Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 4947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4947 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'udienza del
19/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 857/2024 R.G. promossa da:
C.F. , rapp.to e difeso – congiuntamente Controparte_1 C.F._1
e disgiuntamente, giusta procura alle liti in calce al ricorso – dagli avv.ti Ernesto Maria
Cirillo e Francesco Cirillo presso il cui studio sito in Napoli alla via B. Cariteo, 8 è elett.te dom.ta (comunicazioni al fax: n. 0815640644 ed alle PEC dei difensori:
Email_1 Email_2 [...]
) Emai_3
RICORRENTE
E
, C.F. , con sede in Milano, Via Gaetano Controparte_2 P.IVA_1
Negri, n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Arturo Maresca, Enzo Morrico, prof. Roberto
Romei e Franco Raimondo Boccia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pietro Pace, in Napoli, Via Duomo, n. 152, in virtù di mandato rilasciato in calce alla memoria difensiva dal dott. munito di potere in forza di Controparte_3
procura rilasciata per atti Notaio dott.ssa in data 7.9.2018, rep. n. Persona_1
10147, racc. n. 4770 (comunicazioni al fax n. 06.37512033 ed ai seguenti indirizzi;
e ) Email_7 Email_8
RESISTENTE
E
– in persona del legale rapp.te Controparte_4
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti giusta procura generale alle liti in atti e con questi elettivamente domiciliato in Napoli, via Alcide De Gasperi n.55, presso la sede provinciale dell'Istituto
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzioni e risarcimento danni a seguito di declaratoria di illegittima cessione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“1) Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni, i titoli e le causali di cui alla premessa il diritto del ricorrente al pagamento in proprio favore a titolo di retribuzioni mensili, per il periodo che va dal 21.04.2016 al 31.12.2016, della somma totale di € 34.242,58 nonché, a titolo risarcitorio, per il periodo che va dal 01.05.2010 al 20.04.2016, della somma di € 4.177,78 titolo di differenze retributive come in premessa specificate nonché della somma di € 1.190,76 a titolo di differenze sul PDR ovvero per quelle diverse, maggiori o minori somme, che stabilirà il giudicante, anche secondo equità, il tutto oltre interessi legali ex articolo 1284 c.c. e rivalutazione monetaria ed oltre adeguamento del
TFR e della contribuzione corrispondente da versare all' CP_4
2) Condannare, per l'effetto, la in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
al paga-mento in favore dell'istante, a titolo di retribuzioni mensili, per il periodo che va dal 21.04.2016 al 31.12.2016, della somma totale di € 34.242,58 nonché, a titolo risarcitorio, per il periodo che va dal 01.05.2010 al 20.04.2016, al pagamento della somma di € 4.177,78 titolo di differenze retributive come in premessa specificate nonché della somma di € 1.190,76 a titolo di differenze sul PDR ovvero per quelle diverse, maggiori o minori somme, che stabilirà il giudicante, anche secondo equità, il tutto oltre interessi legali ex articolo 1284 c.c. e rivalutazione monetaria ed oltre adeguamento del
TFR e della contribuzione corrispondente da versare all' CP_4
3) Condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre al contributo unificato di € 259,00 da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari;
”.
Per parte convenuta : CP_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, per tutte le ragioni esposte nel presente atto:
- in via preliminare, dichiarare la prescrizione dei diritti ex adverso rivendicati;
- nel merito, rigettare il ricorso proposto in quanto inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese come per legge”.
Per l' : CP_4
“Voglia il Tribunale, in caso di accoglimento della domanda del lavoratore, dichiarare prescritti i contributi previdenziali relativi alle somme di cui è causa. Spese di lite vinte.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.1.2024 il ricorrente esponeva:
- di essere stato assunto dalla convenuta in data 23.10.1990 e di essere stato inquadrato nel 7° livello del CCNL di categoria;
- di aver lavorato alle dipendenze della convenuta sino alla cessione del contratto di lavoro, avvenuta, ex art. 2112 c.c., con decorrenza dall'1.5.2010, alla società OM
IA ON OG, (sin d'ora anche TIIT o cessionaria), già Shared
[...]
CP_5
- di avere messo in mora l'azienda con la nota a.r. del 28.05.2010, con cui aveva impugnato la cessione, chiedendo di essere reintegrato in servizio e diffidando cedente e cessionario dall'applicare condizioni retributive inferiori;
- che la Corte di Appello di Napoli con la sentenza n° 3232/16 del 21.04.2016, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato la nullità della cessione del rapporto di lavoro da a OM IA ON OG già Controparte_2
e per l'effetto aveva accertato e disposto il diritto alla Controparte_6
prosecuzione del suo rapporto di lavoro con;
Controparte_2
- che - in data 01.01.2017 - era stato reintegrato in servizio a seguito di fusione per incorporazione della ex cessionaria nella convenuta;
- che, a seguito dell'accertata illegittima cessione del suo contratto di lavoro alla
OM IA ON OG (già , aveva subito un danno CP_7
patrimoniale causato dal decremento della retribuzione rispetto a quella che, prima della cessione, percepiva dalla e che comunque avrebbe percepito se non fosse CP_2
stato illegittimamente ceduto il suo contratto di lavoro (periodo 01 maggio 2010 – 20 aprile 2016) a titolo di: retribuzione di base e differenza sul Premio di Risultato (PDR);
- di avere inoltre diritto ad ottenere il pagamento delle retribuzioni mensili dalla suddetta sentenza del 21.04.2016 e sino alla data di reintegra avvenuta il 1.1.2017;
- che alla data di aprile 2016, come da buste paga in atti, la sua retribuzione mensile era di € 3.570,18; quindi dal 21 aprile 2016 e sino al 31.12.2016, ha diritto ad avere a titolo di retribuzione la seguente somma: € 686,57 pari a 5/26 della retribuzione del mese di aprile;
€ 32.131,62 da maggio 2016 a dicembre 2016 ovvero € 3.570,18 X 9 mensilità compresa la 13^ nonché il Premio Annuo (ex 14^ accordo sindacale del 19 luglio 2000 doc. 6 in atti) pagata in misura fissa in base al livello di inquadramento che, per il livello
7° ammonta ad € 1.424,39 pari a Lire 2.758.000. Il totale generale è di € 34.242,58;
- che sull'obbligo risarcitorio, rispetto alla retribuzione di base, nel periodo alle dipendenze della ex cessionaria, vigeva un contratto di solidarietà (CDS) con percentuali di gran lunga maggiori rispetto a quelle applicate, nel medesimo periodo, presso la convenuta.
Il ricorrente, quindi, ha concluso nel modo sopra interamente riportato chiedendo, quindi, anche l'adeguamento del TFR e della contribuzione corrispondente da versare all' , con la condanna della convenuta al pagamento della somma suddetta. CP_4 Si è costituita la società convenuta, resistendo al ricorso con vari argomenti in fatto e in diritto ed eccependo, in via preliminare, il decorso del termine di prescrizione dell'asserito credito, ai sensi dell'art. 2947, co. 1 c.c. e/o dell'art. 2948, n. 4) c.c. e/o dell'art. 2946 c.c.
La , inoltre, ha dedotto l'infondatezza nel merito della pretesa per il CP_2
difetto di prova in ordine all'asserita sussistenza di un danno derivante dalla cessione del contratto di lavoro ed ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Si è costituito in giudizio anche l' che ha chiesto di dichiarare la prescrizione dei CP_4
contributi omessi.
Istruita la causa sulla base dei documenti in atti, all'odierna udienza la stessa è decisa con sentenza con motivazione contestuale.
*****
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla società convenuta.
Al riguardo va osservato che il ricorrente ha chiesto la condanna della resistente al pagamento in proprio favore sia della somma di € 34.242,58, a titolo di retribuzioni mensili, per il periodo che va dal 21.04.2016 al 31.12.2016, sia della somma di €
4.177,78 per differenze retributive e di € 1.190,76 per differenze sul PDR, a titolo risarcitorio, per il periodo che va dal 01.05.2010 al 20.04.2016.
Con riferimento alla questione della natura delle pretese azionate, ormai è pacifico che la pretesa relativa all'arco temporale da maggio 2010 ad aprile 2016, cioè ad epoca anteriore alla declaratoria giudiziaria di illegittimità della cessione di ramo di azienda e del conseguente ordine di ripristino del rapporto di lavoro nei confronti della
[...]
avvenuta con la sentenza della Corte di Appello di Napoli sopra richiamata, CP_2
va qualificata come avente natura risarcitoria, a differenza di quella azionata per il periodo successivo al ripristino giudiziale del rapporto di lavoro con la cedente, avente, di contro, natura retributiva, come correttamente sostenuto in ricorso (si richiamano le sentenze Cass. SU del 7 febbraio 2018, n. 2990; Cass 7 agosto 2019, n. 21158.). Alla predetta natura risarcitoria della pretesa azionata per il periodo da maggio 2010 ad aprile 2016 consegue l'applicazione del regime degli illeciti contrattuali e in particolare quella della prescrizione di durata ordinaria decennale.
Deve dunque applicarsi nella specie il termine di prescrizione ordinario decennale.
Come osservato di recente dalla Suprema Corte (cfr Cass civ n. 22035/23), “anche il ricorso promosso dal lavoratore volto a far valere l'illegittimità della cessione del ramo d'azienda può rappresentare atto idoneo a costituire in mora il datore di lavoro, mediante la messa a disposizione delle energie lavorative ovvero l'intimazione a ricevere la prestazione, ma, come correttamente osserva in memoria parte controricorrente, "spetta al giudice del merito l'apprezzamento dell'idoneità del ricorso introduttivo del giudizio
(...) a costituire in mora il creditore"; mentre appare intrinsecamente contraddittorio ritenere, come pure sostiene la difesa del lavoratore, che fino a che non intervenga l'accertamento in capo al cedente della perdurante titolarità del rapporto di lavoro non sarebbe possibile la costituzione in mora e il datore di lavoro potrebbe "legittimamente" rifiutare la prestazione, atteso che nulla impedisce al lavoratore ceduto di porre, in via giudiziale o stragiudiziale, le proprie energie lavorative a disposizione dell'azienda cedente sin dal contestato trasferimento, di modo che, da quel momento, il datore di lavoro inadempiente sopporterà il rischio del rifiuto della prestazione e sarà obbligato a risarcire i danni derivanti dalla violazione dell'obbligo di far lavorare chi lo aveva richiesto”. Nella specie la lettura della parte motiva della sentenza consente di ritenere l'offerta della prestazione lavorativa. 5 La proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione, che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 2945 c.c., con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità a quel rapporto, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere, ed anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente, ove l'apprezzamento della consequenzialità logico-giuridica del diritto stipite, ai fini dell'individuazione del rapporto logico-giuridico tra diritti, è rimesso al giudice di merito;
che nello stesso senso è stato ribadito che l'azione proposta da uno dei soggetti del rapporto giuridico che abbia "ad oggetto la sussistenza o meno degli elementi costitutivi del rapporto stesso", ha efficacia interruttiva della prescrizione "con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità a quel rapporto, senza che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere". (cfr. Cass.
4.9.2007 n. 18570 e, tra le altre, Cass. 12.5.2014 n. 10250, Cass.
15.7.2011 n. 15669, Cass. 27.1.2010 n. 1707, Cass. 30.4.2008 n. 10966, Cass. 2.7.2003
n. 10409; Cass.
4..2.1997 n. 1049).
Alla luce di quanto esposto, in ragione dell'effetto interruttivo della domanda giudiziale di accertamento dell'illegittimità della cessione protrattosi fino al passaggio in giudicato della sentenza n. 3232/16 del 21.04.2016, non risulta maturata prescrizione con riferimento ai crediti in oggetto.
In ogni caso basta richiamare al riguardo - e ciò vale certamente per i crediti azionati per il periodo successivo alla sentenza della Corte d'appello e fino alla reintegra (21.04.2016 al 31.12.2016), aventi natura retributiva - l'ultimo arresto della giurisprudenza della SC secondo cui, per effetto delle modifiche apportate dalla L. 92/2012 e dal D.Lgs. 23/2015 all'art. 18 L. 300/1970 e in generale alla tutela del lavoratore contro il licenziamento illegittimo, il termine di prescrizione decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non fossero già prescritti al momento di entrata in vigore della L.
92/2012 (v. Sentenza n. 26246/2022).
Nel caso di specie, non risultando decorsi i 5 anni alla data del 18.7.2012 e non essendo nemmeno cessato il rapporto, l'eccezione di prescrizione è infondata.
Quanto al merito, va evidenziato sul punto che di recente la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sentenze nn. 5796, 5788 del 2023) ha chiarito che la messa in mora è condizione “per procedere all'azione che è risarcitoria dalla cessione alla sentenza che accerta la nullità della cessione, mentre successivamente è retributiva”.
Nel caso di specie in atti vi è la messa in mora nota a.r. del 28.05.2010 a firma, fra gli altri, anche del ricorrente, seguita dal ricorso R.G. 20651/2011 (all. 3 alle note di parte ricorrente) volto a far accertare l'inefficacia della cessione di ramo di azienda realizzata dalla convenuta, che ha trovato accoglimento in appello con la sentenza in atti n.
3232/16 (doc. 2 in atti del ricorrente).
Dunque, non solo la messa a disposizione della prestazione è insita nella richiesta giudiziale di ripristino e prosecuzione del rapporto di lavoro “ad ogni effetto di legge e di contratto” (come si legge nelle conclusioni del ricorso R.G. n. 20651/2011), ma nella messa in mora del 28.05.2010, parte istante chiedeva la “immediata reintegra” nel posto di lavoro e nelle “medesime attività già svolte”; diffidava poi l'azienda “dall'applicare condizioni giuridiche ed economiche diverse e sfavorevoli rispetto a quelle godute prima del passaggio”.
Quanto all'obbligo retributivo sempre la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito che : “per il periodo successivo alla pronuncia giudiziale, secondo una oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte, a seguito della declaratoria di illegittimità della cessione del ramo e dell'ordine del giudice di ripristinare il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cedente, il rapporto con il cessionario è ritenuto instaurato in via di mero fatto e il sinallagma contrattuale tra cedente e lavoratore ceduto riprende effettività e rivivono gli ordinari obblighi a carico di entrambe le parti e, in particolare, l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2990 del 2018; nello stesso senso, Cass. n. 21947 del
2018; Cass. n. 17784 del 2019; Cass. n. 21158 del 2019; Cass. n. 21160 del 2019; Cass.
n. 35982 del 2021; Cass. n. 32378 del 2022). Nel suddetto periodo, invero, “il datore di lavoro è indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva…”;
Anche la Corte di Appello di Napoli nelle decisioni nn. 1182/2023, 2515/2023 e
1527/2023 (nelle cause , e ) ha CP_8 Controparte_9 CP_10
sottolineato che: “In una recentissima pronuncia, assolutamente dirimente, la Suprema
Corte (Cass. sez.lav. n. 5796/2023), in applicazione dei principi sanciti da Cass. sez.un.
n. 2990/2018, ha stigmatizzato la differenza tra il periodo antecedente e quello successivo alla pubblicazione del provvedimento giudiziale di illegittimità della cessione di ramo di azienda. Ha affermato :” Per il periodo successivo alla pronuncia giudiziale, secondo una oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte, a seguito della declaratoria di illegittimità della cessione del ramo e dell'ordine del giudice di ripristinare il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cedente, il rapporto con il cessionario è ritenuto instaurato in via di mero fatto e il sinallagma contrattuale tra cedente e lavoratore ceduto riprende effettività e rivivono gli ordinari obblighi a carico di entrambe le parti e, in particolare, l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2990 del 2018; nello stesso senso, Cass. n. 21947 del
2018; Cass. n. 17784 del 2019; Cass. n. 21158 del 2019; Cass. n. 21160 del 2019; Cass.
n. 35982 del 2021; Cass. n. 32378 del 2022). Nel suddetto periodo, invero, “il datore di lavoro è indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva”…”.
Quindi, nel merito le domande devono essere accolte conformemente a quanto già deciso da altri giudici in precedenti giurisprudenziali intervenuti su questioni in fatto ed in diritto del tutto sovrapponibili a quelle oggetto nel presente procedimento.
Con riferimento ai crediti di natura risarcitoria, nella sentenza della Corte d'Appello del
15.3.23 (causa ) che viene richiamata anche ai sensi dell'art. 118 Controparte_11
disp. Att. c.p.c., si legge in modo del tutto condivisibile che “Deve innanzitutto rilevarsi come la prova del trattamento retributivo deteriore percepito dal nel periodo alle CP_11
dipendenze della società cessionaria emerga dalla mancata contestazione, da parte della , alle specifiche allegazioni contenute in ricorso, corroborate dalla CP_2
produzione documentale e dalla consulenza contabile allegata . Quanto alla riduzione oraria conseguente all'applicazione dei contratti di solidarietà, il , fondandosi CP_11
sugli accordi sindacali vigenti in ed in TIIT nel periodo oggetto di giudizio ( CP_2
doc.4 prod. ricorrente), aveva sostenuto che, a fronte dell'applicazione di una riduzione oraria in dell'8,08% dal 2010, del 6,54% dal 2013 e dell'8,85% dal 2015, CP_2
nella società cessionaria vi era stata una riduzione del 23,85% dal 2010 e del 10% dal
2013, con una conseguente differenza retributiva di euro 2.589,10 ( cfr. consulenza contabile allegata al ricorso). Quanto al premio di produzione, la differenza rivendicata per il solo anno 2011 pari ad euro 1.266,74 era fondata sul presupposto che le condizioni di erogazione nella cedente e nella cessionaria fossero le stesse, applicandosi lo stesso CCNL ( doc.5 prod. ricorrente) e che il premio venisse erogato a tutti i dipendenti in base agli inquadramenti a seguito del raggiungimento degli obiettivi aziendali e che la differenza era stata calcolata in base alle presenze in servizio del
, come risultanti dalle buste paga prodotte. Appare allora evidente come, a fronte CP_11
delle specifiche allegazioni contenute in ricorso, corroborate dalla produzione documentale e dalla consulenza contabile allegata, vi fosse un onere di contestazione parimente dettagliato da parte resistente, che non risulta assolto. Le generiche contestazioni contenute nella memoria di costituzione di primo grado e reiterate come motivo di gravame, che prescindono anche dalla disciplina collettiva citata da parte ricorrente, non appaiono idonee a confutare l'assunto che nel periodo oggetto di giudizio il abbia effettivamente percepito un trattamento retributivo deteriore CP_11
rispetto a quello che gli spettava, stante l'inefficacia della cessione di ramo d'azienda sancita dalla sentenza di questa Corte di Appello n. 3232/2016”.
Sulla scorta di tali argomentazioni, spendibili anche nella fattispecie in esame, l CP_1
ha diritto alla somma di€ 4.177,78 a titolo di differenze retributive nonché alla somma di € 1.190,76 a titolo di differenze sul PDR.
Quanto, invece, alla retribuzione relativa ai mesi trascorsi dalla data di sentenza di primo grado (21.4.2016) fino a quella dell'avvenuta reintegra (1.1.2017) va osservato che sul punto relativo al diritto della cd. doppia retribuzione del lavoratore che, vittorioso nella causa avente ad oggetto la cessione ex articolo 2112 c.c., non venga reintegrato in servizio dalla cedente è stata oggetto, di recente, anche di intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. anche sentenza n. 18041/2024) nella quale è stati ribadito che: “è poi noto l'indirizzo giurisprudenziale, parimenti consolidato, di questa Corte in ordine all'obbligo di ripristino del rapporto di lavoro e del pagamento delle retribuzioni al lavoratore dal momento della sua costituzione in mora del datore di lavoro, per effetto della costituzione de iure del rapporto, senza detrazione di quanto percepito dal medesimo dal rapporto proseguito de facto con il cessionario dell'azienda, in conseguenza dell'accertata invalidità del trasferimento d'azienda (o di suo ramo), per la duplicità dei rapporti, realizzandosi l'unicità del rapporto sul presupposto della legittimità della vicenda traslativa regolata dall'art. 2112 c.c. (Cass. 3 luglio 2019, n.
