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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. - presidente - Per_1
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 121/2022 R.G.
T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Giuseppe Fiorentino;
Parte_1
- ATTRICE -
E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Emiliano d'Alessandro; CP_1
- CONVENUTO - N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: Separazione personale. CONCLUSIONI: all'udienza del 27.11.2024 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni declinate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.; il P.M. presentava le sue conclusioni con nota del 03.12.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il 29.12.2021 chiedeva al Tribunale di Bari Parte_1 di dichiarare la sua separazione personale dal marito e di adottare ogni CP_1 consequenziale provvedimento di giustizia, con addebito al marito.
La ricorrente premetteva di aver contratto matrimonio concordatario col in Bitonto il CP_1
03.09.1988, dal quale erano nati i figli (alla nascita ), ed (nati, Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 rispettivamente, il 07.03.1992, il 17.03.1997 ed il 20.11.1998), ormai economicamente autosufficienti. Chiedeva che venisse a lei assegnata la casa familiare con obbligo a carico del di pagare il CP_1 relativo canone di locazione e che fosse posto a carico del marito un assegno di mantenimento in suo favore di € 700,00 mensili “o di quel diverso maggiore o minore importo…”, oltre Istat. Fissata la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio , contestando l'avversa CP_1 prospettazione dei fatti ed acconsentendo che venisse dichiarata la loro separazione personale ma con addebito a carico della moglie. Chiedeva che venisse rigettata l'avversa richiesta di assegnazione della casa familiare e di riconoscimento di un assegno di mantenimento muliebre.
All'esito della comparizione personale dei coniugi all'udienza presidenziale del 18.03.2022, il
Presidente F.F. con ordinanza del 19.03.2022 autorizzava i coniugi a vivere separati e poneva a carico del marito € 800,00 a titolo di assegno di mantenimento muliebre da versare a decorrere da gennaio 2022, oltre all'adeguamento annuale Istat, pagamento da effettuarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
infine, rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore.
1 Avverso tale ordinanza il proponeva reclamo ex art. 708 u.c. c.p.c. innanzi alla Corte di CP_1
Appello di Bari affinché disponesse la riduzione dell'assegno di mantenimento. Con ordinanza del 29.09.2022 la Corte d'Appello di Bari rigettava il reclamo interposto dal CP_1 e, per l'effetto, confermava integralmente la citata ordinanza presidenziale. Depositate le memorie integrative, in data 21.06.2022 veniva emessa sentenza parziale n. 2533/2022 dichiarativa della separazione personale dei coniugi e con contestuale ordinanza il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza del 07.04.2023 il G.I. dichiarava l'inammissibilità sia della memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n.1 c.p.c. (e dei relativi allegati), depositata tardivamente da parte ricorrente sia della memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c., depositata tardivamente da parte resistente;
dichiarava, altresì, l'inammissibilità sia del contenuto della memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. di parte ricorrente nella parte in cui consisteva in una mera trascrizione della memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. (già dichiarata inammissibile) sia dei documenti dal n. 32 al n. 39 allegati alla citata memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. sia dei documenti allegati a quest'ultima memoria che non fossero sopravvenuti;
ammetteva in parte le prove richieste;
formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “- rinuncia alle reciproche domande di addebito;
- conferma dell'ordinanza presidenziale del 19.03.2022 (assegno di mantenimento muliebre pari ad € 800,00 mensili da versarsi in favore della ntro il giorno 10 di ogni mese, rivalutato annualmente secondo gli indici Pt_1
ISTAT), in ragione della evidente disparità reddituale tra le parti;
- rinuncia alla domanda proposta dalla ricorrente volta ad ottenere dal resistente un contributo locativo di € 400,00 mensili (peraltro, non più riproposta da costei sin dalla memoria integrativa e quindi da intendersi implicitamente rinunciata); - compensazione delle spese di lite” e rinviava la causa, per l'interrogatorio formale della ricorrente, in caso di omessa adesione alla proposta conciliativa, all'udienza del 06.12.2023.
Infine, all'udienza del 27.11.2024 il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, sulla scorta delle conclusioni precisate a verbale dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. concludeva con propria nota del 03.12.2024, chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Emessa sentenza parziale sullo stato in data 21.06.2022, restano da deliberare con sentenza unicamente le questioni accessorie.
2.- Riguardo le reciproche domande di addebito, entrambe devono essere rigettate, non avendo le parti assolto il relativo onere probatorio. E' risaputo che la pronuncia di addebito della separazione postula che la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza o di grave pregiudizio per la prole sia imputabile ai comportamenti coscienti e volontari di uno dei coniugi: l'addebito, dunque, presuppone la prova rigorosa non solo del comportamento oggettivamente riprovevole e dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole, ma anche del rapporto eziologico tra la condotta contraria ai doveri del matrimonio ed il suo fallimento. Infatti, come insegna la S. C., “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 C. C. pone a carico dei coniugi essendo, invece, necessario, accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. L'accertamento dell'efficacia causale delle violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro” (cfr., fra le tante, Cass. Civ. Sez. I, 25/3/2003 n. 4367).
Ne consegue che il contegno contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., per essere fonte di addebitabilità della separazione, deve essere la causa della cessazione dell'affectio maritalis e non invece il suo effetto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25/3/2003 n. 4367 e Cassaz. Civ., Sez. I, 7/9/99 n.
