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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 14/03/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2970/2021 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Parte_1
Esposito e Ciro Santonicola ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Castellamare di Stabia (Na), via Amato n.7
- RICORRENTE –
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante
[...]
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo, ed elettivamente domiciliati in Palermo, in Via V. Villareale n. 6;
- RESISTENTE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.11.2021, la ricorrente in epigrafe indicata ha esposto:
1 - che il Tribunale di Termini Imerese Sez. Lavoro, con provvedimento passato in giudicato relativo al giudizio recante R.G. n. 215/2017 ha riconosciuto al diploma di conservatorio conseguito presso l'Istituto Musicale “V. Bellini” nell'A.S. 1993/1994, unitamente al diploma di maturità valore abilitante quale titolo AFAM vecchio ordinamento ai fini dell'inserimento nella II fascia delle graduatorie di Istituto per le classi di concorso A031, A032, A077 nell'ambito territoriale di Palermo;
- che ella ha partecipato al concorso bandito con DG n° 85 del 1/2/2018 CP_2
per il reclutamento a tempo indeterminato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado che prevedeva l'espletamento della sola prova orale per coloro che avessero un titolo abilitante;
- che, nonostante il possesso di un valido titolo abilitante, non è stata inserita nelle graduatorie regionali di merito approvate dal Direttore Generale dell
[...]
classe AJ56 (strumento musicale nella scuola Controparte_3
secondaria di I grado (pianoforte) in quanto il valore abilitante AFAM, riconosciutole con il provvedimento giurisdizionale, darebbe diritto all'inserimento solo nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e non alla partecipazione al concorso.
Deduceva, in particolare, che sulla base della stessa ordinanza del 26.06.2017, mai reclamata o revocata da successiva sentenza di merito, ella ha visto equiparare il suo titolo AFAM vecchio ordinamento a quelli di nuovo ordinamento, con conseguente riconoscimento del valore abilitante e che ella avrebbe, dunque, partecipato al concorso sulla base di un titolo inoppugnabile.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “Accertare e dichiarare il diritto soggettivo della docente C.F. ad Parte_1 C.F._1
essere inserita nelle graduatorie regionali di merito, scaturite dal concorso “per soli titoli”, ex D.D.G. 85/2018, approvate dal Direttore Generale dell'
[...]
, con riferimento alla classe AJ56 (STRUMENTO MUSICALE Controparte_3
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, ), ordinando, alla Per_1
2 controparte, di porre in essere tutti gli adempimenti ministeriali, previsti dal Bando ex
D.D.G. 85/2018, funzionali al completamento della procedura concorsuale de quo”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le
Amministrazioni convenute, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito e la nullità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem per analogo giudizio definito dal TAR Sicilia - Palermo con sentenza di rigetto n.
2787/2019 del 04.12.2019, divenuta definitiva e pertanto avente autorità di cosa giudicata tra le parti;
nel merito, contestavano la fondatezza del ricorso del quale pertanto, chiedevano il rigetto.
Con ordinanza del 14.08.2023, il Tribunale di Termini Imerese rigettava il ricorso cautelare in corso di causa del 17.07.2023 per assenza del requisito del periculum in mora.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 11.12.2024 per il deposito di note scritte.
*** ** ***
Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione.
In proposito, soccorre la Cassazione a SS.UU., che, con ordinanza n. 8098 /2020, ha ribadito che: "ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda
3 giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario" (sul punto altresì Cass. SS.UU: 26.6.2019 n. 17123).
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che si verte nella specie in tema di domanda che involge la capacità di diritto privato della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001, essendo stato chiesto l'accertamento del diritto della ricorrente a essere reinserita nelle graduatorie regionali di merito stilate all'esito delle operazioni concorsuali di procedura selettiva quanto a una classe di concorso e nelle graduatorie di merito indipendentemente dalla partecipazione a procedura selettiva quanto alle altre due classi di concorso, trattandosi, pertanto, quanto agli atti amministrativi di diniego, di atti di gestione del relativo rapporto di lavoro.
