Sentenza breve 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 30/01/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00207/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01957/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della AN
sezione staccata di ER (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1957 del 2024, proposto da
ATB Consulting S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Clemente e Gerardo Perillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Sviluppo AN S.p.A., Regione AN, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione:
- del decreto di revoca prot. n. FRC2024/PU002594 del 24.9.2024 della Sviluppo AN S.p.A., con cui sono state revocate le agevolazioni previste dal fondo regionale per la crescita AN FRC nella misura di € 150.000,00, e dell’avviso di restituzione somme prot. n. FRC2024/PU002597, nonché di tutti gli atti pregressi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 il dott. Marcello Polimeno e udito il difensore comparso per parte ricorrente come specificato nel verbale;
Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm..
1. La società ricorrente è risultata beneficiaria, giusta decreto di ammissione prot. n. FRC2023/PU007192 del 30.12.2023, di agevolazioni per l’importo di € 150.000,00 (di cui € 75.000,00 a titolo di contributo a fondo perduto ed € 75.000,00 a titolo di finanziamento) da parte dell’intimata Sviluppo AN S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Regione AN.
Tale decreto ha fatto seguito all’avviso pubblico “ MISURA DI SOSTEGNO ALLE MPI CAMPANE ATTRAVERSO IL "FONDO REGIONALE PER LA CRESCITA CAMPANIA — FRC" ex DGR n. 311/2021 e DGR n.525/2021 ”, pubblicato sul BURC n. 118 del 27.12.2021.
All’esito delle verifiche di rito la Sviluppo AN e la ricorrente hanno poi stipulato contratto di agevolazione datato 31.10.2023 con il quale la Sviluppo AN ha concesso alla ricorrente le somme predette.
2. Con decreto prot. n. FRC2024/PU002594 del 24.9.2024 la Sviluppo AN ha revocato la società ricorrente dalle agevolazioni concesse, quantificato in € 150.000,00 la somma disimpegnata a seguito della revoca e disposto il recupero della stessa.
La motivazione posta a fondamento del provvedimento di revoca è stata la seguente:
“ a seguito delle verifiche, dirette ad accertare il rispetto dei termini come da artt. 15 e 17 dell'Avviso e art. 14 del Contratto di agevolazione sottoscritto dai beneficiari, non hanno provveduto ad inviare la relativa Richiesta di disimpegno SAP e/o SALDO e a seguito dell'invio di apposito preavviso di revoca hanno provveduto a produrre osservazioni/controdeduzioni ritenute non idonee a sanare le motivazioni del preavviso di revoca ”.
Con atto prot. n. FRC2024/PU002597 del 24.9.2024 la Sviluppo AN ha poi richiesto alla ricorrente la restituzione dell’importo erogato entro il termine di 10 giorni.
3. Con l’odierno ricorso (notificato in data 21.11.2024 e depositato in data 29.11.2024) la società ricorrente ha impugnato tali atti e ne ha chiesto l’annullamento per i motivi come di seguito rubricati:
“ 1° ECCESSO DI POTERE = ERRATA MOTIVAZIONE = ILLEGITTIMO IL DECRETO DI REVOCA DEL PROVEDIMENTO DI AGEVOLAZIONE COME RICONOSCIUTO ”;
la ricorrente avrebbe provveduto a riscontrare puntualmente il preavviso della società intimata, indicando di aver presentato a mezzo p.e.c. il I SAP (vale a dire lo stadio di avanzamento progetto), con relativi allegati, sin dal 13.6.2024;
inoltre, tenuto conto dell’intervenuta erogazione del finanziamento in data 27.12.2023, alla data del preavviso (24.6.2024) non sarebbe ancora decorso il termine di decadenza di sei mesi di cui all’art. 17 dell’avviso pubblico;
di conseguenza, non risulterebbe corretta la motivazione posta a fondamento del provvedimento di revoca;
“ 2° ILLOGICITA’ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO – APPLICAZIONE IN SUBORDINE DELL’ART. 17 comma 2 Avviso Pubblico ”;
gli atti impugnati sarebbero censurabili per non avere la Sviluppo AN in alcun modo preso in considerazione le deduzioni svolte dalla ricorrente in sede procedimentale;
sarebbe stato opportuno, anche in virtù di quanto previsto all’art. 17, comma 2, dell’avviso pubblico, che la Sviluppo AN concedesse una proroga per consentire alla ricorrente di fornire i relativi chiarimenti.
4. Non si è costituita la Sviluppo AN, nonostante la regolare notifica del ricorso (come comprovata dalla documentazione depositata dalla ricorrente in data 23.1.2025).
5. Alla camera di consiglio del 14.1.2025 questa Sezione ha sollevato d’ufficio, ai sensi del comma 3 dell’art. 73 c.p.a., dubbi circa la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, per essere stata fondata la revoca del finanziamento su asserito inadempimento della società ricorrente successivo alla concessione del finanziamento mediante stipula del relativo contratto.
6. Nella camera di consiglio del giorno 28.1.2025 è stata sentita parte ricorrente (unica parte costituita) ed il Collegio ha dato avviso ex art. 60 c.p.a. che la controversia si prestava a una definizione con sentenza in forma semplificata.
7. Tanto premesso, il ricorso proposto va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, perché la presente controversia rientra nella cognizione del giudice ordinario alla luce delle considerazioni svolte in fattispecie simile alla presente da T.A.R. AN, Napoli, III Sez., 4 dicembre 2023, n. 6660, che ha sottolineato quanto segue:
“ - … la presente lite esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, concernendo la fase di erogazione di finanziamenti pubblici e non quella, antecedente, di assegnazione dei medesimi; in tale fase, incentrata sull'assolvimento degli obblighi cui è condizionato il pagamento delle sovvenzioni concesse in via autoritativa, sono individuabili solo posizioni di diritto soggettivo naturalmente devolute alla cognizione del giudice ordinario;
- si osserva, al riguardo, che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e il ritiro di finanziamenti pubblici deve essere attuato (non configurandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva) sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata. Ne consegue che sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid o il quomodo della sua corresponsione. Parimenti, anche in presenza di un provvedimento amministrativo attributivo del finanziamento, qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione - come per l'appunto verificatosi nella fattispecie, essendo già intervenuto il provvedimento di definitiva concessione del contributo - o dell'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario sebbene si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione: infatti, in tal caso il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, riferendosi la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinata la concreta erogazione del contributo. Viceversa, è configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi la fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, cioè la fase di assegnazione, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento attributivo sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (orientamento consolidato: cfr. Cass. Civ., SS.UU., 10 novembre 2020 n. 25213 e 2 maggio 2019n. 11587; Consiglio di Stato, A.P., 29 gennaio 2014 n. 6; Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2022 n. 4730; Consiglio di Stato, Sez. II, 29 marzo 2021 n. 2609; Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2021 n. 621; TAR AN Napoli, Sez. III, 13 febbraio 2019 n. 786);
- per converso, non convincono le argomentazioni della difesa attorea volte a supportare la giurisdizione del giudice amministrativo, essenzialmente articolate sulla sussistenza della giurisdizione esclusiva ex art. 133, lett. e), n. 1, c.p.a. in tema di applicazione della normativa comunitaria (regolante nello specifico i fondi FESR), nonché sull'esercizio dei poteri autoritativi regionali in merito all'opzione per la revoca integrale del finanziamento anziché per quella in misura parziale, pur prevista dall'avviso pubblico;
- infatti, vale replicare in via dirimente quanto segue con riferimento a ciascuno degli aspetti sopra enucleati: i) l'invocato art. 133, lett. e), n. 1, c.p.a. non si attaglia al caso di specie, ma alla ben diversa materia attinente alle procedure di affidamento dei contratti pubblici (anche in attuazione della normativa comunitaria), per cui non può affatto predicarsi la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; ii) l'intervenuta revoca totale, applicata in alternativa a quella parziale, si colloca pur sempre nella fase di erogazione del contributo, già definitivamente assegnato in forza di formale provvedimento, e prescinde dagli apprezzamenti tipicamente discrezionali degli interessi pubblici e privati propri dell'autotutela pubblicistica, essendo piuttosto caratterizzata dalla verifica, eminentemente privatistica e perciò soggetta al vaglio del giudice ordinario, del rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di sovvenzionamento, in relazione ai quali il potere di modulazione del trattamento sanzionatorio si atteggia a speciale potere di autotutela privatistica, che non incide sulla consistenza della situazione di diritto soggettivo discendente dall'assegnazione (cfr. TAR AN Napoli, Sez. III, 16 ottobre 2023 n. 5640; TAR Lazio Roma, Sez. I, 2 luglio 2021 n. 7838) ”.
In effetti, anche nel caso di specie ciò che ha fondato la revoca del finanziamento da parte della Sviluppo AN è il dedotto inadempimento della ricorrente ad obblighi scaturenti dal contratto di finanziamento, senza che con gli atti impugnati si sia proceduto al ritiro in via autoritativa del provvedimento di concessione del finanziamento.
In particolare, la Sviluppo AN ha prospettato l’inadempimento da parte della ricorrente rispetto a quanto stabilito dall’art. 14 del contratto di agevolazione.
Al riguardo, va evidenziato che:
l’art. 14 si sofferma su svariate ipotesi di revoca delle agevolazioni e di risoluzione del contratto; il comma 3 di tale pattuizione prevede tra le ipotesi di risoluzione di diritto del contratto quella “ d) per esito negativo delle verifiche di cui al precedente art. 8 in relazione ai SAP ”; l’art. 8 del contratto contempla i termini e le verifiche della Sviluppo AN in relazione alla presentazione delle SAP (vale a dire gli stadi di avanzamento progetto); per quanto le verifiche siano riferite al caso di avvenuta presentazione delle SAP risulta evidente che (dal punto di vista logico e sistematico) queste debbano a maggior ragione riguardare il se, a monte, sia stata presentata o meno la SAP, vista la previsione da parte dell’art. 8 di termini massimi per la presentazione.
In definitiva, alla luce di quanto precede, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Pertanto, questo giudizio potrà essere riproposto dalle parti dinanzi al giudice ordinario.
8. Nulla va disposto quanto alle spese di lite, tenuto conto dell’esito del giudizio e della mancata costituzione in giudizio della Sviluppo AN.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della AN, Sezione staccata di ER (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
A) Dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed indica il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione;
B) Assegna alle parti i termini di cui all’art. 11 c.p.a. per l’eventuale riproposizione dinanzi al giudice ordinario;
C) Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO