TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 22/12/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 303/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA Parte_1 C.F._1 ttivam l'indirizzo pec, in virtù, da ultimo, di procura in calce al ricorso per riassunzione;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 nte do TIMA, VIA GORIZIA, N. 18, presso il difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA ORIGINARIA
E CONTRO
(C.F. ), in proprio e quale erede di CP_2 C.F._3 [...]
il patr O RICCI, elettivamente domi CP_1
MA, VIA GORIZIA, N. 18, presso il difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
(C.F. ), in proprio e quale erede di Controparte_3 C.F._4 [...] patroc O RICCI, elettivamente domic CP_1
MA, VIA GORIZIA, N. 18, presso il difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI ORIGINARI E IN RIASSUNZIONE OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato, conveniva in giudizio la madre Parte_1 [...]
e i fratelli e chiedendo l'accoglimento delle CP_1 CP_2 Controparte_4 seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avvera domanda, richiesta e/o eccezione, voglia così provvedere:
A)In via preliminare accertata e riconosciuta la esistenza di due testamenti olografi contenenti le ultime volontà del de cuius entrambi datati 12/8/2006 ed in quanto contenenti disposizioni CP_3 testamentarie inconciliabili tra loro, dichiarare la inefficacia ed invalidità di quello registrato in data
5/12/2013 e per l'effetto dichiarare aperta la successione legittima del defunto CP_3
2) voglia altresì il Tribunale dichiarare nei confronti dell'attrice l'inefficacia delle donazioni- elargizioni di somme di denaro effettuate in vita dal de cuius in favore di e posto che le CP_2 Controparte_3 stesse hanno leso i suoi intangibili diritti alla quota di legittima con diritto dell'attrice a vedersi restituire tali somme con interessi e rivalutazione al saldo.
3) Voglia il Tribunale provvedere a ricostruire la massa ereditaria dismessa dal de cuius computando il relictum al donatum quantificando la legittima dovuta all'attrice sul patrimonio dismesso, patrimonio che si indica in € 363.000,00 per beni immobili ed € 315.000,00 per somme di denaro (o della diversa somma che verrà accertata) -La quota di legittima dovrà essere calcolata ai sensi e per gli effetti dell'art 542 c.c e seguenti c.c
(formazione dei beni relitti con riunione fittizia delle donazioni), con condanna dei convenuti e CP_2
a restituire alla sorella le somme avute in vita dal padre in quanto e se lesive della quota di Controparte_3 legittima dell'attrice con interessi e rivalutazioni al saldo .Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
B) In via subordinata ove si riconoscesse la validità del testamento olografo redatto in data 12/8/2006
e pubblicato con atto Notar del 5/12/2013 e quindi apertasi la successione testamentaria del defunto Per_1
Voglia l'ill.mo Tribunale accertare e dichiarare l'avvenuta lesione della quota legittima di CP_3 spettanza dell'attrice quale figlia del defunto, disponendone la reintegra mediante la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti delle disposizioni testamentarie contenute nel predetto testamento e applicandosi il disposto di cui all'art 542 c.c.
1)Per l'effetto ricostruire la massa ereditaria dismessa dal de cuius computando il relictum al donatum tenendo quindi conto delle somme elargite in vita ai fratelli dell'attrice e lesive CP_2 Controparte_3
2 della legittima dell'attrice e per quanto superiore alla quota di riserva di cui il defunto poteva disporre. Con interessi e rivalutazione delle predette e somme sin dalla loro elargizione.
2) Che la quota di legittima dovuta all'attrice con riferimento ai dati oggi in suo possesso, viene così calcolata: valore del patrimonio € 678.000,00, ai tre figli va complessivamente il 50% del patrimonio pari ad €
339.000,00 che corrispondono a € 113.000 per ciascun figlio, dovrà essere restituito all'attrice, nella misura di legge, [quanto] donato ed elargito dal de cuius agli altri due figli
3) Si voglia altresì valutare il canone dovuto dalla sig.ra per l'occupazione dell'appartamento sito CP_1 in Via Marcantoni n 19 di PRmarittima non essendo lo stesso abitazione familiare a cui la stessa avrebbe diritto, somme da computare nella determinazione dell'asse ereditario in riduzione della quota disponibile del de cuius e/o in riduzione della quota ereditaria della sig.ra Controparte_1
C) Voglia l'ill.mo Tribunale adito accertata la lesione della quota di legittima dell'attrice, quota pari ad
€ 113.000,00 o delle diversa somma che verrà accertata in corso di giudizio, assegnare la stessa all'attrice e accolta la domanda di riduzione, condannare i convenuti alla restituzione delle somme di denaro ricevute in vita dal de cuius anche in relazione alla quota disponibile reintegrandosi in tal modo la quota di legittima spettante ad essa attrice, con interessi e rivalutazione al saldo
D) Voglia l'illustrissimo Tribunale sempre in via subordinata procedere ove sia possibile alla divisione ereditaria degli immobili e mobili caduti in successione, il cui valore si indica in € 678.000,00 o del diverso valore che verrà accertato in corso di giudizio con relativa assegnazione agli eredi delle rispettive quote quantificandosi quanto già elargito e/o donato in vita dal de cuius ai due figli e reintegrando CP_2 CP_3 se lesa, la quota di legittima spettante all'attrice con interessi e rivalutazioni al saldo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio…”.
Previa rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione nel rispetto dei termini a comparire, si costituivano in giudizio e chiedendo CP_2 Controparte_5
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“chiede il riconoscimento dell'improcedibilità e/o dell'inammissibilità delle azioni e il rigetto delle domande.
In via subordinata, laddove dovesse essere superata l'eccezione di improcedibilità, previo conferimento delle donazioni avute dall'attrice e dalla stessa ammesse ma non conferite in conto di legittima, chiedono di concorrere quali coeredi, previo riconoscimento dello status di legittimari, con l'attrice, previa imputazione della quota disponibile alla madre convenuta ON quindi (nel solo caso di superamento Controparte_1 dell'eccezione di improcedibilità) accertarsi e dichiararsi la ricorrenza, la consistenza e l'effettività delle donazioni avute dalla legittimaria da imputarsi in conto di legittima. Parte_1
3 ON il rigetto di tutte le altre avverse domande perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese da distrarsi”.
Concesso il termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria, in data 21.04.2016, si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“chiede il riconoscimento dell'improcedibilità e/o dell'inammissibilità delle azioni e il rigetto delle domande.
In via subordinata, laddove dovesse essere superata l'eccezione di improcedibilità, previo conferimento delle donazioni avute dall'attrice e dalla stessa ammesse ma non conferite in conto di legittima, chiede il riconoscimento in favore della stessa della sola quota spettantele ex lege quale legittimaria al netto del donatum e previa imputazione della disponibile alla convenuta. Chiede quindi (nel solo caso di superamento dell'eccezione di improcedibilità) accertarsi e dichiararsi la ricorrenza, la consistenza e l'effettività delle donazioni avute dalla legittimaria da imputarsi in conto di legittima.
Chiede il rigetto di tutte le altre avverse domande perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese da distrarsi”.
Instaurato il contraddittorio, assunte le prove orali ammesse e conferito incarico per l'espletamento di C.T.U., all'udienza del 16.02.2022, il giudizio veniva interrotto a seguito dell'intervenuto decesso di Controparte_1
Con ricorso per la riassunzione, chiedeva la fissazione dell'udienza per la Parte_1 prosecuzione del giudizio e la concessione del termine per la notificazione nei confronti degli eredi della convenuta originaria.
Si costituivano in giudizio e anche quali chiamati CP_2 Controparte_5 all'eredità di rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“CHIEDONO che, non essendo ad oggi depositata rinuncia all'eredità da parte di , sia valutata Parte_1
l'inammissibilità della riassunzione non essendo l'attrice terza ma erede di dovendo Controparte_1
l'attrice esplicitare la propria posizione con la rinuncia all'eredità ovvero con l'accettazione; che sia sospeso il presente giudizio sino all'esito dello spirare del termine di legge per l'accettazione o la rinuncia all'eredità ovvero fino al deposito dell'accettazione o della rinuncia da parte dell'attrice.
In ogni caso o all'esito dello spirare del termine suddetto, chiedono che sia valutata la confusione soggettiva tra le posizioni dei litisconsorti necessari, tutti eredi di ovvero che il Controparte_1 contraddittorio sia integrato nei confronti di , se erede di rispetto alla Parte_1 CP_1 CP_1
4 domanda da lei stessa rivolta nei confronti della genitrice deceduta, non potendo il processo essere proseguito se non nei confronti di tutte le parti sostanziali coinvolte dalla domanda di parte attrice.
Con ogni più ampia riserva e salvezza all'esito di quanto sopra richiesto.
Con vittoria di spese”.
Espletata C.T.U., definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del
17.07.2025, le parti precisavano le conclusioni dinanzi la scrivente magistrato cui, medio tempore, il fascicolo era stato assegnato, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, con il proprio atto di citazione, assumeva quanto segue:
1. in data 31.01.2013, decedeva, a PR IM, ivi nato in [...] CP_3
26.03.1939, padre dell'attrice, lasciando a sé superstiti la OG e i figli Controparte_1
e ; Pt_1 CP_2 Controparte_3
2. il defunto era proprietario dei seguenti beni immobili, tutti siti a PR IM:
- Abitazione civile, sita in PR IM, individuata al catasto del medesimo Comune al fgl 7 part. 145 sub 4;
- Abitazione di tipo civile, sita in PR IM, individuata al catasto del medesimo
Comune al fgl 7 part. 145 sub 5;
- Magazzino o deposito sito in PR IM, individuata al catasto del medesimo
Comune al foglio 7 part. 145 sub 10
- Magazzino o locale di deposito, sito in PR IM, individuata al catasto del medesimo Comune al fgl 7 part. 151 sub 5
- Abitazione civile, sita in PR IM, individuata al catasto del medesimo Comune al fgl 7 part. 137 sub 5;
3. in data 28.01.2014, provvedeva a presentare, presso l'Agenzia delle Controparte_1
Entrate di Ascoli Piceno, atto di successione, registrato al n. 53 volume 9990, nel quale la stessa dichiarava di essere l'unica erede dei beni dismessi dal coniuge, in virtù di testamento olografo pubblicato per Notar in data 05.12.2013 e registrato a San Benedetto del Tronto, Persona_2 il 13.12.2013 al n. 3558/IT;
4. nel predetto testamento olografo, datato 12.08.2006, il defunto nominava sua erede universale la OG che, pertanto, in base a tale disposizione presentava la Controparte_1 denuncia di successione di cui sopra;
5. al momento dell'introduzione del giudizio, si trovava nel pieno Controparte_1
possesso di tutti gli immobili caduti in successione e, specificamente, dell'abitazione familiare,
5 sita a PR IM, Piazza Vespucci n. 2, dove aveva abitato unitamente al coniuge e sino alla morte di quest'ultimo, nonché dell'abitazione, sita a PR IM, Via Marco
Marcantoni n. 19, nella quale si era trasferita da alcuni mesi;
6. con raccomandata inviata alla madre in data 11.11.2014, denunciava la Parte_1
violazione, nelle disposizioni testamentarie del defunto padre, dell'art 542 c.c., chiedendo – senza esito – di essere reintegrata nella sua quota di legittima;
7. nelle more, si era anche opposta a che la figlia potesse occupare, nel Controparte_1 mese di agosto, per le vacanze estive, l'appartamento, sito a PR IM, Via Marcantoni n.
19, provvedendo a sostituire le chiavi che consentivano l'accesso all'immobile nel mese di luglio
2015, impedendo quindi alla figlia di poterne usufruire;
8. quanto alla consistenza dell'asse ereditario, doveva rilevarsi che, con atto del 21.12.2006, il de cuius e la coniuge avevano venduto e trasferito, con atto Notar in Bologna Persona_3
(rep. n. 446413-racc. n. 11563), un appartamento con cantina e autorimessa sito in Bologna, Via
Lorenzetti n. 5, al prezzo di euro 315.000,00 e, a seguito della predetta vendita, i genitori dell'attrice, si erano trasferiti a vivere nella abitazione di proprietà del defunto, sito a PR
IM, Piazza Vespucci n. 2;
9. il defunto era cointestatario, unitamente alla OG, anche di un conto CP_3
corrente, acceso presso la Banca dell'Adriatico di PR IM n 04155/1000/727 che, alla data del 31.01.2013, aveva un saldo debitore pari ad euro 2,361;
10. i coniugi percepivano complessivamente una pensione mensile di euro Parte_2
2.100,00;
11. nei dieci anni precedenti al decesso, il defunto aveva cointestato con il coniuge n.2 dossier titoli e, precisamente, quello avente n. 04155/9000/70016053, acceso il 07.11.2006 ed estinto in data 13.12.2010, e quello n. 04155/9000/70031080, acceso il 27.03.2008 ed estinto il
17.01.2013, vale a dire pochi giorni prima della morte;
12. volendo risolvere ogni questione relativa alla eredità, essendo risultati vani i tentativi di conciliazione con la madre, in data 07.05.2015, l'attrice provvedeva a depositare istanza di mediazione dinanzi all'organismo di conciliazione SE di ER (RG 104/2015), notificata regolarmente alla AV la quale, però, non si presentava alla udienza, come da certificazione rilasciata in data 20.07.2015;
13. allora, nella sua qualità di erede legittima del defunto aveva Parte_1 CP_3
dovuto introdurre il presente giudizio, rilevando come il testamento olografo pubblicato era privo di efficacia e, in ogni caso, lesivo dei suoi diritti di erede;
6 14. in particolare, doveva essere eccepita la nullità del testamento olografo datato 12.08.2006
e pubblicato data 05.12.2013, in quanto il testatore, con atto di pari data, aveva manifestato, in altro testamento diverse ultime volontà che risultavano incompatibili ed inconciliabili con quanto contenuto nel testamento pubblicato;
15. esistevano, invero, due testamenti datati entrambi 12.08.2006 ed ambedue sottoscritti validamente dal de cuius ma privi di orario di sottoscrizione;
16. quanto alla incompatibilità delle disposizioni, doveva rilevarsi come, mentre nel testamento olografo, poi, pubblicato, poteva leggersi “io sottoscritto nato a [...]_3
IM il 26/3/1939 e residente a [...], nel pieno possesso delle mie facoltà mentali dichiaro quanto segue. Al momento della mia dipartita lascio tutti i miei beni mobili ed immobili a mia OG , nell'altro testamento, recante la medesima data e redatto, al pari Controparte_1 dell'altro, su un foglio quadrettato, poteva leggersi “Io sottoscritto nato a [...]_3
IM il 26/3/1939 e residente a Bologna, Via Lorenzetti nel pieno possesso delle mie facoltà mentali esprimo le seguenti volontà: alal mia morte i beni mobili verranno ripartiti in parti uguali fra i miei tre figli, i beni immobili qui di seguito elencati verranno estratti a sorte fra i miei tre figli: , , Pt_1 CP_2 CP_3
1) Abitazione sita in Piazza A. Vespucci 2 più legnaia di Via Massaua
2) Appartamento piccolo di Via Marcantoni 19 al secondo piano più ½ soffitta
3) Appartamento grande di Via Marcantoni 19 al secondo piano più ½ soffitta
S'intende che dopo l'estrazione a sorte i miei figli dovranno fare valutare gli immobili e chi avrà in sorte la parte più piccola sarà rimborsato dai fratelli”;
17. era, pertanto, evidente il problema interpretativo della dichiarazione di ultima volontà del de cuius, avendo i due testamenti la stessa data di sottoscrizione e mancando il riferimento all'orario della loro stesura, con la conseguente impossibilità di determinare quale dei due era stato redatto per ultimo;
18. alla luce della totale incompatibilità tra le disposizioni, entrambi i testamenti dovevano ritenersi inefficaci;
19. in ogni caso, il testamento pubblicato, nel quale era stata nominata erede universale la OG del de cuius, comportava la diseredazione nei confronti dei tre figli, in violazione delle norme sulla quota riservata per legge all'attrice, con conseguente diritto della stessa alla reintegrazione nella propria quota di legittima;
20. allora, intendeva proporre, in primo luogo, l'azione di riduzione in senso Parte_1
stretto, con lo scopo di far dichiarare l'inefficacia totale delle disposizioni del testamento olografo pubblicato e delle donazioni che eccedevano la quota di cui il de cuius poteva disporre
7 e, una volta accertata la lesione della legittima e accolta l'azione di riduzione, quella di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni lesive, vale a dire i suoi due fratelli, chiedendo la restituzione della quota di patrimonio, specificamente somme di denaro, a questi indebitamente devoluta;
21. ed invero, il de cuius e la OG avevano provveduto ad effettuare elargizioni di denaro ai due fratelli dell'attrice che avevano di molto superato quelle ricevute dalla medesima attrice;
22. il ricavato della vendita dell'appartamento di Bologna, pari ad euro 315.000,00, incassato in data 21.12.2006, non era infatti più rinvenibile nel conto corrente del de cuius e della coniuge, estinto il 06.02.2013 e che, alla data del decesso (31.01.2013), aveva un saldo debitore di euro
2,36;
23. nei dieci anni precedenti al suo decesso, unitamente alla coniuge, era stato CP_3
intestatario, oltre che del citato conto corrente, anche dei due dossier titoli di cui sopra;
24. dalla parziale analisi dei movimenti del conto corrente e dei dossier titoli, si evinceva chiaramente che vi erano state uscite non riconducibili ai bisogni del de cuius o della coniuge, anche in considerazione della loro percezione di pensioni mensili ammontanti ad euro 2.100,00, dell'assenza di spese a titolo di canone di locazione che, anzi, incassavano, per la locazione degli appartamenti di proprietà che in estate concedevano ai turisti;
25. dovevano, pertanto, essere dichiarati invalidi tutti gli atti di elargizione di denaro che il de cuius aveva effettuato nei confronti dei fratelli dell'attrice che avevano prodotto la lesione della quota di legittima spettante alla stessa, nonché di quelle dazioni di denaro che eccedevano la quota di cui il de cuius poteva disporre (c.d. disponibile);
26. infine, la madre dell'attrice, pur avendo diritto ad abitare nella casa familiare, da alcuni mesi occupava l'appartamento sito in Via Marcantoni n 19. Tale occupazione doveva essere valutata economicamente non potendo la stessa vantare sul predetto immobile alcun diritto di abitazione.
