Decreto cautelare 25 novembre 2025
Ordinanza cautelare 17 dicembre 2025
Sentenza breve 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 30/01/2026, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01824/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14448/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14448 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Piscopo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia Islamabad, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio recante prot. n.
10725-P del 1 ottobre 2025, pratica n. 20250020471, notificato il 22 ottobre 2025, emesso dall'Ambasciata d'Italia di Islamabad
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. NC LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato in fatto e in diritto:
a) che parte ricorrente ha impugnato il diniego del visto per studio recante prot. n. 10725-P del 1 ottobre 2025, pratica n. 20250020471, notificato il 22 ottobre 2025, emesso dall'Ambasciata d'Italia di Islamabad;
b) che si è costituita in giudizio l’Amministrazione, resistendo al ricorso;
c) che in esito all’accoglimento dell’istanza cautelare la causa è stata nuovamente chiamata per la discussione alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026 e quindi trattenuta in decisione;
d) che sussistono i presupposti per la decisione della causa mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
e) che devono ritenersi fondati i profili di censura relativi alla valutazione del requisito economico, avuto riguardo alla giurisprudenza della Sezione in materia, secondo la quale:
- i mezzi economici di sussistenza che devono essere dimostrati sono stabiliti dalla lett. B) del p.to 15 dell’All. A del Decreto Interministeriale n. 850/2011, nonché dal p.to 2 , parte II, della Circolare MIUR del 15.04.2025 “Procedure per l’ingresso il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l’anno accademico 2025-2026” a mente della quale, al punto a), concernente i mezzi economici di sussistenza per il soggiorno prevede che “Tali mezzi sono quantificati nell’importo di euro 534,41 al mese per ogni mese di durata dell’anno accademico, pari ad euro 6.947,33 annuali“;
- in ossequio al principio di legalità, è con tale requisito che deve essere valutata la provvista economica per gli studi, e non ad una imprecisata ed indeterminata capienza patrimoniale (cfr. T.A.R. Lazio sez. V quater sentenza del 23.05.2025 n. 09969/2025);
- è quindi sufficiente, alla luce della disciplina vigente, che l’interessata dimostri di potersi mantenere, con i mezzi di cui attualmente dispone, nel primo anno del corso di studi, essendole, peraltro, consentita la possibilità di reperire un regolare lavoro retribuito a tempo parziale. D’altronde, compete esclusivamente alla Questura - in fase di rinnovo del permesso di soggiorno agli studenti di provenienza extra UE - l’accertamento dell’idoneità dei mezzi di sostentamento, in relazione ai successivi anni di soggiorno nel territorio nazionale;
- i redditi degli altri familiari, sebbene non direttamente computabili ai fini del superamento della soglia di cui sopra, sono comunque utilmente apprezzabili al fine di valutare l’effettività e la solidità della provvista economica, e pertanto essi devono comunque tenuti in considerazione dall’amministrazione nella sua valutazione;
- attese le coordinate interpretative sopra fornite deve ritenersi insufficiente l’istruttoria e la motivazione circa l’insussistenza del requisito economico, alla luce della documentazione di parte;
f) che comunque l’Amministrazione non ha eseguito il riesame disposto nella fase cautelare: dato, questo, che rileva ai sensi dell’art. 64, comma 4 c.p.a.;
g) che il ricorso va quindi accolto con annullamento dell’atto impugnato, previo assorbimento delle censure non esaminate;
h) che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale al pagamento, in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese e delle competenze di giudizio nella misura pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC LO, Presidente, Estensore
Roberto Maria Giordano, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NC LO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.