Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 10/07/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00408/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00145/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la BA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 145 del 2025, proposto da
- E.P.M. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Domenico Gentile Bottari e Maria Lucia Civello, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Azienda sanitaria locale di Matera - ASM, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dall’avvocato Roberto Digirolamo, con domicilio digitale in atti di causa;
per l'annullamento
- del silenzio serbato dall’Azienda sanitaria locale di Matera sull’istanza di revisione dei prezzi ex art. 115 D.lgs. 163/2006e 7 del capitolato, inviata a mezzo PEC in data 4 marzo 2024, con riferimento al “contratto per l'affidamento del servizio di pulizia ed altri servizi integrati da effettuarsi presso le strutture dell’Azienda sanitaria locale di Matera per la durata di anni cinque. CIG: 62999860EA”;
- nonché per l’accertamento dell’obbligo della medesima Azienda sanitaria locale di provvedere sulla domanda mediante l’adozione di un provvedimento espresso, se del caso anche attraverso la nomina di un commissario ad acta .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato come in data 7 luglio 2025 i procuratori di parte ricorrente abbiano istato per la cessazione della materia del contendere, avendo l’Ente civico intimato provveduto in merito all’istanza di revisione prezzi di cui è questione;
Ritenuta, in ragione di quanto innanzi, la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che le spese di lite debbano seguire la soccombenza virtuale (avendo parte intimata provveduto in merito soltanto in epoca successiva al deposito del ricorso), in misura del settanta per cento, con liquidazione come da dispositivo, mentre vada disposta la compensazione per il residuo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la BA, definitamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere nel ricorso in epigrafe.
Condanna l’Azienda sanitaria resistente alla rifusione delle spese di lite, forfettariamente liquidando le stesse in € 1050,00, oltre accessori di legge se dovuti. L’ammontare del contributo unificato è del pari posto a carico di parte resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025, coll'intervento dei magistrati:
Pasquale Mastrantuono, Presidente FF
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Pasquale Mastrantuono |
IL SEGRETARIO