Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 3764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3764 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03764/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02227/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2227 del 2025, proposto da RO Di NC, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Chiara Isgrò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale per la Provincia di Messina - in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione
della sentenza n. 1762/2024 emessa dal Tribunale di Messina Sezione Lavoro nel procedimento R.G. n. 6278/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. MA MI e uditi per le Amministrazioni intimate l’Avv. Raineri dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, notificato in data 16 ottobre 2025 e depositato in data 28 ottobre 2025, il ricorrente Di NC RO ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 1762/2024 del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, emessa il 1 ottobre 2024.
Sebbene ritualmente intimato, l’Amministrazione non si è costituita in giudizio.
Nell’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
La notifica della decisione indicata in epigrafe in forma esecutiva all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta, infatti, in data 2 ottobre 2024, con la conseguenza che, quando il ricorso è stato notificato, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Non risultando l’intervenuto adempimento dell’Amministrazione intimata, il ricorso va, quindi, accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla decisione indicata in epigrafe entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina senza alcun onere economico il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario “ad acta” per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta; insediatosi, il Commissario ad acta designato ovvero da questi delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale.
Non si ritiene, invece, di dover fissare anche l’ulteriore somma richiesta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., per l’eventuale ulteriore violazione del giudicato (cosiddetta penalità di mora), tenuto conto delle specifiche difficoltà nell’adempimento, collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-ter, n. 10526/2024).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo anche conto della particolare semplicità della controversia in esame, con distrazione delle stesse in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie ed ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione entro il termine di cui in motivazione alla decisione indicata in epigrafe;
- per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, quale commissario “ad acta” per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta, con facoltà di delega ad altro funzionario del Comune in possesso della necessaria professionalità;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 500,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione delle stesse in favore del procuratore anticipatario;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE CH, Presidente
MA MI, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA MI | IE CH |
IL SEGRETARIO