Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/05/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n° 234/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 234/2017
TRA
(C.F. ) – Avv. Maurizio Ferreri Parte_1 P.IVA_1
attrice
E
(C.F. ) – Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Santo Spagnolo
convenuto
Conclusioni di parte attrice:
“rejectis adversis, dire e dichiarare;
che l'incidente verificatosi il 14 luglio 2016 alle ore 10:30 all'autobus Iveco
“Magò” targato EV725DN di proprietà della mentre percorreva Parte_1
l'autostrada A20 PA-ME con direzione Messina alla chilometrica 142+100 nei pressi della “Galleria Tusa” è riconducibile alle cattive condizioni del manto stradale di proprietà del convenuto;
Controparte_1
che a causa dell'impatto tra il manto stradale e la parte sottostante dell'autobus
Iveco “Magò” targato EV725DN, quest'ultimo mezzo ha riportato danni pari ad
€ 5.1444,00, oltre ad € 5.000,00 per fermo tecnico, danno quest'ultimo rispetto al quale, qualora il Tribunale lo ritenesse non sufficientemente comprovato, si chiede che venga liquidato in via equitativa;
1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”
Conclusioni di parte convenuta:
“rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto;
- in subordine, ridurre l'avversa pretesa risarcitoria entro il limite del danno effettivamente subito e idoneamente provato in corso di causa, tenuto conto anche dell'eventuale aggravamento del danno ed escludendone il risarcimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, co. 2, c.c., in ogni caso, ai fini della monetizzazione del danno, si chiede che l'Ill.mo Decidente Voglia quantificare il danno in misura non superiore a quanto stimato dal CTU.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, conveniva in giudizio il Pt_1 chiedendo di accertarne la responsabilità Controparte_2 nel sinistro verificatosi il 14/07/2016, alle ore 10.30, allorchè, mentre l'autobus Iveco
“Magò” targato EV725DN, di sua proprietà, stava percorrendo l'autostrada A20 PA-ME con direzione Messina, alla chilometrica 142+100, nei pressi della “Galleria Tusa”, a causa delle cattive condizioni del manto stradale impattava con il fondo sul manto medesimo, riportando danni pari ad € 5.144,00, dei quali chiedeva la condanna del al risarcimento, oltre ad ulteriori € 5.000,00 per fermo tecnico, con CP_1 rivalutazione ed interessi.
Il CAS si costituiva deducendo l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità, contestando in particolare sia il fatto storico, sia il nesso eziologico con la cosa in custodia, ed eccependo il concorso colposo del conducente per condotta imprudente, valevole ad integrare il caso fortuito;
in subordine, domandava la riduzione del quantum debeatur nei limiti di quanto accertato in giudizio, con esclusione del danno per fermo tecnico in quanto non provato, e del cumulo fra rivalutazione ed interessi.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
La domanda è fondata nei limiti di cui infra.
2 Secondo l'orientamento ormai del tutto maggioritario in giurisprudenza, l'art. 2051
c.c., che regola la responsabilità del custode, è applicabile anche all'Amministrazione nei casi in cui si registrino situazioni di pericolo intrinsecamente connesse alla struttura o alle pertinenze di una strada (Cass. 23924/2007; Cass. 1691/2009).
Per affermare la responsabilità del soggetto pubblico per i danni causati da beni pubblici occorre avere riguardo non tanto e non solo all'estensione di tali beni, ma anche alle possibilità effettive di controllo ed alla causa concreta del danno.
A tale ultimo proposito, quando il danno è stato cagionato da cause intrinseche alla cosa (vizi costruttivi o manutentivi) l'Amministrazione ne risponderà ai sensi dell'art
2051 c.c. e, per andare esente da responsabilità, “dovrà fornire la prova positiva che il danno subito dal fruitore del bene è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure attraverso la più diligente attività manutentiva” (Cass. 15042/2008).
Tanto premesso, essendo pacifico il rapporto di custodia, il CAS ha invece contestato: l'incertezza nella localizzazione del sinistro (“nei pressi della galleria” ovvero all'interno della galleria); l'inesatta indicazione del chilometro;
che il sinistro sia avvenuto realmente nella data del 14 luglio, essendo stato denunciato giorni dopo;
sul piano processuale, l'incapacità a testimoniare del terzo trasportato Testimone_1
Tali eccezioni non possono essere condivise.
Quanto alla capacità del testimone, si conferma quanto già evidenziato dall'ordinanza del 21-26/03/2020: “La Suprema Corte, con orientamento consolidato e risalente (si veda, da ultimo, sentenza Cass. civ. sez. VI n.19121 del 17.7.2019), ha illustrato i termini dell'incapacità a testimoniare, in generale e con specifico riferimento al terzo trasportato.
Dottrina e giurisprudenza sono cioè concordi nell'escludere la capacità ovvero la legittimazione a testimoniare qualora il soggetto sia portatore di un interesse personale, concreto e attuale ai sensi dell'art.100 CPC tale da sorreggere un eventuale intervento del terzo.
Così non può dirsi nel caso in esame.
La capacità a testimoniare è esclusa anche qualora il terzo abbia ottenuto risarcimento per i danni subiti nel sinistro in quanto il suo interesse potrebbe persistere nella richiesta di risarcimento con riferimento ad esempio ai danni cd. lungolatenti.
Tuttavia, nella fattispecie, la causa ha oggetto danni meramente alle cose e cioè al mezzo coinvolto nel sinistro. Ne consegue che nessun interesse può essere configurato in capo al terzo e dunque la sua testimonianza va ammessa”.
