Art. 9. (Commissione consultiva interregionale)
E' costituita presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica una Commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le Regioni in materia di programmazione.
Detta Commissione e' presieduta dal Ministro o da un suo delegato e ne fanno parte i rappresentanti delle Amministrazioni regionali, i rappresentanti delle province di Trento e Bolzano e, fino alla prima elezione dei Consigli regionali, i presidenti dei Comitati regionali per la programmazione.
Alla segreteria della Commissione provvede la Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica. ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.Lgs. 16 dicembre 1989, n. 418 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la Commissione interregionale per la programmazione economica di cui al presente articolo e' soppressa; ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Le attribuzioni conferite agli organismi di cui al comma 1 dalla legge, dal regolamento o da atto amministrativo e relative alle funzioni indicate dal comma 1 dell'art. 1 sono trasferite alla Conferenza".
E' costituita presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica una Commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le Regioni in materia di programmazione.
Detta Commissione e' presieduta dal Ministro o da un suo delegato e ne fanno parte i rappresentanti delle Amministrazioni regionali, i rappresentanti delle province di Trento e Bolzano e, fino alla prima elezione dei Consigli regionali, i presidenti dei Comitati regionali per la programmazione.
Alla segreteria della Commissione provvede la Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica. ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.Lgs. 16 dicembre 1989, n. 418 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la Commissione interregionale per la programmazione economica di cui al presente articolo e' soppressa; ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Le attribuzioni conferite agli organismi di cui al comma 1 dalla legge, dal regolamento o da atto amministrativo e relative alle funzioni indicate dal comma 1 dell'art. 1 sono trasferite alla Conferenza".