In buona sostanza, in base al petitum sostanziale dedotto in giudizio, l'oggetto della domanda non è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa della docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie;
non risulta proposta in via diretta una domanda di annullamento di atti amministrativi, bensì la domanda della ricorrente risulta preordinata all'accertamento del proprio diritto, uti singulus, all'inserimento nelle graduatorie, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria e dal precedente specifico, anche previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi che detto inserimento precludono, ex art. 63, 1° comma del d.lgs. n. 165/01.
Ne consegue che la giurisdizione si radica in favore del giudice ordinario.
*** ** ***
Parimenti infondata è l' eccezione preliminare di nullità del ricorso ed inammissibilità delle domande per violazione del principio del ne bis in idem.
4 La violazione del principio del ne bis in idem viene ravvisato in relazione alla sentenza
TAR Sicilia n. 2787/2019 del 4.12.2019 (non impugnata nei termini di legge) resa nell'ambito del giudizio instaurato dalla ricorrente avente ad oggetto “annullamento dei decreti m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0037774.16-10-2018,
m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0037780.16-10-2018,
“m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0047323.24-12-2018” e del
“m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0002144.17-01-2019 e del del decreto m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0046767.19-12-2018 e conseguente reinserimento nelle Graduatorie regionali di merito.
Deve negarsi la prospettata litispendenza tra il giudizio civile e quello amministrativo.
Sul piano generale l'istituto della litispendenza, disciplinato dall'art. 39 c.p.c., postula non solo l'identità della controversia, bensì la sua pendenza dinanzi a giudici diversi della giurisdizione ordinaria, non essendo configurabile invece tra giudizi instaurati in diversi ambiti giurisdizionali, rispetto ai quali l'eventuale e potenziale conflitto può risolversi solo attraverso regolamento di giurisdizione, oppure denunciando il conflitto di giurisdizione (cfr. per tutte Cass., Sez. V, 30 luglio 2007, n. 16834 e più recentemente Consiglio di Stato sez IV n 5820/2013).
***
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
I fatti sono pacifici.
È certo, in primo luogo, che con ordinanza ex art.700 c.p.c. emessa da altro giudice di questa sezione in data 26.06.2017 nel proc. n. 215/17, veniva dichiarato il diritto della ricorrente – munita di diploma accademico di conservatorio- a essere inserita nella II fascia delle graduatorie di Istituto per le classi di concorso A031, A032, A077 nell'ambito territoriale di Palermo.
Nella motivazione del detto provvedimento, pacificamente mai impugnato, si legge che la ricorrente ha conseguito il diploma AFAM prima della riforma del 1999 , che “alla luce delle normative vigenti (rispettivamente L. 228/2012 e L. 53/2003), perciò, sia i diplomi AFAM vecchio ordinamento che quelli di maturità magistrale conseguiti entro
5 l'a.s. 2001/2002 sono da considerarsi come aventi valore di diplomi accademici di secondo livello” e che “Peraltro, l'art. 4 della L. 508/1999 di riforma del settore artistico musicale, rubricato “validità dei diplomi”, dispone quanto segue: “I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione”; proposizione, quest'ultima, che sembrerebbe idonea a considerare i sopraccitati diplomi come abilitanti all'insegnamento, a prescindere dalla loro classificazione o equipollenza, poi comunque sancita con i diplomi accademici di secondo livello”, con conseguente assenza di ragione per escludere la ricorrente stessa dalla seconda fascia delle graduatorie d'istituto per le tre classi di concorso sopra menzionate, in conformità alle conclusioni rassegnate con il ricorso cautelare.
È certo, inoltre, che la ricorrente ha partecipato al concorso bandito con DG n° CP_2
85 del 1/2/2018 per il reclutamento a tempo indeterminato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado che prevedeva l'espletamento della sola prova orale per coloro che avessero un titolo abilitante.
Altrettanto certa e documentata è l'esclusione del nominativo della ricorrente dalla graduatoria di regionale merito per mancanza del titolo abilitante previsto dall'art. 3 del D.D.G. 85/2018.
Orbene, occorre valutare se detto provvedimento risulti corretto, alla luce del contenuto dell'ordinanza sopra citata.
Va premesso sul punto che “Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) fa stato a ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, e si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che ne rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico, il che determina un effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi e il petitum” (Cass. n. 5138/2019).
6 Così pure, “L'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune a una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione (v. già Cass. n.
