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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 10/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 3288 /2020 Oggi 10 febbraio 2025 alle ore 11,30 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia
Scarselli , mediante l'applicativo “Teams” ex art. 127bis c.p.c., l'Avv. Valeria Tosti, nota all'Ufficio, per la parte attrice, l'Avv. Costanza La Rocca, nota all'Ufficio, in sostituzione dell'Avv. Ferrati, per la Provincia di Siena, l'Avv. Giuseppe Amato, noto all'Ufficio per l'Avv. Vicki Santandrea, nota all'Ufficio, per la CP_1
terza chiamata I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che CP_2
non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via preliminare o pregiudiziale, nonché istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione l'Avvocato Tosti e l'Avv. La
Rocca si rimettono alle rispettive note spese depositate in PCT, mentre gli altri procuratori sul punto si rimettono a giustizia, insistendo l'Avv. Amato per la già richiesta distrazione ex art. 93 c.p.c., chiedendo i procuratori delle parti di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio ( poi sospesa dalle ore 11,59 alle ore 13,51 per causa R.G. 1875/23, discussione in R.G. 1747/23 e causa R.G. 28/23 di nuovo sospesa dalle ore 13,59 alle ore 14,19 per causa R.G. 449/22) per la decisione
1 della causa precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo anche in assenza delle parti mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 11,43).
Alle ore 17,02 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 17,03
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
Tribunale Ordinario di Siena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena , in composizione monocratica, in persona del
giudice o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n° 3288 /2020 R.G.A.C., Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 -
2052 c.c.
promossa da:
2 residente a [...]d'Orcia (SI), rappresentata e difesa Parte_1
dall'avvocato Valeria Tosti ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in
Piancastagnaio Via degli Aceri 76/b , per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
contro
, con sede in in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 CP_3
tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Ferrati ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avvocato Natalia Adorno, in via Franciosa n.
28 a come procura allegata all'atto di costituzione CP_3
CONVENUTA
con la chiamata in causa di
con sede in Arezzo, in persona del legale rappresentante pro CP_4
tempore rappresentato e difeso dagli avvocati Jacopo Meini e Vicky Santandrea ed elettivamente domiciliato presso e nel loro studio in Strada Statale 73 Ponente CP_3
n. 24 come da procura allegata alla comparsa di costituzione
TERZA CHIAMATA
e l'intervento di
, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro CP_5
tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Amato ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Perugia alla Strada Pian della Genna n. 19,
come da procura allegata all'atto di costituzione
INTERVENUTA VOLONTARIA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio la , in persona del legale rappresentante pro tempore, per Controparte_3
3 ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:” “Voglia L'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che i danni tutti riportati dalla sig.ra sono ascrivibili a fatto e Parte_1
colpa della per i motivi dedotti nella narrativa che qui si intendono trascritti e per Controparte_3
l'effetto condannare la al risarcimento del danno patito dall'attrice che si quantifica Controparte_3
in € 22.878,60 (ventiduemilaottocentosettantotto/60) o in quella diversa somma, che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa.”.
Si è costituita in giudizio la in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, preliminarmente chiedendo autorizzarsi la chiamata in causa del terzo e contestando recisamente le avverse domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” piaccia al Tribunale Illustrissimo, reietta
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare: - preliminarmente: letti gli
artt. 106 e 269 cod. proc. civile, autorizzare il a chiamare in Controparte_6
causa (p. iva n. , in persona del legale Controparte_7 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in via Guido Monaco n. 37, 52100 Arezzo
(pec: , assegnando all'uopo congruo termine e differendo Email_1
conseguentemente l'udienza di prima comparizione;
- in via principale, nel merito,
previa ogni opportuna declaratoria, respingere le domande proposte da Parte_1
nei confronti della con atto di citazione del 22 dicembre
[...] Controparte_3
2020; - subordinatamente: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo
parziale delle avverse domande, previa declaratoria di responsabilità concorrente dell'attrice nella produzione del danno, contenere il risarcimento dovuto alla
entro i limiti costituiti, da un lato, dalla quota di responsabilità Pt_1
addebitabile alla convenuta e/o alla terza chiamata, dall'altro lato, dalle CP_3
conseguenze immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete
4 risultanze dell'istruttoria, con esclusione di ogni maggior domanda;
- per ogni
ipotesi di condanna della , previa declaratoria di sua Controparte_3
responsabilità, condannare : - in via principale, ai Controparte_7
sensi dell'art. 2055 e/o dell'art. 1298 cod. civile, a tenere integralmente indenne la
rispetto a quanto la stessa fosse, in denegata ipotesi, condannata CP_3 CP_3
a pagare all'attrice in dipendenza dei fatti per cui è causa ed in virtù dell'emananda
sentenza; - in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui fosse ritenuta
sussistente una responsabilità concorrente della nella produzione Controparte_3
del danno per cui è causa, a rimborsare, ai sensi dell'art. 2055 cod. civile, la
predetta Provincia di quanto essa dovesse pagare all'attrice in dipendenza dei fatti
per cui è causa ed in virtù dell'emananda sentenza, in eccesso rispetto alla sua
quota di responsabilità, per effetto del vincolo di solidarietà passiva;
- con la
rifusione di onorari, diritti e spese del giudizio da porsi a carico di chi di ragione. ”.
Autorizzata la chiamata in causa si è costituita in giudizio in CP_4
persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo a sua volta autorizzazione alla chiamata in causa del terzo ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, contraris rejectis, così decidere: IN
VIA PREGIUDIZIALE: 1) autorizzare la società in persona del suo CP_4
legale rappresentante pro-tempore, a chiamare in causa ex art. 106 c.p.c. la società
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale CP_5
in Milano, Piazza Tre Torri n. 3, C.F. n. , PEC: P.IVA_2
per essere dalla stessa manlevata e tenuta indenne in Email_2
caso di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dalla CP_3
, in persona del Presidente pro-tempore, con conseguente spostamento della
[...]
prima udienza per permettere alla stessa di costituirsi nel rispetto del termine di cui
5 all'art. 163 bis c.p.c.; NEL MERITO: 2) rigettare le domande proposte sia dall'attrice che dal convenuto nei confronti della società in quanto CP_4
infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso prescritte per tutti i motivi meglio
descritti nella superiore narrativa;
3) nel caso in cui venisse ravvisata la
responsabilità della società nella causazione del danno per cui è causa, CP_4
in via esclusiva o in via solidale con la , in tale ultimo caso Controparte_3
accertare e dichiarare la quota di responsabilità gravante su ciascuno di essi,
nell'ambito dei rapporti interni tra coobligati solidali ed in ogni caso anche
accertare e dichiarare che la condotta della sig.ra abbia concorso a Parte_1
cagionare il danno ex art. 1227, I e II comma, c.c. e conseguentemente escludere il
risarcimento o ridurlo alla luce degli accertamenti che verranno svolti nel corso del
presente giudizio;
4) conseguentemente alla conclusione che precede, condannare la
compagnia assicuratrice della ( ) chiamata in causa a tenere CP_4 CP_5
indenne la società da quanto eventualmente condannata a CP_4
corrispondere a titolo di risarcimento del danno e per spese di lite all'esito del
presente giudizio;
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa nei confronti dell'attore e/o del convenuto e/o dell' .” CP_5
Nelle more è intervenuta spontaneamente in giudizio , in persona CP_5
del legale rappresentante pro tempore, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“Rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque
non provata;
b) In via meramente gradata, dichiarare prescritto ex art. 2951 cc
qualsiasi diritto al risarcimento inerente l'attività di trasporto eseguito dalla
, per il decorso del termine breve di un anno dai fatti Controparte_7
per cui è causa;
c) In via ulteriormente denegata, rigettare tutte le conclusioni
6 formulate dalla nei confronti della Controparte_3 Controparte_7
, dichiarando l'Ente convenuto quale esclusivo responsabile del sinistro per cui è
[...]
causa; d) Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di
legge, da attribuire allo scrivente procuratore antistatario.”
