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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/12/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Udine
Il Tribunale ordinario di Udine, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Francesca Clocchiatti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 1139/2025, promossa
DA
, nata a [...] il [...], residente a [...] Parte_1
in Via dell'Acquario n. 1 (C.F. ), rappresentato ed assistito nella C.F._1
presente procedura dall'avv. Valter Buttignol (C.F. ) del Foro di C.F._2
Pordenone, giusta procura alle liti allegata telematicamente al ricorso, presso il cui
Studio in Pordenone, Via Ospedale Vecchio n. 2, ha eletto domicilio;
ricorrente
CONTRO
, Piazza Indipendenza n. 74, in persona del Sinsaco pro Controparte_1
tempore;
resistente contumace
in punto: responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
pag. 1 CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta IN
VIA PRINCIPALE: - s'accerti che l'evento dannoso occorso il giorno 16 agosto 2021 è
riconducibile alla esclusiva responsabilità del ex art. 2051 Codice Controparte_1
civile; - s'accerti che i danni subiti dal sig. ammontano ad € Parte_1
14.724,27; - per l'effetto, si condanni il a pagare al ricorrente la Controparte_1
somma di € 14.724,27, o in quella maggiore o minore che riterrà il Giudice, oltre a interessi e rivalutazione. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato in data 30 aprile 2025 e notificato in data 8 maggio 2025,
ha evocato in giudizio il rappresentando che Parte_1 Controparte_1
la sera del 16 agosto 2021 si era abbattuto un forte temporale su Aprilia Marittima,
località in cui il ricorrente risiede, evento atmosferico che aveva causato il distacco di rami e piante che il forte vento aveva scaraventato contro abitazioni e autovetture.
Il sig. ha quindi evidenziato che alcuni rami distaccati dal vento avevano Parte_1
colpito il suo barbecue in muratura e la sua auto collocata all'interno dell'area privata della sua abitazione, precisando che erano stati danneggiati anche un divisorio ed una struttura di recinzione. Secondo la prospettazione del ricorrente, tali rami si erano distaccati da piante collocate nel sedime comunale, dal che deriverebbe la responsabilità
del ex art. 2051 c.c. per i danni causati. Controparte_1
Il ricorrente ha anche dedotto che l'evento atmosferico di cui ai fatti di causa non integrerebbe un caso fortuito, non avendo i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, affermando poi la sussistenza del nesso di causa tra i danni subiti e il rapporto di custodia intercorrente tra i beni comunali e l'ente stesso.
pag. 2 Il sig. ha infine dedotto che i danni subiti, quantificati per mezzo di Parte_1
perizia allegata agli atti, ammontano ad € 11.119,28, oltre che ad € 898,91 per i danni all'autoveicolo, come da preventivo di riparazione allegato.
Alla prima udienza, verificata la regolarità della notifica del ricorso al CP_1
, è stata dichiarata la contumacia dell'ente e sono stati in parte ammessi i mezzi
[...]
di prova richiesti;
alla successiva udienza, assunte le prove orali e ritenuta la causa matura per la decisione, il procuratore del ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa e il giudicante si è riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, comma III, c.p.c.
II) Il ricorrente ha fondato la sua domanda sul disposto dell'art. 2051 c.c. Appare allora utile premettere che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione,
la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia;
tale prova si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione,
potenzialmente lesiva, posseduta od assunta dalla cosa considerata nella sua globalità
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 22 luglio 1987 n. 6407 e, nello stesso senso, Cass., sez.
III, 16-02-2001, n. 2331: “Ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. il
danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, che
sussiste, o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in
essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno”). Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
pag. 3 Nel caso di specie, il non si è costituito e ha in questo modo Controparte_1
rinunciato al diritto/onere di provare il caso fortuito e, dunque, di liberarsi dalla responsabilità.
III) Ciò posto, la domanda del ricorrente risulta fondata e merita accoglimento nei limiti e per i motivi di seguito esposti. Il sig. ha infatti, in parte, dimostrato Parte_1
l'evento dannoso e il suo rapporto di causa con il bene in custodia.