e , costituitisi in giudizio, specificavano quanto segue: CP_2 Controparte_5
• doveva essere, preliminarmente, dichiarata l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
• nel merito, la domanda attorea era improcedibile nei confronti dei fratelli, per violazione delle norme aventi ad oggetto l'azione di riduzione. In particolare, il legittimario che domandava la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie doveva imputare alla sua porzione legittima le donazioni ed i legati allo stesso fatti e, nella specie, era stata l'attrice stessa
8 ad avere ammesso di aver percepito elargizioni di denaro, quando il de cuius era in vita, anche se in misura inferiore a quelle percepite dai fratelli;
• in realtà, i tre figli erano stati aiutati in egual misura spiritualmente e materialmente da e, pertanto, non vi erano donazioni del de cuius ipoteticamente assoggettabili Controparte_1 ad azione di riduzione;
• le eventuali donazioni materne, poi, non erano impugnabili e neppure accertabili in questa sede;
• quanto al testamento, l'unico da ritenere esistente era quello pubblicato dal Notaio in data 05.12.2013. Ed invero, la fotocopia di un testamento olografo non poteva Per_1 ritenersi quale valida scheda testamentaria non essendovi alcun originale;
• quanto alla consistenza dell'asse ereditario, aveva impiegato la propria CP_3
quota di patrimonio interamente per la propria cura e assistenza;
• la documentazione versata in atti dall'attrice era stata ottenuta allorché Parte_1
aveva falsamente dichiarato all'Istituto di credito di essere erede, status, peraltro, non corrispondente alla realtà, con conseguente inutilizzabilità della documentazione, perché ottenuta con mezzi illeciti e fraudolenti;
• la suddetta documentazione, poi, doveva comunque essere contestata, afferendo a movimenti eseguiti da e, dunque, estranei al de cuius ed estranei all'oggetto Controparte_1 del giudizio;
• la cointestazione del conto costituiva solo una mera presunzione di appartenenza della liquidità ad entrambi gli intestatari per cui, stante il fatto che il denaro riconducibili pro quota a erano stati necessari per le sue cure e assistenza, le eventuali elargizioni ulteriori CP_3 facevano parte della quota di Controparte_1
• in ogni caso, la domanda era condizionata dall'improcedibilità per aver omesso l'attrice di dichiarare l'entità delle elargizioni in suo favore e di imputarle in conto di legittima, come previsto dalla legge;
• anche e erano legittimari e avevano i medesimi diritti CP_2 Controparte_5
riservati dalla legge a tutti i figli e, per quanto di ragione, e solo in caso di ammissibilità della domanda proposta dalla sorella agivano in questa sede il riconoscimento dei Parte_1 detti diritti, in concorso tra loro, quali figli di , a mezzo dell'azione di riduzione;
CP_3
• rivendicava per sé una somma liquida di denaro sulla quale chiedeva Parte_1
l'applicazione di interessi e rivalutazione, senza indicare quote o dichiarare la comoda divisibilità
o l'indivisibilità degli immobili. Tuttavia, il patrimonio relitto constava di diverse unità
9 immobiliari e non si vedeva come l'attrice poteva pretendere somme liquide di denaro e nessun interesse o rivalutazione poteva essere applicato, in quanto la madre aveva dato esecuzione ai voleri del marito;
• in capo alla poi, doveva riconoscersi il diritto di abitazione esercitato nelle stesse CP_1 forme in cui lo esercitava in costanza di matrimonio, essendo ora unica e sola proprietaria dei beni immobili per volontà del de cuius, occupandoli liberamente e amministrandoli. costituitasi in giudizio, specificava quanto segue: Controparte_1
• preliminarmente, doveva essere contestata l'esistenza di un secondo testamento asseritamente datato 12.08.2006 e non oggetto di pubblicazione, inidoneo, comunque, a inficiare la validità di quello pubblicato, in quanto costituito da una fotocopia priva di qualsivoglia valore, non verificabile per datazione e sottoscrizione, in assenza di un originale;
• doveva, poi, essere denunciata la difformità e la non rispondenza del documento depositato in fotocopia rispetto all'originale e finanche la stessa esistenza dell'originale oltre che la non corrispondenza di data e contenuto;
• il testamento oggetto di pubblicazione era, quindi, valido ed efficace;
• era stata contitolare del conto corrente con e aveva Controparte_1 CP_3
tenuto sempre ai propri figli in maniera egualitaria anche sotto il profilo delle regalie. I figli erano stati aiutati in egual misura spiritualmente e materialmente da e non vi Controparte_1 erano donazioni del de cuius e tantomeno a favore dell'uno o dell'altra in misura diversa o ipoteticamente assoggettabile ad azione di riduzione;
• l'attrice, inoltre, non aveva dichiarato espressamente gli importi delle somme di denaro ricevute, con conseguente inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione di riduzione, non essendo state imputate in conto di legittima le donazioni/elargizioni avute dall'attrice;
• doveva essere eccepita l'inammissibilità della domanda afferente alle eventuali elargizioni eseguite da nei confronti dei figli, non potendo farsi luogo ad azione di Controparte_1 riduzione, restando estranee all'oggetto del giudizio le donazioni eventualmente fatte dalla convenuta;
• , negli ultimi anni prima del decesso, era stato malato e bisognoso di cure e CP_3
assistenza continue, sicché la sua pensione, prossima alla somma di euro 1.300,00, non era sufficiente a coprire le spese mediche, di assistenza e le cure correnti. Pertanto, CP_3 aveva impiegato la propria quota di patrimonio interamente per la propria cura e assistenza;
10 • doveva aderirsi all'eccezione di inammissibilità e inutilizzabilità della documentazione bancaria acquisita illecitamente, nonché alle contestazioni svolte dagli altri convenuti con riguardo ai movimenti eseguiti da e, dunque, estranei al de cuius; Controparte_1
• la convenuta non negava alla figlia i diritti riservati dalla legge ai legittimari, in Pt_1
concorso, peraltro, con gli altri figli, pari a 1/6 del patrimonio ereditario paterno;
• infine, si dovevano richiamare le difese dei convenuti quanto all'inammissiblità della domanda di restituzione di somme di denaro, dovendo al più la divisione avere ad oggetto il compendio mobiliare e immobiliare del de cuius, nonché le difese relative al legittimo esercizio del diritto di abitazione della he occupava gli immobili per volontà del de cuius. Pertanto, CP_1 nessuna indennità per indebita occupazione o per occupazione senza titolo poteva essere riconosciuta in capo all'attrice la quale, tra l'altro, aveva occupato l'appartamento grande di
PR IM, Via Marcantoni n.19, durante le festività e in un mese estivo ogni anno come casa vacanze e aveva beneficiato della soffitta come deposito.
In sede di comparsa di costituzione a seguito di riassunzione, e CP_2 CP_5
specificavano, inoltre, quanto segue:
[...]
1. aveva riassunto il processo come terzo estraneo alla successione, Parte_1 riservandosi di rinunciare all'eredità materna, mentre il processo doveva proseguire nei confronti di tutti i successori universali, nei confronti dei quali doveva essere ordinata l'integrazione del contraddittorio;
2. la posizione equivoca assunta da condizionava lo svolgimento del Parte_1
processo e la riassunzione non era ammissibile se non preceduta dalla scelta di accettare o rinunciare all'eredità da parte di Parte_1
3. la causa veniva proseguita da quale chiamata all'eredità di Parte_1 CP_1
on sovrapposizione di interessi e parziale confusione delle posizioni dare/avere, sicché
[...] era imprescindibile, per la prosecuzione, comprendere se la riassunzione era stata operata da anche come erede di o come terzo estraneo alla successione Parte_1 Controparte_1 della convenuta;
4. se e i fratelli erano successori di e anche di Parte_1 CP_3 CP_1
oveva venire meno anche l'interesse ad agire da parte di per confusione
[...] Parte_1 processuale soggettiva rispetto alle posizioni in contesa, salvo il caso di rinuncia all'eredità.
Ciò premesso occorre procedere alla trattazione separata delle domande svolte dall'attrice tenendo conto delle conclusioni da ultimo rassegnate nell'ambito Parte_1
11 delle quali sono intervenute talune rinunce e talune specificazioni delle domande originariamente introdotte (v. infra).
Seguendo l'ordine logico delle questioni, allora, non si può che prendere le mosse dalla domanda con la quale, la parte attrice, sin dall'atto introduttivo, ha inteso, in primo luogo, ottenere una pronuncia di accertamento dell'esistenza di due testamenti olografi, riconducibili al de cuius entrambi datati 12.08.2006 e privi di ora che, contenendo disposizioni CP_3 testamentarie tra loro incompatibili, avrebbero comportato l'inefficacia ed invalidità di entrambi e, pertanto, anche di quello pubblicato in data 05.12.2013, con conseguente apertura della successione legittima.
Ebbene, in atti sono state prodotte dall'attrice due fotocopie di schede testamentarie, riconducibili al modello di testamento olografo di cui all'art. 602 c.c., a firma del de cuius CP_3
entrambe datate 12.08.2006, ma prive di ora (cfr. docc. 1 e 3 fascicolo parte attrice).
[...]
Nel testamento prodotto sub doc. 1 dalla parte attrice, è possibile leggere le seguenti disposizioni: “Io sottoscritto nato a [...] il [...] e residente a [...]
Lorenzetti 5 nel pieno possesso delle mie facoltà mentali dichiaro quanto segue: al momento della mia dipartita lascio tutti i miei beni mobili ed immobili a mia OG Controparte_1
PR IM ili 12-08-06
” (cfr. doc. 1 fascicolo parte attrice). CP_3
Nel testamento prodotto sub doc. 2 dalla parte attrice, è possibile leggere: “PR IM
12.08.06
Io sottoscritto nato a [...] il [...] e residente a [...] pieno possesso delle mie facoltà mentali esprimo le seguenti volontà: Alla mia morte i beni mobili verranno ripartiti in parti uguali fra i miei tre figli, i beni immobili qui di seguito elencati verranno estratti a sorte fra i miei tre figli: , , Pt_1 CP_2 CP_3
1) Abitazione sita in Piazza A. Vespucci 2 più legnaia di Via Massaua;
2) Appartamento piccolo di Via Marcantoni 19 al secondo piano più ½ soffitta;
3) Appartamento grande di VIA Marcantoni 19 al secondo piano più ½ soffitta.
S'intende che dopo l'estrazione a sorte i miei figli dovranno fare valutare gli immobili e chi avrà in sorte la parte più piccola sarà rimborsato dai fratelli
Persona_4
IM 12-08-06” (cfr. doc. 2 fascicolo parte attrice).
[...]
Solo il primo dei testamenti appena esaminati, peraltro, è stato oggetto di pubblicazione per atti del Notaio in data 05.12.2013, rep. n. 113.657, racc. 18.857 (cfr. doc. 5 Persona_2
12 all. memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. di parte attrice); al contrario, quanto al secondo, in atti è stato possibile acquisire solo la fotocopia. Sul punto, ha sostenuto Parte_1
l'esistenza dell'originale anche di detta scheda testamentaria, successivamente alla morte del de cuius, risalente al 31.01.2013, e che la stessa fosse nel possesso della madre CP_1 CP_1
(v. infra).
In diritto, a questo punto, va rilevato come la giurisprudenza abbia valorizzato la data nell'ambito del testamento olografo, non solo quale elemento formale, ma anche nella sua funzione di far constare che, dal giorno in essa indicato, le disposizioni autografe dettate nello stesso foglio debbono intendersi perfezionate ed assumono rilevanza giuridica come manifestazione definitiva di ultima volontà (cfr. Cass. n. 1712/1973).
Ecco allora che, in caso di testamenti olografi contemporanei, in quanto redatti nella stessa data ma senza indicazione dell'ora, ove non risulti possibile accertare il rapporto di successione cronologica fra gli stessi e, pertanto, a quale o a quali fra le disposizioni incompatibili attribuire prevalenza, si ritiene che l'esecuzione debba essere limitata alle disposizioni che siano compatibili, mentre resteranno senza effetto quelle incompatibili.
A livello interpretativo è stato, poi, specificato che l'inefficacia potrà prodursi unicamente nell'ipotesi in cui l'incompatibilità sia assoluta, mentre diversa soluzione dovrà accogliersi allorché l'incompatibilità sia soltanto parziale e sia quindi possibile dare esecuzione alla parte di contenuto più ampio e che non contrasti con l'altra disposizione.
Nel caso di specie, in disparte dall'assoluta incompatibilità tra le dichiarazioni di ultima volontà riconducibili a contenute nelle due schede testamentarie che renderebbe CP_3 inefficaci entrambi, peraltro, si pone come preliminare il vaglio della circostanza che il testamento fatto valere dall'attrice è stato documentato solo a mezzo della predetta fotocopia.
È necessario anche sul punto richiamare gli orientamenti interpretativi che si sono formati sull'argomento.
Ed invero, se, da un lato, la mera fotocopia del testamento olografo non può produrre gli effetti sostanziali, a meno che ne venga accertata in giudizio la conformità con l'originale, dall'altro si ritiene che la detta conformità, potrebbe avvenire solo previa dimostrazione (ex art. 2724, n. 3 c.c.) di aver smarrito, senza colpe l'originale (cfr. Cass. 1831/2000).
Nel caso di dimostrata impossibilità materiale o giuridica di depositare un testamento olografo, la mancanza di sua pubblicazione o di suo deposito non influisce sulla sua validità, qualora se ne provi diversamente l'esistenza, anche a mezzo di riproduzioni meccaniche
(fotografiche o fotostatiche, ad esempio), che garantiscano la conformità della copia esibita al
13 suo originale (App. Napoli 22 maggio 1963, Diritto e giurisprudenza, 1964, 357). Anche la giurisprudenza di legittimità ha egualmente affermato che, tenuto conto che la pubblicazione del testamento olografo, pur non essendo configurabile quale requisito di validità o di efficacia,
è atto preparatorio esterno necessario per la sua coattiva esecuzione, colui il quale si trovi nell'impossibilità di produrne l'originale, deve formulare una domanda di accertamento dell'esistenza dei requisiti di legge e del contenuto del testamento, fornendo la prova che l'irreperibilità del documento non sia espressione e conseguenza della volontà di revoca dell'atto da parte del testatore (Cass. n. 3636/2004).
Con maggiore sforzo espositivo, deve richiamarsi il precedente appena esaminato secondo cui “è opinione del tutto prevalente in dottrina ed in giurisprudenza che la pubblicazione, sebbene costituisca circostanza esterna al testamento olografo - in quanto questo, ove redatto in conformità al modello normativamente previsto e poi mantenuto sino alla morte del testatore, a seguito di tale evento, per il quale si apre la successione, diviene ipso iure efficace - e non possa esserne, pertanto, configurata come requisito di validità
o d'efficacia, si ponga non di meno, per l'espresso disposto dell'art. 620 c.c., comma 5, come atto preparatorio necessario ai fini della sua coattiva esecuzione e, quindi, come condizione di essa.
Ond'è che, quando consti dell'esistenza del testamento olografo, ma chi lo invoca si trovi nell'impossibilità di produrlo onde dar luogo alla sua pubblicazione - per essere il documento andato distrutto o smarrito, o per altra circostanza equivalente costitutiva di caso fortuito o di forza maggiore - la rispondenza di esso ai requisiti di forma voluti dalla legge ed il suo contenuto possono essere accertati in via giudiziale e tale accertamento viene a sostituirsi alla formalità della pubblicazione legittimando, quindi, la realizzazione coattiva delle pretese su di esso fondate (Cass. 17 luglio 1974 n. 2145, 6 marzo 1956 n. 645)” (cfr. Cass. n.
3636/2004 cit.).
Potendo, infatti, il testamento olografo, come si desume dall'art. 684 c.c., essere revocato dal testatore anche mediante distruzione, lacerazione o cancellazione, il solo fatto del suo mancato rinvenimento, ossia della sua irreperibilità in originale, basta a legittimare la presunzione, posta dalla richiamata norma, che il de cuius lo abbia revocato distruggendolo deliberatamente, con la conseguenza che, per vincere tale presunzione, occorre provare o che la scheda testamentaria, ovviamente quella originale, esistesse ancora al momento dell'apertura della successione e che, quindi, la sua irreperibilità non possa farsi risalire in alcun modo al testatore, oppure che quest'ultimo, benché supposto autore materiale della distruzione, non fosse stato animato da volontà di revoca (cfr. Cass. n. 3636/2004; Cass. 22 novembre 1995 n.
12098, 13 ottobre 1975 n. 3286, 10 maggio 1967 n. 952).
14 Nella specie, l'odierna attrice, facendo valere l'invocata disposizione di ultima volontà quale risultante dalla copia fotostatica d'un preteso testamento olografo, anche ai meri fini di rendere inefficace l'ulteriore testamento, poi, oggetto di pubblicazione, ha chiesto espressamente, con specifica domanda, che fosse accertata la sussistenza dell'originale del testamento prodotto in copia fotostatica ma non specifica domanda volta all'accertamento della sussistenza e della persistenza della volontà del testatore, quale dalla detta copia risultante, alla data della morte del testatore stesso (cfr. Cass. n. 3636/2004 cit.).
Né, può soggiungersi, potevano venire in considerazione gli artt. 2712 e 2719 c.c. in materia di riproduzioni meccaniche e di copie fotografiche di scritture, dal momento che, quand'anche i convenuti non avessero espressamente disconosciuto la conformità all'originale della prodotta fotocopia informe dell'olografo, tale mancata contestazione sarebbe stata, di per sé sola, del tutto irrilevante in assenza d'una valida prova atta a vincere l'evidenziata presunzione normativamente sancita, in quanto detta conformità, pur non contestata, non sarebbe valsa, in ogni caso, ad escludere la possibilità che il testamento nella dedotta versione, dopo essere stato fotocopiato, fosse stato revocato, mediante distruzione, dallo stesso testatore
(cfr. Cass. n. 3636/2004 cit.).
Sul punto, allora, deve essere dato atto che, pur non avendo svolto specifica domanda nei termini di cui sopra (circa la sussistenza e la persistenza della volontà del testatore, quale dalla detta copia risultante), quanto all'esistenza in natura dell'originale della scheda testamentaria di cui hai inteso avvalersi, ha articolato prova testimoniale sulla Parte_1 quale, all'udienza del 05.12.2019, è stata escussa la teste Testimone_1
La testimone confermava la circostanza di aver, nel mese di agosto 2013, accompagnato l'amica presso una cartoleria per fare le fotocopie di due testamenti a firma di Parte_1
nonché che oggetto delle predette copie fotostatiche fossero due testamenti in CP_3 originale (cfr. verbale udienza del 05.12.2019, “1. … A.D.R. [Posso] dire che si trattasse di originali perché il foglio era quadrettato e si vedeva che era scritto in originale. Ricordo che era scritto a mano e in colore nero. Ricordo che erano regolarmente apposte le date mi pare di ricordare “12.08” dell'anno o 2006 o 2005
…4. “riconosco nel documento che mi viene mostrato i testamenti oggetto dei capitoli. Ho anche con me la fotocopia che mi diede”). Pt_1
Peraltro, osserva il Collegio come la testimonianza appena menzionata non è, di per sé, idonea a fondare la domanda di accertamento dell'esistenza, al momento dell'apertura della successione, di due testamenti contemporanei. Ed invero, sul punto, i principi di diritto sopra menzionati devono essere arricchiti tenuto conto dell'orientamento, invalso in giurisprudenza,
15 secondo cui “Quando in un giudizio debba essere provata l'esistenza e la validità di un testamento olografo, del quale sia stata prodotta una fotocopia non autentica, la cui conformità all'originale sia stata tempestivamente contestata, la parte interessata ha l'onere di produrre l'originale del documento, non potendo la copia essere oggetto né di verificazione né di querela di falso. Nell'ipotesi di perdita della scheda testamentaria, la prova, diretta alla dimostrazione dell'esistenza e alla ricostruzione, totale o parziale, del testamento è, altrimenti, soggetta alla limitazione prevista dal combinato disposto degli articolo 2724, n. 3, e 2725 del codice civile, operando tale limitazione anche nel caso in cui si tratti di accertare se una copia del testamento sia conforme all'originale andato smarrito, tenendo distinte, ai fini del corrispondente onere probatorio, la situazione dell'erede che abbia avuto la detenzione della scheda e quella dell'erede che non l'abbia mai avuta” (cfr. di recente
Cass. n.23612/2024).
L'impostazione interpretativa appena richiamata distingue il caso dell'erede cha mai abbia avuto la disponibilità della scheda da quello che abbia avuto – come nel caso di specie, anche solo per un breve periodo utile a procurarsi la fotocopia dello stesso – la detenzione dell'originale della scheda testamentaria.
Ebbene, in quest'ultima ipotesi, corrispondente a quella “di perdita - comprendente sia il caso di smarrimento, sia quello di distruzione - della scheda testamentaria, la prova diretta alla dimostrazione dell'esistenza e alla ricostruzione, totale o parziale, del testamento è, altrimenti, soggetta alla limitazione prevista dal combinato disposto dell'art. 2724 c.c., n. 3 e art. 2725 c.c., operando tale limitazione anche nel caso in cui si tratti di accertare se una copia del testamento sia conforme all'originale andato smarrito” (cfr. Cass., n.
6918/2019).
Nel caso di specie, nulla la parte attrice ha dedotto, né provato, in merito alle vicende dell'originale della scheda testamentaria di cui ha inteso avvalersi, successivamente all'occasione in cui la stessa ne aveva avuto la disponibilità esclusiva, del resto, sfruttata per procurarsi la copia del documento stesso, nulla allegando in termini di perdita verificatasi senza sua colpa (ai sensi dell'art. 2724 c.c., n. 3 c.c.; Cass. 5919/2016; Cass. 1455/1996).
In definitiva, avendo l'odierna ricorrente basato la propria domanda esclusivamente su di un testamento non pubblicato, documentato con la sola produzione della sua fotocopia in luogo dell'originale, in mancanza della prova circa le vicende successive, nonché in assenza di domanda volta all'accertamento dell'esistenza e persistenza della dedotta disposizione ancora alla data della morte del de cuius nonostante l'irreperibilità dell'originale, la domanda volta all'accertamento della contemporanea esistenza di due testamenti (altrettanto contemporanei) al momento dell'apertura della successione, deve essere rigettata, con conseguente accertamento della validità ed efficacia, nei limiti di seguito esposti, del testamento, datato 12.08.2006,
16 pubblicato per atti del Notaio in data 05.12.2013, rep. n. 113.657, racc. 18.857, Persona_2 con il quale ha istituito, quale erede universale, la OG CP_3 Controparte_1
Ne consegue, pertanto, in via preliminare, ex art. 456 c.c., la dichiarazione di apertura della successione di , deceduto in PR IM (AP), il 31.01.2013, lasciando CP_3 quali eredi il coniuge – istituita erede universale del testamento olografo del Controparte_1
12.08.2006, pubblicato il 15.12.2013 – e i figli e Parte_1 CP_2 CP_3
questi ultimi interamente pretermessi nell'ambito del medesimo testamento.
[...]
Il rigetto della domanda svolta in via principale dall'attrice, allora, dà ingresso alla trattazione delle domande, svolte in via subordinata, prima tra tutte quella di accertamento della lesione della quota di riserva spettante a con successiva dichiarazione Parte_1 dell'inefficacia, nei confronti dell'attrice, delle disposizioni testamentarie che tale lesione hanno comportato.