La causa è stata, quindi istruita mediante produzione documentale ed espletamento delle prove per testi nonché di CTU medico legale, all'esito della quale, ritenuta la causa pronta e matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 5 novembre 2024 il giudice assegnatario della causa, ritenuto di poter decidere la stessa ex art. 281sexies c.pc., ha fatto precisare alle parti le conclusioni e rinviato per la discussione e decisione all'udienza del 10 febbraio
2025, assegnando termine per il deposito di eventuali note concesse anche ai fini della discussione.
A tale udienza la causa è stata discussa e, previa camera di consiglio,
contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
L'odierno contenzioso trova fondamento nella richiesta di risarcimento del danno conseguente al sinistro avvenuto in data 4 Aprile 2018 presso al fermata ubicata in Loc. Leccino nei pressi della frazione di Poggio Rosa. CP_2
In particolare, sostiene l'attrice che in dette circostanze di tempo e di luogo,
scendendo dal pullman che da scuola la stava riportando a casa cadeva a CP_2
terra a causa di una buca procurandosi e lesioni per cui è giudizio, addebitando l'evento alla cattiva manutenzione della strada ad opera della . Controparte_3
7 Falliti i tentativi di definizione bonaria ha introdotto il presente giudizio per il ristoro del danno subito.
Si è costituita a , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, contestando le avverse difese eccependo il difetto di legittimazione passiva,
ritenendo responsabile la in virtù del contratto di trasporto intercorso CP_8
con l'attrice, l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità in forza del caso fortuito e contestuale rescissione del nesso causale, nonché lamentando una responsabilità ex art. 1227 c.c. a carico dell'attrice tale da rescindere il nesso causale. Nel merito ha contestato la quantificazione del danno effettuata ex adverso e l'insussistenza del danno non patrimoniale richiesto.
A fronte della chiamata in causa si è costituita in giudizio la in CP_8
persona del legale rappresentante pro tempore, contestando gli assunti avversari,
declinando ogni forma di responsabilità, evidenziando che l'evento non si è
verificato nel contesto del contratto di trasporto intercorso, ma esclusivamente per la cattiva manutenzione della strada ad opera della unica responsabile CP_3
dell'evento. Ha, poi, eccepito l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 1681 c.c.,
essendo decorso più di un anno fra l'evento e la richiesta risarcitoria, lamentando,
altresì un concorso di colpa fra la responsabilità ex art. 2051 c.c. gravante sulla e la condotta dell'attrice ex art. 1227 c.c. nella produzione Controparte_3
dell'evento eccependo, altresì, l'assenza di prova sull'effettiva dinamica del sinistro ed il verificarsi dello stesso, contestando, infine, la quantificazione del danno,
insistendo per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Nelle more è intervenuta in giudizio in persona del legale CP_5
rappresentante pro tempore, compagnia assicuratrice della CP_8
associandosi alle difese svolte dall'assicurata.
8 Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla eccepita prescrizione ex art. 2951 c.c. nei confronti di CP_8
Nel costituirsi in giudizio la in persona del legale CP_8
rappresentante pro tempore ha eccepito l'intervenuta prescrizione rilevando che la prima richiesta risarcitoria nei suoi confronti è stata avanzata con la chiamata in causa da parte della . CP_3 CP_3
Sul punto va evidenziato che per quanto emerso durante il giudizio l'evento si è verificato durante la discesa dal pullman che si è fermato per far scendere i trasportati circa otto metri prima della fermata vera e propria (v. teste sentita Tes_1
all'udienza del 6 luglio 2023).