2 9472), “…essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza e in conseguenza di essa…” (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
29/10/2002 n. 15223 e Cass. Civ., Sez. I, 29/9/2001 n. 12130).
2.1.- Sul punto specifico la ha dedotto che la crisi della coppia sarebbe imputabile al Pt_1 marito per “infedeltà anche virtuale e dei comportamenti (sinteticamente) irrispettosi nei confronti della ricorrente”. Quanto alla asserita infedeltà deve rilevarsi che gli allegati 22 e 23 del ricorso depositato in data
29.12.2021 (attestanti presunte infedeltà) sono inservibili, non essendo possibile determinare da tali chat né se il mittente sia il né l'anno a cui siano riconducibili. CP_1 In ogni caso, non risulta provata l'incidenza causale di tali presunte condotte sull'insorgenza della crisi coniugale, tenuto conto sia che non è stata fornita alcuna prova in ordine all'avvenuta scoperta da parte della delle menzionate “relazioni” prima dell'insorgenza della crisi sia che la Pt_1 stessa ascoltata dai Carabinieri in data 29.07.2021, non ha incluso l'infedeltà del marito Pt_1 tra le cause della sua determinazione a separarsi: “la cosa che mi ha spinto in data 17 luglio 2021 a chiedere la separazione del a mezzo di lettera raccomandata da parte del mio legale CP_1 di fiducia è l'ormai insanabile incompatibilità caratteriale che intercorre tra noi in quanto sono stanca di essere trattata come una serva […] Voglio precisare che già dalla fine del mese di giugno del corrente anno, ho notificato al che a causa del suo predetto comportamento tenuto CP_1 in tutti questi anni e vista l'ormai incompatibilità caratteriale esistente tra noi, il nostro rapporto non aveva più motivo di esistere e che ero intenzionata a chiedere la separazione da lui, ma egli nonostante i miei ripetuti avvisi in tal senso, ha continuato a far finta di nulla…” (cfr. all. 13 al ricorso di separazione depositato in data 29.12.2021).
Pertanto, tale motivo di addebito risulta infondato. Quanto ai comportamenti (“sinteticamente”) irrispettosi tenuti dal , ai fini della pronuncia di CP_1 addebito, occorre valutare unicamente quelli intervenuti prima della determinazione della i separarsi dal . Pt_1 CP_1 Innanzitutto, la stessa attrice riferisce di aver sempre “sopportato” il comportamento del (“per CP_1 amore dei figli non volendo disgregare la famiglia, credendo che potesse cambiare” cfr. pag. 5 del ricorso di separazione depositato in data 29.12.2021) sino all'avvenuto raggiungimento dell'autosufficienza da parte dei figli. Riferisce altresì, come già innanzi premesso, nella denuncia querela sporta ai Carabinieri di Molfetta in data 29.07.2021(cfr. all. 13 al ricorso di separazione), che “già alla fine del mese di giugno” aveva notificato al la sua volontà di procedere alla separazione, atteso che il loro rapporto “non CP_1 aveva più motivo di esistere”. Come già precisato, ai fini della pronuncia di addebito risultano rilevanti unicamente quei fatti potenzialmente idonei a causare una frattura nel rapporto coniugale: nel caso di specie, i fatti successivi “al raggiungimento dell'autosufficienza da parte dei figli” (essendo stati, quelli precedenti, perdonati/tollerati dalla moglie) ed antecedenti alla “fine del mese di giugno”. Ne consegue l'assoluta irrilevanza dei fatti e della documentazione depositata che sia successiva a tale intervallo di tempo (ci si riferisce, in particolare, al referto del pronto soccorso datato 27.07.2021 attestante “stato di ansia non specificato” della alle successive querele e alle foto della Pt_1 chat del gruppo di famiglia, riportate a luglio/agosto 2021 e comunque attestanti un rapporto coniugale già irrimediabilmente compromesso), che sebbene siano anteriore al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio separativo (effettuato dalla a dicembre 2021) sono Pt_1 comunque posteriori sia “alla fine del mese di giugno” sia al momento in cui la iferisce Pt_1 di aver notificato formalmente al la sua volontà di procedere alla separazione (raccomandata CP_1 del 17.07.2021 ricevuta il 21.07.2021, in atti), fatto attestante di per sé la già avvenuta recisione del vincolo coniugale.
3 A tal proposito, in relazione a questa specifica finestra temporale, non solo la ricorrente non ha riferito con sufficiente precisione di alcun episodio rilevante ai fini della crisi coniugale ma neppure i lamentati comportamenti tenuti dal sono stati provati. CP_1
Per tale motivo la domanda è infondata.
In definitiva, la ricorrente non ha assolto all'onere probatorio su di lei gravante, omettendo di fornire la prova rigorosa dell'incidenza causale dei fatti da lei allegati sulla rottura del vincolo coniugale.
