Trib. Monza, sentenza 04/04/2025, n. 466
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Sentenza 4 aprile 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Tribunale Ordinario di Monza, Sezione Lavoro, dal Giudice dott.ssa Emilia Antenore. Le parti coinvolte sono un ricorrente, che ha presentato opposizione a due ordinanze ingiunzione per sanzioni relative a omessi versamenti previdenziali, e un resistente, che ha contestato la validità delle pretese del ricorrente. Il ricorrente ha sostenuto la nullità delle notifiche degli atti, l'inesistenza delle sanzioni a causa dell'esdebitazione e l'intervenuta prescrizione. Dall'altra parte, il resistente ha argomentato che le sanzioni erano legittime, essendo riferite a debiti sorti quando il ricorrente era in bonis.

Il Giudice ha accolto il ricorso, affermando che le sanzioni erano inesigibili a seguito dell'esdebitazione, che estende i suoi effetti a tutti i crediti non soddisfatti in procedura concorsuale. Ha sottolineato che le sanzioni per omissioni contributive, essendo automatiche e collegate a debiti divenuti inesigibili, non rientrano nei casi di esclusione dall'esdebitazione. La decisione si fonda su un'interpretazione consolidata della giurisprudenza, che riconosce l'effetto liberatorio dell'esdebitazione anche per le sanzioni pecuniarie connesse a debiti previdenziali. Pertanto, il Giudice ha revocato le ordinanze ingiunzione e condannato il resistente al pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Monza, sentenza 04/04/2025, n. 466
    Giurisdizione : Trib. Monza
    Numero : 466
    Data del deposito : 4 aprile 2025

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