Fermo ciò va evidenziato che anche recenti sentenze della Corte di
Cassazione hanno stabilito che i danni derivanti da operazioni preparatorie ed accessorie sia durante il tragitto, sia durante la sosta, sono da considerarsi come avvenuti durante il trasporto e quindi risarcibili secondo l'art.1681 c.c. e non ex art. 2043 c.c., anche in casi come quello sub iudice in cui il comportamento dell'autista,
che si è fermato a circa 8 metri dalla fermata effettiva, può aver contribuito all'evento.
Ritiene il giudicante che a fronte della mancata tempestiva richiesta il diritto al risarcimento si sia inesorabilmente prescritto nei confronti della Del CP_8
resto che la stessa attrice escludesse la responsabilità della comprova Controparte_9
il fatto che non è mai stata avanzata alcuna richiesta risarcitoria nei confronti di detta società prima dell'odierno giudizio.
Non solo, ma a fronte della richiesta risarcitoria avanzata nei confronti della come da lettera del maggio 2018, l'Ente non ha provveduto, Controparte_3
nemmeno cautelativamente ad avanzare domanda di manleva nei confronti della
9 avanzando per la prima volta detta richiesta nell'atto di costituzione CP_8
depositato in data 26 marzo 2021, quindi a circa tre anni dall'evento, con conseguente prescrizione del diritto.
L'eccezione è fondata e deve dichiararsi l'intervenuta prescrizione nei confronti di CP_2
Sulla dinamica dell'evento e la responsabilità ex art. 2051 c.c.
Le espletate prove hanno confermato che la buca che ha causato il sinistro de quo non era visibile scendendo e creava un dislivello tale da rendere impossibile non cadere.
Non può sfuggire, infatti che il teste sentito all'udienza del 6 luglio Tes_2
2023 ha dichiarato “Preciso che conosco l'attrice perché all'epoca dei fatti prendevamo lo steso pulman, io nell'occasione mi recavo o tornavo dall'Alberghiero, che frequentavo, e lei prendeva l'autobus ai miei stessi orari,
solitamente; in data 4 aprile 2018 eravamo sullo stesso autobus e quando dovevamo
scendere alla stessa fermata ho assistito alla caduta, in quanto stavo addirittura per caderle sopra e l'ho dovuta saltare e posso confermare che la buca dall'autobus non
si vedeva, ma nemmeno durante la discesa, si creava un dislivello tale con l'ultimo scalino dell'autobus che era impossibile non cadere.”
Fermo quanto sopra prima di entrare nel merito della decisione appare opportuno ricordare che com'è noto, con orientamento tuttora maggioritario (cfr. ex multis, Cass., Sez. III, 05702/2013, n. 2660; Cass., Sez. III, 07/04/2010, n. 8229;
Cass., Sez. III, 05/12/2008, n. 28811; Cass. Sez. III, 19/2/2008, n. 4279; Cass., Sez.
III, 25/07/2008, n. 20427; Cass., Sez. III, 13/02/2002, n. 2075), la giurisprudenza di legittimità afferma che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e, affinché sia configurabile in
10 concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza;
si argomenta, da un lato, sulla nozione di custodia, che non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e, dall'altro, sulla funzione della norma, che è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa,
con la conseguenza che deve considerarsi custode chi, di fatto, ne controlla le modalità d'uso e di conservazione,e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.
Ne consegue che questo tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode, che è irrilevante, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Sulla scorta dei sopra riportati principi, la Corte di Cassazione ha poi precisato che, qualora agisca per il risarcimento del danno ai sensi del citato art. 2051 c.c., l'attore ha l'onere di provare, oltre al verificarsi dell'evento dannoso,
l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere quel nesso causale.
Con specifico riferimento al "caso fortuito" consistente nel fatto del danneggiato, il suo rilievo dev'essere valutato tenendo conto della possibilità che questi abbia avuto, in concreto, di percepire o prevedere con l'uso dell'ordinaria
11 diligenza la situazione di pericolo: quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato,
tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno,
sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr. Cass. Sez. III, 13/01/2015, n. 287; Cass., Sez. III, 22/10/2013, n.
