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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 27/11/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2279/2025
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26/11/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
TRA
, nato a [...] il [...] e Parte_1 residente in Rosarno alla via Provinciale Spartimento C.F. rappresentato e difeso dall'Avv.Domenica C.F._1
SC ( ), ed elettivamente domiciliato presso C.F._2 il suo studio sito in Rosarno alla via Nazionale n. 375 giusta procura in atti;
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore ed CP_1 elettivamente domiciliato in Roma alla via Ciro il Grande
I.N.P.S. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore ed elettivamente domiciliato in Palmi alla via Volta in persona del suo legale rappresentante pro-tempore ed CP_1 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via D. Romeo
Resistente
(contumace)
OGGETTO: Giudizio per revocazione.
CONCLUSIONI: come in atti.
dando lettura dei seguenti: MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.07.2025, l'istante ha premesso che il decreto di omologa per il ricorso iscritto al n. RG 3159/2023 del
18.06.2025 del Tribunale di Palmi - Sezione Lavoro con cui veniva cristallizzato l'accertamento peritale doveva essere dichiarata nullo poiché affetto da errore in quanto era stato presentato tempestivamente ricorso ex art. 445 VI comma cpc.
Deducendo, dunque, un errore di fatto decisivo, ai sensi dell'art. 395, numero 4 c.p.c., ha domandato la revoca della predetta omologa e il proseguimento del giudizio in virtù dell'opposizione presentata con ricorso.
L' , cui il ricorso veniva regolarmente notificato, non si costituiva in CP_1 giudizio rimanendo pertanto contumace.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, sulla base della documentazione, ha deciso come da sentenza versata in atti.
Giova, preliminarmente rammentare che, in tema di revocazione, l'errore revocatorio si individua nell'errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti del giudizio e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione sulla supposta inesistenza
(od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass. Sez.
Un., 30 ottobre 2008, n. 26022).
In sostanza, la configurabilità dell'errore di fatto, ai sensi dell'art. 395
c.p.c., n. 4, presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull'affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà obiettiva ed effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio, nonché posto a fondamento dell'argomentazione logico-giuridica conseguentemente adottata dal giudice (Cass., ord. 15 luglio 2009, n. 16447). Dall'ambito della revocazione resta esclusa, quindi, qualunque erroneità della valutatone di fatti storici o della loro rilevanza ai fini della decisione;
anche una risposta al motivo di doglianza ritenuta insoddisfacente o incompleta è di per sé idonea ad escludere un errore revocatorio, come tradizionalmente inteso (Cass. 15608/2015).
Ancora, per non snaturare l'ambito dell'istituto stesso della revocazione, come reso oggetto della consolidata interpretazione della suprema Corte di cassazione, e di non trasformarlo inammissibilmente in un improprio ulteriore grado di giudizio sulla stessa controversia già definita, è indispensabile che l'errore revocatorio cada su di un fatto materiale.
In definitiva, in tema di revocazione, non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi su cui è chiesta la decisione, ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso
(Cass., ord. 12 maggio 2011, n. 10466) e quindi un'attività valutativa e non percettiva.
Con riferimento allo specifico caso di errore nella valutazione di una CTU, la Suprema Corte ha affermato che “la valutazione effettuata dal giudice di merito sulle risultanze della CTU e viziata da errore di percezione è censurabile con la revocazione ordinaria se l'errore attiene ad un fatto non controverso, mentre è sindacabile ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., se l'errore ricade su di una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti. (Nella specie, è stata ritenuta nulla la sentenza di merito che aveva respinto la domanda volta ad ottenere l'indennità di accompagnamento senza motivare il disaccordo rispetto alle conclusioni di segno opposto formulate dal perito)”
(Cassazione civile sez. VI, 19/07/2018, n.19293).
Tanto premesso, dall'esame degli atti di causa si evince che l'odierna ricorrente ha effettivamente presentato ricorso ex art. 445 VI comma cpc.
A quanto precede consegue che il Giudicante è incorso nella redazione dell'omologa, emessa all'esito del giudizio recante n. R.G. 3159/2023, in un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c.; di tal che la predetta omologa deve essere revocata. La revocazione della omologa succitata comporta la prosecuzione del giudizio di merito recante R.G. n. 1531/2025.
La valutazione sulle spese di lite di entrambe le fasi viene rimessa all'esito del giudizio di merito.
P.Q.M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto dispone la revocazione del decreto di omologa per il ricorso iscritto al n. RG 3159/2023 del Tribunale di
Palmi;
b) Nulla sulle spese di lite tra le parti.
