Art. 3. 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 3, recante disposizioni sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall' articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 .";
b) all'articolo 13, comma 2, concernente talune detrazioni di imposta, le parole: "di lire 70.000" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 120.000".
a) all'articolo 3, comma 3, recante disposizioni sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall' articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 .";
b) all'articolo 13, comma 2, concernente talune detrazioni di imposta, le parole: "di lire 70.000" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 120.000".