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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2025, n. 5231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5231 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17400 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa NI AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 17400 / 2024 promossa da:
, nato in Argentina il [...] in [...] e nella qualità di Controparte_1 esercente la responsabilità genitoriale sui figlio minore , nato in Persona_1
Argentina il 23.3.2010; , nato in [...] il [...]; CP_2 CP_3 nato in [...] il [...]; nato in [...] il [...];
[...] CP_4 nata in Argentina il [...] in [...] e nella qualità di esercente la CP_5 responsabilità genitoriale sui figli minori , nato in [...] il Persona_2
30.7.2015 e , nata in [...] il [...]; Persona_3 CP_6 nata in Argentina il [...] in [...] e nella qualità di esercente la responsabilità
[...] genitoriale sulla figlia minore nata in [...] il [...]; Persona_4 nata in [...] il [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1
AN IN e dall'Avv. Davide Centini
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_7 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “In via principale, accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani dei ricorrenti Sigg. , nato in [...] il [...], , Controparte_1 CP_2 nato in [...] il [...], , nato in [...] il [...], Persona_1 [...]
nato in [...] il [...], nato in [...] il [...], CP_3 CP_4 CP_5 nata in [...] il [...], nato in [...] il [...],
[...] Persona_2
, nata in [...] il [...], nata in [...] il Persona_3 Controparte_6
07/12/1988, nata in [...] il [...] e nata in [...]_1
Argentina il 13/10/1999 e, per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Controparte_7 competente Autorità amministrativa di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni e comunicazioni di legge;
- In ogni caso, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari, con aumento del 30% in applicazione dell'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 in considerazione della redazione del presente atto mediante utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 10.10.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_7 chiedendo di accertare e dichiarare loro lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato il [...] a [...] Persona_5
ES (AL), come da certificato di nascita (cfr. doc. 1).
emigrato in Argentina, in data 19.6.1880 contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_5
(cfr. doc. 2). Dalla loro unione nasceva in Argentina in data 16.11.1889 il loro figlio Persona_6
(cfr. doc. 6). Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino argentino come Persona_7 attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue “SI CERTIFICA: che nel Registro Nazionale degli Elettori in cui vi sono iscritti tutti i cittadini argentini nativi o per opzione maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizati dai diciotto anni, non è stato registrato finora il Sig.: nato il 20/05/1850 in ITALIA, Parte_2
Alessandria, Costa Vesconato. Deceduto.” (cfr. doc. 4)
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_7 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Inoltre, con riferimento ai minori ricorrenti nato in [...] il [...], Persona_1
, nato in [...] il [...], , nata in [...] Persona_2 Persona_3 il 30.3.2021, nata in [...] il [...], il Tribunale ritiene che la Persona_4 rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Per completezza espositiva, si dà atto della circostanza che il sig. e la sig.ra CP_1 [...]
hanno agito nel pieno rispetto della propria responsabilità genitoriale sul figlio, in Parte_3 quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza (stante la natura meramente dichiarativa dell'azione) rientra sicuramente tra gli atti vantaggiosi per i minori (Cass. civ. sent. n. 743/2012). Sul punto si rileva che il ricorrente , nato in [...] [...] è divenuto maggiorenne CP_2 in corso di causa. Tuttavia, la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. (Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01).
Il Giudice, con decreto depositato in data 18.6.2025, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 19.11.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
L'udienza veniva successivamente sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il , ritualmente citato, sì costituiva in giudizio nulla opponendo Controparte_7 all'accoglimento della domanda previa verifica delle condizioni processuali di rito.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del
. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve Parte_4 conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che Parte_5 contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti. 4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo cittadino italiano, è nato il [...] a [...] Persona_5
(AL) (cfr. doc. 1) e ha contratto matrimonio in Argentina in data 19.6.1880 con la sig.ra
[...]
(cfr. doc. 2); Per_6
- che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino argentino come da Persona_5 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti (cfr. doc. 4);
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra nasceva in Persona_5 Persona_6
Argentina in data 16.11.1889 il sig. (cfr. doc. 6); Persona_7
- che il sig. diveniva padre in data 21.6.1919 del sig. Persona_7 Persona_8
(cfr. doc. 7) e in data 28.7.1922 il sig. (cfr. doc. 8);
[...] Controparte_8
- che dal matrimonio avvenuto in data 21.11.1955 in Argentina tra il sig. Controparte_8
e la sig.ra (cfr. doc. 10) nasceva in Argentina in data 25.5.1956 il sig.
[...] Parte_6
odierno ricorrente (cfr. doc. 11); Controparte_3 - che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 16.9.1954 tra il sig. Persona_8
e la sig.ra (cfr. doc. 13) nasceva in Argentina in data 4.12.1954 la sig.ra Persona_9
(cfr. doc. 14); Persona_10
- che dall'unione tra la sig.ra e il sig. nasceva in Persona_10 Persona_11
Argentina in data 26.12.1977 il sig. , odierno ricorrente (cfr. doc. 16); Controparte_1
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 25.2.1983 tra il sig. e Controparte_3 la sig.ra (cfr. doc. 17) nascevano in Argentina in data 27.6.1987 la Parte_7 sig.ra (cfr. doc. 19), in data 25.8.1985 il sig. (cfr. doc. 18), in CP_5 CP_4 data 7.12.1988 la sig.ra (cfr. doc. 20) e in data 13.10.1999 la sig.ra Controparte_6 CP_6
(cfr. doc. 21), odierni ricorrenti;
Parte_1
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra nasceva in CP_1 Parte_3
Argentina in data 30.10.2007 il sig. e in data 23.3.2010 il minore CP_2 [...]
(cfr. doc. 23), odierni ricorrenti;
Persona_1
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 1.3.2013 tra la sig.ra e il sig. CP_5
(cfr. doc. 24) nascevano in Argentina in data 30.7.2015 il minore Persona_12
(cfr. doc. 25) e in data 30.3.2021 la sig.ra Persona_2 Persona_3
(cfr. doc. 26), odierni ricorrenti;
[...]
- che dall'unione tra la sig.ra e il sig. nasceva in Controparte_6 Controparte_9
Argentina in data 26.11.2022 la minore (cfr. doc. 27), odierna ricorrente. Persona_4
5.1. Inoltre, risulta che italiano, nato a [...] il [...], Persona_5 figlio di cittadini italiani (cfr. doc. 1), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario. Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di veniva dimostrata dal certificato di morte dal quale si Persona_5 evince che l'avo italiano emigrato all'estero, nato prima del Regno d'Italia, moriva in data 1.12.1923 e, quindi, dopo l'Unità nazionale (cfr. doc. 3) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
6. Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuti cittadini italiani è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_7
7. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti , nato in Controparte_1
Argentina il 26.12.1977; , nato in [...] il [...]; Persona_1
, nato in [...] il [...]; nato in [...] CP_2 CP_4 il 25.8.1985; nata in [...] il [...]; CP_5 Persona_2
, nato in [...] il [...]; ,
[...] Persona_3 nata in [...] il [...]; nata in [...] il [...]; Controparte_6 [...] nata in [...] il [...]; nata in Persona_4 Parte_1
Argentina il 13.10.1999, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Torino, 1.12.2025
Il Giudice
NI AS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa NI AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 17400 / 2024 promossa da:
, nato in Argentina il [...] in [...] e nella qualità di Controparte_1 esercente la responsabilità genitoriale sui figlio minore , nato in Persona_1
Argentina il 23.3.2010; , nato in [...] il [...]; CP_2 CP_3 nato in [...] il [...]; nato in [...] il [...];
[...] CP_4 nata in Argentina il [...] in [...] e nella qualità di esercente la CP_5 responsabilità genitoriale sui figli minori , nato in [...] il Persona_2
30.7.2015 e , nata in [...] il [...]; Persona_3 CP_6 nata in Argentina il [...] in [...] e nella qualità di esercente la responsabilità
[...] genitoriale sulla figlia minore nata in [...] il [...]; Persona_4 nata in [...] il [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1
AN IN e dall'Avv. Davide Centini
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_7 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “In via principale, accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani dei ricorrenti Sigg. , nato in [...] il [...], , Controparte_1 CP_2 nato in [...] il [...], , nato in [...] il [...], Persona_1 [...]
nato in [...] il [...], nato in [...] il [...], CP_3 CP_4 CP_5 nata in [...] il [...], nato in [...] il [...],
[...] Persona_2
, nata in [...] il [...], nata in [...] il Persona_3 Controparte_6
07/12/1988, nata in [...] il [...] e nata in [...]_1
Argentina il 13/10/1999 e, per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Controparte_7 competente Autorità amministrativa di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni e comunicazioni di legge;
- In ogni caso, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari, con aumento del 30% in applicazione dell'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 in considerazione della redazione del presente atto mediante utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 10.10.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_7 chiedendo di accertare e dichiarare loro lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato il [...] a [...] Persona_5
ES (AL), come da certificato di nascita (cfr. doc. 1).
emigrato in Argentina, in data 19.6.1880 contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_5
(cfr. doc. 2). Dalla loro unione nasceva in Argentina in data 16.11.1889 il loro figlio Persona_6
(cfr. doc. 6). Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino argentino come Persona_7 attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue “SI CERTIFICA: che nel Registro Nazionale degli Elettori in cui vi sono iscritti tutti i cittadini argentini nativi o per opzione maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizati dai diciotto anni, non è stato registrato finora il Sig.: nato il 20/05/1850 in ITALIA, Parte_2
Alessandria, Costa Vesconato. Deceduto.” (cfr. doc. 4)
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_7 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Inoltre, con riferimento ai minori ricorrenti nato in [...] il [...], Persona_1
, nato in [...] il [...], , nata in [...] Persona_2 Persona_3 il 30.3.2021, nata in [...] il [...], il Tribunale ritiene che la Persona_4 rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Per completezza espositiva, si dà atto della circostanza che il sig. e la sig.ra CP_1 [...]