Dal canto loro, i convenuti e hanno, parimenti, chiesto in via CP_2 Controparte_3 subordinata “di concorrere quali coeredi, previo riconoscimento dello status di legittimari, con l'attrice, previa imputazione della quota disponibile alla madre convenuta ON quindi (nel solo caso Controparte_1 di superamento dell'eccezione di improcedibilità) accertarsi e dichiararsi la ricorrenza, la consistenza e l'effettività delle donazioni avute dalla legittimaria da imputarsi in conto di legittima”. Parte_1
Al fine di verificare la fondatezza o meno delle domande in questa sede proposte dall'attrice e, in via subordinata, dai fratelli convenuti, deve, in primo luogo, accertarsi la qualità degli stessi nonché di rispetto alla successione di . Controparte_1 CP_3
Non può dubitarsi della natura di legittimari dei figli del de cuius e Per_5 CP_2 [...]
Gli stessi, come detto, non risultano beneficiari di alcuna disposizione del CP_3 testamento olografo del 12 agosto 2006 con il quale ha devoluto tutti i propri beni CP_3 alla OG Controparte_1
Da ultimo, pacifica è la qualità di coerede di quest'ultima.
Deve, poi, ritenersi la piena ammissibilità dell'azione di riduzione svolta dai legittimari pretermessi.
In primo luogo, devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità/improcedibilità della domanda di riduzione attorea, svolte dalle parti convenute.
Osserva il Collegio come la giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche di recente, abbia riaffermato che in materia di successione testamentaria, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di
17 legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima, mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius (cfr. Cass. 4106/2019; Cass. n. 1357/2017; Cass. n. 20830/2016).
Peraltro, la giurisprudenza tradizionale sopra richiamata è stata integrata dai più recenti approdi nomofilattici, che hanno affermato che, in tema di azione di riduzione, non è richiesta
– ai fini della decisione nel merito – la pedissequa elencazione di beni costituenti il relictum e delle donazioni poste in essere in vita dal de cuius, anche in vista dell'imputazione ex se, purché la loro esistenza emerga dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti o ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti (cfr.
Cass. 8348/2025; Cass. ord.
3.6.2024 n. 15465; Cass. ord. 10.1.2023 n. 348; Cass.
2.9.2020 n.
18199). Il giudice, infatti, dovrà procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova.
Ne consegue che, ove il silenzio serbato in citazione sull'esistenza di altri beni relitti, ovvero di donazioni, sia dovuto al convincimento della parte dell'inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva, il giudice non può solo per questo addivenire al rigetto della domanda, che è invece consentito se, all'esito dell'istruttoria, e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata l'esistenza della dedotta lesione. Nella stessa sentenza n. 18199/2020, è stato altresì affermato che il legittimario, ancorché abbia l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva.
In altri termini, la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni deve essere giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima. Si è poi precisato
(cfr. Cass. 31.7.2020 n. 16535) che il principio secondo cui il legittimario che propone l'azione
18 di riduzione ha l'onere di indicare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, e in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, non può essere applicato qualora il "de cuius" abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio con donazioni (cfr. Cass.
8348/2025), circostanza non ricorrente nel caso di specie.
Ebbene, la stessa odierna parte attrice, oltre a ricostruire approssimativamente l'asse ereditario relitto dal de cuius al momento della sua morte, ha prodotto in giudizio elementi da cui desumere anche le donazioni che la stessa ha ricevuto e gli stessi convenuti hanno arricchito in questi termini il compendio probatorio.
Ritenuta, pertanto, ammissibile nei termini anzi detti la domanda di riduzione, deve osservarsi, da altro angolo prospettico, l'esperibilità da parte dell'attrice e dei convenuti dell'azione de qua.
Più nello specifico, è noto come, l'art. 564 c.c., preveda una deroga alla inammissibilità dell'azione di riduzione da parte del legittimario che non abbia accettato con beneficio di inventario, per l'ipotesi in cui le donazioni o i legati siano fatti a persone chiamate come coeredi.
Inoltre è pacifico che l'accettazione beneficiata non è necessaria quando il legittimario sia stato totalmente pretermesso dal testatore non essendo, altrimenti, concepibile che intervenga accettazione in mancanza di delazione ereditaria.
Il legittimario pretermesso, infatti, non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, stabilita dell'art. 564 c.c., comma 1, per l'esercizio dell'azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore (cfr. Cass. n.
30079 del 2019; Cass. n. 28632 del 2011).
Ora, una totale pretermissione del legittimario nella successione testamentaria può aversi, come nel caso di specie, se il testatore ha disposto a titolo universale dell'intero asse a favore di altri, in base alla considerazione che, a norma dell'art. 457 , comma 2 c.c., i legittimari non sono chiamati all'eredità fino a quando l'istituzione testamentaria di erede non venga ridotta nei loro confronti (cfr. Cass. n. 30079 del 2019).
Nel caso di specie, come in precedenza esposto, il de cuius, con gli atti dispositivi del suo patrimonio, ha, in realtà, esaurito l'intero asse ereditario, in assenza di altri beni relitti, con la conseguenza che, versandosi in ipotesi di legittimari totalmente pretermessi dalla successione
19 della de cuius, è escluso che l'attrice e i convenuti avrebbero dovuto accettarne l'eredità Pt_1 con beneficio di inventario ai fini dell'esperimento dell'azione di riduzione.
In questi termini, allora, può procedersi al vaglio della domanda di riduzione al fine del calcolo del relictum secondo i criteri dettati dalla normativa codicistica e per valutare, a mezzo della formazione delle singole quote di spettanza degli eredi, la sussistenza della lesione, la misura della stessa e se la reintegra di ciascuno nella propria quota, ai sensi dell'art. 542 c.c., imponga o meno la riduzione oltre che della disposizione testamentaria anche delle donazioni.
Del resto, deve affermarsi che secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui il Collegio ritiene di aderire, il legittimario pretermesso acquista la qualità di chiamato (rectius, delato) all'eredità solo dal momento della sentenza costitutiva che accoglie la sua domanda di riduzione, rimuovendo l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie lesive della legittima, in sé non nulle né annullabili (cfr. Cass., 20.11.2008, n. 27556; Cass.,
3.12.1996, n. 10775; Cass., 12.01.1999, n. 251).
Ed invero, il legittimario completamente pretermesso, pur essendo chiamato ex lege all'eredità, non si può considerare, a differenza del legittimario leso, delato, non potendovi essere due delazioni diverse ed incompatibili in ordine agli stessi beni. È per questa ragione che in questo caso la devoluzione dell'eredità è subordinata al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione.
Nel caso di specie, la riduzione della disposizione testamentaria lesiva della legittima spettante all'attrice e ai convenuti che hanno spiegato l'azione di riduzione in via subordinata si effettua agevolmente attraverso la dichiarazione di inefficacia della disposizione a titolo universale di cui trattasi se e nella misura in cui essa ecceda la disponibile e la quota riservata al coniuge e ai figli ai sensi dell'art. 542 c.c. (ovverosia nella misura di ¼ per il coniuge e di ½ per tutti i figli) con la conseguente realizzazione della delazione in favore Parte_1 CP_2
e della quota ereditaria resa libera dalla presente pronuncia costitutiva
[...] Controparte_3 di riduzione.
Allora, al fine di valutare la fondatezza o meno dell'azione esperita, è necessario in primo luogo determinare l'ammontare della quota dei beni di cui il defunto poteva disporre, formando una massa di tutti i beni che gli appartenevano al momento della morte – detratti i debiti – e riunendo fittiziamente ad essi quelli di cui lo stesso abbia disposto a titolo di donazione
(tenendo però conto del valore che gli stessi avrebbero avuto al momento dell'apertura della successione) in modo da formare l'intero asse ereditario (art. 556 c.c.).
20 Orbene, in ordine alla consistenza dell'asse ereditario la parte attrice, oltre ad allegare atto di compravendita immobiliare (cfr. doc. 8, fascicolo parte attrice), risalente al 21.12.2006, dal quale desumere una consistente entrata per il de cuius, proveniente dall'incasso del corrispettivo della vendita, pari ad euro 315.000,00, ha allegato la presenza nella massa ereditaria di cinque immobili siti in PR IM e ha allegato documentazione bancaria relativa a diversi rapporti intestati o, quantomeno, cointestati, al de cuius (cfr. doc. 6 allegato all'atto di citazione nonché docc. nn. 1 e 2 allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. di parte attrice).
Proprio con riguardo alla documentazione bancaria, da ultimo, menzionata, i convenuti hanno eccepito l'inutilizzabilità della stessa in quanto acquisita illecitamente da a Parte_1 seguito di fraudolenta richiesta rivolta all'istituto di credito sorretta dalla falsa individuazione di se stessa quale erede.
L'eccezione deve essere disattesa.
In primo luogo, osserva il Collegio come lo stesso possesso della fotocopia del testamento in capo all'odierna attrice, in assenza di un provvedimento idoneo a privare di efficacia la stessa scheda testamentaria, è circostanza che ben può deporre in termini di esclusione dell'elemento soggettivo con riguardo all'intento fraudolento in capo a Pt_1 la quale ha agito ritenendosi coerede in forza dell'atto di ultima volontà del madre.
[...]
In secondo luogo, se da un lato è vero che il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché escluso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l'utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario, d'altro canto non è irrilevante notare come in seno alle stesse autorità istituite per la verifica della legittimità del rifiuto degli istituti bancari ad adempiere alle richieste ex art. 119 T.U.B., stia prendendo piede un orientamento volto a riconoscere come legittimo l'esercizio della richiesta di cui sopra anche in capo ai legittimari pretermessi, con stretto riguardo – come nella specie – alle copie della documentazione atta a ricostruire i rapporti facenti capo al defunto genitore e la consistenza dell'asse ereditario (cfr. ABF n. 1563 del 6 febbraio 2024 del Collegio di Milano, n. 23 del 3 gennaio 2023 del Collegio di Milano;
n. 778 del 26 gennaio 2023 del Collegio di Bari e n. 2362 del 10 marzo 2023 del Collegio di Milano).
Del resto, anche la giurisprudenza amministrativa ha ammesso l'istanza, da parte del legittimario pretermesso, che vanti la non contestata qualità di figlio, di accesso agli atti del de
21 cuius aventi ad oggetto documentazione che “possa effettivamente risultare non solo utile ma necessaria a ricostruire le donazioni compiute in vita dal de cuius e per questa via la massa ereditaria” (cfr.
[...] sez. VI - Napoli, 11/10/2021, n. 6379). CP_6
Sulla scorta delle superiori considerazioni, allora, pienamente ammissibile ed utilizzabile deve considerarsi la documentazione prodotta dall'attrice.
Ebbene, sulla scorta della documentazione, in atti, allora, è stato conferito incarico ad un consulente tecnico d'ufficio con riguardo, in primo luogo, alla ricostruzione dell'attivo patrimoniale relitto al momento della morte di . CP_3
In primo luogo, sono stati considerati i beni immobili risultanti dalla dichiarazione di successione rilasciata in data 03.03.2014 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Ascoli Piceno – Ufficio Territoriale di San Benedetto del Tronto (allegato al n. 3 dell'atto di citazione) la cui valutazione del valore, al momento dell'apertura della successione, è stata demandata all'ausiliario in sede di operazioni C.T.U..
Questi ha potuto, allora, accertare, anche sulla base di ispezione catastale la presenza, nel patrimonio di , al momento del suo decesso di: CP_3
Bene A – piena proprietà sull'immobile sito in PR IM alla Piazza Amerigo
Vespucci n. 2, catastalmente censito al Catasto Terreni con i seguenti dati: Foglio 7, Part. 137,
Ente Urbano, 48 mq ed al Catasto Fabbricato con i seguenti dati: Foglio 7, Particella 137, Sub.
5, Cat. A/3, Classe 3, Vani 5, Superficie Catastale di 86 mq, Rendita € 180,76, dal valore, alla data di apertura della successione, stimato in euro 70.600,00;
Bene B – piena proprietà sull' immobile sito in PR IM alla Via Marcantoni n.
19 (lato nord), catastalmente censito al Catasto Terreni con i seguenti dati: Foglio 7, Part. 145,
Ente Urbano, 110 mq ed al Catasto Fabbricato con i seguenti dati: Foglio 7, Particella 145, Sub.
4, Cat. A/2, Classe 2, Vani 5, Superficie Catastale di 60 mq, Rendita € 198,84, dal valore, alla data di apertura della successione, stimato in euro 94.800,00 (tenuto conto del costo, pari ad euro 500,00, stimato dall'ausiliario per la sanatoria delle irregolarità catastali dallo stesso accertate e presumibilmente già presenti alla data di apertura della successione);
Bene C – piena proprietà sull'immobile sito in PR IM alla Via Marcantoni n.
19 (lato sud) con annesso ripostiglio/sottotetto al piano quarto, catastalmente censito al Catasto
Terreni con i seguenti dati: Foglio 7, Part. 145, Ente Urbano, 110 mq ed al Catasto Fabbricato con i seguenti dati: Foglio 7, Particella 145, Sub. 5, Cat. A/2, Classe 2, Vani 3, Rendita € 119,30,
Superficie Catastale di 38 mq e Sub. 10, Cat. C/2, Classe 1, Superficie Catastale di 14 mq., dal valore, alla data di apertura della successione, stimato in euro 55.750,00 (tenuto conto del costo,
22 pari ad euro 3.250,00, stimato dall'ausiliario per la sanatoria delle irregolarità catastali dallo stesso accertate e presumibilmente già presenti alla data di apertura della successione);
Bene D – piena proprietà sull'immobile sito in PR IM alla Via Massaua n. 19, catastalmente censito al Catasto Terreni con i seguenti dati: Foglio 7, Part. 51, Ente Urbano,
220 mq ed al Catasto Fabbricato con i seguenti dati: Foglio 7, Particella 51, Sub. 5, Cat. C/2,
Classe 1, Mq. 28, Rendita € 36,15, dal valore, alla data di apertura della successione, stimato in euro 11.000,00.
Il tutto per un valore complessivo attribuibile al compendio immobiliare pari ad euro
232.150,00.
Quanto ai beni mobili, il C.T.U., dall'esame della documentazione agli atti e di quella acquisita, ha potuto accertare che “l'unico elemento attivo mobiliare relitto che è stato possibile individuare sulla base degli atti di causa, è quello riportato, per un valore di euro 431,39, al punto 3) credito, censo o rendita del certificato di eseguita dichiarazione di successione rilasciato in data 03.03.2014 dall'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Ascoli Piceno – Ufficio Territoriale di San Benedetto del Tronto. Sulla base di tale unico documento agli atti non è, però, possibile fornire ulteriori informazioni circa l'origine e la natura dello stesso. Trattandosi di cespite ereditario riportato nella dichiarazione di successione, la scrivente ritiene di includere tale credito nella valorizzazione del “relictum””.
Quanto al conto corrente n. 1000/727 in essere presso la filiale di PR IM della cointestato a e alla OG alla data Controparte_7 CP_3 Controparte_1 del decesso, lo stesso aveva un saldo negativo.
Quanto al deposito amministrato n. 9000/70031080, cointestato ai coniugi CP_8 alla data dell'apertura della successione, lo stesso aveva un saldo pari a zero (0,00 euro).
[...]
Al riguardo il C.T.U. ha accertato la ricorrenza “come ultima operazione quella del 17.01.2013 di disinvestimento degli strumenti finanziari detenuti per un valore di smobilizzo di complessivi euro 139.079,63, come risulta dal rendiconto titoli n. 1/2013 agli atti”.
In definitiva, il relictum deve essere quantificato in euro 232.581,39.
Quanto alla prova dell'esistenza di debiti, l'unica posta rilevante è stata individuata dal
C.T.U. nel saldo passivo del conto corrente n. 1000/727, pari ad euro 18,90, ottenuto dalla somma tra il saldo riportato nell'estratto conto al 31.01.2013 (di euro 2,36) e le spese e competenze passive nette (di complessivi euro 16,54) che, seppur addebitate nell'estratto conto successivo al 05.02.2013, erano relative al periodo di gennaio 2013.
Il debito in questione, alla luce della cointestazione del conto e della presunzione di pari apporto nel conto corrente stesso, deve ritenersi incidente sulla posizione di nella CP_3
23 misura della metà (euro 9,45), andando a decurtare in pari ammontare il relictum, da individuare, in definitiva, in euro 232.571,94.
Con riguardo alle spese funerarie, premesso il principio per il quale le spese per le esequie del defunto costituiscono pacificamente pesi ereditari i quali, pur differendo dai debiti ereditari in senso proprio, sono sottoposti ad un regime giuridico analogo, con conseguente diritto dell'erede che li ha sostenuti in via anticipata ad ottenerne il rimborso dagli altri (cfr.
Cass., 3.1.2002, n. 28), nel caso di specie, non è stata versata in atti documentazione attestante l'effettivo pagamento ad opera di uno degli eredi delle spese relative alle esequie del Pt_1
Deve passarsi, a questo punto, ad esaminare il donatum che, ai sensi del già citato art. 556
c.c., va stimato secondo i valori vigenti all'epoca dell'apertura della successione.
Devono essere richiamate, anche in questo caso, le risultanze della C.T.U. nonché le superiori considerazioni svolte con riguardo alla documentazione bancaria depositata dall'attrice.
In particolare, ha dato atto che, nel corso della sua vita, il padre Parte_1 CP_3 avrebbe elargito somme di denaro in favore dei figli, odierni convenuti.
In punto di diritto, deve rammentarsi che quanto ricevuto a titolo di donazione deve essere imputato alla quota riservata per legge agli eredi.
Ebbene, dall'analisi degli atti di causa, è stato possibile risalire ad operazioni bancarie, eseguite sul conto cointestato tra il de cuius e la coniuge in favore dei figli e Controparte_1 della stessa CP_1
In particolare, sono state registrate le operazioni di cui alla tabella sotto riportata:
DATA DATA DESCRIZIONE IMPORTO BENEFICIARIO
CONTABILE VALUTA OPERAZIONE
25/06/2007 25/06/2007 Bonifico n. 50.000,00 € Controparte_3
041550300492322
29/12/2008 29/12/2008 Bonifico n. 21.000,00 € CP_2
041551000461560
29/12/2008 29/12/2008 Bonifico n. 20.000,00 € Parte_1
041551000461564
02/12/2009 02/12/2009 Bonifico n. 2.000,00 € Parte_1
087871001383875
02/12/2009 02/12/2009 Bonifico n. 2.000,00 € Controparte_5
087871001383882
07/01/2010 07/01/2010 Bonifico n. 1.000,00 € Controparte_5
041551001468476
24 18/01/2010 13/01/2010 Bonifico n. 1.000,00 € Controparte_5
096441001474875
02/03/2010 02/03/2010 Bonifico n. 8.000,00 € Controparte_5
096441001629075
01/06/2011 01/06/2011 Bonifico cod. disposiz: 1.000,00 € Controparte_5
CA036051152329007
880802V0
04/01/2012 04/01/2012 Bonifico cod. disposiz: 3.000,00 € Parte_1
CA016402004402822
363051131
17/01/2013 17/01/2013 Giroconto a favore di: 155.680,00 €
[...]
Controparte_1
[...]
TOTALE 264.680,00 €
Del tutto correttamente, poi, il C.T.U. ha escluso dalla lista dei movimenti il bonifico dell'importo di euro 10.000,00 disposto da in data 11.06.2013 a favore di Controparte_1
di cui alla documentazione depositata dalla convenuta in quanto Parte_1 CP_1 effettuato in data successiva alla morte del de cuius e da un conto corrente CP_3 differente da quello intestato al de cuius.
Ancora, deve darsi atto che sui rapporti bancari per cui è causa sono stati individuate ulteriori operazioni a mezzo di assegni tratti sul predetto conto corrente, rispetto ai quali, però, in mancanza della copia degli stessi, non stato è possibile individuare il beneficiario, anche all'esito dell'ordine di esibizione all'istituto di credito, in quanto avente ad oggetto documentazione di un periodo superiore al decennio, pertanto, “eccedente il limite temporale di conservazione dei documenti, come imposto dall'obbligo dettato dagli art. 2220, 2312 e 2496 del codice civile. la descrizione riportata negli estratti conto indica, infatti, unicamente il numero dell'assegno addebitato” (cfr. nota di deposito del C.T.U. e allegati del 21.03.2025).
In mancanza dell'individuazione dei beneficiari, pertanto, i movimenti in questione, per un totale di euro 108.598,66, non possono essere ricondotti nell'alveo delle donazioni.
In definitiva, è stato possibile accertare che, sulla scorta dei movimenti bancari sopra esaminati è risultato beneficiario di bonifici per euro 63.000,00, Controparte_3 CP_2
è risultata beneficiaria per euro 21.000,00, è risultata beneficiaria per
[...] Parte_1 euro 25.000,00 e è risultata beneficiaria per euro 155.680,00. Controparte_1
25 A questo punto, preliminarmente devono, in linea generale, richiamarsi i principi giurisprudenziali secondo cui "nel conto corrente (bancario e di deposito titoli) intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 c.c., in base al quale, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali, sicché ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto" (Cass. n. 77/2018); inoltre, "l'art. 1298, 2 comma c.c. nel prevede che i rapporti interni tra i creditori debbano disciplinarsi dividendo in quote uguali il credito, configura una presunzione legale iuris tantum, la quale dando luogo soltanto ad un'inversione dell'onere probatorio, può essere superata attraverso presunzioni semplici te quali risultino gravi, precise e concordante"
(cfr. Cass, 1087/2000; Cass. 4327/1999).
