Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 30/05/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2/2025 a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) Dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) Dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: ricorso per la separazione giudiziale vertente
TRA
(c.f. ), elett.te dom.to in Gorizia, Parte_1 C.F._1
al Corso Giuseppe Verdi n. 75, presso lo studio dell'avv. ANGELILLI
GIANFRANCO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elett.te dom.ta in Cormons, alla CP_1 C.F._2
via Udine n. 4, presso lo studio dell'avv. PECORELLA RENZO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/04/2025, i procuratori delle parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi, con il recepimento dell'accordo raggiunto dalle parti, e la prosecuzione del giudizio per la pronuncia del divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02/01/2025, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio a Batumi (Georgia), il 14.01.2019, con non CP_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio, nel corso del quale non sono nati
1
figli, ha adito il Tribunale di Gorizia per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Si è costituita, nel presente giudizio, in data 2.4.2025, la quale, in CP_1
via preliminare, ha formulato istanza di rimessione in termini, deducendo di non essere tempestivamente venuta a conoscenza del procedimento, essendo stata la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza effettuata, dal ricorrente, presso l'immobile sito in Gorizia, via Baiamonti 25, nonostante l'avvenuto rilascio, nel corso del 2024, a seguito di un provvedimento di convalida di sfratto. Nel merito, la resistente, pur senza opporsi alla pronuncia della separazione, ha chiesto addebitarsi la separazione al ricorrente per la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, il riconoscimento, in proprio favore, di un assegno di mantenimento, quantificato in € 250,00 mensili o nella diversa misura ritenuta di giustizia, la prosecuzione del giudizio per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, una volta decorso il termine di legge per la procedibilità della domanda, e la condanna del ricorrente alla corresponsione di un assegno divorzile.
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi, comparsi personalmente all'udienza del 10.4.2025 hanno raggiunto il seguente accordo:
- rinuncia alla domanda di addebito e alla domanda di CP_1
mantenimento e dichiara di accettare la rinuncia;
Parte_1
- si impegna a versare in favore dell'avv. Pecorella, quale Parte_1 difensore antistatario, l'importo di € 900,00 a titolo di contributo al pagamento delle spese del procedimento di separazione.
Orbene, ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi, perché non contrari a ad alcuna norma imperativa.
2 R.G. n. 2/2025 a.c.
Vanno, invece, dichiarate inammissibili le ulteriori domande formulate dalla resistente volte ad ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e il versamento di un assegno divorzile, essendo maturate le decadenze conseguenti alla tardiva costituzione.
Non può essere, infatti, accolta l'istanza di rimessione in termini, contenuta nella comparsa di risposta, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 153 c. 2 c.p.c., il quale richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà.
Nel caso di specie, si rileva che la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza si è perfezionata nei confronti della resistente, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso il luogo di residenza risultante dal certificato in atti, sicché costituisce causa imputabile alla destinataria non aver provveduto alla modifica della propria residenza.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio. Da ultimo, deve ritenersi rinunciata la domanda di condanna della resistente ex art. 96 c.p.c., formulata dal ricorrente nella memoria ex art. 473 bis.17
c. 3 c.p.c., in quanto non reiterata al momento della precisazione delle conclusioni e tenuto conto dell'esito del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• prende atto che si impegna a versare in favore Parte_1 dell'avv. Pecorella, quale difensore antistatario, l'importo di € 900,00 a titolo di contributo al pagamento delle spese del procedimento di separazione;
• dichiara inammissibile la domanda di scioglimento del matrimonio e le domande connesse;
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 27/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Laura Di Lauro) (dott. Riccardo Merluzzi)
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