa conduce a ritenere privi di pregio gli argomenti spesi dall' Pt_1 appellante.
Invero, il nucleo essenziale della motivazione resa dal primo giudice è incentrato sull'assenza di profili di addebitabilità all'originaria ricorrente di un contegno in qualche modo inottemperante agli obblighi di comunicazione e di informazione posti dalla legislazione più recente a carico di coloro che beneficiano di prestazioni assistenziali collegate al reddito, e che sono pertanto tenuti a CP_ fornire periodicamente all' aggiornamenti circa la propria situazione reddituale.
In quest'ottica, il Tribunale ha compiutamente esaminato e valutato la documentazione acquisita agli atti, da cui si evince che l'originaria ricorrente ha ottemperato periodicamente a tali obblighi di comunicazione, né si è messa mai volontariamente nella condizione di celare lo status di coniugata conseguito a partire dal mese di agosto 2022, a seguito di matrimonio contratto con un soggetto percettore di reddito e tenuto a compilare il modello 730 a fini IRPEF.
Da tale accertamento di fatto il Tribunale ha tratto la condivisibile conclusione che a carico della ricorrente non operasse il sistema sanzionatorio previsto dalla legislazione introdotta con il d.l.n. 78/2010, e che potesse invocarsi il generale principio di irripetibilità dell'indebito assistenziale percepito in buona fede.
Rispetto ai surriferiti argomenti spesi dal Tribunale, l'appellante non ha mosso conferenti censure, né ha invocato disposizioni normative consacranti principi diversi da quelli richiamati in sentenza, ma si è trincerato dietro considerazioni, del tutto irrilevanti ai fini del decidere, relative alla tempistica necessaria all'Istituto per rendersi effettivamente consapevole del superamento dei limiti reddituali, in capo al nucleo famigliare di nuova creazione dell'assistita. Tale aspetto, tuttavia, non sposta i termini della questione, poiché, a prescindere dalla tempestività dell'accertamento CP_ effettuato dall' in funzione correttiva dei calcoli da porre a base della riduzione dell'importo pensionistico spettante alla ricorrente, ed a prescindere dall'esattezza dei calcoli stessi, quest'ultima non può dirsi tenuta a restituire quanto già percepito in buona fede.
In proposito, non trova alcun riscontro nel diritto positivo l'argomento secondo cui, a partire dall'entrata in vigore della legislazione del 2010, si sarebbe realizzata la piena uniformità di disciplina dell'indebito pensionistico previdenziale e di quello assistenziale, così che anche per quest'ultimo opererebbe il principio della ripetibilità di quanto per errore versato in eccedenza rispetto al dovuto, in base agli esiti delle verifiche delle situazioni reddituali già previste dall'art.13 della legge n.412/1991.
Viceversa, anche in tema di indebito previdenziale, presso la Suprema Corte si è da tempo consolidato l'orientamento secondo cui la ripetibilità non può prescindere dal dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente (cfr.
Cass.n.10337/2023).
Con precipuo riferimento, poi, all'indebito assistenziale, la più recente disciplina ha ad oggetto fattispecie integranti casi di violazione, da parte degli assistiti, dei precisi obblighi di comunicazione e di informazione introdotti dalla novella legislativa, che ha, altresì, previsto, in tal caso, quale conseguenza sanzionatoria della violazione, la revoca in via definitiva della prestazione
(cfr. art.35, comma 10 bis, D.L. 207/2008, inserito dall'art. 13 comma 6 lett. C) D.L. 78/2020).
Nel caso di specie, siffatta violazione da parte dell'odierna appellata non trova minimo riscontro nella documentazione in atti, tant'è che a suo carico nessuna revoca del beneficio CP_ assistenziale è stata disposta dall' così che la sentenza impugnata può essere confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore dell'appellata
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna CP_ l' al pagamento delle spese di lite del grado, che liquida in favore dell'appellata in euro 980,00, oltre rimborso forfetario in misura pari al 15%, CPA e IVA come per legge;
3) dichiara la CP_ ricorrenza in astratto dei presupposti per il versamento, da parte dell' del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 4 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente