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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/05/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4695/2024 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. MOLINARO Parte_1
FRANCESCA;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. AVENA GILDA;
CP_1
rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv.PORCIELLO VINCENZO
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con rituale atto di ricorso regolarmente notificato parte ricorrente ha chiesto che fosse annullato l' avviso di addebito n. 33420240002396709000 notificato il 5.11.2024
e con il quale veniva richiesta la somma di € 4.667,81 a titolo di contributi previdenziali IVS anni 2022 e
2023.
A sostegno dell'opposizione la parte oggi ricorrente ha eccepito la non dovutezza delle somme di cui agli avvisi di addebito. Tanto premesso ha chiesto di annullare l'avvisi di addebito.
L' si costituiva in giudizio e deduceva l'avvenuto CP_1 annullamento dell'avviso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. si costituiva Controparte_3 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Fissata l'udienza di discussione, sostituita la stessa con il deposito delle note ex art.127 ter cpc,all'esito del deposito delle note la causa veniva decisa.
All'esito del deposito delle note, la causa veniva decisa.
Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
.
[...]
Ed invero trattasi di avviso di addebito , titolo esecutivo notificato direttamente dall' e rispetto CP_1 al quale rimane del tutto estraneo l'agente della riscossione l' ha provato l'avvenuto annullamento dell' avviso CP_1 di addebito deducendo che in data 10.4.2025 era stata inserita la cessazione dell'attività con retrodatazione al 1.2.2019 con conseguente sgravio di tutti gli AA relativi al periodo successivo.
Ne consegue che va dichiarata cessata la materia del contendere.
Essendo tuttavia intervenuto lo sgravio successivamente al deposito del ricorso l' va condannato al pagamento CP_1 delle spese di lite compensate al 50%.
Parte ricorrente va tuttavia condannata al pagamento
Cont delle spese sostenute da che liquida come in dispositivo.
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite CP_1 che,compensate al 50% , liquida in € 1348,00 oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute da che Controparte_2 liquida in € 1300,00 oltre accessori con distrazione ove richiesta.
Cosenza,17.5.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino