Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/05/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere relatore
Dott. Franco Davini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 239/2024 R.G., avverso la sentenza n. 3013 pubblicata dal Tribunale di Genova in data 4/12/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Sonetti per mandato in atti Parte_1
APPELLANTE
contro e rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Controparte_1 CP_2
Lucatorto per mandato in atti
APPELLATI
e e - Controparte_3 CP_4
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, azione, eccezione disattesa e respinta, in parziale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di
Genova num. 3013/2023, resa nel giudizio R.G. 8935/2021, pubblicata in data 04/12/2023,
DICHIARARE che la Signora è degna a succedere al signor
[...] Parte_1
e, conseguentemente, RESPINGERE la domanda di indegnità a Persona_1 succedere proposta dagli attori nei confronti dell'Esponente, siccome inammissibile, illegittima, infondata e non provata, DICHIARARE che si è aperta la successione legittima del signor con ogni consequenziale pronuncia. DISPORRE l'integrale Persona_1
compensazione delle spese di lite del primo grado. VINTE le spese di lite del presente grado del giudizio.”
per le parti appellate: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa, previ i provvedimenti di legge e quelli meglio visti e ritenuti
– dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla Signora Pt_1
;
[...]
– rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Salvo ogni altro diritto.”
FATTO
Con l'atto introduttivo del giudizio e affermavano di Controparte_1 CP_2
essere rispettivamente madre e fratello di , che era deceduto il Persona_1
03.11.2017. , moglie del aveva fatto pubblicare un presunto Parte_1 CP_5
testamento olografo del marito, redatto pochi giorni prima della morte, che la istituiva erede universale dei suoi beni. Denunciavano la falsità del testamento: pertanto, chiedevano al Tribunale di dichiarare la nullità dell'atto testamentario, la conseguente apertura della successione legittima del a favore della madre e dei fratelli, Per_1
escludendone la moglie siccome indegna a succedere al marito avendo formato un testamento falso od avendone fatto scientemente uso. In subordine, la CP_1
chiedeva la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di legittima.
La convenuta, costituendosi in giudizio, negava la falsità del testamento o comunque di averne fatto un uso consapevole. Non si opponeva alla reintegrazione della quota di legittima dell'attrice. Il Tribunale, istruita la causa documentalmente e testimonialmente, disponeva CTU calligrafica, che accertava la falsità del testamento, non riconducibile alla mano del Quindi, decideva la causa con sentenza con la quale in accoglimento CP_5
della domanda attrice dichiarava la nullità del testamento;
dichiarava che la era Pt_1 indegna di succedere al marito;
dichiarava pertanto che l'eredità era devoluta per legge alla madre ed ai fratelli del quindi anche a favore di e CP_5 CP_4 [...]
, non costituiti in giudizio, esclusa la moglie. Procedeva alla divisione dei beni CP_3
ereditari tra gli aventi diritto alla successione. Accordava alla convenuta il rimborso pro quota delle spese funerarie. La ha proposto appello contro il capo della sentenza Pt_1
del Tribunale, che la ha dichiarata indegna a succedere al marito. Contesta il difetto di motivazione della decisione di primo grado, in particolare, laddove ha omesso di accertare se il contenuto del testamento corrispondesse alla reale volontà del Ha CP_5
proposto un motivo specifico di impugnazione contro la liquidazione delle spese, osservando che sussistevano i presupposti della reciproca soccombenza per la loro integrale compensazione. Gli appellati resistono all'impugnazione, opponendosi al suo accoglimento. La causa è stata riservata alla decisione del Collegio all'udienza del
24.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO
Col primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato la sua indegnità a succedere al ritenendo che essa CP_5
abbia fatto scientemente uso del testamento falso. Il ragionamento del Tribunale è meramente deduttivo, non essendovi le presunzioni gravi, precise e concordanti richieste dalla legge e necessarie a dare la prova della consapevolezza in capo alla moglie della falsità del testamento. Non rileverebbe il fatto che la sia l'unica beneficiaria del Pt_1 testamento, né che il testamento sia stato rinvenuto nell'abitazione coniugale tra gli effetti personali del defunto, e non sia stato nemmeno allegato il fatto che terze persone frequentassero la casa. Piuttosto, il testamento è stato rinvenuto casualmente ed inaspettatamente dalla moglie in un cassetto del come risulta dalla deposizione CP_5 della teste . Onde il Tribunale non poteva escludere a priori l'ipotesi, Testimone_1
più probabile che non, che lo stesso avesse fatto redigere il testamento da un Per_1
terzo, suo amico e confidente, e lo avesse custodito tra i suoi effetti personali, nel deliberato intento che fosse rinvenuto dalla moglie dopo il suo decesso. Dalla deposizione della teste si evince in maniera certa ed inequivocabile che il testamento è stato Tes_1
rinvenuto in maniera del tutto casuale e che la era inconsapevole della sua Pt_1
esistenza.
