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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/11/2025, n. 2290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2290 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 308/2024 R.G. avente ad oggetto: contratti ed obbligazioni varie e vertente
TRA
(c.f. ) in proprio ed in qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della , rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Parte_2
Germanò (c.f. ) ed elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Via I° C.F._2
Traversa DE VI n. 8
Attrice opponente
CONTRO
(p. iva ), in persona dell'amministratore unico e Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cesare Giovanni Grassini (C.F.
) e (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 Controparte_2 C.F._4 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Valentina Lucà c/o Avv. Fabio Verre, sito in Tiriolo alla Via
GI EO n. 108
Convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come da note in sostituzione dell'udienza del 24.10.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 19.01.2024 ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 830/2023 reso dal Tribunale di Catanzaro con il quale le è stato intimato di pagare la somma di euro 11.605,26, oltre interessi moratori, spese e competenze liquidate in complessivi euro
712,50, nonché il rimborso forfettario del 15%, c.p.a. ed iva, quale corrispettivo del contratto di fornitura intercorso tra le parti.
1 L'odierna opponente ha, invero, sempre contestato di avere la sottoscrizione di un contratto di fornitura, sin dall'addebito dei consumi documentati dalla fattura n. 4263437837 del settembre
2022 e, in riscontro a tali rimostranze, l' con e-mail del 18/10/2022, aveva Controparte_1 allegato il frontespizio del contratto in contestazione recante n. XY0401869.
Nella suindicata occasione, ha appurato come i dati personali ivi indicati Parte_1 fossero riportati in modo errato e, soprattutto, che la firma apposta non le appartenesse, tutti rilievi prontamente comunicati all'opposta con pec del 24/10/2022.
In replica a quanto sopra contestato, la ha sostenuto di avere sostituito Controparte_1
l'originario contratto con quello recante il n. AZ1821758 e che, tra l'altro, ve ne fosse altro recante n. AZ1822426 del 04/08/2022, ma -in ogni caso- quello posto a base del decreto ingiuntivo fosse il contratto n. AZ 1822426, mai sottoscritto da parte opponente.
La fattura oggetto della richiesta monitoria era relativa ad importi per consumi del mese di settembre 2022 e, soprattutto, faceva capo ad un precedente fornitore, oltre alla circostanza che il contratto in contestazione recava una data di attivazione successiva ai consumi reclamati, ovvero l'01/11/2022.
La stessa parte opposta ha riconosciuto la sua responsabilità, dichiarando la cessazione della fornitura in data 30.11.2022 e comunicando al contempo l'intenzione di provvedere ad un ricalcolo esatto dei consumi da corrispondersi, stornando le fatture n. 4263437837 del 08/10/2022 di euro
5.123,92 (settembre 2022) e n. 4280841189 di euro 4.262,18 (novembre 2022).
Ciò nonostante, il titolo opposto - la fattura n. 4290138011- era proprio relativa al periodo da settembre a novembre 2022, per l'importo di € 11.605,26.
Sollecitata da a dare delucidazioni in merito, la con Parte_3 CP_1 comunicazione del 25/02/2023, ha affermato che l'errore di calcolo fosse dovuto ad un disallineamento dei sistemi informatici e che, pertanto, avrebbe provveduto all'esatto ricomputo dei consumi.
Alla luce di quanto argomentato, si chiedeva di sospendere l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto e nel merito l'accertamento della non debenza dell'importo intimato, con conseguente annullamento del decreto ingiuntivo n. 830/2023.
In subordine, si domandava l'accertamento della somma realmente dovuta dall'opponente con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali da distrarsi in favore del procuratore costituito.
All'udienza del 04.06.2024 si è costituita la la quale ha contestato la Controparte_1 ricostruzione fattuale di parte opponente, chiarendo che tra , anche in qualità di Parte_1
2 legale rappresentante della di , e l'opposta, fosse intercorso un Parte_2 Parte_1 rapporto di fornitura.
La fattura - titolo del decreto ingiuntivo- è quella n. 4290138011 con scadenza del
26/01/2023 per l'importo di € 11.605,26.
Riguardo alle contestazioni sull'esistenza dei rapporti contrattuali l'opposta aveva chiarito che il contratto n. AZ1821758 risultasse annullato sin dall'origine mentre quello recante n.
AZ1822426 fosse in corso di cessazione al 30/11/2022.
Stornate le fatture indicate nello specifico da parte opponente, è stata emessa la fattura n.
4290138011 dell'11.01.2023 per l'importo di € 11.605,26, afferente al periodo da settembre a novembre 2022, per questo di importo maggiore rispetto a quella relativa al più breve periodo di settembre-ottobre 2022.
La bolletta in contestazione evidenziava il relativo contratto di fornitura tra le parti anche in relazione ai consumi rilevati in ragione della registrazione effettuata da apposito contatore, secondo le tariffe soggette alla vigilanza amministrativa.
Tale assunto è confortato anche dalla certificazione di titolarità e dei consumi, prodotta in atti, e di conseguenza, la fattura emessa e afferente il periodo dall'1.9.2022 al 30.11.2022 posa a base del ricorso monitorio era corretta.
Tanto premesso, in via principale e nel merito si chiedeva volersi rigettare l'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto ed, in via subordinata e nel merito, in ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n. 830/2023 si insisteva nella condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 11.605,26 in linea capitale oltre interessi dal dovuto al saldo nonché spese di procedura, oppure della maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio a qualsiasi titolo o ragione.
Istruita la causa con la documentazione in atti. acquisita documentazione ed esperita consulenza tecnica di ufficio, all'esito delle conclusioni rassegnate per l'udienza del 24.10.2025, la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, u.c., c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione che con struttura particolare in quanto, in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, il legislatore lascia all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata -soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto- o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della pretesa, che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la
3 previsione di un contraddittorio eventuale e differito.
Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore, attore in senso sostanziale, l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, a seguito di contestazione della controparte, mentre il debitore, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
Fatta questa premessa, veniamo all'inquadramento della fattispecie giuridica in oggetto sussumibile, per giurisprudenza pacifica e costante, in quella contrattualistica della somministrazione di energia elettrica.
Parte opponente ha contestato la paternità della firma apposta sul contratto allegato al procedimento monitorio;
al riguardo va precisato come, nel caso di contratto di somministrazione di energia elettrica non sia prevista la forma scritta ad substantiam o ad probationem, contrariamente a quello che accada con le ipotesi tassativamente contemplate all'art. 1350 c.c.
Trattasi, pertanto, di un contratto a forma libera che può essere concluso anche per fatti concludenti e provato mediante presunzioni, come ribadito costantemente dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, che prevede che il contratto di somministrazione non sia soggetto a vincoli di forma, non richiedendo in particolare la forma scritta, potendosi perfezionare per facta concludentia ai sensi dell'art. 1327 c.c., cosicché la prova della stipulazione può essere fornita con qualsiasi mezzo, ivi incluse le presunzioni. (così da ultimo Cass. Civ. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 20267 del 14/07/2023).
Nel caso di specie, oltre al contratto versato in atti nella fase monitoria di cui parte opposta ha riconosciuto anche in fase stragiudiziale la cessazione, sono state prodotte altre adesioni alle proposte contrattuali di fornitura tra le parti, e la stessa non nega di avere Parte_1 usufruito dei servizi di erogazione in oggetto, avendo nelle rassegnate conclusioni dell'atto di opposizione riconosciuto essere avvenuta la fornitura e chiedendo accertarsi correttamente l'importo dovuto.
Parte opposta, dal canto suo, ha versato in atti anche la certificazione attestante i flussi di energia forniti dal distributore locale ai POD intestati a che sono stati anche Parte_1 oggetto di consulenza tecnica di ufficio, dunque appare evidente la sussistenza della somministrazione di energia in favore dell'opponente.
Per quanto innanzi richiamato in tema di onere della prova, ed ai sensi dell'art. 1218 e 2697
c.c. è il creditore a dover allegare e provare la fonte legale o negoziale dell'obbligazione che si
4 deduce totalmente o parzialmente inadempiuta e sul debitore allegare e provare di avere adempiuto esattamente, o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile.
Tali criteri vanno coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica codificato dagli artt. 115 e 167 c.p.c. in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis Cass. civ. sez.6 del 21.08.2012 n. 14594).
