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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 25/03/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2983/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. PAOLO RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Martina BIANCHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 2983/2024 RG. VG. promossa da
codice fiscale , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. NADIA BRIGNONE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
e
, codice fiscale , nata a nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. NADIA BRIGNONE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
con parere favorevole del Pubblico Ministero in data 16/01/2025;
oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte del seguente tenore:
“CHIEDONO: Che il Tribunale di Alessandria Ill.mo voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 4L
898/1970 ex art. 473 bis. 12 e ss. previa rinuncia dei ricorrenti all'udienza di comparizione, sostituita
pagina 1 di 4 con il deposito di note scritte, affinché, dichiari, la cessazione degli effetti civili tra Parte_1
nato a [...] il [...] ( C.F.: ) e la signora nata a [...] il C.F._1 CP_2
05.05.1974 (C.F.: ), matrimonio trascritto presso il Comune di Acqui Terme C.F._2
(AL) atto n. 25 Parte II Serie A Anno 2001, con ogni consequenziale provvedimento e con ogni conseguenza di legge, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti, alle condizioni di divorzio di cui sopra.
****
Essendo trascorso il termine di legge, i signori intendono richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio e a parziale modifica delle condizioni di cui alla separazione:
- il sig. a titolo di parziale una tantum per il mantenimento della moglie si impegna a Pt_1
trasferire alla sig.ra la propria quota di proprietà della ex casa coniugale pari al 50%; la sig.ra CP_1
dal canto suo si impegna ad acquistare dalla sig.ra (madre del Sig. CP_1 Persona_1
e comproprietaria per il restante 50%) l'altra metà della casa per il corrispettivo di Parte_1
euro 25.000,00 con rogito notarile da stipularsi entro un mese dalla sentenza di divorzio.
- il signor corrisponderà come contributo al mantenimento del figlio la somma di euro Pt_1 Per_2
300,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Savona e ciò finché lo stesso non diverrà economicamente autosufficiente;
- il signor inoltre corrisponderà alla moglie un contributo mensile al mantenimento di euro Pt_1
50,00;
- con l'esatto adempimento di quanto sopra, i signori e dichiarano di non Parte_1 CP_2 aver più nulla a prendere per nessun titolo o ragione o causa.”
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto depositato il 12/12/2024 gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in frazione Lussito, Acqui Terme (AL) in data 14.07.2001 (trascritto nei registri dello Stato Civile al n. 25, Parte II, Serie A, anno 2001) e di aver scelto come regime patrimoniale la separazione legale dei beni;
dalla loro unione era nato il [...], maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2
autosufficiente, e non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi;
con sentenza n. 8/2024, pubblicata in data 14/03/2024, RG 114/2024il Tribunale di Alessandria dichiarava la separazione personale dei coniugi e omologava le condizioni proposte dai coniugi;
dal giorno della separazione, i coniugi non si sono più riuniti ed è cessata tra loro ogni comunione pagina 2 di 4 spirituale e materiale.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate.
Con note scritte 27/02/2025 i coniugi confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano nelle conclusioni e condizioni di cui al ricorso congiunto, rinunciando altresì alla comparizione personale.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta.
I coniugi, come risulta dalla sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria (Sent. 8/2024 del
14/03/2024, RG. 114/2024), si sono separati consensualmente nel marzo 2024 e da tale data non si sono più riconciliati.
Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge 898/1970 per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le condizioni congiunte rassegnate dalle parti devono essere accolte non risultando contrarie all'interesse del figlio o a norme imperative di legge.
È stato previsto un assegno di mantenimento di euro 300,00 per il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Savona;
la somma prevista per il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente appare adeguata e coerente con le disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in frazione Lussito, Acqui
Terme (AL) in data 14.07.2001 (trascritto nei registri dello Stato Civile al n. 25, Parte II, Seria A, anno
2001);
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acqui Terme (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 25, Parte II, Serie A, anno
2001).
dispone che pagina 3 di 4 - il signor corrisponda come contributo al mantenimento del figlio la somma di euro Pt_1 Per_2
300,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Savona e ciò finché lo stesso non diverrà economicamente autosufficiente;
- il signor corrisponda alla moglie un contributo mensile al mantenimento di euro 50,00 Pt_1
prende atto che
- il sig. a titolo di parziale una tantum per il mantenimento della moglie si impegna a Pt_1
trasferire alla sig.ra la propria quota di proprietà della ex casa coniugale pari al 50%; la sig.ra CP_1
dal canto suo si impegna ad acquistare dalla sig.ra (madre del Sig. CP_1 Persona_1
e comproprietaria per il restante 50%) l'altra metà della casa per il corrispettivo di Parte_1
euro 25.000,00 con rogito notarile da stipularsi entro un mese dalla sentenza di divorzio.
prende atto
degli ulteriori accordi tra le parti:
- con l'esatto adempimento di quanto sopra, i signori e dichiarano di non Parte_1 CP_2
aver più nulla a prendere per nessun titolo o ragione o causa.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Alessandria, lì 20 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. PAOLO RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Martina BIANCHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 2983/2024 RG. VG. promossa da
codice fiscale , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. NADIA BRIGNONE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
e
, codice fiscale , nata a nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. NADIA BRIGNONE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
con parere favorevole del Pubblico Ministero in data 16/01/2025;
oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte del seguente tenore:
“CHIEDONO: Che il Tribunale di Alessandria Ill.mo voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 4L
898/1970 ex art. 473 bis. 12 e ss. previa rinuncia dei ricorrenti all'udienza di comparizione, sostituita
pagina 1 di 4 con il deposito di note scritte, affinché, dichiari, la cessazione degli effetti civili tra Parte_1
nato a [...] il [...] ( C.F.: ) e la signora nata a [...] il C.F._1 CP_2
05.05.1974 (C.F.: ), matrimonio trascritto presso il Comune di Acqui Terme C.F._2
(AL) atto n. 25 Parte II Serie A Anno 2001, con ogni consequenziale provvedimento e con ogni conseguenza di legge, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti, alle condizioni di divorzio di cui sopra.
****
Essendo trascorso il termine di legge, i signori intendono richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio e a parziale modifica delle condizioni di cui alla separazione:
- il sig. a titolo di parziale una tantum per il mantenimento della moglie si impegna a Pt_1
trasferire alla sig.ra la propria quota di proprietà della ex casa coniugale pari al 50%; la sig.ra CP_1
dal canto suo si impegna ad acquistare dalla sig.ra (madre del Sig. CP_1 Persona_1
e comproprietaria per il restante 50%) l'altra metà della casa per il corrispettivo di Parte_1
euro 25.000,00 con rogito notarile da stipularsi entro un mese dalla sentenza di divorzio.
- il signor corrisponderà come contributo al mantenimento del figlio la somma di euro Pt_1 Per_2
300,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Savona e ciò finché lo stesso non diverrà economicamente autosufficiente;
- il signor inoltre corrisponderà alla moglie un contributo mensile al mantenimento di euro Pt_1
50,00;
- con l'esatto adempimento di quanto sopra, i signori e dichiarano di non Parte_1 CP_2 aver più nulla a prendere per nessun titolo o ragione o causa.”
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto depositato il 12/12/2024 gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in frazione Lussito, Acqui Terme (AL) in data 14.07.2001 (trascritto nei registri dello Stato Civile al n. 25, Parte II, Serie A, anno 2001) e di aver scelto come regime patrimoniale la separazione legale dei beni;
dalla loro unione era nato il [...], maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2
autosufficiente, e non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi;
con sentenza n. 8/2024, pubblicata in data 14/03/2024, RG 114/2024il Tribunale di Alessandria dichiarava la separazione personale dei coniugi e omologava le condizioni proposte dai coniugi;
dal giorno della separazione, i coniugi non si sono più riuniti ed è cessata tra loro ogni comunione pagina 2 di 4 spirituale e materiale.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate.
Con note scritte 27/02/2025 i coniugi confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano nelle conclusioni e condizioni di cui al ricorso congiunto, rinunciando altresì alla comparizione personale.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta.
I coniugi, come risulta dalla sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria (Sent. 8/2024 del
14/03/2024, RG. 114/2024), si sono separati consensualmente nel marzo 2024 e da tale data non si sono più riconciliati.
Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge 898/1970 per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le condizioni congiunte rassegnate dalle parti devono essere accolte non risultando contrarie all'interesse del figlio o a norme imperative di legge.
È stato previsto un assegno di mantenimento di euro 300,00 per il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Savona;
la somma prevista per il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente appare adeguata e coerente con le disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in frazione Lussito, Acqui
Terme (AL) in data 14.07.2001 (trascritto nei registri dello Stato Civile al n. 25, Parte II, Seria A, anno
2001);
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acqui Terme (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 25, Parte II, Serie A, anno
2001).
dispone che pagina 3 di 4 - il signor corrisponda come contributo al mantenimento del figlio la somma di euro Pt_1 Per_2
300,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Savona e ciò finché lo stesso non diverrà economicamente autosufficiente;
- il signor corrisponda alla moglie un contributo mensile al mantenimento di euro 50,00 Pt_1
prende atto che
- il sig. a titolo di parziale una tantum per il mantenimento della moglie si impegna a Pt_1
trasferire alla sig.ra la propria quota di proprietà della ex casa coniugale pari al 50%; la sig.ra CP_1
dal canto suo si impegna ad acquistare dalla sig.ra (madre del Sig. CP_1 Persona_1
e comproprietaria per il restante 50%) l'altra metà della casa per il corrispettivo di Parte_1
euro 25.000,00 con rogito notarile da stipularsi entro un mese dalla sentenza di divorzio.
prende atto
degli ulteriori accordi tra le parti:
- con l'esatto adempimento di quanto sopra, i signori e dichiarano di non Parte_1 CP_2
aver più nulla a prendere per nessun titolo o ragione o causa.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Alessandria, lì 20 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI
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