23919).
Sull'argomento, la più recente giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente ribadito che "allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di
intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile
pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un
comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve
escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera
occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito" (cfr. Cass.,
Sez. VI, 08/05/2018, n. 10938, la quale, in motivazione ha richiamato sia la precedente pronuncia della Cass., Sez. III, 22/06/2016, n. 12895 del 22/06/2016,
relativa ad una fattispecie in cui è stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta, ritenuta causalmente attribuibile alla disattenzione dello stesso danneggiato, sia l'ordinanza della Cassazione, Sez. VI, 22/12/2017, n. 30775,
relativa ad una fattispecie in cui è stato escluso che la vittima fosse caduta per un difetto di custodia del marciapiede comunale e fosse, invece, imputabile una sua disattenzione).
Dopo alcune oscillazioni, la Suprema Corte è oramai giunta all'approdo che la presunzione di responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. trova applicazione anche nei confronti della Pubblica Amministrazione per i danni arrecati da beni demaniali, ovvero con riferimento a danni causati da beni di ampie dimensioni o
12 comunque destinati ad uso pubblico da parte della generalità dei consociati,
ribadendo - anche in riferimento a questa specifica fattispecie - che per l'affermazione della responsabilità aquiliana prevista da tale norma non rileva la natura giuridica del bene che ha causato il danno, né la qualifica soggettiva del proprietario e nemmeno le modalità di uso da parte del pubblico.
Infatti, dovendosi il rapporto di custodia configurare come relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, per invocare la responsabilità in questione ciò che rileva è
unicamente che, al momento dell'evento, la cosa fonte di danno potesse o meno costituire oggetto di custodia, intesa, quest'ultima, come possibilità per l'ente pubblico proprietario o gestore di esercitare sul bene un effettivo "potere di governo"
(da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa).
Si tratta, insomma, di una questione di fatto, da accertarsi alla stregua delle risultanze del caso concreto.
Il Supremo Collegio ha affermato, inoltre, che la ricorrenza della custodia deve essere esaminata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti.
In giurisprudenza, sono stati poi introdotti alcuni temperamenti all'applicabilità dell'art. 2051 c.c., distinguendo tra pericoli strutturali, connessi alla struttura della cosa, e pericoli causati da un uso dell'utente o da una repentina e non prevedibile alterazione della cosa tale da esplicare la loro potenzialità offensiva prima che sia ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode:
"affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod.
13 civ., per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo non solo e non
tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi,
quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del
danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa
(come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi
dell'art. 2051 cod. civ.; per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il
relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed
estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla
pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza,
neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla
responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ." (così,
Cass., Sez. III, 06/06/2008, n. 15042; Cass., Sez. III, 25/07/2008, n. 20427; Cass.
Sez. III, 03/04/2009, n. 8157).
In altri termini, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (in terminis, Cass., Sez. III, 18/10/2011, n. 21508; nello stesso senso, si veda anche Cass., ord. 27/03/2017, n. 7805, Cass., Sez. III, 12/03/2013, n. 6101;
Cass., Sez. III,20/11/2009; Cass., Sez. III, 19/11/2009, n. 24419).
In tal modo, non soltanto si è definitivamente superato l'orientamento restrittivo, che escludeva l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nelle fattispecie di danni cagionati da beni demaniali, ma si è anche rimodulato quell'indirizzo interpretativo che, individuando il discrimine nell'esistenza o meno del potere di controllo e di
14 vigilanza sul bene, riteneva che tale norma non potesse trovare applicazione nelle sole ipotesi in cui sul bene demaniale, soggetto ad un uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini, non sia possibile - per la notevole estensione di esso e le sue modalità d'uso - un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (cfr. Cass., Sez. III, 26/11/2007, n. 24617; Cass.,
Sez. III, 12/07/2006, n. 15779).
