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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 16/02/2026, n. 2353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2353 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2353/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
DI STAZIO ANTONIO, Relatore
FAVARA ETTORE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19187/2024 depositato il 22/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJUM001430 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1489/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con vittoria di spese;
Resistente: rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, con cui l'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara ha rettificato la dichiarazione dei redditi relativo all'annualità 2018 a causa del mancato assoggettamento a tassazione dei redditi da fabbricati ed ha ingiunto di pagare la somma complessiva di euro 16.364,89 a titolo maggiore Irpef, sanzioni ed interessi.
Parte ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese deducendone l'illegittimità per errata determinazione della base imponibile. Adduce di essere proprietario di tre locali tutti situati in
Acilia per i quali ha stipulato altrettanti contratti di locazione. Il primo contratto (a) è stato registrato il 30.1.2013 al n. 001090; il secondo (b), il 28.8.2015 al n. 005990; il terzo (c) il 28.8.2015 al n. 005990. Con riferimento al primo contratto, il signor Ricorrente_1 adduce che per l'anno 2018 era titolare di una quota di redditi di fabbricati di euro 7.125,00 e non già di euro 18.240,00, come accertato dall'A.F.. Inoltre, per tale contratto, era stata concordata dalle parti nel corso del 2014 una riduzione del canone annuale di euro 4.200,00, da 19.200,00
a 15.000,00, regolarmente comunicata all'Agenzia delle Entrate con decorrenza 01/01/2014 e che tale riduzione persisteva a tutto l'anno 2018. Pertanto, l'Amministrazione ha errato nell'individuare la somma su cui calcolare l'Irpef.
Con riferimento al contratto sub c) il sig. Ricorrente_1 adduce che la quota di redditi da fabbricati spettantegli per l'anno 2018 era di euro 7.148,00 annui e non di euro 18.240,00.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che preliminarmente eccepisce che il ricorrente non ha contestato la maggiore imposta dovuta a titolo di IRPEF relativa al contratto sub b), il cui canone di locazione ammonta ad euro 15.048,00. Precisa inoltre che il ricorrente ha omesso di assoggettare a tassazione per l'anno 2018 i canoni di locazione relativi ai contratti registrati ai nn. 1090/2013 e 5990/2015, né ha fornito prove idonee a contestare la fondatezza della pretesa dimostrando di non aver percepito i relativi canoni di locazione.
Chiede quindi il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza pubblica odierna, le parti si riportano ai rispetti scritti e alle conclusioni ivi rassegnate. La causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Nel processo tributario, l'onere della prova è ripartito secondo il principio sancito dall'art. 2697 c.c., ponendo a carico dell'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare l'esistenza dell'an e del quantum dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, ossia le violazioni contestate, mentre il contribuente deve provare i fatti che estinguono o modificano tale pretesa.
Nella fattispecie all'esame, a fronte della specifica contestazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria del minor reddito da fabbricati dichiarato dal sig. Ricorrente_1 per l'anno 2018, rispetto all'ammontare del canone di locazione risultante dai contratti elencati nella parte in fatto, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova documentale a sostegno di quanto affermato nel ricorso, sia con riferimento all'asserita riduzione, a decorrere dal 2014, del canone di locazione del contratto sub a), registrato il 30.1.2013 al n. 001090 nonché alla relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, sia con riferimento alla minore quota del reddito da fabbricati allo stesso spettante per l'anno 2018 in relazione al contratto di locazione sub c).
Non avendo parte ricorrente assolto all'onere della prova che su di esso incombeva, il ricorso si appalesa infondato e va, pertanto, respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio nella misura di € 1.600,00 oltre oneri accessori se dovuti.
Così deciso il 9 febbraio 2026
L'Estensore Il Presidente
Antonio Di ST ID CE
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
DI STAZIO ANTONIO, Relatore
FAVARA ETTORE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19187/2024 depositato il 22/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJUM001430 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1489/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con vittoria di spese;
Resistente: rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, con cui l'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara ha rettificato la dichiarazione dei redditi relativo all'annualità 2018 a causa del mancato assoggettamento a tassazione dei redditi da fabbricati ed ha ingiunto di pagare la somma complessiva di euro 16.364,89 a titolo maggiore Irpef, sanzioni ed interessi.
Parte ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese deducendone l'illegittimità per errata determinazione della base imponibile. Adduce di essere proprietario di tre locali tutti situati in
Acilia per i quali ha stipulato altrettanti contratti di locazione. Il primo contratto (a) è stato registrato il 30.1.2013 al n. 001090; il secondo (b), il 28.8.2015 al n. 005990; il terzo (c) il 28.8.2015 al n. 005990. Con riferimento al primo contratto, il signor Ricorrente_1 adduce che per l'anno 2018 era titolare di una quota di redditi di fabbricati di euro 7.125,00 e non già di euro 18.240,00, come accertato dall'A.F.. Inoltre, per tale contratto, era stata concordata dalle parti nel corso del 2014 una riduzione del canone annuale di euro 4.200,00, da 19.200,00
a 15.000,00, regolarmente comunicata all'Agenzia delle Entrate con decorrenza 01/01/2014 e che tale riduzione persisteva a tutto l'anno 2018. Pertanto, l'Amministrazione ha errato nell'individuare la somma su cui calcolare l'Irpef.
Con riferimento al contratto sub c) il sig. Ricorrente_1 adduce che la quota di redditi da fabbricati spettantegli per l'anno 2018 era di euro 7.148,00 annui e non di euro 18.240,00.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che preliminarmente eccepisce che il ricorrente non ha contestato la maggiore imposta dovuta a titolo di IRPEF relativa al contratto sub b), il cui canone di locazione ammonta ad euro 15.048,00. Precisa inoltre che il ricorrente ha omesso di assoggettare a tassazione per l'anno 2018 i canoni di locazione relativi ai contratti registrati ai nn. 1090/2013 e 5990/2015, né ha fornito prove idonee a contestare la fondatezza della pretesa dimostrando di non aver percepito i relativi canoni di locazione.
Chiede quindi il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza pubblica odierna, le parti si riportano ai rispetti scritti e alle conclusioni ivi rassegnate. La causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Nel processo tributario, l'onere della prova è ripartito secondo il principio sancito dall'art. 2697 c.c., ponendo a carico dell'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare l'esistenza dell'an e del quantum dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, ossia le violazioni contestate, mentre il contribuente deve provare i fatti che estinguono o modificano tale pretesa.
Nella fattispecie all'esame, a fronte della specifica contestazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria del minor reddito da fabbricati dichiarato dal sig. Ricorrente_1 per l'anno 2018, rispetto all'ammontare del canone di locazione risultante dai contratti elencati nella parte in fatto, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova documentale a sostegno di quanto affermato nel ricorso, sia con riferimento all'asserita riduzione, a decorrere dal 2014, del canone di locazione del contratto sub a), registrato il 30.1.2013 al n. 001090 nonché alla relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, sia con riferimento alla minore quota del reddito da fabbricati allo stesso spettante per l'anno 2018 in relazione al contratto di locazione sub c).
Non avendo parte ricorrente assolto all'onere della prova che su di esso incombeva, il ricorso si appalesa infondato e va, pertanto, respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio nella misura di € 1.600,00 oltre oneri accessori se dovuti.
Così deciso il 9 febbraio 2026
L'Estensore Il Presidente
Antonio Di ST ID CE