Palmi, 27/11/2025
Il giudice
Dr. Carlo Gabutti
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26/11/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
TRA
, nato a [...] il [...] e Parte_1 residente in Rosarno alla via Provinciale Spartimento C.F. rappresentato e difeso dall'Avv.Domenica C.F._1
SC ( ), ed elettivamente domiciliato presso C.F._2 il suo studio sito in Rosarno alla via Nazionale n. 375 giusta procura in atti;
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore ed CP_1 elettivamente domiciliato in Roma alla via Ciro il Grande
I.N.P.S. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore ed elettivamente domiciliato in Palmi alla via Volta in persona del suo legale rappresentante pro-tempore ed CP_1 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via D. Romeo
Resistente
(contumace)
OGGETTO: Giudizio per revocazione.
CONCLUSIONI: come in atti.
dando lettura dei seguenti: MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.07.2025, l'istante ha premesso che il decreto di omologa per il ricorso iscritto al n. RG 3159/2023 del
18.06.2025 del Tribunale di Palmi - Sezione Lavoro con cui veniva cristallizzato l'accertamento peritale doveva essere dichiarata nullo poiché affetto da errore in quanto era stato presentato tempestivamente ricorso ex art. 445 VI comma cpc.
Deducendo, dunque, un errore di fatto decisivo, ai sensi dell'art. 395, numero 4 c.p.c., ha domandato la revoca della predetta omologa e il proseguimento del giudizio in virtù dell'opposizione presentata con ricorso.
L' , cui il ricorso veniva regolarmente notificato, non si costituiva in CP_1 giudizio rimanendo pertanto contumace.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, sulla base della documentazione, ha deciso come da sentenza versata in atti.
Giova, preliminarmente rammentare che, in tema di revocazione, l'errore revocatorio si individua nell'errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti del giudizio e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione sulla supposta inesistenza
(od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass. Sez.
Un., 30 ottobre 2008, n. 26022).
In sostanza, la configurabilità dell'errore di fatto, ai sensi dell'art. 395
c.p.c., n. 4, presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull'affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà obiettiva ed effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio, nonché posto a fondamento dell'argomentazione logico-giuridica conseguentemente adottata dal giudice (Cass., ord. 15 luglio 2009, n. 16447). Dall'ambito della revocazione resta esclusa, quindi, qualunque erroneità della valutatone di fatti storici o della loro rilevanza ai fini della decisione;
anche una risposta al motivo di doglianza ritenuta insoddisfacente o incompleta è di per sé idonea ad escludere un errore revocatorio, come tradizionalmente inteso (Cass. 15608/2015).
Ancora, per non snaturare l'ambito dell'istituto stesso della revocazione, come reso oggetto della consolidata interpretazione della suprema Corte di cassazione, e di non trasformarlo inammissibilmente in un improprio ulteriore grado di giudizio sulla stessa controversia già definita, è indispensabile che l'errore revocatorio cada su di un fatto materiale.
In definitiva, in tema di revocazione, non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi su cui è chiesta la decisione, ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso
(Cass., ord. 12 maggio 2011, n. 10466) e quindi un'attività valutativa e non percettiva.
Con riferimento allo specifico caso di errore nella valutazione di una CTU, la Suprema Corte ha affermato che “la valutazione effettuata dal giudice di merito sulle risultanze della CTU e viziata da errore di percezione è censurabile con la revocazione ordinaria se l'errore attiene ad un fatto non controverso, mentre è sindacabile ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., se l'errore ricade su di una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti. (Nella specie, è stata ritenuta nulla la sentenza di merito che aveva respinto la domanda volta ad ottenere l'indennità di accompagnamento senza motivare il disaccordo rispetto alle conclusioni di segno opposto formulate dal perito)”
(Cassazione civile sez. VI, 19/07/2018, n.19293).
Tanto premesso, dall'esame degli atti di causa si evince che l'odierna ricorrente ha effettivamente presentato ricorso ex art. 445 VI comma cpc.
A quanto precede consegue che il Giudicante è incorso nella redazione dell'omologa, emessa all'esito del giudizio recante n. R.G. 3159/2023, in un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c.; di tal che la predetta omologa deve essere revocata. La revocazione della omologa succitata comporta la prosecuzione del giudizio di merito recante R.G. n. 1531/2025.
La valutazione sulle spese di lite di entrambe le fasi viene rimessa all'esito del giudizio di merito.
P.Q.M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto dispone la revocazione del decreto di omologa per il ricorso iscritto al n. RG 3159/2023 del Tribunale di
Palmi;
b) Nulla sulle spese di lite tra le parti.
Palmi, 27/11/2025
Il giudice
Dr. Carlo Gabutti