9695/2003), anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo
e a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell'azione; la preclusione a riesaminare la questione implica il vincolo del giudice a decidere la propria regiudicanda in conformità di ciò che si desume dal giudicato, vale a dire implica l'impossibilità di decidere la questione in modo diverso” (Cassazione
212/2020).
Orbene, tra i fatti dedotti nel precedente giudizio, posti a base della decisione adottata ex art. 700 c.p.c. e non contestati, stante la contumacia del convenuto, vi è CP_1
la circostanza secondo cui la ricorrente è in possesso di diploma conseguito entro il
19.1.2000, e in particolare nell'a.s. 1993/1994 e di diploma di scuola secondaria superiore.
Da tanto, attraverso un'approfondita disamina delle fonti e delle varie norme in materie succedutesi nel tempo, il primo giudice ha tratto la conseguenza del riconoscimento della equipollenza, ai sensi dell'art. 1 c. 107 L. 24.12.12 n. 228, del titolo accademico in possesso della ricorrente ai diplomi accademici di secondo livello, il quale a sua volta costituisce titolo abilitante all'insegnamento per i diplomati con il nuovo regime, che a tale scopo prevede dei corsi biennali, dopo il triennio.
In particolare, in quel provvedimento è espressamente rimarcato: La L. n. 228 del 2012, infatti, all'art. 1, comma 107, così prescrive: “I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del ”. La norma, dunque, Controparte_4
è chiarissima nell'equiparare il diploma AFAM vecchio ordinamento ai diplomi accademici di secondo livello. Alla luce delle normative vigenti (rispettivamente L.
7 228/2012 e L. 53/2003), perciò, sia i diplomi AFAM vecchio ordinamento che quelli di maturità magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 sono da considerarsi come aventi valore di diplomi accademici di secondo livello. In relazione alla predetta circostanza, appare, pertanto, irragionevole la scelta compiuta dal D.M. 323/2014 che annovera, tra i titoli ritenuti equipollenti all'abilitazione all'insegnamento - che quindi danno accesso alla II fascia – il diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002, mentre non fa alcuna menzione di quello rilasciato ante riforma dalle istituzioni definite
“di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)”. Conseguenza di tale estraneità è la considerazione di coloro i quali si trovino in possesso di quest'ultimo tipo di diploma tra quegli “aspiranti in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto” citati dall'art. 2, comma 1, lettera c del D.M. 323/2014, e quindi la loro collocazione in III fascia.
Peraltro, l'art. 4 della L. 508/1999 di riforma del settore artistico musicale, rubricato
“validità dei diplomi”, dispone quanto segue: “I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione”; proposizione, quest'ultima, che sembrerebbe idonea a considerare
i sopraccitati diplomi come abilitanti all'insegnamento, a prescindere dalla loro classificazione o equipollenza, poi comunque sancita con i diplomi accademici di secondo livello. Sulla scorta delle superiori considerazioni, il dettato del D.M.
323/2014 determina un'irragionevole disparità di trattamento tra posizioni rese analoghe sul piano sostanziale dalla normativa vigente in materia. Da tale ricostruzione, consegue che le odierne ricorrenti, in quanto in possesso di diplomi
AFAM congiuntamente a diplomi di scuola secondaria superiore, devono considerarsi titolari di titoli equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello, con valenza abilitante”.
In buona sostanza, il provvedimento di cui sopra ha ritenuto che sia la stessa legge a stabilire un principio di parificazione tra diplomi rilasciati secondo l'ordinamento previgente, congiunti ad un diploma di scuola secondaria superiore, e diplomi
8 accademici di secondo livello, con conseguente valenza della detta equipollenza anche quanto all'idoneità all'insegnamento.
Pertanto, l'ordinanza del Tribunale di Termini Imerese, sez. lavoro, del 26.06.2017, resa nel proc. n. 215/17, essendo passata in giudicato e, quindi, divenuta irrevocabile perché non impugnata nei termini di legge, fa stato in relazione non solo quanto al diritto della ricorrente a essere inserita in seconda fascia delle graduatorie d'istituto, ma anche a partecipare ai concorsi pubblici.
Nella fattispecie in esame si è in presenza di un giudicato, sia pure emesso in sede cautelare, nel quale è stato dichiarato il diritto della ricorrente all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, ma a tale accertamento il giudicante è pervenuto mediante un ragionamento argomentato sul fondamento del quale – come si
è visto – ha affermato che non vi era ragione di non disporre tale inserimento proprio alla luce del valore del titolo posseduto dalla ricorrente, equipollente a un titolo abilitante all'insegnamento.
Tenuto conto del giudicato, pertanto, non si vede il motivo per il quale, nella specifica fattispecie in esame, l'amministrazione convenuta abbia escluso l'inserimento della ricorrente nella graduatoria regionale di merito.
Va conseguentemente riconosciuto il diritto della ricorrente ad essere inserita, ad ogni fine giuridico, nelle graduatorie regionali di merito stilate all'esito delle operazioni concorsuali della procedura selettiva per la classe di concorso AJ56 di cui al DDG n.
85/2018, con suo conseguente diritto della ricorrente a partecipare, ora per allora, al concorso stesso e comunque a essere inserita nelle graduatorie della classe di concorso
AJ56 sulla base del punteggio risultante dalla documentazione presentata;
infatti, sulla base della medesima argomentazione sopra spesa, la ricorrente non avrebbe dovuto essere esclusa dalla partecipazione al concorso per l'ambito AJ56, per il quale aveva presentato domanda, essendo in possesso di titolo equipollente a quello abilitante alla partecipazione ai concorsi e all'insegnamento.
9 Alla luce del contrasto giurisprudenziale nella materia e della complessità del quadro normativo, appare corretta la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente di cui in epigrafe, così provvede in accoglimento del ricorso:
- dichiara il diritto della ricorrente a essere reinserita, ad ogni fine giuridico, nelle graduatorie regionali di merito stilate all'esito delle operazioni concorsuali della procedura selettiva per la classe di concorso AJ56.
- dichiara il diritto della ricorrente a partecipare, ora per allora, al concorso per l'ambito AJ56 bandito con il decreto in questione e, comunque, a essere inserita nelle graduatorie della classe di concorso AJ56;
- dichiara compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Così deciso, il 14.03.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giorgia Marcatajo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2970/2021 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Parte_1
Esposito e Ciro Santonicola ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Castellamare di Stabia (Na), via Amato n.7
- RICORRENTE –
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante
[...]
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo, ed elettivamente domiciliati in Palermo, in Via V. Villareale n. 6;
- RESISTENTE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.11.2021, la ricorrente in epigrafe indicata ha esposto:
1 - che il Tribunale di Termini Imerese Sez. Lavoro, con provvedimento passato in giudicato relativo al giudizio recante R.G. n. 215/2017 ha riconosciuto al diploma di conservatorio conseguito presso l'Istituto Musicale “V. Bellini” nell'A.S. 1993/1994, unitamente al diploma di maturità valore abilitante quale titolo AFAM vecchio ordinamento ai fini dell'inserimento nella II fascia delle graduatorie di Istituto per le classi di concorso A031, A032, A077 nell'ambito territoriale di Palermo;
- che ella ha partecipato al concorso bandito con DG n° 85 del 1/2/2018 CP_2
per il reclutamento a tempo indeterminato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado che prevedeva l'espletamento della sola prova orale per coloro che avessero un titolo abilitante;
- che, nonostante il possesso di un valido titolo abilitante, non è stata inserita nelle graduatorie regionali di merito approvate dal Direttore Generale dell
[...]
classe AJ56 (strumento musicale nella scuola Controparte_3
secondaria di I grado (pianoforte) in quanto il valore abilitante AFAM, riconosciutole con il provvedimento giurisdizionale, darebbe diritto all'inserimento solo nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e non alla partecipazione al concorso.
Deduceva, in particolare, che sulla base della stessa ordinanza del 26.06.2017, mai reclamata o revocata da successiva sentenza di merito, ella ha visto equiparare il suo titolo AFAM vecchio ordinamento a quelli di nuovo ordinamento, con conseguente riconoscimento del valore abilitante e che ella avrebbe, dunque, partecipato al concorso sulla base di un titolo inoppugnabile.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “Accertare e dichiarare il diritto soggettivo della docente C.F. ad Parte_1 C.F._1
essere inserita nelle graduatorie regionali di merito, scaturite dal concorso “per soli titoli”, ex D.D.G. 85/2018, approvate dal Direttore Generale dell'
[...]