Parte opponente, nel caso di specie, si è limitata a disconoscere genericamente la paternità della firma in calce al contratto allegato in fase monitoria, e a sostenere che fosse stato effettuato lo storno di due fatture erroneamente imputatele, circostanza pacifica tra le parti, ma da questo inferendo un errore di addebito nel calcolo della fattura che ha sostanziato il decreto ingiuntivo opposto.
In materia di contestazione la Corte di legittimità ha sancito che la generica deduzione di assenza di prova, senza negazione del fatto storico, non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020 n. 17889).
Riguardo alle contestazioni sul quantum e sul rispetto delle prescrizioni normative nel parametrare i costi ai consumi occorre precisare quanto si specifichi a seguire.
La materia dell'energia elettrica è oggetto di una disciplina speciale di cui alla legge del
14.11.1995 n. 481 che ha istituito l'Autorità indipendente di controllo, in precedenza denominata
EE (Autorità per l'Energia elettrica ed il gas) e ora Autorità per la regolazione di energia, conseguentemente il concessionario del servizio pubblico di distribuzione dell'energia ha il compito di dispacciare l'energia dalla rete elettrica nazionale al punto di fornitura del singolo utente ed è anche responsabile dell'attività di misura ( posa, manutenzione, lettura del contatore, nonché rilevazione, validazione ed archiviazione delle misure per un periodo minimo di cinque anni).
L'EE ha altresì stabilito, con le delibere numeri 168 e 111, rispettivamente, del
30.12.2003 e del 09.06.2006, che per identificare univocamente la fornitura al singolo utente deve essere adoperato il codice alfanumerico standard europeo denominato “POD” (Point of delivery), cioè punto di consegna dell'energia.
Inoltre, la possibilità per il fornitore di energia di stabilire la periodicità di fatturazione e di emettere fatture in “stima” (sulla base di una lettura stimata dei consumi) ed a “conguaglio” (sulla base di una lettura rilevata) è stata stabilita in via generale dalla delibera dell'EE n. 200/1999, come successivamente modificata.
Pertanto, l'esercente può emettere fatture in acconto sulla scorta di consumi stimati, conteggiati sui consumi storici o dichiarati, provvedendo ad adeguarsi con conguaglio ai consumi
5 effettivi.
Dalla consulenza tecnica in atti è emersa la corrispondenza tra la certificazione fornita dall' ed i parametri contenuti nella fattura posta a base della domanda Controparte_3 monitoria.
Il codice P.O.D. presente nella certificazione è infatti il medesimo riportato in bolletta così come il medesimo è il periodo dei consumi riportato in entrambi i documenti e ricompreso nell'arco temporale dall' 01/09/2022 al 30/11/2022.
Il perito nominato ha, altresì, riscontrato la conformità dei consumi certificati dal distributore con quelli fatturati dal nella fattura n. 4290138011 Controparte_4 dell'11.01.2023, essendo gli stessi perfettamente allineati, ad eccezione di uno scarto in favore del cliente dello 0,17%, dovuto a normale arrotondamento.
Questo Tribunale ritiene di dover fare proprie le conclusioni del CTU che ha appurato con un accertamento coerente e compiuto, scevro da critiche e da rilievi, che a seguito del reclamo del cliente l'opposta ebbe ad effettuare il riconteggio dei consumi e costi, con il prezzo vantaggioso di cui alla delibera 228/17, sforando lievemente dalla stessa, solo limitatamente ai conteggi di ottobre
2022, così generando un sovraccosto di € 105,39 che, nel totale dei tre mesi di fornitura, di fatto si annulla.
Per le suindicate argomentazioni la fattura n. 4290138011 dell'11.01.2023 risulta coerente, nelle misure e nel corrispettivo totale e, di conseguenza, l'opposizione proposta deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 s. m. i., tenuto conto dello scaglione di riferimento
(individuato in quello per le cause di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000 con applicazione dei minimi vista la bassa complessità della controversia).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-Rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 830/2023 - R.G. n.
3760/2023 del Tribunale di Catanzaro;
- Condanna , in proprio e nella qualità di ed in qualità di l.r. della Parte_1 [...]
, al pagamento delle spese legali del presente giudizio in favore della Parte_2 [...]
da liquidarsi in € 2.540,00 oltre accessori di legge, spese forfettarie al 15%. CP_1
- Pone definitivamente le spese di CTU espletate, detratto eventuale acconto, a carico di
6 . Parte_1
Catanzaro 07.11.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
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