Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/05/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE REL. EST.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 370/2025 R.G.A.C.,
TRA
(CF ) Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. DE RIENZO ROSA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato in calce al ricorso congiunto;
E
(c.f. Parte_2 C.F._2 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. GHIZZI
ELISA, nel cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrenti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato ricorso congiunto al Tribunale di Benevento chiedendo pronunziarsi la cessazione effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 27 agosto 2017, in San Giorgio del Sannio (Bn) alle condizioni concordate.
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Il P.M. ha apposto il suo visto il 5 maggio 2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge
1/12/1970, n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale di Benevento (12 maggio 2022) nel procedimento di separazione consensuale terminato con decreto di omologa 4420/2022 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno concordato i patti di cui al ricorso congiunto, che qui devono intendersi integralmente richiamati.
Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi all'interesse della figlia minore Persona_1
(nata ad [...] il [...]) ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 27 agosto 2017, a San Giorgio del Sannio (Bn)
(Registro atti di matrimonio del Comune di San Giorgio del Sannio,
Anno 2017, Parte II, N. 10, Serie A) tra nata a Parte_1
2 BENEVENTO (BN) il 14/02/1985, e nato a [...] Parte_2
(RE) il 12/04/1990, alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile alla luce di quanto disposto dall'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
-nulla per le spese.
Benevento, deciso nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT. SSA SERENA BERRUTI
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE
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