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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 06/06/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2961/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2961/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANUELA ORGIU Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro col patrocinio degli avv.ti SARA DILETTI e PATRIZIO Controparte_1
MERCADANTE
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 5 giugno 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21 novembre 2023 chiedeva dichiararsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto in Alghero il 21 dicembre 2013 con , unione Controparte_1 dalla quale erano nati i figli il 9 maggio 2014 e il 10 novembre 2018. Per_1 Per_2
Esponeva che dalla data della separazione, omologata con provvedimento del tribunale di Rieti il 31 ottobre 2022, la loro convivenza non era più ripresa ed era ampiamente decorso il semestre necessario per la pronuncia di divorzio, essendo orami definitivamente cessata ogni forma di comunione materiale e affettiva col coniuge.
Aggiungeva la ricorrente che i figli minori, affidati in modo condiviso ai genitori, erano sempre rimasti a vivere presso di sé ad Alghero nella dimora della nonna materna, mentre il padre, in servizio presso l'Arma dei Carabinieri di Contigliano, li vedeva in occasione dei suoi rientri nell'isola e per lunghi periodi durante le vacanze estive. Rappresentava inoltre che il minore , dal maggio 2023, era Per_1 stato riconosciuto portatore di handicap perché affetto da un disturbo DHD, beneficiava dell'assistenza scolastica dell'insegnante di sostegno e percepiva inoltre un'indennità durante il periodo scolastico.
pagina 1 di 3 Chiedeva anche che fossero parzialmente riviste le condizioni concordate in sede di separazione circa l'esercizio della responsabilità genitoriale e la permanenza dei minori presso il padre, dato che la notevole distanza fra le rispettive abitazioni rendeva alquanto difficoltoso il rispetto del programma concordato in sede di separazione. Domandava inoltre un aumento del contributo paterno al mantenimento dei bambini, già determinato in 400 euro mensili complessivi, con percezione integrale dell'assegno unico da parte del esponendo di essere occupata come operatrice presso una CP_1 cooperativa sociale di assistenza, di percepire una retribuzione di circa 800/1000 euro mensili e di non godere di altri redditi, mentre il coniuge poteva contare su una casa di proprietà e su una retribuzione mensile netta non inferiore a 2200,00 euro.
Si costituiva il e, non opponendosi alla domanda di divorzio, rappresentava tuttavia come la CP_1 collocazione dei minori presso di sé in un comune vicino a Rieti, dove egli viveva ed era supportato da una solida rete familiare, avrebbe garantito loro migliori cure ed educazione, evidenziando una serie di criticità nel nucleo familiare materno, costituito dalla sig.ra e dal suo compagno, persona che Pt_1 riteneva poco adeguata e che teneva comportamenti aggressivi ed inappropriati coi minori che più volte avevano manifestato la loro volontà di restare presso il padre.
Chiedeva quindi che i figli gli fossero entrambi affidati, stabilendosene la residenza presso di sé in
Cittaducale, in provincia di Rieti, e imponendosi un contributo a carico della sig.ra per il loro Pt_1 mantenimento.
Sentite le parti e adottati i provvedimenti provvisori, era dato incarico ai Servizi sociali di Alghero per il monitoraggio del nucleo familiare materno e delle condizioni di vita dei minori.
