Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/04/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1992/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
CP_1
RESISTENTE
Oggi 04/04/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, il soggetto collegato è per il ricorrente l'Avv. Scaglione Amina. In presenza compare l'avv. Gammieri, in sostituzione dell'Avv. Tommaselli.
L'avv. Scaglione eccepisce la nullità/inesistenza della notifica degli atti prodromici alle ordinanze ingiunzione rilevando che sono state effettuate nel 2017 dopo che il ricorrente era stato dichiarato fallito e quando ogni notificazione andava fatta al Curatore;
aggiunge che alcune notifiche sono prive della CAD;
la notificazione di detti atti non era idonea a interrompere la prescrizione che si è perfezionata;
ribadisce l'assenza di motivazione delle ordinanze ingiunzioni notificate, nonché l'infondatezza nel merito della pretesa di stante la procedura di esdebitazione e CP_1 osserva da ultimo che le sanzioni applicate da sono riferite a crediti che il CP_1 ricorrente in pendenza della procedura concorsuale non avrebbe potuto pagare pena la commissione del reato di bancarotta preferenziale, sicché le sanzioni non sono applicabili. Insiste per l'accoglimento del ricorso. Chiede la distrazione delle spese
L'avv. Gammieri deduce che le ordinanze ingiunzioni si riferiscono a sanzioni personali per omesso pagamento di contributi fondate su atti di accertamenti risalenti al 2012 quando il ricorrente era in bonis;
in relazione alle notifiche osserva che queste si sono perfezionate correttamente nei confronti del corretto destinatario in quanto relative a sanzioni personali. Per il resto si riporta alla memoria.
Chiedono di essere esonerate dalla lettura della sentenza.
1
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 1992/2022 R.G. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. SCAGLIONE AMINA e dall'avv. AROSIO GIANLUCA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE
contro
:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. TOMMASELLI CP_1 P.IVA_1
CLARA, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 21.10.2022, ha spiegato opposizione Parte_1 alle ordinanze ingiunzione n. OI-000133065 e n. OI-000122981 dall'importo rispettivamente di euro 21.000,00 ed euro 23.000,00 a titolo di sanzione per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in relazione agli anni 2012 e 2013, deducendone l'estinzione per effetto dell'accoglimento integrale del ricorso per esdebitazione innanzi al Tribunale di Monza, sez. fall., con decreto del 17.04.2019 e pubblicato il 2.05.2019, nonché la nullità per omessa notificazione degli atti prodromici alle stesse, per carenza di motivazione e, da ultimo, deducendo l'estinzione delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione.
3 Tanto premesso ha chiesto la revoca delle ordinanze opposte.
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato in fatto ed in diritto il ricorso CP_1 chiedendone il rigetto. In subordine, ha chiesto la rideterminazione delle somme dovute, con vittoria di spese.
Sospesa l'efficacia esecutiva dei titoli per cui è causa, acquisiti agli atti i documenti prodotti, rilevata la natura documentale dei giudizi, all'esito della discussione e della camera di consiglio, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2) Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
l'opposizione deve trovare accoglimento facendo applicazione del cd. criterio della "ragione più liquida" (richiamato tra le tante da Cass. Ordinanza n. 363 del 9/01/2019).
In linea generale la procedura di esdebitazione, disciplinata dagli artt. 142 ss. R.D.
267/1942 e dagli artt. 278 ss. d.lgs. 14/2019, determina l'inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura concorsuale in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti dalla legge. L'effetto liberatorio si estende a tutti i crediti concorsuali ovvero a tutte le pretese sorte anteriormente all'apertura della procedura. Qualora il creditore abbia presentato istanza di ammissione al passivo non potrà pretendere null'altro rispetto a quanto ottenuto in sede fallimentare mentre per i creditori che non hanno presentato la domanda di insinuazione, l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.
Restano esclusi dall'esdebitazione:
a) gli obblighi di mantenimento ed alimentari e, comunque, le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa;
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
Non rientrano nei casi di esclusione i debiti previdenziali.