2.2.- Parimenti, infondata è la domanda di addebito formulata dal . CP_1 Del pari, con riferimento al periodo temporale poc'anzi indicato, non risulta raggiunto il sufficiente standard probatorio né del fatto che la abbia intrattenuto una relazione extraconiugale Pt_1 prima dell'insorgenza della crisi coniugale né dell'eventuale nesso tra questa e la predetta crisi. Sono altresì privi di rilevanza i fatti contenuti nella relazione investigativa depositata dal in CP_1 data 18.05.2022 in quanto avente ad oggetti fatti avvenuti successivamente all'insorgere della crisi coniugale (fatti avvenuti, in particolare, tra il 27.07.2021 ed il 16.08.2021 ed, in ogni caso, irrilevanti ed inconferenti), tant'è che risulta per tabulas che l'attività investigativa venne svolta dal 27.07.2021 al 16.08.2021, mentre la mail riprodotta all'interno della stessa relazione non può avere alcuna rilevanza attesa l'impossibilità di accertare la data in cui la stessa sarebbe stata inviata. Inoltre, non risulta agli atti alcuna confessione da parte della considerato che all'udienza Pt_1 del 06.12.2023 di espletamento dell'interrogatorio formale deferito alla al contrario di Pt_1 quanto sostenuto dal resistente nei propri scritti conclusivi, la non ha confermato i Pt_1 capitoli di prova deferiti.
Neppure risulta provato che la riferita relazione abbia indotto la a volersi separare dal Pt_1 marito. Per tali ragioni deve essere rigettata anche la domanda di addebito del . CP_1
3.- In merito alla domanda della di assegnazione della casa coniugale, con obbligo a Pt_1 carico del di pagare il relativo canone di locazione, devesi rilevare (così come già anticipato CP_1 con ordinanza istruttoria del 07.04.2023) che la stessa non risulta essere stata riproposta dalla sin dalla memoria integrativa (tant'è che all'udienza di precisazione delle conclusioni Pt_1 del 27.11.2024 è stata richiesta dal procuratore della ricorrente la sola pronuncia sull'addebito e sulla conferma dell'assegno di mantenimento, col favore delle spese e con distrazione), motivo per cui deve intendersi implicitamente rinunciata, il che comporta che debba dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla stessa.
Sulla ritualità della predetta rinuncia non sorgono dubbi, atteso che, trattandosi di una rinuncia all'azione e non di una rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., la stessa non necessita dell'accettazione di controparte, è sufficiente che sia formulata dal procuratore della parte costituita e comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere (ex multis, Cass. Civ., Sez. III, n. 23749 del 14.11.2011 e Cass. Civ. n. 18255 del 10.09.2004 secondo cui: “la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere…”).
4.- Venendo alle questioni di natura economica, l'ordinanza presidenziale del 19.03.2022, deve essere confermata con riferimento all'assegno di mantenimento in favore della moglie, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese in favore della ella misura di € 800,00 mensili a decorrere Pt_1 dal mese di gennaio 2022, oltre gli aggiornamenti Istat maturati e maturandi. Invero, sebbene la moglie all'udienza presidenziale del 18.03.2022 abbia ammesso di avere lavorato in passato, circostanza già peraltro presa in considerazione dal Presidente F.F. ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento provvisorio, ha poi dedotto che in costanza di matrimonio si è dedicata all'accudimento della prole ed al marito, seguendolo nelle varie sedi lavorative (anche fuori regione) che venivano a lui assegnate ai fini della propria progressione di carriera nell'arma dei Carabinieri. La adempiendo all'ordine impartito all'udienza di precisazione delle conclusioni del Pt_1
27.11.2024, ha depositato le dichiarazioni fiscali dell'ultimo triennio, dalla quale risultano i seguenti redditi complessivi lordi (già comprensivi dell'assegno di mantenimento): Unico 24 di € 15.785,00,
4 Unico 2023 di € 14.922,00, Unico 2022 di € 5.322,00, quest'ultimo non includente l'assegno di mantenimento perché all'epoca non le era stato ancora riconosciuto (cfr. allegati alla comparsa conclusionale depositata in data 25.01.2025), redditi comunque nettamente inferiori a quelli del
: ovvero 730/24 di € 52.551,00, Unico 23 di € 51.513,00, 730/22 di € 47.890,00 (depositati CP_1 con comparsa conclusionale del 27.01.2025), Unico 2021 di € 46.601,00 e Unico 2020 di € 45.387,00
(allegati all'originaria comparsa di costituzione).