Acquisite le relazioni dei servizi, da cui invero non emergevano significative criticità nel nucleo familiare facente capo alla sig.ra che ha sempre collaborato coi Servizi e aderito ai programmi Pt_1 educativi, di cura e di recupero funzionale predisposti per (anche il più piccolo, è Per_1 Per_2 sottoposto a valutazione per aspetti di iperattività segnalati in ambito scolastico), all'udienza del 5 giugno 2025 le parti, rappresentando di aver conseguito un accordo, sono pervenute alla precisazione delle conclusioni congiunte che di seguito si riportano:
“I figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori che ne cureranno congiuntamente l'educazione, l'istruzione e il mantenimento. Avranno residenza prevalente presso la madre che sarà tenuta a comunicare al padre ogni eventuale cambio di residenza all'interno della città di Alghero. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione in materia scolastica, sanitaria e amministrativa, durante i rispettivi periodi di permanenza dei minori presso ciascuno. Quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli, in materia di istruzione, educazione, salute, esse saranno concordate fra i genitori. Il padre potrà vedere e tenere i figli presso di sé previa comunicazione alla madre almeno 15 giorni prima, salvi gli impegni scolastici dei minori;
potrà inoltre tenerli con sé per 30 giorni durante le ferie estive che il sig. CP_1 gode di solito nel mese di luglio, salvo diversa e tempestiva comunicazione alla madre. Durante detto periodo il garantirà la prosecuzione di tutte le terapie necessarie ai minori mettendosi in CP_1 contatto con i medici che li seguono. I minori trascorreranno inoltre col padre le festività principali e i compleanni, secondo il principio dell'alternanza, preferibilmente per periodi continuativi di almeno una settimana per ciascun genitore. Per le vacanze pasquali, al fine di non far perdere troppi giorni di scuola ai figli, il sig. si recherà in Sardegna per soggiornare con loro, salvo diverso accordo. Il sig. CP_1 concorrerà al mantenimento dei figli versando alla sig.ra entro il giorno 23 di ogni CP_1 Pt_1 pagina 2 di 3 mese la somma di € 500,00, con decorrenza dal mese di giugno 2025, da rivalutarsi annualmente su base Istat, ed oltre alla metà delle spese straordinarie da determinarsi in caso di contrasto fra i genitori secondo le linee guida elaborate dal CNF. Le spese necessarie per la ludoteca saranno divise al 50% fra i genitori e saranno, come le altre spese straordinarie, specificamente documentate. La sig.ra Pt_1 percepirà l'intero importo dell'assegno unico riferibile ai figli minori. Le altre previdenze pubbliche erogate confluiranno come già avviene su un libretto al portatore intestato al minore che sarà gestito dalla madre, salvo diverso accordo. Entrambi i genitori potranno verificare gli importi accreditati sul libretto, prendendone visione”.
Posto che è indiscussa la ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970 per la pronuncia di divorzio, ritiene il collegio di provvedere in conformità alle conclusioni sopra riportate che appaiono del tutto conformi all'interesse dei minori, garantendo loro di ricevere cure, educazione e istruzione adeguate da parte di entrambi i genitori, compatibilmente con la notevole distanza fra i rispettivi luoghi di residenza.
Le spese sono interamente compensate, in ragione della definizione concordata della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 21 dicembre 2013 in Alghero fra
, nata il [...] in [...] e nato il [...] in Parte_1 Controparte_1
Rieti, alle condizioni trascritte in parte motiva.
Compensa interamente le spese.
Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di Alghero per l'annotazione della sentenza.
Sassari 6 giugno 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2961/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANUELA ORGIU Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro col patrocinio degli avv.ti SARA DILETTI e PATRIZIO Controparte_1
MERCADANTE
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 5 giugno 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21 novembre 2023 chiedeva dichiararsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto in Alghero il 21 dicembre 2013 con , unione Controparte_1 dalla quale erano nati i figli il 9 maggio 2014 e il 10 novembre 2018. Per_1 Per_2
Esponeva che dalla data della separazione, omologata con provvedimento del tribunale di Rieti il 31 ottobre 2022, la loro convivenza non era più ripresa ed era ampiamente decorso il semestre necessario per la pronuncia di divorzio, essendo orami definitivamente cessata ogni forma di comunione materiale e affettiva col coniuge.
Aggiungeva la ricorrente che i figli minori, affidati in modo condiviso ai genitori, erano sempre rimasti a vivere presso di sé ad Alghero nella dimora della nonna materna, mentre il padre, in servizio presso l'Arma dei Carabinieri di Contigliano, li vedeva in occasione dei suoi rientri nell'isola e per lunghi periodi durante le vacanze estive. Rappresentava inoltre che il minore , dal maggio 2023, era Per_1 stato riconosciuto portatore di handicap perché affetto da un disturbo DHD, beneficiava dell'assistenza scolastica dell'insegnante di sostegno e percepiva inoltre un'indennità durante il periodo scolastico.
pagina 1 di 3 Chiedeva anche che fossero parzialmente riviste le condizioni concordate in sede di separazione circa l'esercizio della responsabilità genitoriale e la permanenza dei minori presso il padre, dato che la notevole distanza fra le rispettive abitazioni rendeva alquanto difficoltoso il rispetto del programma concordato in sede di separazione. Domandava inoltre un aumento del contributo paterno al mantenimento dei bambini, già determinato in 400 euro mensili complessivi, con percezione integrale dell'assegno unico da parte del esponendo di essere occupata come operatrice presso una CP_1 cooperativa sociale di assistenza, di percepire una retribuzione di circa 800/1000 euro mensili e di non godere di altri redditi, mentre il coniuge poteva contare su una casa di proprietà e su una retribuzione mensile netta non inferiore a 2200,00 euro.
Si costituiva il e, non opponendosi alla domanda di divorzio, rappresentava tuttavia come la CP_1 collocazione dei minori presso di sé in un comune vicino a Rieti, dove egli viveva ed era supportato da una solida rete familiare, avrebbe garantito loro migliori cure ed educazione, evidenziando una serie di criticità nel nucleo familiare materno, costituito dalla sig.ra e dal suo compagno, persona che Pt_1 riteneva poco adeguata e che teneva comportamenti aggressivi ed inappropriati coi minori che più volte avevano manifestato la loro volontà di restare presso il padre.
Chiedeva quindi che i figli gli fossero entrambi affidati, stabilendosene la residenza presso di sé in
Cittaducale, in provincia di Rieti, e imponendosi un contributo a carico della sig.ra per il loro Pt_1 mantenimento.
Sentite le parti e adottati i provvedimenti provvisori, era dato incarico ai Servizi sociali di Alghero per il monitoraggio del nucleo familiare materno e delle condizioni di vita dei minori.
Acquisite le relazioni dei servizi, da cui invero non emergevano significative criticità nel nucleo familiare facente capo alla sig.ra che ha sempre collaborato coi Servizi e aderito ai programmi Pt_1 educativi, di cura e di recupero funzionale predisposti per (anche il più piccolo, è Per_1 Per_2 sottoposto a valutazione per aspetti di iperattività segnalati in ambito scolastico), all'udienza del 5 giugno 2025 le parti, rappresentando di aver conseguito un accordo, sono pervenute alla precisazione delle conclusioni congiunte che di seguito si riportano:
“I figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori che ne cureranno congiuntamente l'educazione, l'istruzione e il mantenimento. Avranno residenza prevalente presso la madre che sarà tenuta a comunicare al padre ogni eventuale cambio di residenza all'interno della città di Alghero. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione in materia scolastica, sanitaria e amministrativa, durante i rispettivi periodi di permanenza dei minori presso ciascuno. Quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli, in materia di istruzione, educazione, salute, esse saranno concordate fra i genitori. Il padre potrà vedere e tenere i figli presso di sé previa comunicazione alla madre almeno 15 giorni prima, salvi gli impegni scolastici dei minori;
potrà inoltre tenerli con sé per 30 giorni durante le ferie estive che il sig. CP_1 gode di solito nel mese di luglio, salvo diversa e tempestiva comunicazione alla madre. Durante detto periodo il garantirà la prosecuzione di tutte le terapie necessarie ai minori mettendosi in CP_1 contatto con i medici che li seguono. I minori trascorreranno inoltre col padre le festività principali e i compleanni, secondo il principio dell'alternanza, preferibilmente per periodi continuativi di almeno una settimana per ciascun genitore. Per le vacanze pasquali, al fine di non far perdere troppi giorni di scuola ai figli, il sig. si recherà in Sardegna per soggiornare con loro, salvo diverso accordo. Il sig. CP_1 concorrerà al mantenimento dei figli versando alla sig.ra entro il giorno 23 di ogni CP_1 Pt_1 pagina 2 di 3 mese la somma di € 500,00, con decorrenza dal mese di giugno 2025, da rivalutarsi annualmente su base Istat, ed oltre alla metà delle spese straordinarie da determinarsi in caso di contrasto fra i genitori secondo le linee guida elaborate dal CNF. Le spese necessarie per la ludoteca saranno divise al 50% fra i genitori e saranno, come le altre spese straordinarie, specificamente documentate. La sig.ra Pt_1 percepirà l'intero importo dell'assegno unico riferibile ai figli minori. Le altre previdenze pubbliche erogate confluiranno come già avviene su un libretto al portatore intestato al minore che sarà gestito dalla madre, salvo diverso accordo. Entrambi i genitori potranno verificare gli importi accreditati sul libretto, prendendone visione”.
Posto che è indiscussa la ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970 per la pronuncia di divorzio, ritiene il collegio di provvedere in conformità alle conclusioni sopra riportate che appaiono del tutto conformi all'interesse dei minori, garantendo loro di ricevere cure, educazione e istruzione adeguate da parte di entrambi i genitori, compatibilmente con la notevole distanza fra i rispettivi luoghi di residenza.
Le spese sono interamente compensate, in ragione della definizione concordata della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 21 dicembre 2013 in Alghero fra
, nata il [...] in [...] e nato il [...] in Parte_1 Controparte_1
Rieti, alle condizioni trascritte in parte motiva.
Compensa interamente le spese.
Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di Alghero per l'annotazione della sentenza.
Sassari 6 giugno 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
pagina 3 di 3