Inoltre - afferma sempre l'appellante - il Tribunale ha omesso di accertare se il contenuto del testamento corrispondesse alla volontà reale del Osserva in diritto che la CP_5 formazione o l'uso consapevole di un testamento falso è causa di indegnità a succedere, a meno che colui che viene a trovarsi nella posizione di indegno dimostri di non avere inteso offendere la volontà del a tal fine è tenuto a provare non solo che il contenuto CP_5
delle disposizioni corrispondeva alla volontà del ma anche che questi aveva CP_5
acconsentito alla compilazione della scheda da parte di lui, ovvero aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione ab intestato (Cass., 04.12.2015,
n.24752).
Nella fattispecie, la prova della volontà del di devolvere i suoi beni alla moglie e CP_5 di evitare l'apertura della successione legittima si evince dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, e prodotta in giudizio, da cui risulta che il nutriva nei confronti della Per_1
moglie sentimenti di profondo amore, illimitata fiducia e grande stima.
L'appello è infondato. Gli unici elementi certi, aventi una forte valenza indiziaria, sono che la moglie era l'unica beneficiaria delle disposizioni testamentarie e che la scheda è stata rinvenuta nell'abitazione coniugale. Intanto, come ha ritenuto il Tribunale, appare altamente probabile che essa, anche se non era l'autrice materiale della falsificazione, fosse comunque consapevole della falsità del testamento. Le altre sono mere ipotesi non suffragate da elementi di fatto né da elementi di prova, nemmeno indiziaria. Al riguardo, non appare assolutamente probabile che il avesse fatto redigere il testamento da Per_1 terzi e ne avesse celato l'esistenza alla moglie. Infine, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti risulta anche che il si preoccupava degli anziani genitori, che accudiva Per_1
costantemente. Pertanto, appare improbabile che avesse voluto escluderli del tutto dalla propria successione, devolvendo interamente la sua eredità alla moglie. Non si ravvisa l'ipotesi di esclusione dell'indegnità, invocata dalla difesa dell'appellante.
Con altro motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui l'ha condannata all'integrale pagamento delle spese di causa, senza considerare che gli attori erano rimasti soccombenti sia rispetto alla domanda di cancellazione delle espressioni offensive contenute nell'atto di citazione, sia rispetto alla domanda di rimborso delle spese funerarie: il che avrebbe ampiamente giustificato l'integrale compensazione delle spese del primo grado del giudizio.
Il motivo è infondato. Come osserva la difesa degli appellati, la regola della soccombenza deve essere contemperata con quella della responsabilità o causalità, in forza della quale i costi del processo devono essere sopportati da chi ha reso necessaria l'attività del giudice e ha causato le spese del suo svolgimento.
Nella fattispecie, la essendosi avvalsa di un testamento falso, ha dato causa al Pt_1 processo, avente per oggetto l'accertamento della falsità del testamento e dell'indegnità a succedere della con conseguente sua estromissione dalla successione legittima: Pt_1
questioni rispetto alle quali la è rimasta totalmente soccombente. Onde, anche Pt_1
sotto il profilo della soccombenza, richiamato dalla sentenza del Tribunale, appare pienamente giustificata la sua condanna al pagamento delle spese.
Mentre respinge l'appello – intanto conferma la sentenza del Tribunale – liquida a carico dell'appellante le spese del presente grado del giudizio in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello civile n. 239/2024 R.G., avverso la sentenza n. 3013 pubblicata dal Tribunale di Genova in data 4/12/2023 promossa da:
APPELLANTE Parte_1
contro e Controparte_1 CP_2
APPELLATI
e e - Controparte_3 CP_4
APPELLATI CONTUMACI
così decide: Respingendo l'appello, conferma la sentenza del Tribunale.
Condanna l'appellante a rimborsare a e le spese del Controparte_1 CP_2
presente grado del giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 6.000,00, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente respinto.
Genova, 30 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE