Sentenza 9 giugno 2022
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 09/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE
composta dai seguenti magistrati:
AR IE Presidente Paola Briguori Consigliere Marco Fratini Consigliere relatore Carola Corrado Primo Referendario Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 60547 del ruolo generale proposto da IM CA, rappresentato e difeso dagli avv.ti RE SU e TI La RA, elettivamente domiciliato come in atti contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dai dott.ri Marzia LE RB e RI ER, elettivamente domiciliato come in atti;
avverso e per la riforma della sentenza n. 477/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania, depositata in data 9 giugno 2022;
VISTO
ESAMINATI gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa SENTENZA N. /2025 UDITI 10 dicembre 2025, svolta con l'assistenza del segretario, dr.ssa Chiara Pimpinella, data per letta la relazione del relatore Cons. Fratini con il consenso delle parti presenti, vv. SU RE e la dott.sa ER per il Ministero.
Ritenuto in
FATTO
1. Con la sentenza appellata veniva rigettato il ricorso per il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato almeno di settima categoria tab A. Il giudice di prime cure ha evidenziato l ed esaustiva disamina svolta dal Collegio medico legale interpellato, che ha preso in considerazione, in parte accogliendole, le osservazioni del perito di parte Prof.ssa Castrica, ritenendola immune da censure.
delle patologie da cui risulta affetto sia sostanzialmente quella riconosciuta quale dipendente da fatti di servizio dal Comitato di verifica delle Cause di Servizio con parere n.
14830/2006 del 24/10/2007 "esiti di trauma distorsivo ginocchio sx in soggetto già operato di lussazione recidivante rotula sx con mezzo di sintesi in situ", cui va aggiunta anche una "iniziale artrosi femoro-rotulea"
concordando in sostanza con quanto affermato dalla Professoressa Castrica in sede di operazioni peritali.
Il giudice di primo grado ha evidenziato che correttamente il Collegio VII categoria, come richiesto dal ricorrente e dal proprio perito di parte.
Ha ritenuto, infatti, che non essendo previste voci specifiche per la patologia così come diagnosticata, tenuto conto del criterio di equivalenza nell'applicazione tabellare e della correlazione alle fasce di percentualizzazione del danno alla capacità lavorativa generica, la stessa sia equamente ascrivibile, ai fini della pensione privilegiata ordinaria, alla tabella B (equivalente ad un danno alla capacità lavorativa generica fino al 20%), con indennità una tantum pari a quattro annualità di ottava categoria della tabella A.
contraddittorio peritale (che ha in parte recepitole osservazioni del CTP di parte ricorrente), trovano ampio riscontro secondo il giudice di primo grado - nella documentazione medico legale in atti, nonché nel parere della CMO Distaccata di Napoli del Centro Militare di medicina Legale di Caserta (Verbale modello ML/AB n. 2528 datato 16/11/2004),
prodromico al provvedimento gravato.
Il ricorso, pertanto, è stato rigettato dal giudice di primo grado, riconoscendosi appellante una classifica da Tabella B, con il con il gravato provvedimento.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il sig. CA IM, per i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo viene lamentata la:
violazione di legge, mancata corrispondenza tra quanto chiesto e pronunciato, violazione art. 12 dpr n.461 del 2001, errata applicazione della tabella di , errata interpretazione della domanda da parte del giudice di prime cure .
La difesa rileva come sia del tutto inesatta e contraddittoria la motivazione del primo giudicante, in riferimento alla tabella applicata, nella specie B, che ha recepito in toto le conclusioni del Collegio medico legale, senza alcun vaglio delle contraddizioni prospettate, incorrendo 2.2.
Extrapetizione- travisamento della domanda: vizio di motivazionemotivazione nulla-motivazione apparente-inesistente.
giudice di primo grado, affetta da vizio non solo sotto il profilo della violazione di legge, ma anche per nullità della motivazione.
A tal riguardo, la difesa evidenzia che una decisione fondata su di una circostanza così palesemente contraddittoria, ed in ogni caso in aperto contrasto con le disposizioni normative di riferimento, non può che considerarsi assolutamente illegittima ovvero nulla, per manifesta contraddittorietà ed erronea corrispondenza tra i fatti così come accertati e la fattispecie applicata. Stante la nullità della CTU svolta in primo grado, nel caso de quo, la rinnovazione delle attività peritali.
3. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio chiedendo di dichiararsi l con conferma della sentenza di primo grado.
4. concluso come in atti.
DIRITTO
va dichiarato inammissibile.
1. I motivi di doglianza si risolvono tutti in una censura integrale delle conclusioni medico-legali cui è pervenuto il CTU, Collegio Medico Legale-Sezione Speciale presso la Corte dei Conti, designato dal Giudice Territoriale con Ordinanza n. 98/2021, ed alle quali il giudice di primo grado si è attenuto.
provvedimento medico-legale di riforma dal servizio militare sarebbe incompatibile con una classificazione della patologia sofferta alla collocamento in congedo assoluto per infermità sia correlato alla sussistenza di patologia invalidante da classificare unicamente alla Tabella A, allegata alla citata norma, omettendo di considerare come sia la natura della patologia Dal tenore delle argomentazioni del giudice di primo grado emerge la compiuta disamina effettuata in ordine alla copiosa documentazione in atti, ivi comprese le controdeduzioni attoree.
Il giudice di prime cure è pervenuto ad una condivisione motivata delle conclusioni :
la sentenza appellata indica la ratio decidendi seguita dal giudice che, dopo aver accuratamente ricostruito i fatti causa, si è pronunciato in conformità al contenuto ed alle conclusioni del predetto parere medico legale, esaminati gli atti di causa, senza che emerga alcun difetto motivazionale.
Ciò posto, i motivi di appello si risolvono in un tentativo di riesame del pensione della patologia de qua, finendo per prospettare censure in punti di fatto.
regola giuridica su cui la sentenza stessa si fonda.
, comunque infondato, risulta inammissibile, in quanto in stesso è consentito per i soli motivi di diritto (art. 170 d. lgs. n. 174/2016).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nei sensi di cui in motivazione
DICHIARA INAMMISSIBILE
CONFERMA
la sentenza n. 477/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania, depositata il 9 giugno 2022.
Spese compensate. Nulla per le spese di giustizia.
Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente dr. Marco Fratini dr. AR IE f.to digitalmente f.to digitalmente Depositato in Segreteria il Il Dirigente f.to digitalmente Depositato in Segreteria Il Dirigente f.to digitalmente
DECRETO
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che a cura della 52, a tutela dei diritti delle parti private.
Il Presidente
AR IE
f.to digitalmente Depositato in Segreteria il Dirigente f.to digitalmente Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Il Dirigente f.to digitalmente Roma,