E ciò senza dimenticare che il matrimonio è durato quasi 33 anni, lasso temporale che può indurre a concludere che tra i coniugi si era consolidata quell'affectio coniugalis che costituisce la base del dovere di solidarietà fondante il diritto del c.d. “coniuge debole” all'assegno di mantenimento, che viene attribuito al coniuge economicamente più debole proprio allo scopo di evitare il deterioramento delle precedenti condizioni di vita del coniuge richiedente, il che di per sé esclude che nel caso di specie possa elidersi o ridursi l'assegno di mantenimento muliebre. Inoltre, la d oggi ha compiuto 58 anni, età anagrafica che ne limita considerevolmente Pt_1 il suo reinserimento nel mondo lavorativo (tenuto conto che costei non ha più lavorato dal lontano
2013), e la sua unica entrata è limitata (escluso l'assegno di mantenimento) all'incameramento di un canone locativo di circa € 450,00 mensili (con un reddito da fabbricato lordo di circa € 5.000,00 annui) poiché le restanti unità immobiliari di cui risulta comproprietaria sarebbero infruttuose. Pertanto, il Collegio ritiene che allo stato l'importo de quo sia ancora congruo, considerato che sono passati appena tre anni dall'emissione dell'ordinanza presidenziale, per converso, un'eventuale diminuzione del quantum debendi, in ossequio alla pretesa azionata in via subordinata sul punto dal
, renderebbe l'ammontare dell'assegno inidoneo al soddisfo dei bisogni di sostentamento della CP_1
Pt_1
Ad ogni buon conto, il ricorrente non ha fornito la necessaria prova di stabili e significativi decrementi reddituali (al contrario, dall'ultima dichiarazione depositata risulta un incremento reddituale di circa
€ 6.000,00 annui rispetto all'epoca dell'udienza presidenziale), che possano giustificare un'equa e proporzionale riduzione dell'assegno di cui trattasi, né, per converso, ha fornito alcuna prova volta a dimostrare il raggiungimento di una stabile autosufficienza economica o comunque di una idonea capacità lavorativa della Pt_1
Va comunque evidenziato che il oltre ad essere proprietario di alcuni immobili (asseritamente CP_1 improduttivi di redditi e di cui uno volontariamente concesso in comodato gratuito al figlio, peraltro già intestatario di altro immobile), è altresì proprietario di ben 4 autovetture, di cui una Jaguar immatricolata nel 2016 e da costui acquistata nel 2021 (circostanze rimaste incontestate e risultanti per tabulas), circostanze tutte che dimostrano una sua cospicua capacità economica.
La circostanza che egli paghi la rata del mutuo per il figlio (alla nascita ) non è una circostanza Per_3 sopravvenuta (trattasi di un mutuo ventennale, invero, risalente al 2011) e comunque egli è cointestatario di detto mutuo unitamente al figlio (si precisa che la e è solo garante, al Pt_1 contrario da quanto assunto da controparte); parimenti i finanziamenti da lui contratti non rappresentano un fatto nuovo rispetto all'epoca presidenziale (peraltro, contratti, ad esempio, per l'acquisto dell'autovettura Jaguar e, dunque, per scopi voluttuari).
Quanto alla presunta instaurazione da parte della di una stabile convivenza con tale Pt_1
(circostanza dedotta dal , per la prima volta, in comparsa conclusionale ed Persona_6 CP_1
a supporto dell'istanza di revoca dell'assegno di mantenimento muliebre), va precisato che dalla relazione investigativa allegata dal alla memoria depositata in data 18.05.2022 (considerata, CP_1 invece, l'inammissibilità per tardività dell'ulteriore relazione investigativa da lui allegata solo alla comparsa conclusionale depositata in data 27.01.2025, trattandosi di documentazione riferita a fatti accaduti nel 2023 e quindi anzitempo producibile ma, in ogni caso, inammissibile perché sottratta al principio del contraddittorio al pari della nota dei Carabinieri di Maruggio del marzo 2023 allegata alla medesima comparsa conclusionale) non è possibile ritenere soddisfatto l'onere probatorio riguardo all'instaurazione di una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, di un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner, circostanza
5 che darebbe la stura al venir meno dell'obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e quindi al diritto all'assegno. Non essendoci alcuna prova in ordine alla coabitazione degli stessi, ad esclusione della menzionata relazione investigativa, da considerarsi quale prova “atipica”, dunque avente valore meramente indiziario, non può ritenersi soddisfatto il requisito della “prova rigorosa” necessario ai fini della pronuncia de quo (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 12/12/2023 n. 34728).
5.- Infine, devesi rigettare la domanda della formulata nella memoria di replica Pt_1 depositata il 12.02.2025, di “condanna del resistente ex art. 96 commi 3 e 4 cpc considerato il contenuto spiccatamente violativo dei principi ex art. 88 cpc dell'avversa conclusionale 27.01.2025”, essendosi il convenuto limitato ad esercitare il proprio diritto di difesa ex art. 24 Cost.
6.- La soccombenza del in ordine alla domanda di revoca e/o riduzione dell'assegno di CP_1 mantenimento muliebre e nel procedimento di reclamo, impone di condannarlo al pagamento di 2/3 delle spese processuali, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 147/2022 (dovendosi applicare i parametri vigenti all'esaurimento della prestazione difensiva), ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 e tenuto conto della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, includenti la fase del reclamo), con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Viceversa, la reciproca soccombenza in ordine alle domande di addebito della separazione e la soccombenza della ull'istanza ex art. 96 c.p.c., giustifica la compensazione del residuo Pt_1
1/3 delle spese processuali.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 29.12.2021 da nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede:
1. rigetta le reciproche domande di addebito;
2. dichiara cessata la materia del contendere, per intervenuta rinuncia, in ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale con correlato obbligo di versamento del canone locativo, proposta dalla Pt_1
3. conferma l'ordinanza presidenziale del 19.03.2022 in ordine all'assegno di mantenimento muliebre posto a carico del e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese nella misura CP_1 di € 800,00 mensili a decorrere dal mese di gennaio 2022, oltre aggiornamenti Istat maturati e maturandi;
4. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla Pt_1
5. condanna al pagamento di 2/3 delle spese processuali, che liquida in CP_1 complessivi € 5.175,33 di cui € 5.077,33 (pari ai 2/3) per compensi ed € 98,00 per spese documentate, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
6. compensa il residuo 1/3 delle spese processuali;
7. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari il 1 aprile 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
6
SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. - presidente - Per_1
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 121/2022 R.G.
T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Giuseppe Fiorentino;
Parte_1
- ATTRICE -
E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Emiliano d'Alessandro; CP_1
- CONVENUTO - N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: Separazione personale. CONCLUSIONI: all'udienza del 27.11.2024 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni declinate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.; il P.M. presentava le sue conclusioni con nota del 03.12.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il 29.12.2021 chiedeva al Tribunale di Bari Parte_1 di dichiarare la sua separazione personale dal marito e di adottare ogni CP_1 consequenziale provvedimento di giustizia, con addebito al marito.
La ricorrente premetteva di aver contratto matrimonio concordatario col in Bitonto il CP_1
03.09.1988, dal quale erano nati i figli (alla nascita ), ed (nati, Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 rispettivamente, il 07.03.1992, il 17.03.1997 ed il 20.11.1998), ormai economicamente autosufficienti. Chiedeva che venisse a lei assegnata la casa familiare con obbligo a carico del di pagare il CP_1 relativo canone di locazione e che fosse posto a carico del marito un assegno di mantenimento in suo favore di € 700,00 mensili “o di quel diverso maggiore o minore importo…”, oltre Istat. Fissata la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio , contestando l'avversa CP_1 prospettazione dei fatti ed acconsentendo che venisse dichiarata la loro separazione personale ma con addebito a carico della moglie. Chiedeva che venisse rigettata l'avversa richiesta di assegnazione della casa familiare e di riconoscimento di un assegno di mantenimento muliebre.
All'esito della comparizione personale dei coniugi all'udienza presidenziale del 18.03.2022, il
Presidente F.F. con ordinanza del 19.03.2022 autorizzava i coniugi a vivere separati e poneva a carico del marito € 800,00 a titolo di assegno di mantenimento muliebre da versare a decorrere da gennaio 2022, oltre all'adeguamento annuale Istat, pagamento da effettuarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
infine, rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore.
1 Avverso tale ordinanza il proponeva reclamo ex art. 708 u.c. c.p.c. innanzi alla Corte di CP_1
Appello di Bari affinché disponesse la riduzione dell'assegno di mantenimento. Con ordinanza del 29.09.2022 la Corte d'Appello di Bari rigettava il reclamo interposto dal CP_1 e, per l'effetto, confermava integralmente la citata ordinanza presidenziale. Depositate le memorie integrative, in data 21.06.2022 veniva emessa sentenza parziale n. 2533/2022 dichiarativa della separazione personale dei coniugi e con contestuale ordinanza il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza del 07.04.2023 il G.I. dichiarava l'inammissibilità sia della memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n.1 c.p.c. (e dei relativi allegati), depositata tardivamente da parte ricorrente sia della memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c., depositata tardivamente da parte resistente;
dichiarava, altresì, l'inammissibilità sia del contenuto della memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. di parte ricorrente nella parte in cui consisteva in una mera trascrizione della memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. (già dichiarata inammissibile) sia dei documenti dal n. 32 al n. 39 allegati alla citata memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. sia dei documenti allegati a quest'ultima memoria che non fossero sopravvenuti;
ammetteva in parte le prove richieste;
formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “- rinuncia alle reciproche domande di addebito;
- conferma dell'ordinanza presidenziale del 19.03.2022 (assegno di mantenimento muliebre pari ad € 800,00 mensili da versarsi in favore della ntro il giorno 10 di ogni mese, rivalutato annualmente secondo gli indici Pt_1
ISTAT), in ragione della evidente disparità reddituale tra le parti;
- rinuncia alla domanda proposta dalla ricorrente volta ad ottenere dal resistente un contributo locativo di € 400,00 mensili (peraltro, non più riproposta da costei sin dalla memoria integrativa e quindi da intendersi implicitamente rinunciata); - compensazione delle spese di lite” e rinviava la causa, per l'interrogatorio formale della ricorrente, in caso di omessa adesione alla proposta conciliativa, all'udienza del 06.12.2023.
Infine, all'udienza del 27.11.2024 il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, sulla scorta delle conclusioni precisate a verbale dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. concludeva con propria nota del 03.12.2024, chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Emessa sentenza parziale sullo stato in data 21.06.2022, restano da deliberare con sentenza unicamente le questioni accessorie.
2.- Riguardo le reciproche domande di addebito, entrambe devono essere rigettate, non avendo le parti assolto il relativo onere probatorio. E' risaputo che la pronuncia di addebito della separazione postula che la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza o di grave pregiudizio per la prole sia imputabile ai comportamenti coscienti e volontari di uno dei coniugi: l'addebito, dunque, presuppone la prova rigorosa non solo del comportamento oggettivamente riprovevole e dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole, ma anche del rapporto eziologico tra la condotta contraria ai doveri del matrimonio ed il suo fallimento. Infatti, come insegna la S. C., “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 C. C. pone a carico dei coniugi essendo, invece, necessario, accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. L'accertamento dell'efficacia causale delle violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro” (cfr., fra le tante, Cass. Civ. Sez. I, 25/3/2003 n. 4367).
Ne consegue che il contegno contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., per essere fonte di addebitabilità della separazione, deve essere la causa della cessazione dell'affectio maritalis e non invece il suo effetto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25/3/2003 n. 4367 e Cassaz. Civ., Sez. I, 7/9/99 n.