La prova relativa all'evento atmosferico è stata fornita per mezzo delle produzioni documentali oltre che per mezzo della prova testimoniale assunta. Anzitutto, la tabella dei rilevamenti della stazione di Lignano Sabbiadoro effettuati dall' nella notte del Pt_2
16 agosto 2021, a partire dalle ore 21:00, mostra un repentino aumento di tutti i valori riguardanti il vento: i dati dimostrano un raddoppio della velocità del vento, compatibile con la prospettazione del ricorrente per cui il temporale fosse poi degenerato in una tromba d'aria (cfr. doc. 12 di parte ricorrente). Anche l'unica teste, sentita su altre circostanze, ha comunque confermato di aver assistito ad un forte temporale (“sì, è vero,
ricordo l'episodio perché la sera del temporale siamo tutti usciti dalle abitazioni per
controllare quello che era accaduto”, verbale d'udienza del 2 dicembre 2025).
Allo stesso modo, anche dalla relazione dei Vigili del fuoco allegata emerge che il temporale del 16 agosto aveva assunto le caratteristiche di una tromba d'aria (cfr. doc.
2). È quindi possibile affermare che il temporale in questione era astrattamente idoneo a cagionare i danni lamentati dal ricorrente.
È anche certo che i rami e le piante cadute nella proprietà del sig. Parte_1
provenissero dalla zona pubblica comunale adiacente all'abitazione del ricorrente.
Infatti, dalle mappe allegate agli atti (cfr. docc. 3 e 4), risulta che, accanto alla particella indicata come quella di proprietà del ricorrente, si trova un terreno comunale che,
secondo quanto dedotto dal ricorrente, è classificato nel piano regolatore generale del pag. 4 Comune di Aprilia Marittima come Z1 “Zona servizi verde comunale”. Si tratta infatti di una zona alberata, come provato dalle foto dei luoghi allegate al ricorso che consentono di individuare, tra la recinzione della casa del sig. e la strada, Parte_1
un terreno piantumato. Raffrontando le immagini dei luoghi (cfr. docc. 17-19) con le mappe allegate, è possibile affermare che la zona alberata è proprio quella rappresentata nella mappa, di proprietà comunale e classificata nel piano regolatore generale come
“Zona servizi verde comunale”. La zona di proprietà comunale indicata nella mappa si trova infatti tra la proprietà del sig. e la strada, proprio come Parte_1
rappresentato nelle foto.
Nelle fotografie si può inoltre notare che gli alberi collocati nella zona comunale sono in parte caduti o hanno perso rami che il vento ha scaraventato anche nel terreno di proprietà del ricorrente.
Anche dal doc. 2, ossia dalla relazione di Vigili del fuoco relativa all'intervento del 17
agosto mattina, emerge che i rami che hanno causato i danni erano quelli provenienti dall'area comunale. I vigili del fuoco, infatti, hanno dato atto che “a causa del forte
vento che aveva imperversato la notte precedente degli alberi di grosse dimensioni si
erano abbattuti su due diverse proprietà ed anche ostruendo il passaggio pedonale
pubblico. Gli alberi in questione erano cresciuti nell' area di verde pubblico adiacente
alle proprietà colpite.”.
Tale circostanza è altresì confermata dalla deposizione della teste sentita all'udienza del
2 dicembre 2025, la quale ha affermato “di aver visto che un albero collocato nella
proprietà comunale era caduto sulla zona esterna di proprietà del ricorrente dove egli aveva collocato una griglia e i rami dello stesso albero avevano colpito la macchina”.
Alla luce di questi elementi, risulta certo che gli alberi e i rami spazzati via dal vento e caduti anche sulla proprietà del sig. provenivano dalla adiacente zona Parte_1
pag. 5 comunale, con la conseguenza che è dimostrato il rapporto causale tra i beni in custodia del - alberi e piante posizionati nell'area menzionata - e i danni causati ai beni CP_1
del ricorrente, nei limiti che si diranno.
Ciò posto, il sig. ha allegato di aver subito danni ad alcuni beni che si Parte_1
trovavano nello spazio esterno della propria abitazione: si tratta del barbeque in muratura, di un divisorio in legno coperto da un grande arbusto, di una struttura di recinzione e dell'automobile di proprietà.
Soffermandosi anzitutto sui danni agli arredi della zona esterna di proprietà del ricorrente, la relazione dei Vigili del fuoco (cfr. doc. 2) conferma l'esistenza dei danni al barbeque e alla recinzione in legno. Nel documento, infatti, viene dato atto che vi erano stati “Danni rilevati nell' abitazione al civico 1 di via Dell' Acquario. Risultava
danneggiato il tetto del e la palizzata in legno di recinzione”. Pt_3
I danneggiamenti menzionati sono provati anche dalle fotografie prodotte (cfr. docc. 17-
20), laddove è chiaramente visibile che la copertura del barbeque in muratura è
gravemente danneggiata, così come lo sono le colonne di sostegno e le tegole che ricoprono la struttura. Si tratta di danni compatibili con la caduta di rami trasportati dal forte vento.
Per quanto riguarda i danni riportati alla recinzione in legno, è evidente un danneggiamento in una sola parte, documentato nelle foto allegate con i docc. 18 e 19:
le immagini mostrano due frangivento in legno danneggiati. Dalle foto agli atti risulta anche palese che la rottura del frangivento in legno è stata causata dalla caduta di un albero che si trovava sul terreno comunale: nelle foto si vede l'albero crollato proprio sulla struttura lignea di recinzione.
Con riferimento invece all'altro divisorio, quello ricoperto dal cespuglio, le foto allegate agli atti (docc. 18 e 19) mostrano uno spostamento dello stesso e lievi danneggiamenti pag. 6 alla struttura lignea di sostegno. Tuttavia, si osserva che non è dimostrato che tali danni sono stati causati dalla caduta degli alberi o delle piante posizionate nel sedime comunale. Dalle foto agli atti è possibile notare solo uno spostamento del cespuglio e della struttura di sostegno verso il centro del giardino, spostamento che potrebbe essere stato causato solo dal vento;
così come potrebbe essere stata sempre la forza del vento ad aver danneggiato la struttura lignea. Pertanto, non ci sono elementi sufficienti per stabilire se ad aver causato i danni lamentati possano essere stati i rami degli alberi provenienti dalla zona comunale.
Per questo motivo il risarcimento chiesto per i danni relativi al “divisorio” ricoperto dal cespuglio non potrà essere riconosciuto.
Per quanto attiene ai danni relativi all'automobile di proprietà del sig. , la Parte_1
teste sentita all'udienza del 2 dicembre 2025 ha confermato la circostanza per cui la macchina del ricorrente, durante il temporale, era parcheggiata nell'area privata dell'abitazione; la teste ha altresì chiarito che l'automobile era stata colpita dai rami provenienti dall'area comunale. La testimone, la sig.ra è la vicina Controparte_2
di casa del ricorrente e ha dichiarato che la notte del temporale si trovava nella propria abitazione;
pertanto, avendo assistito personalmente ai fatti, la stessa deve essere considerata attendibile (in particolare, ha dichiarato “ricordo di aver visto che un albero
collocato nella proprietà comunale era caduto sulla zona esterna di proprietà del
ricorrente dove egli aveva collocato una griglia e i rami dello stesso albero avevano
colpito la macchina”).
Ne consegue che le deposizioni rese, unitamente alle fotografie allegate al doc. 20 raffiguranti i danneggiamenti subiti dall'auto, consentono di ritenere provati i danni all'automobile lamentati dal ricorrente ed il nesso di causa tra i danni e la cosa in custodia del CP_1
pag. 7 VI) Ciò posto, si può ora procedere alla quantificazione dei danni subiti dal sig.
. Parte_1
A tal fine, il ricorrente ha depositato una perizia, a firma dell'architetto Per_1
È vero che la perizia stragiudiziale di parte non ha valore di prova rispetto ai
[...]
fatti ivi accertati, ma va altresì ricordato che la sua valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, tenuto anche conto della contumacia del resistente. Ebbene, la relazione appare razionalmente motivata nella parte relativa alla quantificazione dei danni, dal momento che il perito ha dato atto di aver adottato criteri pienamente condivisibili: il prezzo dei materiali e il costo della manodopera sono riferiti al secondo semestre del 2021, per la quantificazione delle riparazioni è stato tenuto conto del lavoro di due operai specializzati e, infine, i prezzi di manodopera, nolo e materiali sono desunti dal “Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici Friuli Venezia
Giulia - Anno 2021” e, dove non presenti, da analisi dei prezzi medi di mercato relativi all'anno 2021.
I criteri utilizzati sono logici e riferiti all'anno in cui si è verificato il fatto, sicché non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni raggiunte in punto di quantificazione dei danni.
Ciò premesso, il sarà pertanto tenuto a risarcire al sig. Controparte_1
, ai sensi dell'art. 2051 c.c., le seguenti somme. Parte_1
Per i danni al barbeque, dovrà essere risarcita la somma pari ad € 7.039,96, così come calcolata a pagine 8-10 della perizia, oltre all'IVA sulle prestazioni che la richiedono.
Per i danni alla struttura di recinzione dovrà essere risarcita la somma pari ad €
1.146,28, così come calcolata a pagina 14 della perizia, oltre all'IVA sulle prestazioni che la richiedono.
pag. 8 Con riferimento alla quantificazione dei danni subiti dall'automobile di proprietà del sig. , si ritiene congrua la somma indicata nel preventivo di spese allegato Parte_1
agli atti (doc. 14), vale a dire la somma di € 736,81, oltre all' IVA.
Potrà dunque essere risarcita la totale somma di € 8.923,05, oltre all'IVA per le prestazioni che la richiedono.
V) La domanda proposta dal sig. è quindi fondata, anche se rivista nel Parte_1
quantum richiesto, e il dovrà essere condannato al pagamento a suo Controparte_1
favore della totale somma di € 8.923,05, oltre all'IVA per le prestazioni che la richiedono.
Atteso che la somma risarcitoria viene determinata con riferimento all'attualità,
occorrerà devalutare gli importi dovuti al ricorrente fino alla data del fatto del
16.8.2021; poi, posto che il credito risarcitorio ha natura di credito di valore, l'importo così stabilito con riferimento alla data del fatto andrà rivalutato di anno in anno in base agli indici ISTAT e, sulla somma via via rivalutata, vanno computati gli interessi legali fino alla data della presente decisione (cfr. ex multis, C. n. 8766/2018). A tale importo dovranno aggiungersi poi gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione e fino al saldo effettivo in ossequio al principio secondo cui i debiti di valore, una volta accertati e liquidati giudizialmente, assumono natura di debiti di valuta.
Sulla base di tali considerazioni, il resistente dovrà quindi Controparte_1
corrispondere al sig. la somma di € 8.923,05, oltre all'IVA per le Parte_1
prestazioni che la richiedono, devalutata al 16.8.2021, importo che andrà rivalutato di anno in anno in base agli indici ISTAT e, sulla somma via via rivalutata, andranno computati gli interessi legali fino alla data della presente decisione. Infine, come ricordato, sulla somma così risultata si aggiungeranno gli interessi legali dalla pubblicazione della decisione fino al saldo.
pag. 9 VI) Stante la soccombenza, il resistente contumace deve essere Controparte_1
condannato a rifondere al ricorrente, sig. , le spese processuali, liquidate Parte_1
come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 pertinenti rispetto al valore della causa, assunti ai valori medi per le fasi studio, introduttiva,
trattazione e minimi per la fase decisoria, atteso che non sono state autorizzate memorie difensive e la domanda è stata rivista nel quantum.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, prima sezione civile, in composizione monocratica,
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
a) accerta e dichiara la responsabilità del nei confronti del sig. Controparte_1
per i fatti di causa e, per l'effetto, condanna il al Parte_1 Controparte_1
pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 8.923,05, oltre all'IVA per le prestazioni che la richiedono, devalutata al 16.8.2021, importo che andrà rivalutato di anno in anno in base agli indici ISTAT e, sulla somma via via rivalutata, andranno computati gli interessi legali fino alla data della presente decisione, oltre interessi dalla data della decisione al saldo;
b) condanna il a rifondere al ricorrente sig. le Controparte_1 Parte_1
spese processuali di questo giudizio, che liquida in € 4.227,00 per compenso, oltre rimborso forfetario spese generali del 15 %, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo, nonché ad € 237,00 per rimborsi.
Udine, 15 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Clocchiatti
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