Se vige la presunzione che il debito e il credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente (cfr. Cass. Sez. 2, Sent. n. 4066 del 19/02/2009), ne consegue che spetta a colui che vuole vantare diritti sull'intera somma superare tale presunzione e provare
(anche per presunzione semplice) che il saldo attivo risulti di pertinenza di uno solo dei correntisti. Ebbene, nel caso di specie né la cointestataria del conto corrente, né successivamente i suoi eredi hanno dedotto né dimostrato che le uscite di cui ai bonifici sopra elencati fossero riconducibili alla sola pertanto, le suddette somme devono Controparte_1 computarsi nel donatum nella misura della metà, come atti dispositivi compiuti in vita da CP_3
[...]
Ne consegue, pertanto, un valore del donatum complessivo pari ad euro 132.340,00, che va ad aggiungersi al relictum sopra quantificato, pari, quanto a:
a euro 31.500,00; Controparte_3
a euro 10.500,00; CP_2
a euro 12.500,00; Parte_1
a euro 77.840,00. Controparte_1
Deve essere a questo punto, dichiarata inammissibile la domanda svolta dalla parte attrice volta ad includere nella ricostruzione del relictum a mezzo delle operazioni di riunione fittizia anche i canoni percepiti da per la locazione degli immobili di cui la stessa Controparte_1 aveva la disponibilità e, ora, rientranti nella comunione ereditaria.
Ed invero, i suddetti canoni al pari dell'indennità di occupazione di beni ereditari – oggetto di domanda, successivamente rinunciata implicitamente dalla parte attrice la quale ha
26 insistito solo nella domanda volta ad “Aggiungere alla massa ereditaria calcolata nella esperita CTU e determinata in € 497.251,94 anche le somme percepite dalla sig.ra convenuta in questo giudizio, dalle CP_1 locazioni estive dei due immobili in Via Marcantoni n 19 di PR IM, integrando con tali somma la quota di legittima dovuta alla attrice, con interessi e rivalutazioni” (cfr. note di trattazione scritta depositate dall'attrice per l'udienza del 12.07.2025) – non concorrono nell'individuazione del relictum, né accrescono la quota da reintegrare, costituendo l'oggetto di una domanda autonoma di condanna alla restituzione quali frutti, nel caso di specie, mai articolata dalle parti.
Più nello specifico, in punto di diritto, deve darsi atto di come spetti a ciascun condividente che ne ha fatto domanda un'indennità per il godimento esclusivo dell'immobile dalla data in cui la domanda è stata formulata nonché quella relativa all'eventuale corrispettivo percepito dalla locazione.
Infatti, l'uso diretto del bene altro non è che attuazione del diritto dominicale, ed il comproprietario che ne gode resta solo obbligato a non impedire che gli altri comproprietari ne facciano uguale uso in maniera diretta (ad esempio attraverso il frazionamento degli spazi o l'uso turnario) ovvero in maniera indiretta, traendone i frutti civili. Ne consegue che colui che utilizza in via esclusiva l'immobile comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che risulti inerte nell'utilizzare l'immobile; tuttavia allorché quest'ultimo abbia manifestato l'intenzione di utilizzare l'immobile, eventualmente in maniera indiretta, da quel momento l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili del bene medesimo (cfr. Cass. 4.12.1991, n. 13036; Cass. 6.4.2011, n. 7881).
Ribadito che mai sul punto è stata formulata autonoma domanda di condanna al pagamento, in definitiva, la somma tra relictum e donatum ammonta ad euro 364.911,94.
Passando all'individuazione delle quote riservate, deve osservarsi come, sulla base dell'art. 542, comma 2, c.c., la quota di riserva destinata al coniuge sia pari ad 1/4 e quella dei figli sia pari, complessivamente, alla metà dell'asse ereditario.
Pertanto, nella specie, la quota di riserva della coniuge risulta corrispondente ad euro
91.227,98 e, quanto a ciascun figlio, la predetta quota di riserva corrisponde ad euro 60.818,66.
Peraltro, ai sensi dell'art. 564 c.c., il legittimario che domanda la riduzione della donazione o della disposizione testamentaria deve imputare alla sua porzione di legittima le donazioni e i legati a lui fatti, a meno che non ne sia stato espressamente dispensato.
Ecco, allora, che la quota di riserva di deve essere diminuita di euro 31.500,00, per un totale di 29.318,66; Controparte_3 deve essere diminuita di euro 10.500,00, per un totale di 50.318,66; CP_2
27 deve essere diminuita di euro a euro 12.500,00, per un totale di 48.318,66. Parte_1
Si è più volte dato atto che, con il testamento olografo del 12.08.2006, pubblicato il
15.12.2013, ha istituito erede universale e, di conseguenza non CP_3 Controparte_1 può che riconoscersi la fondatezza dell'azione di riduzione proposta nei confronti della convenuta originaria dalla parte attrice e, in via subordinata, dagli altri Controparte_1 convenuti e i quali hanno diritto a vedersi reintegrati nelle CP_2 Controparte_3 rispettive quote di legittima mediante l'attribuzione della quota di eredità fino alla concorrenza dei valori sopra indicati;
trattasi dunque di un'integrazione pari: quanto a ad un valore di euro 50.318,66. CP_2 quanto a ad un valore di euro 48.318,66; Parte_1 quanto a ad un valore di euro 29.318,66; Controparte_3
È noto che le disposizioni testamentarie lesive della legittima debbano essere ridotte allo scopo di consentire al legittimario di conseguire per intero la riserva a lui spettante, rendendolo così compartecipe dei beni della universalità sia pure soltanto in relazione alla percentuale determinata nella sua eredità, da distaccarsi dai beni attribuiti in misura maggiore a quella della disponibile.
In particolare, nel caso di specie, al fine di far conseguire a e Pt_1 CP_2 CP_5
l'integrazione cui hanno diritto, deve procedersi alla riduzione, nella misura sopra detta,
[...] della sola disposizione testamentaria con la quale la convenuta originaria è Controparte_1 stata istituita erede universale.
Inoltre, deve essere accertato e dichiarato il diritto di a conseguire la Controparte_1 quota disponibile, pari al restante 1/4 dell'asse ereditario.
A questo punto, deve darsi atto della circostanza per la quale, nelle more del presente giudizio, la convenuta originaria, beneficiaria della disposizione testamentaria che la istituiva erede universale, oggetto della precedente riduzione, è deceduta, lasciando, quali chiamati all'eredità i tre figli, parti del presente giudizio, a loro volta, beneficiari delle disposizioni testamentarie materne.
Ebbene, se con riguardo a e a deve ritenersi provata CP_2 Controparte_5
l'accettazione dell'eredità e, con essa, pertanto, l'acquisto della qualità di eredi in capo ai predetti convenuti, con riguardo all'odierna attrice, sulla scorta delle stesse deduzioni svolte da questa, allo stato, non risulta né un'accettazione dell'eredità materna, né una rinuncia.
Allora, se da un lato, non è revocabile in dubbio la proseguibilità del presente giudizio, avente ad oggetto le vicende successorie paterne, legate all'impugnazione del testamento e alla
28 riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima, d'altro canto, parimenti incontestabile
è l'inammissibilità di qualsivoglia domanda che miri a porre a carico dei soli eredi (intanto) accettanti degli effetti delle predette riduzioni.
In altri termini, la stessa quantificazione della lesione, come sopra svolta, nonché della misura in cui debba avvenire la reintegra non può che passare da una pronuncia che tenga ancora in considerazione la quota idealmente spettante ad Controparte_1
Ed invero, la stessa accettazione o meno, da parte di dell'eredità materna Parte_1 avrà conseguenze anche con riguardo alle statuizioni di cui alla presente pronuncia nel senso che, nell'ipotesi di acquisto della qualità di erede e, pertanto, di subentro nella comunione ereditaria originatasi con l'apertura della successione di la pretesa creditoria Controparte_1 vantata da nonché dagli altri convenuti, anche in termini di reintegra, non potrà Parte_1 che ritenersi, anche solo parzialmente estinta per confusione patrimoniale.
D'altro canto, in ipotesi di rinuncia all'eredità da parte dell'attrice, lo stesso importo delle quote da imputare a ciascuno degli eredi effettivi non potrà che mutare in conseguenza dell'accrescimento, al netto, tra l'altro, di fenomeni di successione per rappresentazione, ove si fosse in presenza di ulteriori successibili.
Del resto, la stessa domanda di reintegra della quota di riserva a mezzo della condanna dei convenuti al pagamento di una somma di denaro deve ritenersi inammissibile anche su altro fronte.
Non è contestata tra le parti, la rinuncia da parte di alla domanda di Parte_1 divisione ereditaria.
Ed invero, anche in sede di comparsa conclusionale e di memoria di replica, l'attrice ha ribadito che “il giudizio introdotto dall'attrice non è un giudizio di divisione ereditario, nel caso in esame infatti , viene proposta una domanda giudiziale volta a ottenere la nullità del testamento del padre, con contestuale ricostruzione della massa ereditaria (comprendendo relictum e donatum)” (cfr. pag. 12 comparsa conclusionale dell'attrice), sostenendo ulteriormente che la detta divisione avrebbe ad oggetto
“beni immobili caduti in successione alla morte di beni che oggi nemmeno potrebbero essere divisi CP_3 posto che sono di proprietà dei due convenuti in forza del testamento olografo della madre.
In ogni caso la anche fossimo in presenza di una divisione ereditaria, la rinuncia alla domanda di divisione non comporta automaticamente l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda di collazione;
si tratta di due questioni giuridiche distinte. La collazione è un obbligo separato (se applicabile) che riguarda
l'obbligo di conferire beni ereditari, mentre la divisione è il processo di ripartizione dei beni rimanenti” (cfr. memoria di replica dell'attrice).
29 Né, alla luce del principio di ragionevole durata dei processi, può sostenersi che il presente giudizio possa essere sospeso in attesa del decorso del termine decennale entro il quale l'attrice può esercitare il diritto all'accettazione dell'eredità materna.
Ebbene l'impossibilità di procedere in questa sede alla divisione del compendio ereditario assorbe tutte le ulteriori questioni, ivi compresa quella relativa alla eventuale collazione dei beni donati, istituto di natura divisoria che non può operare autonomamente ma solo in funzione di una divisione.
Tornando, allora, sulla questione relativa alla domanda volta alla liquidazione della quota di mediante somma di denaro e proseguendo nella disamina dell'ulteriore Parte_1 profilo di inammissibilità, deve darsi atto di quanto segue.
Quanto alla possibilità del ristoro del diritto di riserva dell'attrice mediante l'attribuzione di una somma di denaro, la Corte di legittimità ha, a più riprese, affermato che nel caso di azione tendente alla riduzione di disposizioni testamentarie che si assumano lesive della legittima, il giudice deve anzi tutto accertare quale sia la quota di legittima spettante all'attore legittimario e deve, a tal fine, riunire fittiziamente i beni e determinare l'asse ereditario, procedendo poi alla sua valutazione secondo i valori del tempo dell'apertura della successione e tenendo conto anche della qualità dei beni, se fruttiferi o meno. Accertata cosi la quota di legittima, nel procedere alla sua liquidazione, deve tenersi presente che il legittimario ha diritto di conseguirla in natura e solo eccezionalmente in denaro e che, in questo ultimo caso, il credito del legittimario non è di valuta, ma di valore, per cui, operando l'aestimatio rei, per il soddisfacimento del suo diritto, deve aversi riguardo alla quantità di denaro occorrente per attribuirgli il valore che aveva diritto a conseguire, di guisa che detta aestimatio deve riferirsi alla data in cui l'integrazione e la liquidazione si determina, cioè al momento della pronuncia giudiziale che la effettua (cfr. Cass. n. 1079/1970; Cass. n. 39368/2021).
Anche di recente “è stato sottolineato come (Cass. n. 22097/2015) una delle differenze più significative tra la collazione e l'azione di riduzione consista proprio nel fatto che quest'ultima obbliga alla restituzione in natura dell'immobile donato, mentre l'altra ne consente l'imputazione di valore, sicché (cfr. Cass.
n. 28196/2020) se la collazione, nei rapporti indicati nell'art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del "de cuius", donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, e può comportare di fatto
l'eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, ciò non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l'accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione
30 della sua quota di riserva con l'assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per
l'imputazione del relativo valore” (cfr. Cass. cit. e Cass. n. 39368/2021).
Quanto appena rilevato si spiega trattandosi “di una conseguenza derivante dalla stessa natura della pronuncia che accolga l'azione di riduzione che determina l'inefficacia per il legittimario della disposizione lesiva e che comporta, ove la disposizione abbia ad oggetto determinati beni, l'instaurarsi di una comunione tra beneficiario della disposizione lesiva e legittimario, nella quale la quota di compartecipazione del secondo è determinata in misura corrispondente al valore proporzionale della lesione da recuperare sul bene in rapporto al valore del bene stesso (ove per ipotesi, la disposizione testamentaria debba essere ridotta al fine di assicurare al legittimario il recupero di una lesione pari a 10 ed il bene oggetto della disposizione valga 30, sul bene stesso verrà ad determinarsi una comunione che vede il legittimarlo titolare della quota di un terzo ed il beneficiario della residua quota dei due terzi).
Tale conclusione trova poi il conforto dell'art. 560 c.c. che regola proprio la disciplina della comunione così determinatasi, prevedendo che preferibilmente la quota di legittima debba essere reintegrata mediante la separazione della parte del bene necessaria per soddisfare il legittimario, aggiungendo però che, laddove la separazione in natura non sia possibile, ed il bene quindi sia non comodamente divisibile, lo scioglimento della comunione avverrà sulla base di criteri preferenziali (per l'ipotesi di concorso di richieste di attribuzione del bene) specificamente individuati dal secondo comma ed in deroga a quelli di carattere generale posti dall'art. 720 c.c.”
(Cass. n. 39368/2021).
Il precedente in esame - che si è occupato anche dell'ipotesi di reintegra della quota del legittimario in denaro (cfr. anche Cass. n. 5230/2016) - seguita con lo specificare ritenendo che in tal caso l'obbligazione abbia natura di debito di valore, necessitante di adeguamento, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore dei beni in natura esistenti nell'asse, ma ciò presuppone che la reintegra in denaro o sia frutto di una concorde volontà delle parti o che scaturisca dallo scioglimento della comunione secondo le modalità specificamente dettate dall'art. 560 c.c.
Ma ove non ricorrano tali condizioni – come nel caso che ci occupa – resta fermo che l'inefficacia delle disposizioni testamentarie lesive, quale effetto dell'accoglimento dell'azione di riduzione, determina solo il subentro del legittimario nella comunione ereditaria (ove la disposizione testamentaria lesiva non abbia ad oggetto singoli beni) oppure nella comunione dei singoli beni oggetto di attribuzioni specifiche (a titolo di legato ovvero di institutio ex re certa o di apporzionamento nell'ambito della divisione del testatore), e, quindi, il diritto alla reintegra in natura (Cass. n. 39368/2021).
31 Aderendo il Collegio a detto orientamento, allora, non può che concludersi per la declaratoria di inammissibilità della domanda in esame.
Infine, osserva il Collegio come la stessa domanda di rivalutazione della quota e dell' applicazione di interessi, deve ritenersi assorbita dal mancato svolgimento in questa sede di una domanda di divisione.
L'esito del giudizio, caratterizzato dalla reciproca soccombenza tra le parti nonché da reciproche mancate adesioni alle proposte e controproposte intervenute nel corso del giudizio a fini conciliativi, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Analogamente, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato provvedimento, parimenti, devono essere poste a carico di tutte le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di ER, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
303/2016, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta, in via principale da Parte_1
2. dichiara aperta la successione di , nato a [...] in CP_3
data 26.03.1939 e ivi deceduto in data 31.01.2013;
3. in parziale accoglimento della domanda svolta in via subordinata dall'attrice, accerta la qualità di erede legittimario di avente diritto alla quota di riserva, ex Parte_1 art. 542, comma 2, c.c., di 1/6 dell'intero patrimonio ereditario;
4. accerta la qualità di erede legittimario di avente diritto alla quota CP_2
di riserva, ex art. 542, comma 2, c.c., di 1/6 dell'intero patrimonio ereditario;
5. accerta la qualità di erede legittimario di avente diritto alla Controparte_3
quota di riserva, ex art. 542, comma 2, c.c., di 1/6 dell'intero patrimonio ereditario;
6. dichiara che nell'asse ereditario relitto da sono compresi: CP_3
- l'intera proprietà sull'immobile sito in PR IM alla Piazza Amerigo Vespucci n. 2, catastalmente censito al Catasto Terreni con i seguenti dati: Foglio 7, Part. 137, Ente Urbano,
48 mq ed al Catasto Fabbricato con i seguenti dati: Foglio 7, Particella 137, Sub. 5, Cat. A/3,
Classe 3, Vani 5, Superficie Catastale di 86 mq, Rendita € 180,76;
- l'intera proprietà sull' immobile sito in PR IM alla Via Marcantoni n. 19 (lato nord), catastalmente censito al Catasto Terreni con i seguenti dati: Foglio 7, Part. 145, Ente
Urbano, 110 mq ed al Catasto Fabbricato con i seguenti dati: Foglio 7, Particella 145, Sub. 4,
Cat. A/2, Classe 2, Vani 5, Superficie Catastale di 60 mq, Rendita € 198,84;
32 - l'intera proprietà sull'immobile sito in PR IM alla Via Marcantoni n. 19 (lato sud) con annesso ripostiglio/sottotetto al piano quarto, catastalmente censito al Catasto Terreni con i seguenti dati: Foglio 7, Part. 145, Ente Urbano, 110 mq ed al Catasto Fabbricato con i seguenti dati: Foglio 7, Particella 145, Sub. 5, Cat. A/2, Classe 2, Vani 3, Rendita € 119,30,
Superficie Catastale di 38 mq e Sub. 10, Cat. C/2, Classe 1, Superficie Catastale di 14 mq.;
- l'intera proprietà sull'immobile sito in PR IM alla Via Massaua n. 19, catastalmente censito al Catasto Terreni con i seguenti dati: Foglio 7, Part. 51, Ente Urbano,
220 mq ed al Catasto Fabbricato con i seguenti dati: Foglio 7, Particella 51, Sub. 5, Cat. C/2,
Classe 1, Mq. 28, Rendita € 36,15;
- il credito, pari ad euro 431,39, di cui al certificato di eseguita dichiarazione di successione rilasciato in data 03.03.2014 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ascoli Piceno
– Ufficio Territoriale di San Benedetto del Tronto;
7. accerta che il testamento olografo del 12.08.2006, pubblicato il 15.12.2013, con il quale ha devoluto tutti i propri beni alla coniuge contiene CP_3 Controparte_1 disposizioni lesive delle quote di legittima spettanti, rispettivamente, a Parte_1 CP_2
e e, per l'effetto, riduce tali disposizioni in misura corrispondente alla
[...] Controparte_3 quota riservata ex lege ai suddetti legittimari in conformità a quanto indicato in parte motiva;
8. dichiara che, per effetto della riduzione di cui al superiore punto 7:
- è titolare della quota ereditaria di 1/6 dell'intero patrimonio ereditario, Parte_1 pari ad un valore – detratto ex art. 564 c.c. il donatum – di € 48.318,66;
- è titolare della quota ereditaria di 1/6 dell'intero patrimonio ereditario, pari CP_2 ad un valore – detratto ex art. 564 c.c. il donatum – di € 50.318,66;
- , è titolare della quota ereditaria di 1/6 dell'intero patrimonio ereditario, Controparte_3 pari ad un valore – detratto ex art. 564 c.c. il donatum – di € 29.318,66;
9. dichiara, per l'effetto, realizzatasi la delazione in favore di Parte_1 CP_2
e delle quote ereditarie rese libere dalla pronuncia di riduzione di cui al
[...] Controparte_3 superiore punto 7;
10. accerta il diritto di e, per essa, dei suoi eredi, di conseguire la quota Controparte_1
disponibile ai sensi dell'art. 556 c.c. comma 2 c.c.;
11. dichiara inammissibile la domanda volta a ricomprendere nel relictum i frutti dei beni, proposta da Parte_1
12. dichiara inammissibile la domanda di liquidazione in denaro della propria quota, proposta da Parte_1
33 13. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
14. pone definitivamente a carico tutte le parti le spese di C.T.U. liquidate come da separato provvedimento.
Così deciso in ER, nella Camera di Consiglio del Tribunale in data 04.12.2025.
Il Presidente dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
34
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 303/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA Parte_1 C.F._1 ttivam l'indirizzo pec, in virtù, da ultimo, di procura in calce al ricorso per riassunzione;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 nte do TIMA, VIA GORIZIA, N. 18, presso il difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA ORIGINARIA
E CONTRO
(C.F. ), in proprio e quale erede di CP_2 C.F._3 [...]
il patr O RICCI, elettivamente domi CP_1
MA, VIA GORIZIA, N. 18, presso il difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
(C.F. ), in proprio e quale erede di Controparte_3 C.F._4 [...] patroc O RICCI, elettivamente domic CP_1
MA, VIA GORIZIA, N. 18, presso il difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI ORIGINARI E IN RIASSUNZIONE OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato, conveniva in giudizio la madre Parte_1 [...]
e i fratelli e chiedendo l'accoglimento delle CP_1 CP_2 Controparte_4 seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avvera domanda, richiesta e/o eccezione, voglia così provvedere:
A)In via preliminare accertata e riconosciuta la esistenza di due testamenti olografi contenenti le ultime volontà del de cuius entrambi datati 12/8/2006 ed in quanto contenenti disposizioni CP_3 testamentarie inconciliabili tra loro, dichiarare la inefficacia ed invalidità di quello registrato in data
5/12/2013 e per l'effetto dichiarare aperta la successione legittima del defunto CP_3
2) voglia altresì il Tribunale dichiarare nei confronti dell'attrice l'inefficacia delle donazioni- elargizioni di somme di denaro effettuate in vita dal de cuius in favore di e posto che le CP_2 Controparte_3 stesse hanno leso i suoi intangibili diritti alla quota di legittima con diritto dell'attrice a vedersi restituire tali somme con interessi e rivalutazione al saldo.
3) Voglia il Tribunale provvedere a ricostruire la massa ereditaria dismessa dal de cuius computando il relictum al donatum quantificando la legittima dovuta all'attrice sul patrimonio dismesso, patrimonio che si indica in € 363.000,00 per beni immobili ed € 315.000,00 per somme di denaro (o della diversa somma che verrà accertata) -La quota di legittima dovrà essere calcolata ai sensi e per gli effetti dell'art 542 c.c e seguenti c.c
(formazione dei beni relitti con riunione fittizia delle donazioni), con condanna dei convenuti e CP_2
a restituire alla sorella le somme avute in vita dal padre in quanto e se lesive della quota di Controparte_3 legittima dell'attrice con interessi e rivalutazioni al saldo .Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
B) In via subordinata ove si riconoscesse la validità del testamento olografo redatto in data 12/8/2006
e pubblicato con atto Notar del 5/12/2013 e quindi apertasi la successione testamentaria del defunto Per_1
Voglia l'ill.mo Tribunale accertare e dichiarare l'avvenuta lesione della quota legittima di CP_3 spettanza dell'attrice quale figlia del defunto, disponendone la reintegra mediante la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti delle disposizioni testamentarie contenute nel predetto testamento e applicandosi il disposto di cui all'art 542 c.c.
1)Per l'effetto ricostruire la massa ereditaria dismessa dal de cuius computando il relictum al donatum tenendo quindi conto delle somme elargite in vita ai fratelli dell'attrice e lesive CP_2 Controparte_3
2 della legittima dell'attrice e per quanto superiore alla quota di riserva di cui il defunto poteva disporre. Con interessi e rivalutazione delle predette e somme sin dalla loro elargizione.
2) Che la quota di legittima dovuta all'attrice con riferimento ai dati oggi in suo possesso, viene così calcolata: valore del patrimonio € 678.000,00, ai tre figli va complessivamente il 50% del patrimonio pari ad €
339.000,00 che corrispondono a € 113.000 per ciascun figlio, dovrà essere restituito all'attrice, nella misura di legge, [quanto] donato ed elargito dal de cuius agli altri due figli
3) Si voglia altresì valutare il canone dovuto dalla sig.ra per l'occupazione dell'appartamento sito CP_1 in Via Marcantoni n 19 di PRmarittima non essendo lo stesso abitazione familiare a cui la stessa avrebbe diritto, somme da computare nella determinazione dell'asse ereditario in riduzione della quota disponibile del de cuius e/o in riduzione della quota ereditaria della sig.ra Controparte_1
C) Voglia l'ill.mo Tribunale adito accertata la lesione della quota di legittima dell'attrice, quota pari ad
€ 113.000,00 o delle diversa somma che verrà accertata in corso di giudizio, assegnare la stessa all'attrice e accolta la domanda di riduzione, condannare i convenuti alla restituzione delle somme di denaro ricevute in vita dal de cuius anche in relazione alla quota disponibile reintegrandosi in tal modo la quota di legittima spettante ad essa attrice, con interessi e rivalutazione al saldo
D) Voglia l'illustrissimo Tribunale sempre in via subordinata procedere ove sia possibile alla divisione ereditaria degli immobili e mobili caduti in successione, il cui valore si indica in € 678.000,00 o del diverso valore che verrà accertato in corso di giudizio con relativa assegnazione agli eredi delle rispettive quote quantificandosi quanto già elargito e/o donato in vita dal de cuius ai due figli e reintegrando CP_2 CP_3 se lesa, la quota di legittima spettante all'attrice con interessi e rivalutazioni al saldo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio…”.
Previa rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione nel rispetto dei termini a comparire, si costituivano in giudizio e chiedendo CP_2 Controparte_5
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“chiede il riconoscimento dell'improcedibilità e/o dell'inammissibilità delle azioni e il rigetto delle domande.
In via subordinata, laddove dovesse essere superata l'eccezione di improcedibilità, previo conferimento delle donazioni avute dall'attrice e dalla stessa ammesse ma non conferite in conto di legittima, chiedono di concorrere quali coeredi, previo riconoscimento dello status di legittimari, con l'attrice, previa imputazione della quota disponibile alla madre convenuta ON quindi (nel solo caso di superamento Controparte_1 dell'eccezione di improcedibilità) accertarsi e dichiararsi la ricorrenza, la consistenza e l'effettività delle donazioni avute dalla legittimaria da imputarsi in conto di legittima. Parte_1
3 ON il rigetto di tutte le altre avverse domande perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese da distrarsi”.
Concesso il termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria, in data 21.04.2016, si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“chiede il riconoscimento dell'improcedibilità e/o dell'inammissibilità delle azioni e il rigetto delle domande.
In via subordinata, laddove dovesse essere superata l'eccezione di improcedibilità, previo conferimento delle donazioni avute dall'attrice e dalla stessa ammesse ma non conferite in conto di legittima, chiede il riconoscimento in favore della stessa della sola quota spettantele ex lege quale legittimaria al netto del donatum e previa imputazione della disponibile alla convenuta. Chiede quindi (nel solo caso di superamento dell'eccezione di improcedibilità) accertarsi e dichiararsi la ricorrenza, la consistenza e l'effettività delle donazioni avute dalla legittimaria da imputarsi in conto di legittima.
Chiede il rigetto di tutte le altre avverse domande perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese da distrarsi”.
Instaurato il contraddittorio, assunte le prove orali ammesse e conferito incarico per l'espletamento di C.T.U., all'udienza del 16.02.2022, il giudizio veniva interrotto a seguito dell'intervenuto decesso di Controparte_1
Con ricorso per la riassunzione, chiedeva la fissazione dell'udienza per la Parte_1 prosecuzione del giudizio e la concessione del termine per la notificazione nei confronti degli eredi della convenuta originaria.
Si costituivano in giudizio e anche quali chiamati CP_2 Controparte_5 all'eredità di rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“CHIEDONO che, non essendo ad oggi depositata rinuncia all'eredità da parte di , sia valutata Parte_1
l'inammissibilità della riassunzione non essendo l'attrice terza ma erede di dovendo Controparte_1
l'attrice esplicitare la propria posizione con la rinuncia all'eredità ovvero con l'accettazione; che sia sospeso il presente giudizio sino all'esito dello spirare del termine di legge per l'accettazione o la rinuncia all'eredità ovvero fino al deposito dell'accettazione o della rinuncia da parte dell'attrice.
In ogni caso o all'esito dello spirare del termine suddetto, chiedono che sia valutata la confusione soggettiva tra le posizioni dei litisconsorti necessari, tutti eredi di ovvero che il Controparte_1 contraddittorio sia integrato nei confronti di , se erede di rispetto alla Parte_1 CP_1 CP_1
4 domanda da lei stessa rivolta nei confronti della genitrice deceduta, non potendo il processo essere proseguito se non nei confronti di tutte le parti sostanziali coinvolte dalla domanda di parte attrice.
Con ogni più ampia riserva e salvezza all'esito di quanto sopra richiesto.
Con vittoria di spese”.
Espletata C.T.U., definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del
17.07.2025, le parti precisavano le conclusioni dinanzi la scrivente magistrato cui, medio tempore, il fascicolo era stato assegnato, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, con il proprio atto di citazione, assumeva quanto segue:
1. in data 31.01.2013, decedeva, a PR IM, ivi nato in [...] CP_3
26.03.1939, padre dell'attrice, lasciando a sé superstiti la OG e i figli Controparte_1
e ; Pt_1 CP_2 Controparte_3
2. il defunto era proprietario dei seguenti beni immobili, tutti siti a PR IM:
- Abitazione civile, sita in PR IM, individuata al catasto del medesimo Comune al fgl 7 part. 145 sub 4;
- Abitazione di tipo civile, sita in PR IM, individuata al catasto del medesimo
Comune al fgl 7 part. 145 sub 5;
- Magazzino o deposito sito in PR IM, individuata al catasto del medesimo
Comune al foglio 7 part. 145 sub 10
- Magazzino o locale di deposito, sito in PR IM, individuata al catasto del medesimo Comune al fgl 7 part. 151 sub 5
- Abitazione civile, sita in PR IM, individuata al catasto del medesimo Comune al fgl 7 part. 137 sub 5;
3. in data 28.01.2014, provvedeva a presentare, presso l'Agenzia delle Controparte_1
Entrate di Ascoli Piceno, atto di successione, registrato al n. 53 volume 9990, nel quale la stessa dichiarava di essere l'unica erede dei beni dismessi dal coniuge, in virtù di testamento olografo pubblicato per Notar in data 05.12.2013 e registrato a San Benedetto del Tronto, Persona_2 il 13.12.2013 al n. 3558/IT;
4. nel predetto testamento olografo, datato 12.08.2006, il defunto nominava sua erede universale la OG che, pertanto, in base a tale disposizione presentava la Controparte_1 denuncia di successione di cui sopra;
5. al momento dell'introduzione del giudizio, si trovava nel pieno Controparte_1
possesso di tutti gli immobili caduti in successione e, specificamente, dell'abitazione familiare,
5 sita a PR IM, Piazza Vespucci n. 2, dove aveva abitato unitamente al coniuge e sino alla morte di quest'ultimo, nonché dell'abitazione, sita a PR IM, Via Marco
Marcantoni n. 19, nella quale si era trasferita da alcuni mesi;
6. con raccomandata inviata alla madre in data 11.11.2014, denunciava la Parte_1
violazione, nelle disposizioni testamentarie del defunto padre, dell'art 542 c.c., chiedendo – senza esito – di essere reintegrata nella sua quota di legittima;
7. nelle more, si era anche opposta a che la figlia potesse occupare, nel Controparte_1 mese di agosto, per le vacanze estive, l'appartamento, sito a PR IM, Via Marcantoni n.
19, provvedendo a sostituire le chiavi che consentivano l'accesso all'immobile nel mese di luglio
2015, impedendo quindi alla figlia di poterne usufruire;
8. quanto alla consistenza dell'asse ereditario, doveva rilevarsi che, con atto del 21.12.2006, il de cuius e la coniuge avevano venduto e trasferito, con atto Notar in Bologna Persona_3
(rep. n. 446413-racc. n. 11563), un appartamento con cantina e autorimessa sito in Bologna, Via
Lorenzetti n. 5, al prezzo di euro 315.000,00 e, a seguito della predetta vendita, i genitori dell'attrice, si erano trasferiti a vivere nella abitazione di proprietà del defunto, sito a PR
IM, Piazza Vespucci n. 2;
9. il defunto era cointestatario, unitamente alla OG, anche di un conto CP_3
corrente, acceso presso la Banca dell'Adriatico di PR IM n 04155/1000/727 che, alla data del 31.01.2013, aveva un saldo debitore pari ad euro 2,361;
10. i coniugi percepivano complessivamente una pensione mensile di euro Parte_2
2.100,00;
11. nei dieci anni precedenti al decesso, il defunto aveva cointestato con il coniuge n.2 dossier titoli e, precisamente, quello avente n. 04155/9000/70016053, acceso il 07.11.2006 ed estinto in data 13.12.2010, e quello n. 04155/9000/70031080, acceso il 27.03.2008 ed estinto il
17.01.2013, vale a dire pochi giorni prima della morte;
12. volendo risolvere ogni questione relativa alla eredità, essendo risultati vani i tentativi di conciliazione con la madre, in data 07.05.2015, l'attrice provvedeva a depositare istanza di mediazione dinanzi all'organismo di conciliazione SE di ER (RG 104/2015), notificata regolarmente alla AV la quale, però, non si presentava alla udienza, come da certificazione rilasciata in data 20.07.2015;
13. allora, nella sua qualità di erede legittima del defunto aveva Parte_1 CP_3
dovuto introdurre il presente giudizio, rilevando come il testamento olografo pubblicato era privo di efficacia e, in ogni caso, lesivo dei suoi diritti di erede;
6 14. in particolare, doveva essere eccepita la nullità del testamento olografo datato 12.08.2006
e pubblicato data 05.12.2013, in quanto il testatore, con atto di pari data, aveva manifestato, in altro testamento diverse ultime volontà che risultavano incompatibili ed inconciliabili con quanto contenuto nel testamento pubblicato;
15. esistevano, invero, due testamenti datati entrambi 12.08.2006 ed ambedue sottoscritti validamente dal de cuius ma privi di orario di sottoscrizione;
16. quanto alla incompatibilità delle disposizioni, doveva rilevarsi come, mentre nel testamento olografo, poi, pubblicato, poteva leggersi “io sottoscritto nato a [...]_3
IM il 26/3/1939 e residente a [...], nel pieno possesso delle mie facoltà mentali dichiaro quanto segue. Al momento della mia dipartita lascio tutti i miei beni mobili ed immobili a mia OG , nell'altro testamento, recante la medesima data e redatto, al pari Controparte_1 dell'altro, su un foglio quadrettato, poteva leggersi “Io sottoscritto nato a [...]_3
IM il 26/3/1939 e residente a Bologna, Via Lorenzetti nel pieno possesso delle mie facoltà mentali esprimo le seguenti volontà: alal mia morte i beni mobili verranno ripartiti in parti uguali fra i miei tre figli, i beni immobili qui di seguito elencati verranno estratti a sorte fra i miei tre figli: , , Pt_1 CP_2 CP_3
1) Abitazione sita in Piazza A. Vespucci 2 più legnaia di Via Massaua
2) Appartamento piccolo di Via Marcantoni 19 al secondo piano più ½ soffitta
3) Appartamento grande di Via Marcantoni 19 al secondo piano più ½ soffitta
S'intende che dopo l'estrazione a sorte i miei figli dovranno fare valutare gli immobili e chi avrà in sorte la parte più piccola sarà rimborsato dai fratelli”;
17. era, pertanto, evidente il problema interpretativo della dichiarazione di ultima volontà del de cuius, avendo i due testamenti la stessa data di sottoscrizione e mancando il riferimento all'orario della loro stesura, con la conseguente impossibilità di determinare quale dei due era stato redatto per ultimo;
18. alla luce della totale incompatibilità tra le disposizioni, entrambi i testamenti dovevano ritenersi inefficaci;
19. in ogni caso, il testamento pubblicato, nel quale era stata nominata erede universale la OG del de cuius, comportava la diseredazione nei confronti dei tre figli, in violazione delle norme sulla quota riservata per legge all'attrice, con conseguente diritto della stessa alla reintegrazione nella propria quota di legittima;
20. allora, intendeva proporre, in primo luogo, l'azione di riduzione in senso Parte_1
stretto, con lo scopo di far dichiarare l'inefficacia totale delle disposizioni del testamento olografo pubblicato e delle donazioni che eccedevano la quota di cui il de cuius poteva disporre
7 e, una volta accertata la lesione della legittima e accolta l'azione di riduzione, quella di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni lesive, vale a dire i suoi due fratelli, chiedendo la restituzione della quota di patrimonio, specificamente somme di denaro, a questi indebitamente devoluta;
21. ed invero, il de cuius e la OG avevano provveduto ad effettuare elargizioni di denaro ai due fratelli dell'attrice che avevano di molto superato quelle ricevute dalla medesima attrice;
22. il ricavato della vendita dell'appartamento di Bologna, pari ad euro 315.000,00, incassato in data 21.12.2006, non era infatti più rinvenibile nel conto corrente del de cuius e della coniuge, estinto il 06.02.2013 e che, alla data del decesso (31.01.2013), aveva un saldo debitore di euro
2,36;
23. nei dieci anni precedenti al suo decesso, unitamente alla coniuge, era stato CP_3
intestatario, oltre che del citato conto corrente, anche dei due dossier titoli di cui sopra;
24. dalla parziale analisi dei movimenti del conto corrente e dei dossier titoli, si evinceva chiaramente che vi erano state uscite non riconducibili ai bisogni del de cuius o della coniuge, anche in considerazione della loro percezione di pensioni mensili ammontanti ad euro 2.100,00, dell'assenza di spese a titolo di canone di locazione che, anzi, incassavano, per la locazione degli appartamenti di proprietà che in estate concedevano ai turisti;
25. dovevano, pertanto, essere dichiarati invalidi tutti gli atti di elargizione di denaro che il de cuius aveva effettuato nei confronti dei fratelli dell'attrice che avevano prodotto la lesione della quota di legittima spettante alla stessa, nonché di quelle dazioni di denaro che eccedevano la quota di cui il de cuius poteva disporre (c.d. disponibile);
26. infine, la madre dell'attrice, pur avendo diritto ad abitare nella casa familiare, da alcuni mesi occupava l'appartamento sito in Via Marcantoni n 19. Tale occupazione doveva essere valutata economicamente non potendo la stessa vantare sul predetto immobile alcun diritto di abitazione.
e , costituitisi in giudizio, specificavano quanto segue: CP_2 Controparte_5
• doveva essere, preliminarmente, dichiarata l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
• nel merito, la domanda attorea era improcedibile nei confronti dei fratelli, per violazione delle norme aventi ad oggetto l'azione di riduzione. In particolare, il legittimario che domandava la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie doveva imputare alla sua porzione legittima le donazioni ed i legati allo stesso fatti e, nella specie, era stata l'attrice stessa
8 ad avere ammesso di aver percepito elargizioni di denaro, quando il de cuius era in vita, anche se in misura inferiore a quelle percepite dai fratelli;
• in realtà, i tre figli erano stati aiutati in egual misura spiritualmente e materialmente da e, pertanto, non vi erano donazioni del de cuius ipoteticamente assoggettabili Controparte_1 ad azione di riduzione;
• le eventuali donazioni materne, poi, non erano impugnabili e neppure accertabili in questa sede;
• quanto al testamento, l'unico da ritenere esistente era quello pubblicato dal Notaio in data 05.12.2013. Ed invero, la fotocopia di un testamento olografo non poteva Per_1 ritenersi quale valida scheda testamentaria non essendovi alcun originale;
• quanto alla consistenza dell'asse ereditario, aveva impiegato la propria CP_3
quota di patrimonio interamente per la propria cura e assistenza;
• la documentazione versata in atti dall'attrice era stata ottenuta allorché Parte_1
aveva falsamente dichiarato all'Istituto di credito di essere erede, status, peraltro, non corrispondente alla realtà, con conseguente inutilizzabilità della documentazione, perché ottenuta con mezzi illeciti e fraudolenti;
• la suddetta documentazione, poi, doveva comunque essere contestata, afferendo a movimenti eseguiti da e, dunque, estranei al de cuius ed estranei all'oggetto Controparte_1 del giudizio;
• la cointestazione del conto costituiva solo una mera presunzione di appartenenza della liquidità ad entrambi gli intestatari per cui, stante il fatto che il denaro riconducibili pro quota a erano stati necessari per le sue cure e assistenza, le eventuali elargizioni ulteriori CP_3 facevano parte della quota di Controparte_1
• in ogni caso, la domanda era condizionata dall'improcedibilità per aver omesso l'attrice di dichiarare l'entità delle elargizioni in suo favore e di imputarle in conto di legittima, come previsto dalla legge;
• anche e erano legittimari e avevano i medesimi diritti CP_2 Controparte_5
riservati dalla legge a tutti i figli e, per quanto di ragione, e solo in caso di ammissibilità della domanda proposta dalla sorella agivano in questa sede il riconoscimento dei Parte_1 detti diritti, in concorso tra loro, quali figli di , a mezzo dell'azione di riduzione;
CP_3
• rivendicava per sé una somma liquida di denaro sulla quale chiedeva Parte_1
l'applicazione di interessi e rivalutazione, senza indicare quote o dichiarare la comoda divisibilità
o l'indivisibilità degli immobili. Tuttavia, il patrimonio relitto constava di diverse unità
9 immobiliari e non si vedeva come l'attrice poteva pretendere somme liquide di denaro e nessun interesse o rivalutazione poteva essere applicato, in quanto la madre aveva dato esecuzione ai voleri del marito;
• in capo alla poi, doveva riconoscersi il diritto di abitazione esercitato nelle stesse CP_1 forme in cui lo esercitava in costanza di matrimonio, essendo ora unica e sola proprietaria dei beni immobili per volontà del de cuius, occupandoli liberamente e amministrandoli. costituitasi in giudizio, specificava quanto segue: Controparte_1
• preliminarmente, doveva essere contestata l'esistenza di un secondo testamento asseritamente datato 12.08.2006 e non oggetto di pubblicazione, inidoneo, comunque, a inficiare la validità di quello pubblicato, in quanto costituito da una fotocopia priva di qualsivoglia valore, non verificabile per datazione e sottoscrizione, in assenza di un originale;
• doveva, poi, essere denunciata la difformità e la non rispondenza del documento depositato in fotocopia rispetto all'originale e finanche la stessa esistenza dell'originale oltre che la non corrispondenza di data e contenuto;
• il testamento oggetto di pubblicazione era, quindi, valido ed efficace;
• era stata contitolare del conto corrente con e aveva Controparte_1 CP_3
tenuto sempre ai propri figli in maniera egualitaria anche sotto il profilo delle regalie. I figli erano stati aiutati in egual misura spiritualmente e materialmente da e non vi Controparte_1 erano donazioni del de cuius e tantomeno a favore dell'uno o dell'altra in misura diversa o ipoteticamente assoggettabile ad azione di riduzione;
• l'attrice, inoltre, non aveva dichiarato espressamente gli importi delle somme di denaro ricevute, con conseguente inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione di riduzione, non essendo state imputate in conto di legittima le donazioni/elargizioni avute dall'attrice;
• doveva essere eccepita l'inammissibilità della domanda afferente alle eventuali elargizioni eseguite da nei confronti dei figli, non potendo farsi luogo ad azione di Controparte_1 riduzione, restando estranee all'oggetto del giudizio le donazioni eventualmente fatte dalla convenuta;
• , negli ultimi anni prima del decesso, era stato malato e bisognoso di cure e CP_3
assistenza continue, sicché la sua pensione, prossima alla somma di euro 1.300,00, non era sufficiente a coprire le spese mediche, di assistenza e le cure correnti. Pertanto, CP_3 aveva impiegato la propria quota di patrimonio interamente per la propria cura e assistenza;
10 • doveva aderirsi all'eccezione di inammissibilità e inutilizzabilità della documentazione bancaria acquisita illecitamente, nonché alle contestazioni svolte dagli altri convenuti con riguardo ai movimenti eseguiti da e, dunque, estranei al de cuius; Controparte_1
• la convenuta non negava alla figlia i diritti riservati dalla legge ai legittimari, in Pt_1
concorso, peraltro, con gli altri figli, pari a 1/6 del patrimonio ereditario paterno;
• infine, si dovevano richiamare le difese dei convenuti quanto all'inammissiblità della domanda di restituzione di somme di denaro, dovendo al più la divisione avere ad oggetto il compendio mobiliare e immobiliare del de cuius, nonché le difese relative al legittimo esercizio del diritto di abitazione della he occupava gli immobili per volontà del de cuius. Pertanto, CP_1 nessuna indennità per indebita occupazione o per occupazione senza titolo poteva essere riconosciuta in capo all'attrice la quale, tra l'altro, aveva occupato l'appartamento grande di
PR IM, Via Marcantoni n.19, durante le festività e in un mese estivo ogni anno come casa vacanze e aveva beneficiato della soffitta come deposito.
In sede di comparsa di costituzione a seguito di riassunzione, e CP_2 CP_5
specificavano, inoltre, quanto segue:
[...]
1. aveva riassunto il processo come terzo estraneo alla successione, Parte_1 riservandosi di rinunciare all'eredità materna, mentre il processo doveva proseguire nei confronti di tutti i successori universali, nei confronti dei quali doveva essere ordinata l'integrazione del contraddittorio;
2. la posizione equivoca assunta da condizionava lo svolgimento del Parte_1
processo e la riassunzione non era ammissibile se non preceduta dalla scelta di accettare o rinunciare all'eredità da parte di Parte_1
3. la causa veniva proseguita da quale chiamata all'eredità di Parte_1 CP_1
on sovrapposizione di interessi e parziale confusione delle posizioni dare/avere, sicché
[...] era imprescindibile, per la prosecuzione, comprendere se la riassunzione era stata operata da anche come erede di o come terzo estraneo alla successione Parte_1 Controparte_1 della convenuta;
4. se e i fratelli erano successori di e anche di Parte_1 CP_3 CP_1
oveva venire meno anche l'interesse ad agire da parte di per confusione
[...] Parte_1 processuale soggettiva rispetto alle posizioni in contesa, salvo il caso di rinuncia all'eredità.
Ciò premesso occorre procedere alla trattazione separata delle domande svolte dall'attrice tenendo conto delle conclusioni da ultimo rassegnate nell'ambito Parte_1
11 delle quali sono intervenute talune rinunce e talune specificazioni delle domande originariamente introdotte (v. infra).
Seguendo l'ordine logico delle questioni, allora, non si può che prendere le mosse dalla domanda con la quale, la parte attrice, sin dall'atto introduttivo, ha inteso, in primo luogo, ottenere una pronuncia di accertamento dell'esistenza di due testamenti olografi, riconducibili al de cuius entrambi datati 12.08.2006 e privi di ora che, contenendo disposizioni CP_3 testamentarie tra loro incompatibili, avrebbero comportato l'inefficacia ed invalidità di entrambi e, pertanto, anche di quello pubblicato in data 05.12.2013, con conseguente apertura della successione legittima.
Ebbene, in atti sono state prodotte dall'attrice due fotocopie di schede testamentarie, riconducibili al modello di testamento olografo di cui all'art. 602 c.c., a firma del de cuius CP_3
entrambe datate 12.08.2006, ma prive di ora (cfr. docc. 1 e 3 fascicolo parte attrice).
[...]
Nel testamento prodotto sub doc. 1 dalla parte attrice, è possibile leggere le seguenti disposizioni: “Io sottoscritto nato a [...] il [...] e residente a [...]
Lorenzetti 5 nel pieno possesso delle mie facoltà mentali dichiaro quanto segue: al momento della mia dipartita lascio tutti i miei beni mobili ed immobili a mia OG Controparte_1
PR IM ili 12-08-06
” (cfr. doc. 1 fascicolo parte attrice). CP_3
Nel testamento prodotto sub doc. 2 dalla parte attrice, è possibile leggere: “PR IM
12.08.06
Io sottoscritto nato a [...] il [...] e residente a [...] pieno possesso delle mie facoltà mentali esprimo le seguenti volontà: Alla mia morte i beni mobili verranno ripartiti in parti uguali fra i miei tre figli, i beni immobili qui di seguito elencati verranno estratti a sorte fra i miei tre figli: , , Pt_1 CP_2 CP_3
1) Abitazione sita in Piazza A. Vespucci 2 più legnaia di Via Massaua;
2) Appartamento piccolo di Via Marcantoni 19 al secondo piano più ½ soffitta;
3) Appartamento grande di VIA Marcantoni 19 al secondo piano più ½ soffitta.
S'intende che dopo l'estrazione a sorte i miei figli dovranno fare valutare gli immobili e chi avrà in sorte la parte più piccola sarà rimborsato dai fratelli
Persona_4
IM 12-08-06” (cfr. doc. 2 fascicolo parte attrice).
[...]
Solo il primo dei testamenti appena esaminati, peraltro, è stato oggetto di pubblicazione per atti del Notaio in data 05.12.2013, rep. n. 113.657, racc. 18.857 (cfr. doc. 5 Persona_2
12 all. memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. di parte attrice); al contrario, quanto al secondo, in atti è stato possibile acquisire solo la fotocopia. Sul punto, ha sostenuto Parte_1
l'esistenza dell'originale anche di detta scheda testamentaria, successivamente alla morte del de cuius, risalente al 31.01.2013, e che la stessa fosse nel possesso della madre CP_1 CP_1
(v. infra).
In diritto, a questo punto, va rilevato come la giurisprudenza abbia valorizzato la data nell'ambito del testamento olografo, non solo quale elemento formale, ma anche nella sua funzione di far constare che, dal giorno in essa indicato, le disposizioni autografe dettate nello stesso foglio debbono intendersi perfezionate ed assumono rilevanza giuridica come manifestazione definitiva di ultima volontà (cfr. Cass. n. 1712/1973).
Ecco allora che, in caso di testamenti olografi contemporanei, in quanto redatti nella stessa data ma senza indicazione dell'ora, ove non risulti possibile accertare il rapporto di successione cronologica fra gli stessi e, pertanto, a quale o a quali fra le disposizioni incompatibili attribuire prevalenza, si ritiene che l'esecuzione debba essere limitata alle disposizioni che siano compatibili, mentre resteranno senza effetto quelle incompatibili.
A livello interpretativo è stato, poi, specificato che l'inefficacia potrà prodursi unicamente nell'ipotesi in cui l'incompatibilità sia assoluta, mentre diversa soluzione dovrà accogliersi allorché l'incompatibilità sia soltanto parziale e sia quindi possibile dare esecuzione alla parte di contenuto più ampio e che non contrasti con l'altra disposizione.
Nel caso di specie, in disparte dall'assoluta incompatibilità tra le dichiarazioni di ultima volontà riconducibili a contenute nelle due schede testamentarie che renderebbe CP_3 inefficaci entrambi, peraltro, si pone come preliminare il vaglio della circostanza che il testamento fatto valere dall'attrice è stato documentato solo a mezzo della predetta fotocopia.
È necessario anche sul punto richiamare gli orientamenti interpretativi che si sono formati sull'argomento.
Ed invero, se, da un lato, la mera fotocopia del testamento olografo non può produrre gli effetti sostanziali, a meno che ne venga accertata in giudizio la conformità con l'originale, dall'altro si ritiene che la detta conformità, potrebbe avvenire solo previa dimostrazione (ex art. 2724, n. 3 c.c.) di aver smarrito, senza colpe l'originale (cfr. Cass. 1831/2000).
Nel caso di dimostrata impossibilità materiale o giuridica di depositare un testamento olografo, la mancanza di sua pubblicazione o di suo deposito non influisce sulla sua validità, qualora se ne provi diversamente l'esistenza, anche a mezzo di riproduzioni meccaniche
(fotografiche o fotostatiche, ad esempio), che garantiscano la conformità della copia esibita al
13 suo originale (App. Napoli 22 maggio 1963, Diritto e giurisprudenza, 1964, 357). Anche la giurisprudenza di legittimità ha egualmente affermato che, tenuto conto che la pubblicazione del testamento olografo, pur non essendo configurabile quale requisito di validità o di efficacia,
è atto preparatorio esterno necessario per la sua coattiva esecuzione, colui il quale si trovi nell'impossibilità di produrne l'originale, deve formulare una domanda di accertamento dell'esistenza dei requisiti di legge e del contenuto del testamento, fornendo la prova che l'irreperibilità del documento non sia espressione e conseguenza della volontà di revoca dell'atto da parte del testatore (Cass. n. 3636/2004).
Con maggiore sforzo espositivo, deve richiamarsi il precedente appena esaminato secondo cui “è opinione del tutto prevalente in dottrina ed in giurisprudenza che la pubblicazione, sebbene costituisca circostanza esterna al testamento olografo - in quanto questo, ove redatto in conformità al modello normativamente previsto e poi mantenuto sino alla morte del testatore, a seguito di tale evento, per il quale si apre la successione, diviene ipso iure efficace - e non possa esserne, pertanto, configurata come requisito di validità
o d'efficacia, si ponga non di meno, per l'espresso disposto dell'art. 620 c.c., comma 5, come atto preparatorio necessario ai fini della sua coattiva esecuzione e, quindi, come condizione di essa.
Ond'è che, quando consti dell'esistenza del testamento olografo, ma chi lo invoca si trovi nell'impossibilità di produrlo onde dar luogo alla sua pubblicazione - per essere il documento andato distrutto o smarrito, o per altra circostanza equivalente costitutiva di caso fortuito o di forza maggiore - la rispondenza di esso ai requisiti di forma voluti dalla legge ed il suo contenuto possono essere accertati in via giudiziale e tale accertamento viene a sostituirsi alla formalità della pubblicazione legittimando, quindi, la realizzazione coattiva delle pretese su di esso fondate (Cass. 17 luglio 1974 n. 2145, 6 marzo 1956 n. 645)” (cfr. Cass. n.
3636/2004 cit.).
Potendo, infatti, il testamento olografo, come si desume dall'art. 684 c.c., essere revocato dal testatore anche mediante distruzione, lacerazione o cancellazione, il solo fatto del suo mancato rinvenimento, ossia della sua irreperibilità in originale, basta a legittimare la presunzione, posta dalla richiamata norma, che il de cuius lo abbia revocato distruggendolo deliberatamente, con la conseguenza che, per vincere tale presunzione, occorre provare o che la scheda testamentaria, ovviamente quella originale, esistesse ancora al momento dell'apertura della successione e che, quindi, la sua irreperibilità non possa farsi risalire in alcun modo al testatore, oppure che quest'ultimo, benché supposto autore materiale della distruzione, non fosse stato animato da volontà di revoca (cfr. Cass. n. 3636/2004; Cass. 22 novembre 1995 n.
12098, 13 ottobre 1975 n. 3286, 10 maggio 1967 n. 952).
14 Nella specie, l'odierna attrice, facendo valere l'invocata disposizione di ultima volontà quale risultante dalla copia fotostatica d'un preteso testamento olografo, anche ai meri fini di rendere inefficace l'ulteriore testamento, poi, oggetto di pubblicazione, ha chiesto espressamente, con specifica domanda, che fosse accertata la sussistenza dell'originale del testamento prodotto in copia fotostatica ma non specifica domanda volta all'accertamento della sussistenza e della persistenza della volontà del testatore, quale dalla detta copia risultante, alla data della morte del testatore stesso (cfr. Cass. n. 3636/2004 cit.).
Né, può soggiungersi, potevano venire in considerazione gli artt. 2712 e 2719 c.c. in materia di riproduzioni meccaniche e di copie fotografiche di scritture, dal momento che, quand'anche i convenuti non avessero espressamente disconosciuto la conformità all'originale della prodotta fotocopia informe dell'olografo, tale mancata contestazione sarebbe stata, di per sé sola, del tutto irrilevante in assenza d'una valida prova atta a vincere l'evidenziata presunzione normativamente sancita, in quanto detta conformità, pur non contestata, non sarebbe valsa, in ogni caso, ad escludere la possibilità che il testamento nella dedotta versione, dopo essere stato fotocopiato, fosse stato revocato, mediante distruzione, dallo stesso testatore
(cfr. Cass. n. 3636/2004 cit.).
Sul punto, allora, deve essere dato atto che, pur non avendo svolto specifica domanda nei termini di cui sopra (circa la sussistenza e la persistenza della volontà del testatore, quale dalla detta copia risultante), quanto all'esistenza in natura dell'originale della scheda testamentaria di cui hai inteso avvalersi, ha articolato prova testimoniale sulla Parte_1 quale, all'udienza del 05.12.2019, è stata escussa la teste Testimone_1
La testimone confermava la circostanza di aver, nel mese di agosto 2013, accompagnato l'amica presso una cartoleria per fare le fotocopie di due testamenti a firma di Parte_1
nonché che oggetto delle predette copie fotostatiche fossero due testamenti in CP_3 originale (cfr. verbale udienza del 05.12.2019, “1. … A.D.R. [Posso] dire che si trattasse di originali perché il foglio era quadrettato e si vedeva che era scritto in originale. Ricordo che era scritto a mano e in colore nero. Ricordo che erano regolarmente apposte le date mi pare di ricordare “12.08” dell'anno o 2006 o 2005
…4. “riconosco nel documento che mi viene mostrato i testamenti oggetto dei capitoli. Ho anche con me la fotocopia che mi diede”). Pt_1
Peraltro, osserva il Collegio come la testimonianza appena menzionata non è, di per sé, idonea a fondare la domanda di accertamento dell'esistenza, al momento dell'apertura della successione, di due testamenti contemporanei. Ed invero, sul punto, i principi di diritto sopra menzionati devono essere arricchiti tenuto conto dell'orientamento, invalso in giurisprudenza,
15 secondo cui “Quando in un giudizio debba essere provata l'esistenza e la validità di un testamento olografo, del quale sia stata prodotta una fotocopia non autentica, la cui conformità all'originale sia stata tempestivamente contestata, la parte interessata ha l'onere di produrre l'originale del documento, non potendo la copia essere oggetto né di verificazione né di querela di falso. Nell'ipotesi di perdita della scheda testamentaria, la prova, diretta alla dimostrazione dell'esistenza e alla ricostruzione, totale o parziale, del testamento è, altrimenti, soggetta alla limitazione prevista dal combinato disposto degli articolo 2724, n. 3, e 2725 del codice civile, operando tale limitazione anche nel caso in cui si tratti di accertare se una copia del testamento sia conforme all'originale andato smarrito, tenendo distinte, ai fini del corrispondente onere probatorio, la situazione dell'erede che abbia avuto la detenzione della scheda e quella dell'erede che non l'abbia mai avuta” (cfr. di recente
Cass. n.23612/2024).
L'impostazione interpretativa appena richiamata distingue il caso dell'erede cha mai abbia avuto la disponibilità della scheda da quello che abbia avuto – come nel caso di specie, anche solo per un breve periodo utile a procurarsi la fotocopia dello stesso – la detenzione dell'originale della scheda testamentaria.
Ebbene, in quest'ultima ipotesi, corrispondente a quella “di perdita - comprendente sia il caso di smarrimento, sia quello di distruzione - della scheda testamentaria, la prova diretta alla dimostrazione dell'esistenza e alla ricostruzione, totale o parziale, del testamento è, altrimenti, soggetta alla limitazione prevista dal combinato disposto dell'art. 2724 c.c., n. 3 e art. 2725 c.c., operando tale limitazione anche nel caso in cui si tratti di accertare se una copia del testamento sia conforme all'originale andato smarrito” (cfr. Cass., n.
6918/2019).
Nel caso di specie, nulla la parte attrice ha dedotto, né provato, in merito alle vicende dell'originale della scheda testamentaria di cui ha inteso avvalersi, successivamente all'occasione in cui la stessa ne aveva avuto la disponibilità esclusiva, del resto, sfruttata per procurarsi la copia del documento stesso, nulla allegando in termini di perdita verificatasi senza sua colpa (ai sensi dell'art. 2724 c.c., n. 3 c.c.; Cass. 5919/2016; Cass. 1455/1996).
In definitiva, avendo l'odierna ricorrente basato la propria domanda esclusivamente su di un testamento non pubblicato, documentato con la sola produzione della sua fotocopia in luogo dell'originale, in mancanza della prova circa le vicende successive, nonché in assenza di domanda volta all'accertamento dell'esistenza e persistenza della dedotta disposizione ancora alla data della morte del de cuius nonostante l'irreperibilità dell'originale, la domanda volta all'accertamento della contemporanea esistenza di due testamenti (altrettanto contemporanei) al momento dell'apertura della successione, deve essere rigettata, con conseguente accertamento della validità ed efficacia, nei limiti di seguito esposti, del testamento, datato 12.08.2006,
16 pubblicato per atti del Notaio in data 05.12.2013, rep. n. 113.657, racc. 18.857, Persona_2 con il quale ha istituito, quale erede universale, la OG CP_3 Controparte_1
Ne consegue, pertanto, in via preliminare, ex art. 456 c.c., la dichiarazione di apertura della successione di , deceduto in PR IM (AP), il 31.01.2013, lasciando CP_3 quali eredi il coniuge – istituita erede universale del testamento olografo del Controparte_1
12.08.2006, pubblicato il 15.12.2013 – e i figli e Parte_1 CP_2 CP_3
questi ultimi interamente pretermessi nell'ambito del medesimo testamento.
[...]
Il rigetto della domanda svolta in via principale dall'attrice, allora, dà ingresso alla trattazione delle domande, svolte in via subordinata, prima tra tutte quella di accertamento della lesione della quota di riserva spettante a con successiva dichiarazione Parte_1 dell'inefficacia, nei confronti dell'attrice, delle disposizioni testamentarie che tale lesione hanno comportato.
Dal canto loro, i convenuti e hanno, parimenti, chiesto in via CP_2 Controparte_3 subordinata “di concorrere quali coeredi, previo riconoscimento dello status di legittimari, con l'attrice, previa imputazione della quota disponibile alla madre convenuta ON quindi (nel solo caso Controparte_1 di superamento dell'eccezione di improcedibilità) accertarsi e dichiararsi la ricorrenza, la consistenza e l'effettività delle donazioni avute dalla legittimaria da imputarsi in conto di legittima”. Parte_1
Al fine di verificare la fondatezza o meno delle domande in questa sede proposte dall'attrice e, in via subordinata, dai fratelli convenuti, deve, in primo luogo, accertarsi la qualità degli stessi nonché di rispetto alla successione di . Controparte_1 CP_3
Non può dubitarsi della natura di legittimari dei figli del de cuius e Per_5 CP_2 [...]
Gli stessi, come detto, non risultano beneficiari di alcuna disposizione del CP_3 testamento olografo del 12 agosto 2006 con il quale ha devoluto tutti i propri beni CP_3 alla OG Controparte_1
Da ultimo, pacifica è la qualità di coerede di quest'ultima.
Deve, poi, ritenersi la piena ammissibilità dell'azione di riduzione svolta dai legittimari pretermessi.
In primo luogo, devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità/improcedibilità della domanda di riduzione attorea, svolte dalle parti convenute.
Osserva il Collegio come la giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche di recente, abbia riaffermato che in materia di successione testamentaria, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di
17 legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima, mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius (cfr. Cass. 4106/2019; Cass. n. 1357/2017; Cass. n. 20830/2016).
Peraltro, la giurisprudenza tradizionale sopra richiamata è stata integrata dai più recenti approdi nomofilattici, che hanno affermato che, in tema di azione di riduzione, non è richiesta
– ai fini della decisione nel merito – la pedissequa elencazione di beni costituenti il relictum e delle donazioni poste in essere in vita dal de cuius, anche in vista dell'imputazione ex se, purché la loro esistenza emerga dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti o ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti (cfr.
Cass. 8348/2025; Cass. ord.
3.6.2024 n. 15465; Cass. ord. 10.1.2023 n. 348; Cass.
2.9.2020 n.
18199). Il giudice, infatti, dovrà procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova.
Ne consegue che, ove il silenzio serbato in citazione sull'esistenza di altri beni relitti, ovvero di donazioni, sia dovuto al convincimento della parte dell'inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva, il giudice non può solo per questo addivenire al rigetto della domanda, che è invece consentito se, all'esito dell'istruttoria, e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata l'esistenza della dedotta lesione. Nella stessa sentenza n. 18199/2020, è stato altresì affermato che il legittimario, ancorché abbia l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva.
In altri termini, la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni deve essere giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima. Si è poi precisato
(cfr. Cass. 31.7.2020 n. 16535) che il principio secondo cui il legittimario che propone l'azione
18 di riduzione ha l'onere di indicare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, e in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, non può essere applicato qualora il "de cuius" abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio con donazioni (cfr. Cass.
8348/2025), circostanza non ricorrente nel caso di specie.
Ebbene, la stessa odierna parte attrice, oltre a ricostruire approssimativamente l'asse ereditario relitto dal de cuius al momento della sua morte, ha prodotto in giudizio elementi da cui desumere anche le donazioni che la stessa ha ricevuto e gli stessi convenuti hanno arricchito in questi termini il compendio probatorio.
Ritenuta, pertanto, ammissibile nei termini anzi detti la domanda di riduzione, deve osservarsi, da altro angolo prospettico, l'esperibilità da parte dell'attrice e dei convenuti dell'azione de qua.
Più nello specifico, è noto come, l'art. 564 c.c., preveda una deroga alla inammissibilità dell'azione di riduzione da parte del legittimario che non abbia accettato con beneficio di inventario, per l'ipotesi in cui le donazioni o i legati siano fatti a persone chiamate come coeredi.
Inoltre è pacifico che l'accettazione beneficiata non è necessaria quando il legittimario sia stato totalmente pretermesso dal testatore non essendo, altrimenti, concepibile che intervenga accettazione in mancanza di delazione ereditaria.
Il legittimario pretermesso, infatti, non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, stabilita dell'art. 564 c.c., comma 1, per l'esercizio dell'azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore (cfr. Cass. n.
30079 del 2019; Cass. n. 28632 del 2011).
Ora, una totale pretermissione del legittimario nella successione testamentaria può aversi, come nel caso di specie, se il testatore ha disposto a titolo universale dell'intero asse a favore di altri, in base alla considerazione che, a norma dell'art. 457 , comma 2 c.c., i legittimari non sono chiamati all'eredità fino a quando l'istituzione testamentaria di erede non venga ridotta nei loro confronti (cfr. Cass. n. 30079 del 2019).
Nel caso di specie, come in precedenza esposto, il de cuius, con gli atti dispositivi del suo patrimonio, ha, in realtà, esaurito l'intero asse ereditario, in assenza di altri beni relitti, con la conseguenza che, versandosi in ipotesi di legittimari totalmente pretermessi dalla successione
19 della de cuius, è escluso che l'attrice e i convenuti avrebbero dovuto accettarne l'eredità Pt_1 con beneficio di inventario ai fini dell'esperimento dell'azione di riduzione.
In questi termini, allora, può procedersi al vaglio della domanda di riduzione al fine del calcolo del relictum secondo i criteri dettati dalla normativa codicistica e per valutare, a mezzo della formazione delle singole quote di spettanza degli eredi, la sussistenza della lesione, la misura della stessa e se la reintegra di ciascuno nella propria quota, ai sensi dell'art. 542 c.c., imponga o meno la riduzione oltre che della disposizione testamentaria anche delle donazioni.
Del resto, deve affermarsi che secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui il Collegio ritiene di aderire, il legittimario pretermesso acquista la qualità di chiamato (rectius, delato) all'eredità solo dal momento della sentenza costitutiva che accoglie la sua domanda di riduzione, rimuovendo l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie lesive della legittima, in sé non nulle né annullabili (cfr. Cass., 20.11.2008, n. 27556; Cass.,
3.12.1996, n. 10775; Cass., 12.01.1999, n. 251).
Ed invero, il legittimario completamente pretermesso, pur essendo chiamato ex lege all'eredità, non si può considerare, a differenza del legittimario leso, delato, non potendovi essere due delazioni diverse ed incompatibili in ordine agli stessi beni. È per questa ragione che in questo caso la devoluzione dell'eredità è subordinata al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione.
Nel caso di specie, la riduzione della disposizione testamentaria lesiva della legittima spettante all'attrice e ai convenuti che hanno spiegato l'azione di riduzione in via subordinata si effettua agevolmente attraverso la dichiarazione di inefficacia della disposizione a titolo universale di cui trattasi se e nella misura in cui essa ecceda la disponibile e la quota riservata al coniuge e ai figli ai sensi dell'art. 542 c.c. (ovverosia nella misura di ¼ per il coniuge e di ½ per tutti i figli) con la conseguente realizzazione della delazione in favore Parte_1 CP_2
e della quota ereditaria resa libera dalla presente pronuncia costitutiva
[...] Controparte_3 di riduzione.
Allora, al fine di valutare la fondatezza o meno dell'azione esperita, è necessario in primo luogo determinare l'ammontare della quota dei beni di cui il defunto poteva disporre, formando una massa di tutti i beni che gli appartenevano al momento della morte – detratti i debiti – e riunendo fittiziamente ad essi quelli di cui lo stesso abbia disposto a titolo di donazione
(tenendo però conto del valore che gli stessi avrebbero avuto al momento dell'apertura della successione) in modo da formare l'intero asse ereditario (art. 556 c.c.).
20 Orbene, in ordine alla consistenza dell'asse ereditario la parte attrice, oltre ad allegare atto di compravendita immobiliare (cfr. doc. 8, fascicolo parte attrice), risalente al 21.12.2006, dal quale desumere una consistente entrata per il de cuius, proveniente dall'incasso del corrispettivo della vendita, pari ad euro 315.000,00, ha allegato la presenza nella massa ereditaria di cinque immobili siti in PR IM e ha allegato documentazione bancaria relativa a diversi rapporti intestati o, quantomeno, cointestati, al de cuius (cfr. doc. 6 allegato all'atto di citazione nonché docc. nn. 1 e 2 allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. di parte attrice).
Proprio con riguardo alla documentazione bancaria, da ultimo, menzionata, i convenuti hanno eccepito l'inutilizzabilità della stessa in quanto acquisita illecitamente da a Parte_1 seguito di fraudolenta richiesta rivolta all'istituto di credito sorretta dalla falsa individuazione di se stessa quale erede.
L'eccezione deve essere disattesa.
In primo luogo, osserva il Collegio come lo stesso possesso della fotocopia del testamento in capo all'odierna attrice, in assenza di un provvedimento idoneo a privare di efficacia la stessa scheda testamentaria, è circostanza che ben può deporre in termini di esclusione dell'elemento soggettivo con riguardo all'intento fraudolento in capo a Pt_1 la quale ha agito ritenendosi coerede in forza dell'atto di ultima volontà del madre.
[...]
In secondo luogo, se da un lato è vero che il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché escluso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l'utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario, d'altro canto non è irrilevante notare come in seno alle stesse autorità istituite per la verifica della legittimità del rifiuto degli istituti bancari ad adempiere alle richieste ex art. 119 T.U.B., stia prendendo piede un orientamento volto a riconoscere come legittimo l'esercizio della richiesta di cui sopra anche in capo ai legittimari pretermessi, con stretto riguardo – come nella specie – alle copie della documentazione atta a ricostruire i rapporti facenti capo al defunto genitore e la consistenza dell'asse ereditario (cfr. ABF n. 1563 del 6 febbraio 2024 del Collegio di Milano, n. 23 del 3 gennaio 2023 del Collegio di Milano;
n. 778 del 26 gennaio 2023 del Collegio di Bari e n. 2362 del 10 marzo 2023 del Collegio di Milano).
Del resto, anche la giurisprudenza amministrativa ha ammesso l'istanza, da parte del legittimario pretermesso, che vanti la non contestata qualità di figlio, di accesso agli atti del de
21 cuius aventi ad oggetto documentazione che “possa effettivamente risultare non solo utile ma necessaria a ricostruire le donazioni compiute in vita dal de cuius e per questa via la massa ereditaria” (cfr.
[...] sez. VI - Napoli, 11/10/2021, n. 6379). CP_6
Sulla scorta delle superiori considerazioni, allora, pienamente ammissibile ed utilizzabile deve considerarsi la documentazione prodotta dall'attrice.
Ebbene, sulla scorta della documentazione, in atti, allora, è stato conferito incarico ad un consulente tecnico d'ufficio con riguardo, in primo luogo, alla ricostruzione dell'attivo patrimoniale relitto al momento della morte di . CP_3
In primo luogo, sono stati considerati i beni immobili risultanti dalla dichiarazione di successione rilasciata in data 03.03.2014 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Ascoli Piceno – Ufficio Territoriale di San Benedetto del Tronto (allegato al n. 3 dell'atto di citazione) la cui valutazione del valore, al momento dell'apertura della successione, è stata demandata all'ausiliario in sede di operazioni C.T.U..
Questi ha potuto, allora, accertare, anche sulla base di ispezione catastale la presenza, nel patrimonio di , al momento del suo decesso di: CP_3
Bene A – piena proprietà sull'immobile sito in PR IM alla Piazza Amerigo
Vespucci n. 2, catastalmente censito al Catasto Terreni con i seguenti dati: Foglio 7, Part. 137,
Ente Urbano, 48 mq ed al Catasto Fabbricato con i seguenti dati: Foglio 7, Particella 137, Sub.
5, Cat. A/3, Classe 3, Vani 5, Superficie Catastale di 86 mq, Rendita € 180,76, dal valore, alla data di apertura della successione, stimato in euro 70.600,00;
Bene B – piena proprietà sull' immobile sito in PR IM alla Via Marcantoni n.
19 (lato nord), catastalmente censito al Catasto Terreni con i seguenti dati: Foglio 7, Part. 145,
Ente Urbano, 110 mq ed al Catasto Fabbricato con i seguenti dati: Foglio 7, Particella 145, Sub.
4, Cat. A/2, Classe 2, Vani 5, Superficie Catastale di 60 mq, Rendita € 198,84, dal valore, alla data di apertura della successione, stimato in euro 94.800,00 (tenuto conto del costo, pari ad euro 500,00, stimato dall'ausiliario per la sanatoria delle irregolarità catastali dallo stesso accertate e presumibilmente già presenti alla data di apertura della successione);
Bene C – piena proprietà sull'immobile sito in PR IM alla Via Marcantoni n.
19 (lato sud) con annesso ripostiglio/sottotetto al piano quarto, catastalmente censito al Catasto
Terreni con i seguenti dati: Foglio 7, Part. 145, Ente Urbano, 110 mq ed al Catasto Fabbricato con i seguenti dati: Foglio 7, Particella 145, Sub. 5, Cat. A/2, Classe 2, Vani 3, Rendita € 119,30,
Superficie Catastale di 38 mq e Sub. 10, Cat. C/2, Classe 1, Superficie Catastale di 14 mq., dal valore, alla data di apertura della successione, stimato in euro 55.750,00 (tenuto conto del costo,
22 pari ad euro 3.250,00, stimato dall'ausiliario per la sanatoria delle irregolarità catastali dallo stesso accertate e presumibilmente già presenti alla data di apertura della successione);
Bene D – piena proprietà sull'immobile sito in PR IM alla Via Massaua n. 19, catastalmente censito al Catasto Terreni con i seguenti dati: Foglio 7, Part. 51, Ente Urbano,
220 mq ed al Catasto Fabbricato con i seguenti dati: Foglio 7, Particella 51, Sub. 5, Cat. C/2,
Classe 1, Mq. 28, Rendita € 36,15, dal valore, alla data di apertura della successione, stimato in euro 11.000,00.
Il tutto per un valore complessivo attribuibile al compendio immobiliare pari ad euro
232.150,00.
Quanto ai beni mobili, il C.T.U., dall'esame della documentazione agli atti e di quella acquisita, ha potuto accertare che “l'unico elemento attivo mobiliare relitto che è stato possibile individuare sulla base degli atti di causa, è quello riportato, per un valore di euro 431,39, al punto 3) credito, censo o rendita del certificato di eseguita dichiarazione di successione rilasciato in data 03.03.2014 dall'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Ascoli Piceno – Ufficio Territoriale di San Benedetto del Tronto. Sulla base di tale unico documento agli atti non è, però, possibile fornire ulteriori informazioni circa l'origine e la natura dello stesso. Trattandosi di cespite ereditario riportato nella dichiarazione di successione, la scrivente ritiene di includere tale credito nella valorizzazione del “relictum””.
Quanto al conto corrente n. 1000/727 in essere presso la filiale di PR IM della cointestato a e alla OG alla data Controparte_7 CP_3 Controparte_1 del decesso, lo stesso aveva un saldo negativo.
Quanto al deposito amministrato n. 9000/70031080, cointestato ai coniugi CP_8 alla data dell'apertura della successione, lo stesso aveva un saldo pari a zero (0,00 euro).
[...]
Al riguardo il C.T.U. ha accertato la ricorrenza “come ultima operazione quella del 17.01.2013 di disinvestimento degli strumenti finanziari detenuti per un valore di smobilizzo di complessivi euro 139.079,63, come risulta dal rendiconto titoli n. 1/2013 agli atti”.
In definitiva, il relictum deve essere quantificato in euro 232.581,39.
Quanto alla prova dell'esistenza di debiti, l'unica posta rilevante è stata individuata dal
C.T.U. nel saldo passivo del conto corrente n. 1000/727, pari ad euro 18,90, ottenuto dalla somma tra il saldo riportato nell'estratto conto al 31.01.2013 (di euro 2,36) e le spese e competenze passive nette (di complessivi euro 16,54) che, seppur addebitate nell'estratto conto successivo al 05.02.2013, erano relative al periodo di gennaio 2013.
Il debito in questione, alla luce della cointestazione del conto e della presunzione di pari apporto nel conto corrente stesso, deve ritenersi incidente sulla posizione di nella CP_3
23 misura della metà (euro 9,45), andando a decurtare in pari ammontare il relictum, da individuare, in definitiva, in euro 232.571,94.
Con riguardo alle spese funerarie, premesso il principio per il quale le spese per le esequie del defunto costituiscono pacificamente pesi ereditari i quali, pur differendo dai debiti ereditari in senso proprio, sono sottoposti ad un regime giuridico analogo, con conseguente diritto dell'erede che li ha sostenuti in via anticipata ad ottenerne il rimborso dagli altri (cfr.
Cass., 3.1.2002, n. 28), nel caso di specie, non è stata versata in atti documentazione attestante l'effettivo pagamento ad opera di uno degli eredi delle spese relative alle esequie del Pt_1
Deve passarsi, a questo punto, ad esaminare il donatum che, ai sensi del già citato art. 556
c.c., va stimato secondo i valori vigenti all'epoca dell'apertura della successione.
Devono essere richiamate, anche in questo caso, le risultanze della C.T.U. nonché le superiori considerazioni svolte con riguardo alla documentazione bancaria depositata dall'attrice.
In particolare, ha dato atto che, nel corso della sua vita, il padre Parte_1 CP_3 avrebbe elargito somme di denaro in favore dei figli, odierni convenuti.
In punto di diritto, deve rammentarsi che quanto ricevuto a titolo di donazione deve essere imputato alla quota riservata per legge agli eredi.
Ebbene, dall'analisi degli atti di causa, è stato possibile risalire ad operazioni bancarie, eseguite sul conto cointestato tra il de cuius e la coniuge in favore dei figli e Controparte_1 della stessa CP_1
In particolare, sono state registrate le operazioni di cui alla tabella sotto riportata:
DATA DATA DESCRIZIONE IMPORTO BENEFICIARIO
CONTABILE VALUTA OPERAZIONE
25/06/2007 25/06/2007 Bonifico n. 50.000,00 € Controparte_3
041550300492322
29/12/2008 29/12/2008 Bonifico n. 21.000,00 € CP_2
041551000461560
29/12/2008 29/12/2008 Bonifico n. 20.000,00 € Parte_1
041551000461564
02/12/2009 02/12/2009 Bonifico n. 2.000,00 € Parte_1
087871001383875
02/12/2009 02/12/2009 Bonifico n. 2.000,00 € Controparte_5
087871001383882
07/01/2010 07/01/2010 Bonifico n. 1.000,00 € Controparte_5
041551001468476
24 18/01/2010 13/01/2010 Bonifico n. 1.000,00 € Controparte_5
096441001474875
02/03/2010 02/03/2010 Bonifico n. 8.000,00 € Controparte_5
096441001629075
01/06/2011 01/06/2011 Bonifico cod. disposiz: 1.000,00 € Controparte_5
CA036051152329007
880802V0
04/01/2012 04/01/2012 Bonifico cod. disposiz: 3.000,00 € Parte_1
CA016402004402822
363051131
17/01/2013 17/01/2013 Giroconto a favore di: 155.680,00 €
[...]
Controparte_1
[...]
TOTALE 264.680,00 €
Del tutto correttamente, poi, il C.T.U. ha escluso dalla lista dei movimenti il bonifico dell'importo di euro 10.000,00 disposto da in data 11.06.2013 a favore di Controparte_1
di cui alla documentazione depositata dalla convenuta in quanto Parte_1 CP_1 effettuato in data successiva alla morte del de cuius e da un conto corrente CP_3 differente da quello intestato al de cuius.
Ancora, deve darsi atto che sui rapporti bancari per cui è causa sono stati individuate ulteriori operazioni a mezzo di assegni tratti sul predetto conto corrente, rispetto ai quali, però, in mancanza della copia degli stessi, non stato è possibile individuare il beneficiario, anche all'esito dell'ordine di esibizione all'istituto di credito, in quanto avente ad oggetto documentazione di un periodo superiore al decennio, pertanto, “eccedente il limite temporale di conservazione dei documenti, come imposto dall'obbligo dettato dagli art. 2220, 2312 e 2496 del codice civile. la descrizione riportata negli estratti conto indica, infatti, unicamente il numero dell'assegno addebitato” (cfr. nota di deposito del C.T.U. e allegati del 21.03.2025).
In mancanza dell'individuazione dei beneficiari, pertanto, i movimenti in questione, per un totale di euro 108.598,66, non possono essere ricondotti nell'alveo delle donazioni.
In definitiva, è stato possibile accertare che, sulla scorta dei movimenti bancari sopra esaminati è risultato beneficiario di bonifici per euro 63.000,00, Controparte_3 CP_2
è risultata beneficiaria per euro 21.000,00, è risultata beneficiaria per
[...] Parte_1 euro 25.000,00 e è risultata beneficiaria per euro 155.680,00. Controparte_1
25 A questo punto, preliminarmente devono, in linea generale, richiamarsi i principi giurisprudenziali secondo cui "nel conto corrente (bancario e di deposito titoli) intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 c.c., in base al quale, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali, sicché ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto" (Cass. n. 77/2018); inoltre, "l'art. 1298, 2 comma c.c. nel prevede che i rapporti interni tra i creditori debbano disciplinarsi dividendo in quote uguali il credito, configura una presunzione legale iuris tantum, la quale dando luogo soltanto ad un'inversione dell'onere probatorio, può essere superata attraverso presunzioni semplici te quali risultino gravi, precise e concordante"
(cfr. Cass, 1087/2000; Cass. 4327/1999).