2 9472), “…essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza e in conseguenza di essa…” (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
29/10/2002 n. 15223 e Cass. Civ., Sez. I, 29/9/2001 n. 12130).
2.1.- Sul punto specifico la ha dedotto che la crisi della coppia sarebbe imputabile al Pt_1 marito per “infedeltà anche virtuale e dei comportamenti (sinteticamente) irrispettosi nei confronti della ricorrente”. Quanto alla asserita infedeltà deve rilevarsi che gli allegati 22 e 23 del ricorso depositato in data
29.12.2021 (attestanti presunte infedeltà) sono inservibili, non essendo possibile determinare da tali chat né se il mittente sia il né l'anno a cui siano riconducibili. CP_1 In ogni caso, non risulta provata l'incidenza causale di tali presunte condotte sull'insorgenza della crisi coniugale, tenuto conto sia che non è stata fornita alcuna prova in ordine all'avvenuta scoperta da parte della delle menzionate “relazioni” prima dell'insorgenza della crisi sia che la Pt_1 stessa ascoltata dai Carabinieri in data 29.07.2021, non ha incluso l'infedeltà del marito Pt_1 tra le cause della sua determinazione a separarsi: “la cosa che mi ha spinto in data 17 luglio 2021 a chiedere la separazione del a mezzo di lettera raccomandata da parte del mio legale CP_1 di fiducia è l'ormai insanabile incompatibilità caratteriale che intercorre tra noi in quanto sono stanca di essere trattata come una serva […] Voglio precisare che già dalla fine del mese di giugno del corrente anno, ho notificato al che a causa del suo predetto comportamento tenuto CP_1 in tutti questi anni e vista l'ormai incompatibilità caratteriale esistente tra noi, il nostro rapporto non aveva più motivo di esistere e che ero intenzionata a chiedere la separazione da lui, ma egli nonostante i miei ripetuti avvisi in tal senso, ha continuato a far finta di nulla…” (cfr. all. 13 al ricorso di separazione depositato in data 29.12.2021).
Pertanto, tale motivo di addebito risulta infondato. Quanto ai comportamenti (“sinteticamente”) irrispettosi tenuti dal , ai fini della pronuncia di CP_1 addebito, occorre valutare unicamente quelli intervenuti prima della determinazione della i separarsi dal . Pt_1 CP_1 Innanzitutto, la stessa attrice riferisce di aver sempre “sopportato” il comportamento del (“per CP_1 amore dei figli non volendo disgregare la famiglia, credendo che potesse cambiare” cfr. pag. 5 del ricorso di separazione depositato in data 29.12.2021) sino all'avvenuto raggiungimento dell'autosufficienza da parte dei figli. Riferisce altresì, come già innanzi premesso, nella denuncia querela sporta ai Carabinieri di Molfetta in data 29.07.2021(cfr. all. 13 al ricorso di separazione), che “già alla fine del mese di giugno” aveva notificato al la sua volontà di procedere alla separazione, atteso che il loro rapporto “non CP_1 aveva più motivo di esistere”. Come già precisato, ai fini della pronuncia di addebito risultano rilevanti unicamente quei fatti potenzialmente idonei a causare una frattura nel rapporto coniugale: nel caso di specie, i fatti successivi “al raggiungimento dell'autosufficienza da parte dei figli” (essendo stati, quelli precedenti, perdonati/tollerati dalla moglie) ed antecedenti alla “fine del mese di giugno”. Ne consegue l'assoluta irrilevanza dei fatti e della documentazione depositata che sia successiva a tale intervallo di tempo (ci si riferisce, in particolare, al referto del pronto soccorso datato 27.07.2021 attestante “stato di ansia non specificato” della alle successive querele e alle foto della Pt_1 chat del gruppo di famiglia, riportate a luglio/agosto 2021 e comunque attestanti un rapporto coniugale già irrimediabilmente compromesso), che sebbene siano anteriore al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio separativo (effettuato dalla a dicembre 2021) sono Pt_1 comunque posteriori sia “alla fine del mese di giugno” sia al momento in cui la iferisce Pt_1 di aver notificato formalmente al la sua volontà di procedere alla separazione (raccomandata CP_1 del 17.07.2021 ricevuta il 21.07.2021, in atti), fatto attestante di per sé la già avvenuta recisione del vincolo coniugale.
3 A tal proposito, in relazione a questa specifica finestra temporale, non solo la ricorrente non ha riferito con sufficiente precisione di alcun episodio rilevante ai fini della crisi coniugale ma neppure i lamentati comportamenti tenuti dal sono stati provati. CP_1
Per tale motivo la domanda è infondata.
In definitiva, la ricorrente non ha assolto all'onere probatorio su di lei gravante, omettendo di fornire la prova rigorosa dell'incidenza causale dei fatti da lei allegati sulla rottura del vincolo coniugale.
2.2.- Parimenti, infondata è la domanda di addebito formulata dal . CP_1 Del pari, con riferimento al periodo temporale poc'anzi indicato, non risulta raggiunto il sufficiente standard probatorio né del fatto che la abbia intrattenuto una relazione extraconiugale Pt_1 prima dell'insorgenza della crisi coniugale né dell'eventuale nesso tra questa e la predetta crisi. Sono altresì privi di rilevanza i fatti contenuti nella relazione investigativa depositata dal in CP_1 data 18.05.2022 in quanto avente ad oggetti fatti avvenuti successivamente all'insorgere della crisi coniugale (fatti avvenuti, in particolare, tra il 27.07.2021 ed il 16.08.2021 ed, in ogni caso, irrilevanti ed inconferenti), tant'è che risulta per tabulas che l'attività investigativa venne svolta dal 27.07.2021 al 16.08.2021, mentre la mail riprodotta all'interno della stessa relazione non può avere alcuna rilevanza attesa l'impossibilità di accertare la data in cui la stessa sarebbe stata inviata. Inoltre, non risulta agli atti alcuna confessione da parte della considerato che all'udienza Pt_1 del 06.12.2023 di espletamento dell'interrogatorio formale deferito alla al contrario di Pt_1 quanto sostenuto dal resistente nei propri scritti conclusivi, la non ha confermato i Pt_1 capitoli di prova deferiti.
Neppure risulta provato che la riferita relazione abbia indotto la a volersi separare dal Pt_1 marito. Per tali ragioni deve essere rigettata anche la domanda di addebito del . CP_1
3.- In merito alla domanda della di assegnazione della casa coniugale, con obbligo a Pt_1 carico del di pagare il relativo canone di locazione, devesi rilevare (così come già anticipato CP_1 con ordinanza istruttoria del 07.04.2023) che la stessa non risulta essere stata riproposta dalla sin dalla memoria integrativa (tant'è che all'udienza di precisazione delle conclusioni Pt_1 del 27.11.2024 è stata richiesta dal procuratore della ricorrente la sola pronuncia sull'addebito e sulla conferma dell'assegno di mantenimento, col favore delle spese e con distrazione), motivo per cui deve intendersi implicitamente rinunciata, il che comporta che debba dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla stessa.
Sulla ritualità della predetta rinuncia non sorgono dubbi, atteso che, trattandosi di una rinuncia all'azione e non di una rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., la stessa non necessita dell'accettazione di controparte, è sufficiente che sia formulata dal procuratore della parte costituita e comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere (ex multis, Cass. Civ., Sez. III, n. 23749 del 14.11.2011 e Cass. Civ. n. 18255 del 10.09.2004 secondo cui: “la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere…”).
4.- Venendo alle questioni di natura economica, l'ordinanza presidenziale del 19.03.2022, deve essere confermata con riferimento all'assegno di mantenimento in favore della moglie, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese in favore della ella misura di € 800,00 mensili a decorrere Pt_1 dal mese di gennaio 2022, oltre gli aggiornamenti Istat maturati e maturandi. Invero, sebbene la moglie all'udienza presidenziale del 18.03.2022 abbia ammesso di avere lavorato in passato, circostanza già peraltro presa in considerazione dal Presidente F.F. ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento provvisorio, ha poi dedotto che in costanza di matrimonio si è dedicata all'accudimento della prole ed al marito, seguendolo nelle varie sedi lavorative (anche fuori regione) che venivano a lui assegnate ai fini della propria progressione di carriera nell'arma dei Carabinieri. La adempiendo all'ordine impartito all'udienza di precisazione delle conclusioni del Pt_1
27.11.2024, ha depositato le dichiarazioni fiscali dell'ultimo triennio, dalla quale risultano i seguenti redditi complessivi lordi (già comprensivi dell'assegno di mantenimento): Unico 24 di € 15.785,00,
4 Unico 2023 di € 14.922,00, Unico 2022 di € 5.322,00, quest'ultimo non includente l'assegno di mantenimento perché all'epoca non le era stato ancora riconosciuto (cfr. allegati alla comparsa conclusionale depositata in data 25.01.2025), redditi comunque nettamente inferiori a quelli del
: ovvero 730/24 di € 52.551,00, Unico 23 di € 51.513,00, 730/22 di € 47.890,00 (depositati CP_1 con comparsa conclusionale del 27.01.2025), Unico 2021 di € 46.601,00 e Unico 2020 di € 45.387,00
(allegati all'originaria comparsa di costituzione).
