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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1141/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1356/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento - . 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 955/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 1 e pubblicata il 01/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4440 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 290/2025 depositato il
11/03/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento con sentenza n. 955/2023 rigettava il ricorso di Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento in epigrafe, relativo a TARI 2017 del Comune di Agrigento.
Ha interposto appello la contribuente, ribadendo il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento ed il difetto del presupposto impositivo per inagibilità dell'immobile.
Si è costituito in giudizio il Comune di Agrigento ed ha chiesto il rigetto del gravame.
La parte appellante ha insistito nelle censure con memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Non sussiste il difetto di motivazione dell'atto, dovendosi pienamente condividere, in proposito, le considerazioni del primo giudice secondo cui “…nell'avviso di accertamento si rinvengono tutti gli elementi indispensabili per consentire al ricorrente di comprendere la costruzione della pretesa tributaria contenendo i dati, riferiti agli immobili per cui si chiede il tributo previstiti dallo statuto del contribuente, nonché l'indicazione di tutti i riferimenti normativi,regolamentari e deliberativi a sostegno della pretesa”.
Nessuna ulteriore specificazione deve essere effettuata, tanto meno con riferimento alle tariffe, che, essendo adottate con provvedimenti soggetti a pubblicità legale, sono, come tali, presuntivamente conosciute e, comunque, immediatamente conoscibili ed accessibili.
Per quanto riguarda la dedotta violazione del presupposto impositivo, la contribuente afferma che trattasi, nella fattispecie, di un immobile privo di utenze e servizi e quindi inidoneo a produrre rifiuti e come tale esente dal tributo.
Senonchè, va considerato che, per pacifica giurisprudenza in materia di tassa sui rifiuti (TARSU/TARI), il presupposto impositivo è costituito soltanto dall'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con presunzione iuris tantum di produzione di rifiuti. Da ciò consegue che pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, consistente nel possesso degli immobili, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. civile sez. trib., 29/03/2023, n.8851), prova che nel caso di specie non è stata fornita posto che la perizia tecnica allegata (peraltro non asseverata) risulta redatta dal tecnico di fiducia della contribuente a seguito di un sopralluogo in data 11.01.2022, a distanza di ben cinque dall'anno d'imposta in contestazione (2017); sicchè potevano essere mutate le condizioni dell'immobile.
In conclusione, pertanto, l'appello appare privo di pregio giuridico e va respinto.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellato, in complessivi E. 350,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 10 marzo 2025
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1356/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento - . 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 955/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 1 e pubblicata il 01/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4440 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 290/2025 depositato il
11/03/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento con sentenza n. 955/2023 rigettava il ricorso di Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento in epigrafe, relativo a TARI 2017 del Comune di Agrigento.
Ha interposto appello la contribuente, ribadendo il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento ed il difetto del presupposto impositivo per inagibilità dell'immobile.
Si è costituito in giudizio il Comune di Agrigento ed ha chiesto il rigetto del gravame.
La parte appellante ha insistito nelle censure con memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Non sussiste il difetto di motivazione dell'atto, dovendosi pienamente condividere, in proposito, le considerazioni del primo giudice secondo cui “…nell'avviso di accertamento si rinvengono tutti gli elementi indispensabili per consentire al ricorrente di comprendere la costruzione della pretesa tributaria contenendo i dati, riferiti agli immobili per cui si chiede il tributo previstiti dallo statuto del contribuente, nonché l'indicazione di tutti i riferimenti normativi,regolamentari e deliberativi a sostegno della pretesa”.
Nessuna ulteriore specificazione deve essere effettuata, tanto meno con riferimento alle tariffe, che, essendo adottate con provvedimenti soggetti a pubblicità legale, sono, come tali, presuntivamente conosciute e, comunque, immediatamente conoscibili ed accessibili.
Per quanto riguarda la dedotta violazione del presupposto impositivo, la contribuente afferma che trattasi, nella fattispecie, di un immobile privo di utenze e servizi e quindi inidoneo a produrre rifiuti e come tale esente dal tributo.
Senonchè, va considerato che, per pacifica giurisprudenza in materia di tassa sui rifiuti (TARSU/TARI), il presupposto impositivo è costituito soltanto dall'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con presunzione iuris tantum di produzione di rifiuti. Da ciò consegue che pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, consistente nel possesso degli immobili, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. civile sez. trib., 29/03/2023, n.8851), prova che nel caso di specie non è stata fornita posto che la perizia tecnica allegata (peraltro non asseverata) risulta redatta dal tecnico di fiducia della contribuente a seguito di un sopralluogo in data 11.01.2022, a distanza di ben cinque dall'anno d'imposta in contestazione (2017); sicchè potevano essere mutate le condizioni dell'immobile.
In conclusione, pertanto, l'appello appare privo di pregio giuridico e va respinto.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellato, in complessivi E. 350,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 10 marzo 2025