3 Da ultimo, Cass. 3361/2024 ha ribadito che “L'incapacità a deporre prevista dall'articolo 246 del Cpc si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'articolo 100 del Cpc, tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo. Diversamente l'analisi dell'attendibilità del teste «afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e la completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni) e di carattere soggettivo», quali la credibilità della dichiarazione anche alla luce dell'eventuale interesse, a un determinato esito della lite”.
Circa l'attendibilità della testimonianza, pure contestata, gli elementi riferiti dal teste all'udienza del 02/03/2022 non sono stati confutati specificamente dal convenuto, che nulla ha addotto in senso contrario al contenuto di tale deposizione.
Nessun elemento smentisce quindi che i sig.ri e si trovassero su CP_3 Tes_1 quel pullman, e che fossero diretti a Milazzo dove erano attesi alle per raggiungere un gruppo di turisti del quale era accompagnatore, né vi sono contraddizioni Tes_1 intrinseche idonee a minare l'attendibilità del narrato.
Il testimone ha altresì riferito che la velocità tenuta dal conducente era di 80 km/h; prova peraltro ad abundantiam, in quanto il relativo onere non incombeva a parte attrice, spettando viceversa al convenuto – che non lo ha invece neppure allegato – dimostrare che la condotta colposa del conducente avesse provocato, contribuito a provocare ovvero aggravato il danno, tenuto conto peraltro che neppure comportamento negligente, imperito, imprudente del danneggiato non può bastare a elidere totalmente il nesso causale, necessitando allo scopo un comportamento abnorme, del tutto avulso dall'id quod pleurumque accidit.
In ordine alla condotta dell'autista, le eccezioni relative alla prevedibilità dell'ostacolo sono rimaste solo labiali: che il conducente non potesse non sapere dell'avvallamento solo perché autista di professione significherebbe pretendere che un autista debba conoscere tutte le strade (non si comprende poi con quale delimitazione geografica) e memorizzare tutti gli ostacoli, con precisione tale da poter prevedere ogni singolo ostacolo e conformare di conseguenza la propria condotta.
Infine, quanto all'esatto punto del lamentato avvallamento, nonostante la discrasia contenuta nell'atto di citazione, in cui si indicano i pressi della galleria, tutta la
4 documentazione prodotta si riferisce univocamente e chiaramente all'interno della galleria;
nello stesso senso la dichiarazione del teste.
In ordine alla quantificazione del danno, il ctu ha ritenuto che tutti i danni lamentati da parte attrice risultino compatibili con la cinematica e la dinamica descritte (non spettando al medesimo la valutazione sull'esistenza o meno dell'avvallamento, come preteso da parte convenuta) e li ha quantificati in complessivi € 3.810,27 (iva inclusa), ritenendo “non congrua la spesa documentata dalla in atti”, pari CP_4 Parte_2 ad € 5.144,00.
Il danno risarcibile va dunque quantificato nella minor somma accertata, l'unica riconducibile al sinistro in questione.
Quanto al danno da fermo tecnico, va rilevato che “il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione
o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo” (Cass. 20620/2015).
Nel caso di specie, essendo pacifico che la società attrice svolga attività di noleggio autoveicoli, l'esistenza del danno è stata compiutamente provata dalla documentazione sub doc. 2 allegate alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., dalle quali emerge che, nel mese di giugno 2016, il mezzo aveva effettuato n. 22 viaggi, documentati da ricevute fiscali, generando un imponibile di € 7.382,74. Tenuto conto che il veicolo è rimasto fermo dal 14 luglio al 5 agosto, data di rilascio della fattura da parte della
Service – Officina Iveco, la somma di € 5.000,00 appare congrua rispetto al CP_4 tempo impiegato ed al periodo estivo in cui il sinistro si è verificato.
In conclusione, la convenuta va condannata al pagamento della soma totale di
8.810,27.
In ragione della natura risarcitoria del debito, che va qualificato come debito di valore, la cifra così quantificata dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data del fatto – che può essere individuata nel 14/07/2016, data del sinistro – fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Sul medesimo importo spetteranno inoltre gli interessi compensativi al tasso legale, come modalità di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta.
Secondo la Suprema Corte, invero, “gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria e,
5 come tali, non solo spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un'espressa richiesta, ma sono dovuti anche in mancanza di una prova rigorosa del mancato guadagno” (Cass. 10825/2007; conforme Cass. 10193/2010); la natura risarcitoria correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro li differenzia perciò dalla rivalutazione monetaria, che assolve invece ad una funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso.
Al fine di evitare indebiti effetti locupletativi, ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 1712/1995; Cass. 492/2001), tali interessi devono essere computati sulla predetta somma via via annualmente rivalutata, sempre sulla base dei medesimi indici ISTAT, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte attrice ed a carico di parte convenuta, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 900,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase di trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 4.700,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 264,00.
Le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, essendosi resa necessaria anche al fine di dimostrare l'eccessività della fattura prodotta da parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 234/2017 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento della somma di € 8.810,27 a titolo di risarcimento dei danni in favore dell'attrice, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 14/07/2016 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale dalla medesima data fino al soddisfo, da calcolare sulla predetta somma via via annualmente rivalutata fino alla data odierna;
6 2) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attrice, che liquida in complessivi € 4.700,00 per compensi ed € 264 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
3) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Patti, 05/05/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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