E ciò senza dimenticare che il matrimonio è durato quasi 33 anni, lasso temporale che può indurre a concludere che tra i coniugi si era consolidata quell'affectio coniugalis che costituisce la base del dovere di solidarietà fondante il diritto del c.d. “coniuge debole” all'assegno di mantenimento, che viene attribuito al coniuge economicamente più debole proprio allo scopo di evitare il deterioramento delle precedenti condizioni di vita del coniuge richiedente, il che di per sé esclude che nel caso di specie possa elidersi o ridursi l'assegno di mantenimento muliebre. Inoltre, la d oggi ha compiuto 58 anni, età anagrafica che ne limita considerevolmente Pt_1 il suo reinserimento nel mondo lavorativo (tenuto conto che costei non ha più lavorato dal lontano
2013), e la sua unica entrata è limitata (escluso l'assegno di mantenimento) all'incameramento di un canone locativo di circa € 450,00 mensili (con un reddito da fabbricato lordo di circa € 5.000,00 annui) poiché le restanti unità immobiliari di cui risulta comproprietaria sarebbero infruttuose. Pertanto, il Collegio ritiene che allo stato l'importo de quo sia ancora congruo, considerato che sono passati appena tre anni dall'emissione dell'ordinanza presidenziale, per converso, un'eventuale diminuzione del quantum debendi, in ossequio alla pretesa azionata in via subordinata sul punto dal
, renderebbe l'ammontare dell'assegno inidoneo al soddisfo dei bisogni di sostentamento della CP_1
Pt_1
Ad ogni buon conto, il ricorrente non ha fornito la necessaria prova di stabili e significativi decrementi reddituali (al contrario, dall'ultima dichiarazione depositata risulta un incremento reddituale di circa
€ 6.000,00 annui rispetto all'epoca dell'udienza presidenziale), che possano giustificare un'equa e proporzionale riduzione dell'assegno di cui trattasi, né, per converso, ha fornito alcuna prova volta a dimostrare il raggiungimento di una stabile autosufficienza economica o comunque di una idonea capacità lavorativa della Pt_1
Va comunque evidenziato che il oltre ad essere proprietario di alcuni immobili (asseritamente CP_1 improduttivi di redditi e di cui uno volontariamente concesso in comodato gratuito al figlio, peraltro già intestatario di altro immobile), è altresì proprietario di ben 4 autovetture, di cui una Jaguar immatricolata nel 2016 e da costui acquistata nel 2021 (circostanze rimaste incontestate e risultanti per tabulas), circostanze tutte che dimostrano una sua cospicua capacità economica.
La circostanza che egli paghi la rata del mutuo per il figlio (alla nascita ) non è una circostanza Per_3 sopravvenuta (trattasi di un mutuo ventennale, invero, risalente al 2011) e comunque egli è cointestatario di detto mutuo unitamente al figlio (si precisa che la e è solo garante, al Pt_1 contrario da quanto assunto da controparte); parimenti i finanziamenti da lui contratti non rappresentano un fatto nuovo rispetto all'epoca presidenziale (peraltro, contratti, ad esempio, per l'acquisto dell'autovettura Jaguar e, dunque, per scopi voluttuari).
Quanto alla presunta instaurazione da parte della di una stabile convivenza con tale Pt_1
(circostanza dedotta dal , per la prima volta, in comparsa conclusionale ed Persona_6 CP_1
a supporto dell'istanza di revoca dell'assegno di mantenimento muliebre), va precisato che dalla relazione investigativa allegata dal alla memoria depositata in data 18.05.2022 (considerata, CP_1 invece, l'inammissibilità per tardività dell'ulteriore relazione investigativa da lui allegata solo alla comparsa conclusionale depositata in data 27.01.2025, trattandosi di documentazione riferita a fatti accaduti nel 2023 e quindi anzitempo producibile ma, in ogni caso, inammissibile perché sottratta al principio del contraddittorio al pari della nota dei Carabinieri di Maruggio del marzo 2023 allegata alla medesima comparsa conclusionale) non è possibile ritenere soddisfatto l'onere probatorio riguardo all'instaurazione di una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, di un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner, circostanza
5 che darebbe la stura al venir meno dell'obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e quindi al diritto all'assegno. Non essendoci alcuna prova in ordine alla coabitazione degli stessi, ad esclusione della menzionata relazione investigativa, da considerarsi quale prova “atipica”, dunque avente valore meramente indiziario, non può ritenersi soddisfatto il requisito della “prova rigorosa” necessario ai fini della pronuncia de quo (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 12/12/2023 n. 34728).
5.- Infine, devesi rigettare la domanda della formulata nella memoria di replica Pt_1 depositata il 12.02.2025, di “condanna del resistente ex art. 96 commi 3 e 4 cpc considerato il contenuto spiccatamente violativo dei principi ex art. 88 cpc dell'avversa conclusionale 27.01.2025”, essendosi il convenuto limitato ad esercitare il proprio diritto di difesa ex art. 24 Cost.
6.- La soccombenza del in ordine alla domanda di revoca e/o riduzione dell'assegno di CP_1 mantenimento muliebre e nel procedimento di reclamo, impone di condannarlo al pagamento di 2/3 delle spese processuali, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 147/2022 (dovendosi applicare i parametri vigenti all'esaurimento della prestazione difensiva), ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 e tenuto conto della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, includenti la fase del reclamo), con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Viceversa, la reciproca soccombenza in ordine alle domande di addebito della separazione e la soccombenza della ull'istanza ex art. 96 c.p.c., giustifica la compensazione del residuo Pt_1
1/3 delle spese processuali.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 29.12.2021 da nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede:
1. rigetta le reciproche domande di addebito;
2. dichiara cessata la materia del contendere, per intervenuta rinuncia, in ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale con correlato obbligo di versamento del canone locativo, proposta dalla Pt_1
3. conferma l'ordinanza presidenziale del 19.03.2022 in ordine all'assegno di mantenimento muliebre posto a carico del e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese nella misura CP_1 di € 800,00 mensili a decorrere dal mese di gennaio 2022, oltre aggiornamenti Istat maturati e maturandi;
4. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla Pt_1
5. condanna al pagamento di 2/3 delle spese processuali, che liquida in CP_1 complessivi € 5.175,33 di cui € 5.077,33 (pari ai 2/3) per compensi ed € 98,00 per spese documentate, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
6. compensa il residuo 1/3 delle spese processuali;
7. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari il 1 aprile 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
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