Infine, va chiarito che, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. (e a fortiori di quella ex art. 2051 c.c.), concetti come quelli di insidia e trabocchetto assumono rilievo soltanto nell'ambito della c.d. prova liberatoria gravante sul custode, quali elementi sintomatici della mancata adozione di tutte le misure idonee a prevenire il danno (cfr. Cass., Sez. III, 20/02/2009, n. 4234,
in motivazione: "In materia di responsabilità civile da manutenzione di strade pubbliche statali, l'insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è
elemento costitutivo dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., sicché della prova della relativa sussistenza non può onerarsi il danneggiato, risultandone altrimenti, a fronte di un correlativo ingiustificato privilegio per la P.A., la posizione inammissibilmente aggravata, in contrasto con il principio cui risulta ispirato l'ordinamento di generale favore per colui che ha subito la lesione di una propria posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata a cagione della condotta dolosa o colposa altrui,
che impone a chi questa mantenga di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto. A tale stregua l'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto,
adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente
15 una situazione di pericolo ed arrechi danno, al fine di far valere la propria mancanza di colpa o, se del caso, il concorso di colpa del danneggiato").
Tanto premesso, e venendo al merito della controversia, occorre rilevare,
innanzitutto, come l'ente convenuto, in comparsa costitutiva, non abbia contestato la la natura pubblica e di sua competenza del bene a cagione del quale si è verificato il sinistro de quo.
Ritiene, quindi, lo scrivente che, nel caso di specie, ricorrano in concreto i
CP_ presupposti per l'astratta operatività dell'art. 2051 c.c., permanendo in capo all'
convenuto l'effettivo potere di governo e manutenzione della res.
Fermo ciò va anche rilevato che l'onere probatorio sulla esistenza del caso fortuito grava esclusivamente sull'Ente che nulla ha dedotto o offerto di provare,
mentre all'esito della espletata istruttoria è risultato provato che la buca de qua non era in alcun modo segnalata e non era in alcun modo evitabile dall'attrice.
Del resto che il pullman si possa fermare non proprio in prossimità della prevista fermata, ma qualche metro prima è circostanza notoria dovuta alla normale circolazione (possono essere presenti più pullman, oppure macchine parcheggiate male che non consentono la fermata in prossimità del cartello etc.), ne consegue che era ed è precipuo onere dell'Ente proprietario della strada provvedere alla regolare manutenzione della stessa per evitare il formarsi di buche come quelle oggetto di causa, con la conseguenza che in assenza della rigorosa prova liberatoria gravante sulla e della impossibilità per l'attrice di evitare detta buca la CP_3
responsabilità dell'evento va addebitata esclusivamente alla . Controparte_3
Sul quantum
Ferma l'accertata responsabilità in capo alla va rilevato Controparte_3
come la espletata CTU abbia notevolmente ridotto le richieste avanzate dall'attrice,
16 infatti è stata accertata la presenza di residuati pstumi in misura del 4% (mentre era richiesto un 6,5%) con ITT di 10 gg, una ITP al 75% per 20 gg., ulteriori 15 gg. di
ITP al 50% ed infine ancora 15 gg al 25%. A fronte di quanto accertato dal CTU,
quindi il danno risarcibile sulla base delle tabelle Milanesi ammonta a complessivi €.
€ 11.779,75
A questo punto va rilevato come dall'esame obiettivo effettuato dalla Dott.ssa in sede di CTU è emerso “…All'arto caviglia destra, in regione Per_1
perimalleolare, edema e pastosità dei tessuti molli nei comparti interni e posteriore.
I movimenti di flessione dorsale e plantare del piede sinistro sono riferiti dolorosi e
limitati ai gradi estremi. Inversione ed eversione possibili, ma riferite dolorose.
Deambulazione sulle punte e sui talloni possibile ma evocatrice di dolore, sul tallone
Difficoltà deambulatoria con zoppia e risparmio a destra specie se per marce
prolungate e con prolungata stazione eretta. …”.
Considerando che l'attrice nei propri atti ha dedotto che prima dell'evento pattinava sui rollerblade, sport che praticava sin da bambina, e che successivamente all'evento non ha potuto più praticare detto sport e trova difficoltà a ballare e indossare scarpe con il tacco, circostanze queste non espressamente contestate dalla parte convenuta, si ritengono sussistenti i presupposti per la personalizzazione del danno in misura del 10% il danno non patrimoniale risarcibile ammonta a complessivi €. 12.957,72.
Nulla è stato dedotto o richiesto per l'attività lavorativa generica,
conseguentemente nulla può essere riconosciuto per detta voce, mentre il CTU ha escluso l'incidenza sulla capacità lavorativa specifica.
Le spese documentate in atti sono state ritenute congrue e riferibili solo per complessivi €. 470,00 compresa la spesa per la CTP.
17 Ne consegue che all'esito della compiuta istruttoria il danno risarcibile ammonta a complessivi €. 13,427,72, oltre rivalutazione ed interessi sulle somme via via devalutate dal sinistro al saldo, con riferimento al danno biologico.
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e liquidate, in conformità alla nota spese depositata da parte attrice verificatane la congruità alla luce dei parametri di cui al D.M. 147/22, in considerazione del valore della causa come accertato in corso di causa e dell'attività processuale effettivamente espletata,
quindi in complessivi €. 5.460,20, di cui €. 5.157,00 per onorari ed il resto per spese documentate in atti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge,
se dovuti.
Condanna, altresì, parte convenuta al pagamento delle spese in favore della terza chiamata liquidate in assenza di nota spese sulla base dei CP_8
parametri di cui al D.M. 147/22 in considerazione del valore della causa come accertato in corso di causa e dell'attività processuale effettivamente espletata, quindi in complessivi €. 5.077,00 per onorari, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CAP come per legge, se dovuti.
Compensa integralmente le spese ex art. 92 c.p.c. nei confronti dell'intervenuta in quanto la chiamata in causa, superata CP_5
dall'intervento volontario, avanzata dalla si è resa necessaria a fronte CP_8
della chiamata in manleva, ritenendo, pertanto sussistenti i presupposti per una integrale compensazione di dette spese.
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di Controparte_3
CTU come liquidate durante il giudizio, con obbligo di rifondere alle altre parti quanto eventualmente pagato a tale titolo in corso di causa.
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- Accoglie l'eccezione di prescrizione sollevata da CP_8
- Accoglie la domanda dell'attrice ed accertata la responsabilità della come sopra motivato condanna l'Ente al pagamento in Controparte_3
favore dell'attrice della somma di €. 13,427,72, oltre rivalutazione ed interessi sulle somme via via devalutate dal sinistro al saldo, con riferimento al danno biologico;
- visto l'art. 91 c.p.c. condanna parte convenuta al Controparte_3
pagamento in favore dell'attrice delle spese del presente procedimento liquidate in complessivi €. 5.460,20, di cui €. 5.157,00 per onorari ed il resto per spese documentate in atti, oltre rimborso forfettario del 15%,
IVA e CAP come per legge, se dovuti;
- visto l'art. 91 c.p.c. condanna parte convenuta al Controparte_3
pagamento delle spese in favore di liquidate in complessivi CP_8
€. 5.077,00 per onorari, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP
come per legge, se dovuti;
- compensa ex art.92 c.p.c. le spese fra convenuta ed come CP_5
sopra motivato;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le Controparte_3
spese di CTU come liquidate durante il giudizio, con obbligo di rifondere alle altre parti quanto eventualmente pagato a tale titolo in corso di causa;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma
19 provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati
Siena lì 10 febbraio 2025
Il giudice dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
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