La Suprema Corte sul punto ha affermato che "l'interpretazione offerta dall' CP_1 secondo la quale l'esdebitazione non può trovare applicazione per il recupero della contribuzione obbligatoria, avente natura pubblicistica, manifestamente infondata, atteso che la L. Fall., art. 120, nel prevedere al comma 3, che con la chiusura del fallimento i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti, fa espressamente salvi l'art. 142 e ss.; l'art. 142, al penultimo comma, nel disporre l'esclusione dall'esdebitazione, non menziona il debito previdenziale. È infondata altresì la prospettazione avanzata in subordine dall' secondo cui il debito verso gli enti previdenziali rientrerebbe nei "rapporti CP_1 estranei all'esercizio dell'impresa", L. Fall., art. 142, comma 3, ex lett. a), atteso che
4 il rapporto previdenziale sorge "in occasione" del rapporto di lavoro ed è estraneo ad ogni scelta imprenditoriale e comunque volontaristica del datore di lavoro. Ciò posto, si rileva che la modifica all'art.142, comma 3, lett. a), introdotta dal correttivo
(che dispone l'esclusione dall'esdebitazione per "gli obblighi di mantenimento ed alimentari comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa") va nel senso di individuare l'area oggettiva dell'esclusione come relativa ai debiti personali, non assunti per l'esercizio dell'impresa, ed anzi la formula adottata della "estraneità" priva di significato ogni tentativo di ricomprendere nell'ambito dell'esclusione i cd. debiti involontari;
ed i debiti previdenziali di contro sono strettamente collegati all'esercizio dell'impresa, e della stessa costituiscono necessaria conseguenza” (cfr. Cass. 4844/2016).
Ne deriva l'estensibilità dell'effetto liberatorio alle sanzioni pecuniarie connesse ad omissioni contributive antecedenti l'apertura della procedura concorsuale. Le sanzioni in questione, in quanto dipendenti da debiti divenuti inesigibili, non sono infatti riconducibili ai casi di esclusione dall'esdebitazione difettando il requisito della non accessorietà.
Con orientamento ormai consolidato, la giurisprudenza di legittimità ha osservato, infatti, che la sanzione costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminata, introdotta nell'ordinamento nell'ottica di
“rafforzare l'obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione juris et de jure, il danno cagionato all'istituto assicuratore”; “tra la sanzione civile e l'omissione contributiva sussiste un vincolo di dipendenze funzionale che, in quanto contrassegnato dall'automatismo della sanzione rispetto all'omesso o ritardato pagamento, incide non solo sul rapporto dell'una rispetto all'altra ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l'irrogazione della sanzione” (cfr., ex multis, Cass. 20413/2019; 25545/2018; 30363/2017; 4050/2014; 2620/2012;14475/2009; Corte Cost. 254/2014).
Tanto premesso, nel caso di specie il ricorrente è stato dichiarato fallito in proprio, unitamente alla società di cui era socio illimitatamente Controparte_2 responsabile ed all'ulteriore socio , dal Tribunale di Monza il Persona_1
24.7.2014 con sentenza n. 188/2014.
L' si è insinuato al passivo in ragione di mancati versamenti previdenziali ed il CP_1 fallimento è stato successivamente chiuso con decreto pubblicato l'11.6.2018.
Il ricorrente ha quindi presentato ricorso per esdebitazione, notificato alle parti intervenute nel fallimento, ivi compresa CP_1
La domanda è stata accolta integralmente con decreto pubblicato il 2.05.2019 con conseguente inesigibilità nei confronti della persona del ricorrente dei debiti concorsuali non soddisfatti. le sanzioni opposte si riferiscono ad omissioni
5 contributive relative agli anni 2012 e 2013, dunque a data antecedente l'apertura della procedura fallimentare, e sono pertanto inesigibili per effetto dell'esdebitazione.
Segue, quindi, l'accoglimento del ricorso e la revoca le ordinanze ingiunzione n. OI-
000133065 e n. OI-000122981.
3) Le spese processuali, liquidate come da dispositivo alla luce del D.M. 55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice unico del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara l'estensione degli effetti dell'esdebitazione alle sanzioni oggetto delle ordinanze ingiunzione per cui è causa;
2) revoca le ordinanze ingiunzione n. OI-000133065 e n. OI-000122981;
3) condanna alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida CP_1 in € 3.150,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge e contributo unificato, se versato e dovuto, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 04/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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