Se vige la presunzione che il debito e il credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente (cfr. Cass. Sez. 2, Sent. n. 4066 del 19/02/2009), ne consegue che spetta a colui che vuole vantare diritti sull'intera somma superare tale presunzione e provare
(anche per presunzione semplice) che il saldo attivo risulti di pertinenza di uno solo dei correntisti. Ebbene, nel caso di specie né la cointestataria del conto corrente, né successivamente i suoi eredi hanno dedotto né dimostrato che le uscite di cui ai bonifici sopra elencati fossero riconducibili alla sola pertanto, le suddette somme devono Controparte_1 computarsi nel donatum nella misura della metà, come atti dispositivi compiuti in vita da CP_3
[...]
Ne consegue, pertanto, un valore del donatum complessivo pari ad euro 132.340,00, che va ad aggiungersi al relictum sopra quantificato, pari, quanto a:
a euro 31.500,00; Controparte_3
a euro 10.500,00; CP_2
a euro 12.500,00; Parte_1
a euro 77.840,00. Controparte_1
Deve essere a questo punto, dichiarata inammissibile la domanda svolta dalla parte attrice volta ad includere nella ricostruzione del relictum a mezzo delle operazioni di riunione fittizia anche i canoni percepiti da per la locazione degli immobili di cui la stessa Controparte_1 aveva la disponibilità e, ora, rientranti nella comunione ereditaria.
Ed invero, i suddetti canoni al pari dell'indennità di occupazione di beni ereditari – oggetto di domanda, successivamente rinunciata implicitamente dalla parte attrice la quale ha
26 insistito solo nella domanda volta ad “Aggiungere alla massa ereditaria calcolata nella esperita CTU e determinata in € 497.251,94 anche le somme percepite dalla sig.ra convenuta in questo giudizio, dalle CP_1 locazioni estive dei due immobili in Via Marcantoni n 19 di PR IM, integrando con tali somma la quota di legittima dovuta alla attrice, con interessi e rivalutazioni” (cfr. note di trattazione scritta depositate dall'attrice per l'udienza del 12.07.2025) – non concorrono nell'individuazione del relictum, né accrescono la quota da reintegrare, costituendo l'oggetto di una domanda autonoma di condanna alla restituzione quali frutti, nel caso di specie, mai articolata dalle parti.
Più nello specifico, in punto di diritto, deve darsi atto di come spetti a ciascun condividente che ne ha fatto domanda un'indennità per il godimento esclusivo dell'immobile dalla data in cui la domanda è stata formulata nonché quella relativa all'eventuale corrispettivo percepito dalla locazione.
Infatti, l'uso diretto del bene altro non è che attuazione del diritto dominicale, ed il comproprietario che ne gode resta solo obbligato a non impedire che gli altri comproprietari ne facciano uguale uso in maniera diretta (ad esempio attraverso il frazionamento degli spazi o l'uso turnario) ovvero in maniera indiretta, traendone i frutti civili. Ne consegue che colui che utilizza in via esclusiva l'immobile comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che risulti inerte nell'utilizzare l'immobile; tuttavia allorché quest'ultimo abbia manifestato l'intenzione di utilizzare l'immobile, eventualmente in maniera indiretta, da quel momento l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili del bene medesimo (cfr. Cass. 4.12.1991, n. 13036; Cass. 6.4.2011, n. 7881).
Ribadito che mai sul punto è stata formulata autonoma domanda di condanna al pagamento, in definitiva, la somma tra relictum e donatum ammonta ad euro 364.911,94.
Passando all'individuazione delle quote riservate, deve osservarsi come, sulla base dell'art. 542, comma 2, c.c., la quota di riserva destinata al coniuge sia pari ad 1/4 e quella dei figli sia pari, complessivamente, alla metà dell'asse ereditario.
Pertanto, nella specie, la quota di riserva della coniuge risulta corrispondente ad euro
91.227,98 e, quanto a ciascun figlio, la predetta quota di riserva corrisponde ad euro 60.818,66.
Peraltro, ai sensi dell'art. 564 c.c., il legittimario che domanda la riduzione della donazione o della disposizione testamentaria deve imputare alla sua porzione di legittima le donazioni e i legati a lui fatti, a meno che non ne sia stato espressamente dispensato.
Ecco, allora, che la quota di riserva di deve essere diminuita di euro 31.500,00, per un totale di 29.318,66; Controparte_3 deve essere diminuita di euro 10.500,00, per un totale di 50.318,66; CP_2
27 deve essere diminuita di euro a euro 12.500,00, per un totale di 48.318,66. Parte_1
Si è più volte dato atto che, con il testamento olografo del 12.08.2006, pubblicato il
15.12.2013, ha istituito erede universale e, di conseguenza non CP_3 Controparte_1 può che riconoscersi la fondatezza dell'azione di riduzione proposta nei confronti della convenuta originaria dalla parte attrice e, in via subordinata, dagli altri Controparte_1 convenuti e i quali hanno diritto a vedersi reintegrati nelle CP_2 Controparte_3 rispettive quote di legittima mediante l'attribuzione della quota di eredità fino alla concorrenza dei valori sopra indicati;
trattasi dunque di un'integrazione pari: quanto a ad un valore di euro 50.318,66. CP_2 quanto a ad un valore di euro 48.318,66; Parte_1 quanto a ad un valore di euro 29.318,66; Controparte_3
È noto che le disposizioni testamentarie lesive della legittima debbano essere ridotte allo scopo di consentire al legittimario di conseguire per intero la riserva a lui spettante, rendendolo così compartecipe dei beni della universalità sia pure soltanto in relazione alla percentuale determinata nella sua eredità, da distaccarsi dai beni attribuiti in misura maggiore a quella della disponibile.
In particolare, nel caso di specie, al fine di far conseguire a e Pt_1 CP_2 CP_5
l'integrazione cui hanno diritto, deve procedersi alla riduzione, nella misura sopra detta,
[...] della sola disposizione testamentaria con la quale la convenuta originaria è Controparte_1 stata istituita erede universale.
Inoltre, deve essere accertato e dichiarato il diritto di a conseguire la Controparte_1 quota disponibile, pari al restante 1/4 dell'asse ereditario.
A questo punto, deve darsi atto della circostanza per la quale, nelle more del presente giudizio, la convenuta originaria, beneficiaria della disposizione testamentaria che la istituiva erede universale, oggetto della precedente riduzione, è deceduta, lasciando, quali chiamati all'eredità i tre figli, parti del presente giudizio, a loro volta, beneficiari delle disposizioni testamentarie materne.
Ebbene, se con riguardo a e a deve ritenersi provata CP_2 Controparte_5
l'accettazione dell'eredità e, con essa, pertanto, l'acquisto della qualità di eredi in capo ai predetti convenuti, con riguardo all'odierna attrice, sulla scorta delle stesse deduzioni svolte da questa, allo stato, non risulta né un'accettazione dell'eredità materna, né una rinuncia.
Allora, se da un lato, non è revocabile in dubbio la proseguibilità del presente giudizio, avente ad oggetto le vicende successorie paterne, legate all'impugnazione del testamento e alla
28 riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima, d'altro canto, parimenti incontestabile
è l'inammissibilità di qualsivoglia domanda che miri a porre a carico dei soli eredi (intanto) accettanti degli effetti delle predette riduzioni.
In altri termini, la stessa quantificazione della lesione, come sopra svolta, nonché della misura in cui debba avvenire la reintegra non può che passare da una pronuncia che tenga ancora in considerazione la quota idealmente spettante ad Controparte_1
Ed invero, la stessa accettazione o meno, da parte di dell'eredità materna Parte_1 avrà conseguenze anche con riguardo alle statuizioni di cui alla presente pronuncia nel senso che, nell'ipotesi di acquisto della qualità di erede e, pertanto, di subentro nella comunione ereditaria originatasi con l'apertura della successione di la pretesa creditoria Controparte_1 vantata da nonché dagli altri convenuti, anche in termini di reintegra, non potrà Parte_1 che ritenersi, anche solo parzialmente estinta per confusione patrimoniale.
D'altro canto, in ipotesi di rinuncia all'eredità da parte dell'attrice, lo stesso importo delle quote da imputare a ciascuno degli eredi effettivi non potrà che mutare in conseguenza dell'accrescimento, al netto, tra l'altro, di fenomeni di successione per rappresentazione, ove si fosse in presenza di ulteriori successibili.
Del resto, la stessa domanda di reintegra della quota di riserva a mezzo della condanna dei convenuti al pagamento di una somma di denaro deve ritenersi inammissibile anche su altro fronte.
Non è contestata tra le parti, la rinuncia da parte di alla domanda di Parte_1 divisione ereditaria.
Ed invero, anche in sede di comparsa conclusionale e di memoria di replica, l'attrice ha ribadito che “il giudizio introdotto dall'attrice non è un giudizio di divisione ereditario, nel caso in esame infatti , viene proposta una domanda giudiziale volta a ottenere la nullità del testamento del padre, con contestuale ricostruzione della massa ereditaria (comprendendo relictum e donatum)” (cfr. pag. 12 comparsa conclusionale dell'attrice), sostenendo ulteriormente che la detta divisione avrebbe ad oggetto
“beni immobili caduti in successione alla morte di beni che oggi nemmeno potrebbero essere divisi CP_3 posto che sono di proprietà dei due convenuti in forza del testamento olografo della madre.
In ogni caso la anche fossimo in presenza di una divisione ereditaria, la rinuncia alla domanda di divisione non comporta automaticamente l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda di collazione;
si tratta di due questioni giuridiche distinte. La collazione è un obbligo separato (se applicabile) che riguarda
l'obbligo di conferire beni ereditari, mentre la divisione è il processo di ripartizione dei beni rimanenti” (cfr. memoria di replica dell'attrice).
29 Né, alla luce del principio di ragionevole durata dei processi, può sostenersi che il presente giudizio possa essere sospeso in attesa del decorso del termine decennale entro il quale l'attrice può esercitare il diritto all'accettazione dell'eredità materna.
Ebbene l'impossibilità di procedere in questa sede alla divisione del compendio ereditario assorbe tutte le ulteriori questioni, ivi compresa quella relativa alla eventuale collazione dei beni donati, istituto di natura divisoria che non può operare autonomamente ma solo in funzione di una divisione.
Tornando, allora, sulla questione relativa alla domanda volta alla liquidazione della quota di mediante somma di denaro e proseguendo nella disamina dell'ulteriore Parte_1 profilo di inammissibilità, deve darsi atto di quanto segue.
Quanto alla possibilità del ristoro del diritto di riserva dell'attrice mediante l'attribuzione di una somma di denaro, la Corte di legittimità ha, a più riprese, affermato che nel caso di azione tendente alla riduzione di disposizioni testamentarie che si assumano lesive della legittima, il giudice deve anzi tutto accertare quale sia la quota di legittima spettante all'attore legittimario e deve, a tal fine, riunire fittiziamente i beni e determinare l'asse ereditario, procedendo poi alla sua valutazione secondo i valori del tempo dell'apertura della successione e tenendo conto anche della qualità dei beni, se fruttiferi o meno. Accertata cosi la quota di legittima, nel procedere alla sua liquidazione, deve tenersi presente che il legittimario ha diritto di conseguirla in natura e solo eccezionalmente in denaro e che, in questo ultimo caso, il credito del legittimario non è di valuta, ma di valore, per cui, operando l'aestimatio rei, per il soddisfacimento del suo diritto, deve aversi riguardo alla quantità di denaro occorrente per attribuirgli il valore che aveva diritto a conseguire, di guisa che detta aestimatio deve riferirsi alla data in cui l'integrazione e la liquidazione si determina, cioè al momento della pronuncia giudiziale che la effettua (cfr. Cass. n. 1079/1970; Cass. n. 39368/2021).
Anche di recente “è stato sottolineato come (Cass. n. 22097/2015) una delle differenze più significative tra la collazione e l'azione di riduzione consista proprio nel fatto che quest'ultima obbliga alla restituzione in natura dell'immobile donato, mentre l'altra ne consente l'imputazione di valore, sicché (cfr. Cass.
n. 28196/2020) se la collazione, nei rapporti indicati nell'art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del "de cuius", donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, e può comportare di fatto
l'eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, ciò non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l'accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione
30 della sua quota di riserva con l'assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per
l'imputazione del relativo valore” (cfr. Cass. cit. e Cass. n. 39368/2021).
Quanto appena rilevato si spiega trattandosi “di una conseguenza derivante dalla stessa natura della pronuncia che accolga l'azione di riduzione che determina l'inefficacia per il legittimario della disposizione lesiva e che comporta, ove la disposizione abbia ad oggetto determinati beni, l'instaurarsi di una comunione tra beneficiario della disposizione lesiva e legittimario, nella quale la quota di compartecipazione del secondo è determinata in misura corrispondente al valore proporzionale della lesione da recuperare sul bene in rapporto al valore del bene stesso (ove per ipotesi, la disposizione testamentaria debba essere ridotta al fine di assicurare al legittimario il recupero di una lesione pari a 10 ed il bene oggetto della disposizione valga 30, sul bene stesso verrà ad determinarsi una comunione che vede il legittimarlo titolare della quota di un terzo ed il beneficiario della residua quota dei due terzi).
Tale conclusione trova poi il conforto dell'art. 560 c.c. che regola proprio la disciplina della comunione così determinatasi, prevedendo che preferibilmente la quota di legittima debba essere reintegrata mediante la separazione della parte del bene necessaria per soddisfare il legittimario, aggiungendo però che, laddove la separazione in natura non sia possibile, ed il bene quindi sia non comodamente divisibile, lo scioglimento della comunione avverrà sulla base di criteri preferenziali (per l'ipotesi di concorso di richieste di attribuzione del bene) specificamente individuati dal secondo comma ed in deroga a quelli di carattere generale posti dall'art. 720 c.c.”
(Cass. n. 39368/2021).
Il precedente in esame - che si è occupato anche dell'ipotesi di reintegra della quota del legittimario in denaro (cfr. anche Cass. n. 5230/2016) - seguita con lo specificare ritenendo che in tal caso l'obbligazione abbia natura di debito di valore, necessitante di adeguamento, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore dei beni in natura esistenti nell'asse, ma ciò presuppone che la reintegra in denaro o sia frutto di una concorde volontà delle parti o che scaturisca dallo scioglimento della comunione secondo le modalità specificamente dettate dall'art. 560 c.c.
Ma ove non ricorrano tali condizioni – come nel caso che ci occupa – resta fermo che l'inefficacia delle disposizioni testamentarie lesive, quale effetto dell'accoglimento dell'azione di riduzione, determina solo il subentro del legittimario nella comunione ereditaria (ove la disposizione testamentaria lesiva non abbia ad oggetto singoli beni) oppure nella comunione dei singoli beni oggetto di attribuzioni specifiche (a titolo di legato ovvero di institutio ex re certa o di apporzionamento nell'ambito della divisione del testatore), e, quindi, il diritto alla reintegra in natura (Cass. n. 39368/2021).
31 Aderendo il Collegio a detto orientamento, allora, non può che concludersi per la declaratoria di inammissibilità della domanda in esame.
Infine, osserva il Collegio come la stessa domanda di rivalutazione della quota e dell' applicazione di interessi, deve ritenersi assorbita dal mancato svolgimento in questa sede di una domanda di divisione.
L'esito del giudizio, caratterizzato dalla reciproca soccombenza tra le parti nonché da reciproche mancate adesioni alle proposte e controproposte intervenute nel corso del giudizio a fini conciliativi, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Analogamente, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato provvedimento, parimenti, devono essere poste a carico di tutte le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di ER, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
303/2016, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta, in via principale da Parte_1
2. dichiara aperta la successione di , nato a [...] in CP_3
data 26.03.1939 e ivi deceduto in data 31.01.2013;
3. in parziale accoglimento della domanda svolta in via subordinata dall'attrice, accerta la qualità di erede legittimario di avente diritto alla quota di riserva, ex Parte_1 art. 542, comma 2, c.c., di 1/6 dell'intero patrimonio ereditario;
4. accerta la qualità di erede legittimario di avente diritto alla quota CP_2
di riserva, ex art. 542, comma 2, c.c., di 1/6 dell'intero patrimonio ereditario;
5. accerta la qualità di erede legittimario di avente diritto alla Controparte_3
quota di riserva, ex art. 542, comma 2, c.c., di 1/6 dell'intero patrimonio ereditario;
6. dichiara che nell'asse ereditario relitto da sono compresi: CP_3
- l'intera proprietà sull'immobile sito in PR IM alla Piazza Amerigo Vespucci n. 2, catastalmente censito al Catasto Terreni con i seguenti dati: Foglio 7, Part. 137, Ente Urbano,
48 mq ed al Catasto Fabbricato con i seguenti dati: Foglio 7, Particella 137, Sub. 5, Cat. A/3,
Classe 3, Vani 5, Superficie Catastale di 86 mq, Rendita € 180,76;
- l'intera proprietà sull' immobile sito in PR IM alla Via Marcantoni n. 19 (lato nord), catastalmente censito al Catasto Terreni con i seguenti dati: Foglio 7, Part. 145, Ente
Urbano, 110 mq ed al Catasto Fabbricato con i seguenti dati: Foglio 7, Particella 145, Sub. 4,
Cat. A/2, Classe 2, Vani 5, Superficie Catastale di 60 mq, Rendita € 198,84;
32 - l'intera proprietà sull'immobile sito in PR IM alla Via Marcantoni n. 19 (lato sud) con annesso ripostiglio/sottotetto al piano quarto, catastalmente censito al Catasto Terreni con i seguenti dati: Foglio 7, Part. 145, Ente Urbano, 110 mq ed al Catasto Fabbricato con i seguenti dati: Foglio 7, Particella 145, Sub. 5, Cat. A/2, Classe 2, Vani 3, Rendita € 119,30,
Superficie Catastale di 38 mq e Sub. 10, Cat. C/2, Classe 1, Superficie Catastale di 14 mq.;
- l'intera proprietà sull'immobile sito in PR IM alla Via Massaua n. 19, catastalmente censito al Catasto Terreni con i seguenti dati: Foglio 7, Part. 51, Ente Urbano,
220 mq ed al Catasto Fabbricato con i seguenti dati: Foglio 7, Particella 51, Sub. 5, Cat. C/2,
Classe 1, Mq. 28, Rendita € 36,15;
- il credito, pari ad euro 431,39, di cui al certificato di eseguita dichiarazione di successione rilasciato in data 03.03.2014 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ascoli Piceno
– Ufficio Territoriale di San Benedetto del Tronto;
7. accerta che il testamento olografo del 12.08.2006, pubblicato il 15.12.2013, con il quale ha devoluto tutti i propri beni alla coniuge contiene CP_3 Controparte_1 disposizioni lesive delle quote di legittima spettanti, rispettivamente, a Parte_1 CP_2
e e, per l'effetto, riduce tali disposizioni in misura corrispondente alla
[...] Controparte_3 quota riservata ex lege ai suddetti legittimari in conformità a quanto indicato in parte motiva;
8. dichiara che, per effetto della riduzione di cui al superiore punto 7:
- è titolare della quota ereditaria di 1/6 dell'intero patrimonio ereditario, Parte_1 pari ad un valore – detratto ex art. 564 c.c. il donatum – di € 48.318,66;
- è titolare della quota ereditaria di 1/6 dell'intero patrimonio ereditario, pari CP_2 ad un valore – detratto ex art. 564 c.c. il donatum – di € 50.318,66;
- , è titolare della quota ereditaria di 1/6 dell'intero patrimonio ereditario, Controparte_3 pari ad un valore – detratto ex art. 564 c.c. il donatum – di € 29.318,66;
9. dichiara, per l'effetto, realizzatasi la delazione in favore di Parte_1 CP_2
e delle quote ereditarie rese libere dalla pronuncia di riduzione di cui al
[...] Controparte_3 superiore punto 7;
10. accerta il diritto di e, per essa, dei suoi eredi, di conseguire la quota Controparte_1
disponibile ai sensi dell'art. 556 c.c. comma 2 c.c.;
11. dichiara inammissibile la domanda volta a ricomprendere nel relictum i frutti dei beni, proposta da Parte_1
12. dichiara inammissibile la domanda di liquidazione in denaro della propria quota, proposta da Parte_1
33 13. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
14. pone definitivamente a carico tutte le parti le spese di C.T.U. liquidate come da separato provvedimento.
Così deciso in ER, nella Camera di Consiglio del Tribunale in data 04.12.2025.
Il Presidente dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
34