hanno agito nel pieno rispetto della propria responsabilità genitoriale sul figlio, in Parte_3 quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza (stante la natura meramente dichiarativa dell'azione) rientra sicuramente tra gli atti vantaggiosi per i minori (Cass. civ. sent. n. 743/2012). Sul punto si rileva che il ricorrente , nato in [...] [...] è divenuto maggiorenne CP_2 in corso di causa. Tuttavia, la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. (Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01).
Il Giudice, con decreto depositato in data 18.6.2025, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 19.11.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
L'udienza veniva successivamente sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il , ritualmente citato, sì costituiva in giudizio nulla opponendo Controparte_7 all'accoglimento della domanda previa verifica delle condizioni processuali di rito.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del
. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve Parte_4 conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che Parte_5 contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti. 4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo cittadino italiano, è nato il [...] a [...] Persona_5
(AL) (cfr. doc. 1) e ha contratto matrimonio in Argentina in data 19.6.1880 con la sig.ra
[...]
(cfr. doc. 2); Per_6
- che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino argentino come da Persona_5 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti (cfr. doc. 4);
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra nasceva in Persona_5 Persona_6
Argentina in data 16.11.1889 il sig. (cfr. doc. 6); Persona_7
- che il sig. diveniva padre in data 21.6.1919 del sig. Persona_7 Persona_8
(cfr. doc. 7) e in data 28.7.1922 il sig. (cfr. doc. 8);
[...] Controparte_8
- che dal matrimonio avvenuto in data 21.11.1955 in Argentina tra il sig. Controparte_8
e la sig.ra (cfr. doc. 10) nasceva in Argentina in data 25.5.1956 il sig.
[...] Parte_6
odierno ricorrente (cfr. doc. 11); Controparte_3 - che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 16.9.1954 tra il sig. Persona_8
e la sig.ra (cfr. doc. 13) nasceva in Argentina in data 4.12.1954 la sig.ra Persona_9
(cfr. doc. 14); Persona_10
- che dall'unione tra la sig.ra e il sig. nasceva in Persona_10 Persona_11
Argentina in data 26.12.1977 il sig. , odierno ricorrente (cfr. doc. 16); Controparte_1
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 25.2.1983 tra il sig. e Controparte_3 la sig.ra (cfr. doc. 17) nascevano in Argentina in data 27.6.1987 la Parte_7 sig.ra (cfr. doc. 19), in data 25.8.1985 il sig. (cfr. doc. 18), in CP_5 CP_4 data 7.12.1988 la sig.ra (cfr. doc. 20) e in data 13.10.1999 la sig.ra Controparte_6 CP_6
(cfr. doc. 21), odierni ricorrenti;
Parte_1
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra nasceva in CP_1 Parte_3
Argentina in data 30.10.2007 il sig. e in data 23.3.2010 il minore CP_2 [...]
(cfr. doc. 23), odierni ricorrenti;
Persona_1
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 1.3.2013 tra la sig.ra e il sig. CP_5
(cfr. doc. 24) nascevano in Argentina in data 30.7.2015 il minore Persona_12
(cfr. doc. 25) e in data 30.3.2021 la sig.ra Persona_2 Persona_3
(cfr. doc. 26), odierni ricorrenti;
[...]
- che dall'unione tra la sig.ra e il sig. nasceva in Controparte_6 Controparte_9
Argentina in data 26.11.2022 la minore (cfr. doc. 27), odierna ricorrente. Persona_4
5.1. Inoltre, risulta che italiano, nato a [...] il [...], Persona_5 figlio di cittadini italiani (cfr. doc. 1), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario. Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di veniva dimostrata dal certificato di morte dal quale si Persona_5 evince che l'avo italiano emigrato all'estero, nato prima del Regno d'Italia, moriva in data 1.12.1923 e, quindi, dopo l'Unità nazionale (cfr. doc. 3) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
6. Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuti cittadini italiani è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_7
7. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti , nato in Controparte_1
Argentina il 26.12.1977; , nato in [...] il [...]; Persona_1
, nato in [...] il [...]; nato in [...] CP_2 CP_4 il 25.8.1985; nata in [...] il [...]; CP_5 Persona_2
, nato in [...] il [...]; ,
[...] Persona_3 nata in [...] il [...]; nata in [...] il [...]; Controparte_6 [...] nata in [...] il [...]; nata in Persona_4 Parte_1
Argentina il 13.10.1999, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Torino, 1.12.2025
Il Giudice
NI AS