, con riferimento alla classe AJ56 (STRUMENTO MUSICALE Controparte_3
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, ), ordinando, alla Per_1
2 controparte, di porre in essere tutti gli adempimenti ministeriali, previsti dal Bando ex
D.D.G. 85/2018, funzionali al completamento della procedura concorsuale de quo”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le
Amministrazioni convenute, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito e la nullità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem per analogo giudizio definito dal TAR Sicilia - Palermo con sentenza di rigetto n.
2787/2019 del 04.12.2019, divenuta definitiva e pertanto avente autorità di cosa giudicata tra le parti;
nel merito, contestavano la fondatezza del ricorso del quale pertanto, chiedevano il rigetto.
Con ordinanza del 14.08.2023, il Tribunale di Termini Imerese rigettava il ricorso cautelare in corso di causa del 17.07.2023 per assenza del requisito del periculum in mora.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 11.12.2024 per il deposito di note scritte.
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Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione.
In proposito, soccorre la Cassazione a SS.UU., che, con ordinanza n. 8098 /2020, ha ribadito che: "ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda
3 giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario" (sul punto altresì Cass. SS.UU: 26.6.2019 n. 17123).
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che si verte nella specie in tema di domanda che involge la capacità di diritto privato della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001, essendo stato chiesto l'accertamento del diritto della ricorrente a essere reinserita nelle graduatorie regionali di merito stilate all'esito delle operazioni concorsuali di procedura selettiva quanto a una classe di concorso e nelle graduatorie di merito indipendentemente dalla partecipazione a procedura selettiva quanto alle altre due classi di concorso, trattandosi, pertanto, quanto agli atti amministrativi di diniego, di atti di gestione del relativo rapporto di lavoro.
In buona sostanza, in base al petitum sostanziale dedotto in giudizio, l'oggetto della domanda non è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa della docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie;
non risulta proposta in via diretta una domanda di annullamento di atti amministrativi, bensì la domanda della ricorrente risulta preordinata all'accertamento del proprio diritto, uti singulus, all'inserimento nelle graduatorie, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria e dal precedente specifico, anche previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi che detto inserimento precludono, ex art. 63, 1° comma del d.lgs. n. 165/01.
Ne consegue che la giurisdizione si radica in favore del giudice ordinario.
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Parimenti infondata è l' eccezione preliminare di nullità del ricorso ed inammissibilità delle domande per violazione del principio del ne bis in idem.
4 La violazione del principio del ne bis in idem viene ravvisato in relazione alla sentenza
TAR Sicilia n. 2787/2019 del 4.12.2019 (non impugnata nei termini di legge) resa nell'ambito del giudizio instaurato dalla ricorrente avente ad oggetto “annullamento dei decreti m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0037774.16-10-2018,
m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0037780.16-10-2018,
“m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0047323.24-12-2018” e del
“m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0002144.17-01-2019 e del del decreto m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0046767.19-12-2018 e conseguente reinserimento nelle Graduatorie regionali di merito.
Deve negarsi la prospettata litispendenza tra il giudizio civile e quello amministrativo.
Sul piano generale l'istituto della litispendenza, disciplinato dall'art. 39 c.p.c., postula non solo l'identità della controversia, bensì la sua pendenza dinanzi a giudici diversi della giurisdizione ordinaria, non essendo configurabile invece tra giudizi instaurati in diversi ambiti giurisdizionali, rispetto ai quali l'eventuale e potenziale conflitto può risolversi solo attraverso regolamento di giurisdizione, oppure denunciando il conflitto di giurisdizione (cfr. per tutte Cass., Sez. V, 30 luglio 2007, n. 16834 e più recentemente Consiglio di Stato sez IV n 5820/2013).
***
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
I fatti sono pacifici.
È certo, in primo luogo, che con ordinanza ex art.700 c.p.c. emessa da altro giudice di questa sezione in data 26.06.2017 nel proc. n. 215/17, veniva dichiarato il diritto della ricorrente – munita di diploma accademico di conservatorio- a essere inserita nella II fascia delle graduatorie di Istituto per le classi di concorso A031, A032, A077 nell'ambito territoriale di Palermo.