17784, in motivazione sub p.ti 6.2 ss.; Cass. 7 agosto 2019, n. 21158, in motivazione sub
p.ti 4.2 ss.; Cass. 30 ottobre 2023, n. 30087, in motivazione sub p.to 4) ;corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva…”;
La Corte di appello di Napoli nelle già citate pronunce nn. 1182/2023, 2515/2023 e
1527/2023 ha, a sua volta, affermato che: “per il periodo successivo alla pronuncia giudiziale, secondo una oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte, a seguito della declaratoria di illegittimità della cessione del ramo e dell'ordine del giudice di ripristinare il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cedente, il rapporto con il cessionario è ritenuto instaurato in via di mero fatto e il sinallagma contrattuale tra cedente e lavoratore ceduto riprende effettività e rivivono gli ordinari obblighi a carico di entrambe le parti e, in partico-lare, l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione! (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2990 del 2018; nello stesso senso, Cass. n. 21947 del 2018; Cass. n. 17784 del 2019; Cass. n. 21158 del 2019; Cass. n. 21160 del 2019;
Cass. n. 35982 del 2021; Cass. n. 32378 del 2022).
Nel suddetto periodo, invero, “il datore di lavoro è indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva”…”;
L in virtù dell'obbligo retributivo - sussistente per quanto sopra illustrato - CP_1
decorrente in capo alla convenuta dalla data di emissione della sentenza ovvero il
21.04.2016 e sino al 31.12.2016 (in data 1.1.2017 egli è stato, come più volte detto, effettivamente reintegrato) ha diritto ad ottenere la somma di € 34.242,58 così calcolata:
€ 686,57 pari a 5/26 della retribuzione del mese di aprile;
€ 32.131,62 da maggio 2016 a dicembre 2016 ovvero € 3.570,18 X 9 mensilità compresa la 13^ nonché il Premio
Annuo (ex 14^ accordo sindacale del 19 luglio 2000 doc. 6 in atti) pagato in misura fissa in base al livello di inquadramento che, per il livello 7° ammonta ad € 1.424,39, oltre incidenza sul TFR.
Va infine disattesa la domanda di regolarizzazione contributiva.
Ed infatti, anche considerando i periodi di sospensione della prescrizione causa Covid ex
D.L. n. 18/2020 e D.L. n. 183/2020, sono prescritti tutti i contributi di cui è causa (i contributi più recenti sono quelli di dicembre 2016), così come eccepito dall' CP_4
evidenziando, comunque, che la materia si caratterizza per indisponibilità negoziale ex art. 2115 codice civile, con conseguente irrinunciabilità della prescrizione maturata e operatività di diritto della prescrizione (Corte di Cassazione, sentenze n° 11140/2001, n°
330/2002).
Le spese seguono il principio della soccombenza di e si compensano con CP_2
l' CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la resistente al pagamento CP_2
in favore del ricorrente della somma di € 34.242,58 per le retribuzioni dovute nel periodo dal 21.04.2016 al 31.12.2016, nonchè della somma di € 4.177,78 a titolo di differenze retributive e di € 1.190,76 a titolo di differenze sul PDR per il periodo dal
1.5.2010 al 20.4.2016, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
b) rigetta la domanda di regolarizzazione contributiva;
c) condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in € 4.629,00 oltre spese generali, IVA e CPA con attribuzione;
d) compensa le spese con l' CP_4
Napoli, così deciso in data 19/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Marisa Barbato