Nella motivazione del detto provvedimento, pacificamente mai impugnato, si legge che la ricorrente ha conseguito il diploma AFAM prima della riforma del 1999 , che “alla luce delle normative vigenti (rispettivamente L. 228/2012 e L. 53/2003), perciò, sia i diplomi AFAM vecchio ordinamento che quelli di maturità magistrale conseguiti entro
5 l'a.s. 2001/2002 sono da considerarsi come aventi valore di diplomi accademici di secondo livello” e che “Peraltro, l'art. 4 della L. 508/1999 di riforma del settore artistico musicale, rubricato “validità dei diplomi”, dispone quanto segue: “I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione”; proposizione, quest'ultima, che sembrerebbe idonea a considerare i sopraccitati diplomi come abilitanti all'insegnamento, a prescindere dalla loro classificazione o equipollenza, poi comunque sancita con i diplomi accademici di secondo livello”, con conseguente assenza di ragione per escludere la ricorrente stessa dalla seconda fascia delle graduatorie d'istituto per le tre classi di concorso sopra menzionate, in conformità alle conclusioni rassegnate con il ricorso cautelare.
È certo, inoltre, che la ricorrente ha partecipato al concorso bandito con DG n° CP_2
85 del 1/2/2018 per il reclutamento a tempo indeterminato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado che prevedeva l'espletamento della sola prova orale per coloro che avessero un titolo abilitante.
Altrettanto certa e documentata è l'esclusione del nominativo della ricorrente dalla graduatoria di regionale merito per mancanza del titolo abilitante previsto dall'art. 3 del D.D.G. 85/2018.
Orbene, occorre valutare se detto provvedimento risulti corretto, alla luce del contenuto dell'ordinanza sopra citata.
Va premesso sul punto che “Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) fa stato a ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, e si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che ne rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico, il che determina un effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi e il petitum” (Cass. n. 5138/2019).
6 Così pure, “L'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune a una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione (v. già Cass. n.
9695/2003), anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo
e a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell'azione; la preclusione a riesaminare la questione implica il vincolo del giudice a decidere la propria regiudicanda in conformità di ciò che si desume dal giudicato, vale a dire implica l'impossibilità di decidere la questione in modo diverso” (Cassazione
212/2020).
Orbene, tra i fatti dedotti nel precedente giudizio, posti a base della decisione adottata ex art. 700 c.p.c. e non contestati, stante la contumacia del convenuto, vi è CP_1
la circostanza secondo cui la ricorrente è in possesso di diploma conseguito entro il
19.1.2000, e in particolare nell'a.s. 1993/1994 e di diploma di scuola secondaria superiore.
Da tanto, attraverso un'approfondita disamina delle fonti e delle varie norme in materie succedutesi nel tempo, il primo giudice ha tratto la conseguenza del riconoscimento della equipollenza, ai sensi dell'art. 1 c. 107 L. 24.12.12 n. 228, del titolo accademico in possesso della ricorrente ai diplomi accademici di secondo livello, il quale a sua volta costituisce titolo abilitante all'insegnamento per i diplomati con il nuovo regime, che a tale scopo prevede dei corsi biennali, dopo il triennio.
In particolare, in quel provvedimento è espressamente rimarcato: La L. n. 228 del 2012, infatti, all'art. 1, comma 107, così prescrive: “I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del ”. La norma, dunque, Controparte_4
è chiarissima nell'equiparare il diploma AFAM vecchio ordinamento ai diplomi accademici di secondo livello. Alla luce delle normative vigenti (rispettivamente L.
7 228/2012 e L. 53/2003), perciò, sia i diplomi AFAM vecchio ordinamento che quelli di maturità magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 sono da considerarsi come aventi valore di diplomi accademici di secondo livello. In relazione alla predetta circostanza, appare, pertanto, irragionevole la scelta compiuta dal D.M. 323/2014 che annovera, tra i titoli ritenuti equipollenti all'abilitazione all'insegnamento - che quindi danno accesso alla II fascia – il diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002, mentre non fa alcuna menzione di quello rilasciato ante riforma dalle istituzioni definite
“di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)”. Conseguenza di tale estraneità è la considerazione di coloro i quali si trovino in possesso di quest'ultimo tipo di diploma tra quegli “aspiranti in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto” citati dall'art. 2, comma 1, lettera c del D.M. 323/2014, e quindi la loro collocazione in III fascia.
Peraltro, l'art. 4 della L. 508/1999 di riforma del settore artistico musicale, rubricato
“validità dei diplomi”, dispone quanto segue: “I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione”; proposizione, quest'ultima, che sembrerebbe idonea a considerare
i sopraccitati diplomi come abilitanti all'insegnamento, a prescindere dalla loro classificazione o equipollenza, poi comunque sancita con i diplomi accademici di secondo livello. Sulla scorta delle superiori considerazioni, il dettato del D.M.
323/2014 determina un'irragionevole disparità di trattamento tra posizioni rese analoghe sul piano sostanziale dalla normativa vigente in materia. Da tale ricostruzione, consegue che le odierne ricorrenti, in quanto in possesso di diplomi
AFAM congiuntamente a diplomi di scuola secondaria superiore, devono considerarsi titolari di titoli equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello, con valenza abilitante”.
In buona sostanza, il provvedimento di cui sopra ha ritenuto che sia la stessa legge a stabilire un principio di parificazione tra diplomi rilasciati secondo l'ordinamento previgente, congiunti ad un diploma di scuola secondaria superiore, e diplomi
8 accademici di secondo livello, con conseguente valenza della detta equipollenza anche quanto all'idoneità all'insegnamento.
Pertanto, l'ordinanza del Tribunale di Termini Imerese, sez. lavoro, del 26.06.2017, resa nel proc. n. 215/17, essendo passata in giudicato e, quindi, divenuta irrevocabile perché non impugnata nei termini di legge, fa stato in relazione non solo quanto al diritto della ricorrente a essere inserita in seconda fascia delle graduatorie d'istituto, ma anche a partecipare ai concorsi pubblici.
Nella fattispecie in esame si è in presenza di un giudicato, sia pure emesso in sede cautelare, nel quale è stato dichiarato il diritto della ricorrente all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, ma a tale accertamento il giudicante è pervenuto mediante un ragionamento argomentato sul fondamento del quale – come si
è visto – ha affermato che non vi era ragione di non disporre tale inserimento proprio alla luce del valore del titolo posseduto dalla ricorrente, equipollente a un titolo abilitante all'insegnamento.
Tenuto conto del giudicato, pertanto, non si vede il motivo per il quale, nella specifica fattispecie in esame, l'amministrazione convenuta abbia escluso l'inserimento della ricorrente nella graduatoria regionale di merito.
Va conseguentemente riconosciuto il diritto della ricorrente ad essere inserita, ad ogni fine giuridico, nelle graduatorie regionali di merito stilate all'esito delle operazioni concorsuali della procedura selettiva per la classe di concorso AJ56 di cui al DDG n.
85/2018, con suo conseguente diritto della ricorrente a partecipare, ora per allora, al concorso stesso e comunque a essere inserita nelle graduatorie della classe di concorso
AJ56 sulla base del punteggio risultante dalla documentazione presentata;
infatti, sulla base della medesima argomentazione sopra spesa, la ricorrente non avrebbe dovuto essere esclusa dalla partecipazione al concorso per l'ambito AJ56, per il quale aveva presentato domanda, essendo in possesso di titolo equipollente a quello abilitante alla partecipazione ai concorsi e all'insegnamento.
9 Alla luce del contrasto giurisprudenziale nella materia e della complessità del quadro normativo, appare corretta la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente di cui in epigrafe, così provvede in accoglimento del ricorso:
- dichiara il diritto della ricorrente a essere reinserita, ad ogni fine giuridico, nelle graduatorie regionali di merito stilate all'esito delle operazioni concorsuali della procedura selettiva per la classe di concorso AJ56.
- dichiara il diritto della ricorrente a partecipare, ora per allora, al concorso per l'ambito AJ56 bandito con il decreto in questione e, comunque, a essere inserita nelle graduatorie della classe di concorso AJ56;
- dichiara compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Così deciso, il 14.03.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giorgia Marcatajo
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